ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE VIGILANZA E CONTROLLO L attività di vigilanza, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è svolta principalmente dagli ispettori delle ASL, tranne che nel settore della prevenzione incendi, di competenza del Corpo nazionale di vigili del fuoco. Insieme alla ASL, anche l Ispettorato del lavoro esplica attività di vigilanza in materia di sicurezza per quelle attività che presentano rischi particolarmente elevati, quali i cantieri temporanei e mobili, dopo averne dato informazione al servizio di vigilanza della ASL, competente per territorio.(art. 23 del D. Lgs. 626/94) ASL Azienda Sanitaria Locale SPSAL: Servizio di Prevenzione per la sicurezza negli ambienti di lavoro Servizio Impiantistico Antinfortunistico (ex P.M.P. Presidi Multinazionali di Prevenzione) svolge verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi negli ambienti di lavoro. (N.B. in alcune regioni questi compiti sono svolti dall ARPA) verifiche svolge attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per: l accertamento, controllo e rilievo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro; l individuazione delle misure idonee all eliminazione o riduzione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro; l accertamento della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamento industriale, con le esigenze di salvaguardia ambientale; l elaborazione di mappe di rischio. svolge attività di verifica per ascensori e montacarichi; impianti di messa a terra; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosioni e/o incendio; apparecchi di sollevamento; apparecchi a pressione e impianti di riscaldamento. Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Svolge attività di vigilanza e controllo solo nel settore della prevenzione incendi, secondo quanto previsto nella legge n. 966/1965, che prescrive l obbligo del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le 97 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 577/82. N.B. oggi l iter procedurale amministrativo per l ottenimento del CPI è regolato dal DPR n. 37 del 12.01.1998 e dal DM 04.05.1998 del Ministero dell interno.
Ispettorato del lavoro svolge attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro dipendente al fine di accertare il rispetto delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale; accerta e reprime gli illeciti penali consumati in materia di lavoro; vigila sull esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; rilascia certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, nonché patentino per la conduzione di impianti termici; svolge attività di vigilanza, limitatamente ad attività lavorative con rischi particolarmente elevati: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori in sotterraneo e gallerie anche con l impiego di esplosivi; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. N.B. Con la riforma sanitaria 833/78 le competenze amministrative primarie di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono state trasferite alla ASL. Agli ispettori del lavoro restano però le funzioni di polizia giudiziaria. Pertanto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro operano due diverse categorie di polizia giudiziaria: gli ispettori del lavoro che privati della competenza amministrativa operano su denuncia o su richiesta dell autorità giudiziaria, con l obbligo di inoltrare sempre rapporto alla stessa in caso di constatazione di reato; gli ispettori delle ASL ai quali spetta l esercizio dell attività ordinaria. Gli ispettori delle ASL, del lavoro e dei vigili del fuoco, svolgono attività di vigilanza in materia di sicurezza e in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (UPG). Altri organismi di controllo, in materia di sicurezza e salute, sono: Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato effettua controlli nel settore minerario Regioni province autonome Trento Bolzano ARPA e di e effettua controlli per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali effettua controlli negli ambienti di vita (non di lavoro) su: rumore; vibrazioni; microclima; illuminamento; radiazioni ionizzanti; radiazioni non ionizzanti; radiazioni non ionizzanti, come ad esempio le emissioni di onde elettromagnetiche delle antenne per telefonia mobile. (N.B. in alcune regioni svolge anche attività di verifica di impianti,
macchine e attrezzature al posto delle ASL)
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) L ISPESL è un ente di diritto pubblico ( dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica) di cui si avvalgono il Ministero della salute, le ASL e le aziende ospedaliere nell esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. Tale organismo non svolge attività di controllo ma, come organo tecnico scientifico effettua attività di omologazione e collaudo per l esercizio di alcune attrezzature di lavoro e di alcuni impianti; in particolare effettua attività di omologazione per: apparecchi ed impianti di sollevamento per persone e materiali (con le ultime modifiche apportate dal DPR n. 162 del 30.04.99); idroestrattori a forza centrifuga; impianti contro le scariche atmosferiche (con le ultime modifiche apportate dal DPR n. 162 del 30.04.99); impianti di messa a terra, (con le ultime modifiche apportate dal DPR n. 162 del 30.04.99); apparecchi e impianti a pressione di vapori o di gas; apparecchi e impianti a pressione inseriti in impianti nucleari; impianti per il trasporto di gas compresso, liquefatti o disciolti; impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h; certifica o riconosce laboratori o organismi di certificazione, previsti da norme comunitarie e trattati internazionali; fornisce certificazioni, nell ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e della consulenza, in materia di tutela nell impiego dell energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.
