LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE



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CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE Aprile 2011 Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli REV13 IST/BIL/1

LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 1. Soggetti obbligati Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono: le società per azioni (art. 2423 C.C.); le società in accomandita per azioni (art. 2454 C.C.); le società responsabilità limitata (art. 2478-bis C.C.); le società cooperative (art. 2519 C.C.) e loro consorzi; le mutue assicuratrici (art. 2547 C.C.); le società estere aventi sede secondaria in Italia (2508 C.C.); i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991); i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis C.C.); le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter C.C.); le società europee (Regolamento (CE) n. 2157/2001); le società cooperative europee (Regolamento (CE) 1435/2003); le associazioni iscritte nel R.I.; gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 134/1998). 1.1 Consorzi Per quanto riguarda i consorzi, è bene ricordare che l'art. 2615 bis C.C. dispone che "Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del Registro delle Imprese". Ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2008 l obbligo di deposito della situazione patrimoniale del consorzio si ritiene assolto con il deposito nel Registro delle Imprese: 1. Dello stato patrimoniale e del conto economico nel formato elaborabile XBRL N.B..Lo stato patrimoniale e il conto economico in formato PDF/A deve essere depositato, insieme alla versione in XBRL, solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la situazione patrimoniale. 2. Della nota integrativa nel formato pdf/a o in altro formato non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati Non occorre, invece, che la situazione patrimoniale sia approvata dall assemblea dei consorziati.

1.2. Consorzi di garanzia fidi Per quanto riguarda i Consorzi di garanzia fidi, quelli che hanno come scopo sociale l attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare, è necessario far riferimento alle disposizioni dettate recentemente dall articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34 e 35. Questa nuova normativa prevede che: 1. le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale attraverso il deposito dell elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio; 2. il bilancio d esercizio deve essere redatto con l osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, e depositato al Registro Imprese entro 30 giorni dall approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica (mod. B + Int. S). 1.3. Enti lirici ed istituzioni concertistiche Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, una copia del bilancio (che dovrà essere redatto dal Sovrintendente secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili) deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del Tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, e "depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese". Questo obbligo presuppone, naturalmente, che la fondazione sia quanto meno iscritta al Repertorio Economico Amministrativo. 2. Modalità e luogo di presentazione Il bilancio deve essere presentato per via telematica o su supporto informatico con l utilizzo della firma digitale presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ossia quello dove è ubicata la sede legale della società o del consorzio o, nel caso di società estera, quello dove è ubicata la sede secondaria. 3. Termini per il deposito Bilancio (ordinario/abbreviato) d'esercizio: entro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio o della decisione dei soci (art.2435 cc); Bilancio Consolidato: nello stesso termine previsto per il deposito del bilancio d esercizio dell impresa controllante (art 42 Dlgs.n.127/91); Bilancio d'esercizio per sede secondaria di società estera : entro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio. (art. 2508 c.c.; art. 101 quarter disp. att.c.c.).; Bilancio G.E.I.E. (formato da stato patrimoniale e conto economico) Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 7 D.Lgs. 240/91); Situazione Patrimoniale dei Consorzi. Entro due mesi dalla chiusura dell esercizio (art. 2615 bis cc); Consorzi di garanzia fidi: : entro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio;

