Decreto Legislativo 81/2008



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Decreto Legislativo 81/2008 Introduzione Il DLvo 81, naturale evoluzione della precedente normativa di sicurezza (principalmente individuabile nel DPR 547/55 e nel DLvo 626/94), indica le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, privati e pubblici, armonizzando proprio la normativa già esistente con le direttive comunitarie. Per raggiungere tale scopo il DLvo 81/08 opera, come peraltro già faceva il DLvo 626/94, mediante: - la valutazione - la riduzione - il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro con un azione combinata di vari soggetti, per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni. Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 - rev.0 Pagina 1 di 5

I SOGGETTI DEL DLvo 81/2008 Il DLvo 81 contiene, all art. 2, alcune definizioni che è importante conoscere, al fine di una migliore comprensione delle pagine successive e delle disposizioni in materia di sicurezza: a) «lavoratore»: è quella persona che, indipendentemente dal suo contratto di lavoro, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale tipologia di lavoratore é equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso - l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del Codice Civile - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della L. 24.6.97 n. 196 o specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro) - l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione - il volontario, come definito dalla L. 1.8.91 n. 266; i volontari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e della protezione civile - il volontario che effettua il servizio civile - il lavoratore indicato nel DLvo 1.12.97 n. 468 e successive modificazioni b) «datore di lavoro»: è quel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, quel soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 co. 2 del DLvo 30.3.01 n. 165) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 - rev.0 Pagina 2 di 5

c) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: è quella persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi d) «medico competente»: è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto e) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: è quella persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro f) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 - rev.0 Pagina 3 di 5

OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA art. 20 DEL DLvo 81 Il DLvo 81 continua su quanto già tracciato dal DLvo 626/94 che era per molti aspetti già innovativo. Infatti vengono individuati livelli differenziati di responsabilità per gli aspetti della sicurezza. Si dà importanza, ad esempio, al concetto che debba essere sempre qualcun altro ad occuparsi in toto della sicurezza dei lavoratori; infatti il DLvo 81/08 ribadisce quanto già indicato nel DLvo 626/94 e all art. 20, responsabilizza ogni singolo lavoratore, imponendo che ciascuno debba interessarsi attivamente sia della propria sicurezza, sia della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Testo dell art. 20 del DLvo 81: 1 - Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 - rev.0 Pagina 4 di 5

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 - rev.0 Pagina 5 di 5