Enti lirici ed istituzioni concertistiche: entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 4. Modelli, diritti e imposte Il bilancio e l'elenco soci (limitatamente alle S.p.a ed alle S.a.p.a.) vanno depositati, rispettivamente, con i modelli B e Modelli S, compilati attraverso il programma Fedra o equivalenti. Per il deposito del bilancio d'esercizio è previsto il pagamento di un diritto di segreteria di 62,60 Euro se presentato con modalità telematica, e di 92,60 Euro se presentato su supporto informatico digitale. Per le Cooperative sociali tale importo è ridotto rispettivamente a 32,60 Euro e 47,60 Euro. Il diritto di segreteria è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio della S.p.a. o della S.a.p.a., anche l'elenco soci. Nel caso l'elenco soci della S.p.a. o della S.a.p.a venga presentato in una data diversa da quella del deposito del bilancio d'esercizio, sarà richiesto un ulteriore versamento di 60,00 Euro, se presentato con modalità telematica, e di 90,00 Euro se presentato su supporto informatico digitale. Per l invio telematico e per la presentazione su supporto informatico del bilancio d esercizio all Ufficio del Registro delle imprese, l imposta di bollo viene assolta in modo virtuale e per un importo forfettario di 65,00 Euro in caso di società di capitali, cooperative e consorzi, indipendentemente dal numero dei documenti e delle pagine che compongono la pratica. E' prevista l'esenzione dal bollo, sia sul bilancio e i suoi allegati che sulla distinta di accompagnamento, esclusivamente per le ONLUS. Tale stato potrà essere autocertificato dalla società tramite apposita dichiarazione da inserire nel Modello Note di Fedra Nel caso fosse deliberata una ripartizione di utili o una assegnazione di beni ai soci, il relativo verbale di assemblea, prima di essere depositato presso il Registro delle imprese in allegato al bilancio, deve essere sottoposto a registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine fisso di 20 giorni dalla data dell'atto. Al bilancio potrà essere: 1) allegata la copia scannerizzata del verbale di approvazione riportante gli estremi della registrazione oppure; 2) allegata la copia scannerizzata della ricevuta (Mod. 8) comprovante la richiesta di registrazione (art. 4, lett. d), Tariffa Parte Ia, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare del Min. Fin. n. 174/E 22 novembre 2000) oppure; 3) inserita nel documento informatico la dichiarazione dell amministratore o del professionista di cui ai punti 5.3 o 5.4 4.1. Le dichiarazioni inerenti l imposta di bollo Come già ricordato, gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti da depositare sono assolti in misura fissa e in modo virtuale, sulla base dell autorizzazione del Ministero dell Economia e delle Finanze rilasciata alla Camera di Commercio o al soggetto interessato, oppure previa dichiarazione del soggetto interessato alla locale Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell art. 2 del D.M. n. 127 del 2002. Pertanto, sulla distinta di presentazione del bilancio, dovranno essere indicati gli estremi relativi all autorizzazione/dichiarazione inerenti l imposta di bollo.

A tal proposito occorre fare molta attenzione, in fase di chiusura della pratica, nella compilazione della maschera MODALITA DI PRESENTAZIONE e della successiva DISTINTA. Bollo virtuale assolto in entrata (l imposta di bollo viene versata tramite la Camera di Commercio): nell apposito riquadro della maschera modalità di presentazione si dovranno selezionare gli estremi dell autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate alla Camera di Commercio di Livorno (Aut. n. 11333/2000 del 22.01.2001); nell apposito quadratino corrispondente a Modo bollo distinta previsto nella maschera Distinta occorre indicare il codice E ; Bollo virtuale assolto in origine 1. l imposta di bollo viene assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all Agenzia delle Entrate ai sensi dell art. 2 del D.M. 127/2002; in questo caso nell apposito riquadro della maschera modalità di presentazione si dovrà scrivere la seguente dicitura dichiarazione di cui all art 2 D.M. 127/2002. 2. l imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate al professionista: nell apposito riquadro della maschera modalità di presentazione dovranno essere indicati gli estremi dell autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate al professionista. In entrambi i casi, nell apposito quadratino corrispondente a Modo bollo distinta previsto nella maschera Distinta occorre indicare il codice O. Se il deposito é esente dal bollo, occorre indicare il codice N nell apposito quadratino corrispondente a Modo bollo distinta previsto nella maschera Distinta ; i motivi dell esenzione devono essere altresì indicati nel Modello NOTE. Nota: l indicazione circa la modalità di versamento dell imposta di bollo in modo virtuale sulla base dell autorizzazione rilasciata alla Camera di Commercio di Livorno (Aut.n.11333/2000 del 22.01.2001) può essere apposta unicamente nella distinta di presentazione della domanda, nell apposito campo predisposto. 5. La presentazione del bilancio 5.1. Norme di carattere generale I lineamenti normativi essenziali che regolano la formazione del bilancio d esercizio sono quelli dettati negli articoli 2423 e ss. del Codice Civile. Alla luce di questi articoli si ricava che i documenti da depositare sono i seguenti: a) il Bilancio, a sua volta costituito da: a1 - il Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale + Conto Economico) a2 - la Nota Integrativa; b) la Relazione degli Amministratori sulla gestione (se il bilancio viene redatto nella forma ordinaria); c) la Relazione del Collegio Sindacale (ove previsto); d) la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (ove previsto);

e) il Verbale dell Assemblea (o la decisione dei soci) che approva il bilancio; f) la Relazione della Società di Certificazione (se richiesta; è obbligatoria per le società quotate); g) eventuale Rendiconto (art. 2447-septies c.c.) nel caso di società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. N.B. Le società soggette all altrui attività di direzione e coordinamento (di cui all art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella di chiusura dell esercizio N.B. Le società in liquidazione sono tenute alla presentazione del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società. Qualora si tratti di società per azioni, società in accomandita per azioni o società consortili per azioni, le stesse sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco soci, secondo le modalità di seguito specificate. Le società che redigono il primo bilancio di liquidazione devono allegare, secondo quanto previsto dall art. 2490, quarto comma c.c., la documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori, ai sensi del terzo comma dell art. 2487 bis c.c. ed in particolare: la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento; il rendiconto sulla gestione degli amministratori nel periodo successivo alla chiusura dell ultimo bilancio approvato. 5.2. Formato per la redazione del bilancio di esercizio/consolidato e dei suoi allegati BILANCI DI ESERCIZIO CON CHIUSURA SUCCESSIVA AL 16 FEBBRAIO 2009 Ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2008, l obbligo di deposito del bilancio nel formato elettronico elaborabile XBRL si ritiene assolto con il deposito nel Registro delle Imprese, con le seguenti modalità: a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia ( tale file dovrà essere indicizzato con il codice tipo documento B06 bilancio XBRL); b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A; c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A. N.B. Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere depositato, insieme alla versione in XBRL, solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all approvazione assembleare.

TASSONOMIE DA UTILIZZARE A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 69 del 25 marzo 2011 dell avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie, secondo quanto previsto dall art. 5 comma 4 del DPCM 10.12.2008, la tassonomia da utilizzare per il deposito dei bilanci 2011 è la versione 2011-01-04 disponibile al pubblico sul sito XBRL Italia, pubblicata il 4 febbraio 2011 sul sito DigitPA SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL FORMATO XBRL Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. In fase di prima applicazione, ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 10.12.2008, l obbligo non scatta per: 1) le società di capitali quotate in mercati regolamentati, 2)per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all art. 1 del D.Lgs. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992, 3) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società. Si consiglia, prima di inviare la pratica di bilancio, di effettuare un controllo del file XBRL, avvalendosi del servizio on line di validazione ( Tebe) accessibile dal sito https://webtelemaco.infocamere.it/ all interno della sezione Bilanci-Xbrl- Sezione Strumenti BILANCI DI ESERCIZIO CON CHIUSURA SINO AL 16 FEBBRAIO 2009 I bilanci di esercizio con chiusura antecedente al 16.2.2009 ( es società con chiusura esercizio al 31.12.2008) devono essere depositati nel Registro delle Imprese solo nel formato Pdf/A o in altro formato che, comunque, non contenga macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Pertanto: Tutti i file che compongono la pratica devono rispettare il formato Pdf/A o altro formato che, comunque, non contenga macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati ; (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione).

5.3 Presentazione per via telematica o su supporto informatico da parte dei soggetti obbligati/legittimati (amministratori-liquidatori/professionisti incaricati) Tutti i documenti che compongono il bilancio devono essere sottoscritti con firma digitale da parte di un amministratore/liquidatore. La distinta di deposito deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato ed eventualmente anche dal soggetto intermediario. Tutti i documenti che compongono il bilancio devono essere sottoscritti con firma digitale da parte di un amministratore/liquidatore. La distinta di deposito deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato ed eventualmente anche dal soggetto intermediario. Ad ogni documento deve essere apposta la seguente dicitura: Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Nel caso in cui il verbale di assemblea di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, la precedente dichiarazione dovrà essere integrata nel seguente modo: e che ne è stata effettuata la registrazione presso l Agenzia delle Entrate di, in data / /, al n. In caso di presentazione telematica del bilancio e dell elenco soci da parte di un professionista incaricato ai sensi dell art. 2, comma 54, della legge 350/2003, occorre inserire nel quadro NOTE la seguente dichiarazione: Il sottoscritto, tramite apposizione della propria firma digitale dichiara di essere stato incaricato dal/i legale/i rappresentante/i della società a richiedere il presente deposito, ai sensi dell art. 2, comma 54, della legge 350/2003. Dichiara, inoltre, di essere iscritto nell Albo dei Dottori Commercialisti/ Periti Commerciali della Provincia di, al n e che non sussiste nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare in corso che ne impedisca l esercizio della professione. Qualora il professionista sia in possesso del Certificato di Ruolo potrà limitarsi ad attestare nel Modello Note l incarico ricevuto. Ad ogni documento, sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato, deve essere apposta la seguente dicitura, eventualmente integrata da quella relativa all avvenuta registrazione in caso di distribuzione degli utili: Il sottoscritto, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme all originale depositato presso la società

6. Termini per il deposito del bilancio 6.1 Termini di redazione e approvazione per le S.p.a. Secondo il nuovo articolo 2364 C.C. la convocazione assembleare per l approvazione del bilancio dovrà avvenire entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Pertanto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 deve essere approvato entro il 30 aprile 2011. 6.1.1. Le deroghe ai termini ordinari per le S.p.a. Secondo quanto disposto dall ultimo periodo del 2 comma dell articolo 2364 C.C., lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Le nuove disposizioni prevedono pertanto che il maggior termine di 180 giorni sia usufruibile qualora sia previsto dallo statuto e: la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto della società. 6.2. Termini di redazione e approvazione per le S.r.l. L approvazione del bilancio nelle Srl è riservata in ogni caso alla competenza dei soci (art. 2479, 2 comma C.C.). Le decisioni dei soci possono essere prese con metodo collegiale, ovvero in assemblea, o mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479, comma 3, C.C.). Le regole dettate dall art. 2364 sono dettate con riguardo alla Spa, ma trova applicazione anche con riguardo alla Srl in quanto l art. 2478-bis dispone parimenti che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal 2 comma dell art. 2364 C.C. Pertanto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 dovrebbe essere approvato entro il 30 aprile 2011. 6.3 Approvazione del bilancio nelle S.p.a. dotate di Consiglio di Sorveglianza Nelle società dotate di Consiglio di Sorveglianza il bilancio d esercizio sarà normalmente approvato da tale organo, mentre l assemblea si limiterà a deliberare in merito alla distribuzione degli utili.

7. Elenco soci SOCIETA PER AZIONI, SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETA CONSORTILI PER AZIONI E soggetto all obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il deposito per l iscrizione dell elenco soci di cui al comma 2 dell articolo 2435 C.C. Come norma generale, in concomitanza con il deposito del bilancio d esercizio, le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni, sono tenute al deposito dell elenco dei soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale. L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente. La comunicazione dell elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S, allegato al Modello B, compilato con il programma Fedra o equivalenti. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Ai sensi dell art. 16, comma 12-octies, del D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l articolo 2478bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l obbligo di deposito dell elenco soci sino a tale data previsto per le società a responsabilità limitata con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di approvazione del bilancio di esercizio. Pertanto a partire da tale data le società a responsabilità limitata sono tenute al solo deposito del bilancio di esercizio. 7.1. Casi particolari L elenco soci delle S.p.a. e delle S.a.p.a. va sempre presentato tramite il modello S anche se non è variato rispetto a quello depositato l anno precedente. In questo caso si ricorda di compilare il riquadro GENERALITA e di apporre il flag CONFERMA dell ELENCO SOCI. Le società S.p.a. e S.a.p.a. che depositano per la prima volta il bilancio di esercizio devono depositare anche il modello S unitamente al bilancio, anche nel caso in cui nulla sia variato rispetto alla data di costituzione della società stessa Le società quotate in mercati regolamentati, le Società Cooperative, i G.E.I.E., i Consorzi con attività esterna, le società straniere aventi sedi secondarie in Italia, le società di persone, e dal 30 marzo 2009 le società a responsabilità limitata, non devono allegare l'elenco dei soci. Si ricorda, infine, che i Consorzi di garanzia fidi devono provvedere ad iscrivere le modificazioni dei consorziati una volta l anno attraverso il deposito dell elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale.

In tale caso, non dovrà essere indicato il valore della quota di ciascun consorziato, in quanto non prevista ai fini dell iscrizione al Registro delle Imprese. 8. Sanzioni Il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 in vigore dal 16 aprile 2002 ha dettato una nuova disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, riformulando tutti gli articoli del Codice civile dal 2621a 2641. Il nuovo articolo 2630 riguarda l omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e stabilisce testualmente: Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Pertanto, agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire, nei termini prescritti, il deposito del bilancio verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 C.C. da 274,67 Euro a 2.753,33 Euro, oltre alle spese di procedimento. Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/81, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell accertamento, è consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, l'importo ridotto sarà fissato a 549,34 Euro, oltre alle spese di procedimento. Per quanto riguarda l omesso deposito per l iscrizione dell elenco soci delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, verrà invece applicata la sanzione amministrativa prevista dall art. 2630 C.C., da 206 Euro a 2.065 Euro. In questo caso l importo ridotto sarà pari a 412,00 Euro, oltre alle spese di procedimento. 9. Deposito del bilancio consolidato Obbligati al deposito del bilancio consolidato sono i soggetti di cui all art. 25 del D.Lgs. 127/91, ovvero: le s.p.a., s.a.p.a. ed s.r.l. che controllano un impresa ai sensi dell art. 2359 c.c., gli enti pubblici di cui all art. 2201 c.c., le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una s.p.a., s.a.p.a. o una s.r.l. Il deposito del bilancio consolidato deve avvenire separatamente dal deposito del bilancio di esercizio. Sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato le società che si trovano nelle condizioni previste dall art. 27, comma 1, D.Lgs. 127/91. Le imprese controllanti, a loro volta controllate, sono esonerate dall obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell art. 27, commi 3 e 5 D.Lgs.127/91, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4. Le ragioni dell esonero e l indicazione della denominazione e della sede della società controllante devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio della società controllata. Tali società devono depositare, separatamente dal bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e le relative relazioni sulla gestione e dell organo di controllo della società controllante.

Per quanto riguarda il formato per la redazione del bilancio e dei suoi allegati vale quanto già detto al paragrafo 5.2 9.1.1 Deposito del bilancio consolidato di SNC e di SAS L articolo 2361, comma 2 prevede ora espressamente la possibilità che una società di capitali possa essere socia di una società di persone, purchè ciò venga deliberato dall assemblea e risulti poi nella nota integrativa del bilancio. L articolo 111-duodecies disp. att. C.C. dispone, inoltre, che qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di una società di persone (SNC o SAS) siano società di capitali, la stessa dovrà redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni. Da notare che in questo caso non viene espressamente previsto alcun obbligo di deposito nel Registro delle imprese. Le stesse dovranno, inoltre, redigere e pubblicare (nel Registro delle Imprese) il bilancio consolidato, come disciplinato dall art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991. 10. Deposito del bilancio sociale di Imprese Sociali BILANCIO SOCIALE DI ESERCIZIO Ai sensi dell art. 10, comma 2, del D.Lgs. 155/2006 e del D.M. 24.01.2008 (Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l impresa sociale), i competenti organi sociali delle imprese sociali approvano il bilancio sociale congiuntamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale ed i relativi allegati, compresivi del verbale di approvazione, devono essere trasmessi per via telematica al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall approvazione. BILANCIO SOCIALE CONSOLIDATO Ai sensi dell art. 4, comma 2, del D.Lgs. 155/2006 e del D.M. 24.01.2008 (Definizione degli atti che devono essere depositati al Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l impresa sociale), i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere e depositare il bilancio sociale in forma consolidata secondo le linee guida stabilite con provvedimento dell Agenzia per le ONLUS. Per quanto riguarda il formato per la redazione del bilancio e dei suoi allegati vale quanto già detto al paragrafo 5.2 11. Casi particolari Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio. Le società di persone che iscrivono l'atto di trasformazione in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a decorrere dall'anno successivo a quello di trasformazione. Le società di capitali che cessano per fusione prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio. Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito. Non va depositato il bilancio d'esercizio non approvato dall'assemblea dei soci.

Ogni rettifica al bilancio (o ai suoi allegati), già depositato, comporterà un nuovo integrale deposito con le stesse modalità del precedente. Dovrà, inoltre, essere indicato nel quadro NOTE che trattasi di deposito a rettifica nonché il numero di protocollo assegnato al primo deposito. Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno che riguarda il bilancio e uno che riguarda il rinnovo delle cariche. Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508, 1^ comma C.C.). Così pure le società costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal Codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, alle norme della società per azioni (art. 2509 C.C.). Le stesse sono pertanto tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista), alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera, occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un perito iscritto presso il Tribunale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello Stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell avvenuto deposito, ovvero dichiarare l insussistenza dell obbligo nelle note del Fedra. Per quanto riguarda il formato per la redazione del bilancio e dei suoi allegati vale quanto già detto al paragrafo 5. Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla CEE, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare il deposito del bilancio nell'ufficio del Registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie (art. 101-quater, disp. att. C.C.). Le società estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio. ALBO COOPERATIVE: ADEMPIMENTI A CARICO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE A seguito dell istituzione dell Albo Nazionale delle Società Cooperative DM Attività Produttive del 23 giugno 2004 e circolare attuativa del 6 dicembre 2004 le Cooperative a mutualità prevalente, unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.) dovranno allegare anche il Modulo C17 ossia il modulo digitale da utilizzare per comunicare all Albo in questione la permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente. (scaricabile dal sito Telemaco all indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it alla voce Software/Download/Modello Albo Cooperative), Avvia il Software "Modulistica Albo Cooperative" Nel caso di una domanda di iscrizione presentata e di temporanea assenza di numero di iscrizione assegnato, è possibile compilare il modulo utilizzando il numero convenzionale A000000. Per il modulo C17 allegato alla pratica di bilancio non sono dovuti diritti di segreteria. Livorno, 15 aprile 2011

Il Conservatore R.I. (Dott. Pierluigi Giuntoli)