La norma relativa a tali verifiche ha subito, negli ultimi tempi, numerose modifiche (sia per la periodicità dei controlli che per gli organismi di controllo) ed è ancora in evoluzione. In relazione agli attuali adempimenti tecnico amministrativi, gli impianti e le macchine possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: ascensori e montacarichi: riferimento normativo: DPR 30.04.1999 n.162, che ha recepito le norme relative alla semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e della licenza di esercizio per gli ascensori e montacarichi (con portata superiore a 25 kg), contenute nella direttiva comunitaria 95/16/CE del 29.06.1995. prima del 01.07.1999 (DPR n. 162/99): era necessario richiedere: la licenza di impianto e quella di esercizio al Comune il colludo tecnico all ISPESL gru, autogru e ponteggi sviluppabili su carro: dopo il 01.07.1999 (DPR n. 162/99): Per i nuovi impianti è sufficiente inviare al Comune una comunicazione prima della messa in esercizio dell impianto. A tale comunicazione dovrà essere allegata: copia della dichiarazione di conformità dell impianto (con marcatura CE), rilasciata dall installatore; l indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione e dell organismo pubblico (ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro) o privato (tra gli organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero dell Industria) incaricato delle verifiche periodiche riferimento normativo: D.P.R. n. 459/96 prima: oggi: - colludo tecnico all ISPESL - marcatura CE - verifiche periodiche da parte della ASL impianti elettrici: (impianti di messa a terra, impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche) riferimento normativo: DPR 22.10.2001, n. 462
prima del 24.01.2002 (DPR 462/01) il DPR 547/55 prevedeva, per la messa in esercizio di impianti elettrici, la richiesta di prima verifica di collaudo e le verifiche periodiche agli organi pubblici di controllo (ISPESL per il collaudo e ASL o ARPA per le verifiche). dopo il 24.01.2002 (DPR 462/01) gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche possono essere messi in esercizio subito dopo la verifica dell installatore, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90, che equivale alla omologazione dell impianto. Entro 30 gg. dalla messa in esercizio degli impianti, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità all ISPESL e alla ASL o all ARPA territorialmente competenti. L ISPESL effettuerà a campione la prima verifica sugli impianti di messa a terra, degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, per i quali è stata presentata la dichiarazione di conformità e trasmetterà i relativi verbali di controllo alla ASL o all ARPA. Le verifiche periodiche sono eseguite dalla ASL. dall ARPA o da organismi privati individuati dal Ministero delle attività produttive. impianti a pressione: Impianti ed apparecchi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore, compressori aria e recipienti di gas, autoclavi acqua, per antincendio o per irrigazione, impianti di condizionamento d aria, impianti frigoriferi. riferimento normativo: D. lgs. 25.02.2000 n. 93 prima del 19.05.2002 (D. lgs. n. 93/00) il R.D. 12.05.1927 prevedeva che il costruttore o riparatore o importatore trasmettessero la denuncia di costruzione o riparazione all ISPESL. 19.05.2002 il D. lgs. n. 93/00 prevede, prima della messa in servizio delle attrezzature a pressione (con marcatura CE), la comunicazione della messa in servizio all ISPESL e alla ASL competente territorialmente. Le verifiche di costruzione e di riparazione, le verifiche di esercizio rimangono in carico all ISPESL. ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA DI PREVENZIONE (informazione, consulenza e assistenza) in materia di sicurezza e salute.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorato del lavoro, il Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,, l Istituto italiano di medicina sociale, l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (art. 24 del D. Lgs. 626/94) l ASL (SPSAL) l ISPESL l ISPETTORATO del LAVORO svolge attività di prevenzione e assistenza per la informazione e formazione in materia di sicurezza e salute ai sensi della Legge n. 833/78. ha compiti di: ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; individuazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini dell omologazione di macchine, componenti di impianti, apparecchi, strumenti e mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative; prevenzione dei lavoratori contro rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali; protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionale e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica ai presidi multinazionali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati; standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; assistenza alle imprese; consulenza tecnico scientifica al Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza; consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini dell unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale. fornisce tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare.
i VIGILI del FUOCO Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali: predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche procedurali; studio, ricerca, sperimentazione e prove, anche ai fini del rilascio delle omologazioni su materiali, strutture, impianti e apparecchiature; esame di progetti di costruzione e di installazioni industriali e civili; la valutazione dei rapporti di sicurezza per le attività industriali a rischi di incidente rilevante (tale attività viene svolta tramite i Comitati Tecnici Regionali, cui partecipano tecnici dell ISPESL, della ASL ecc ); formazione addestramento delle squadre antincendio. l INAIL l Istituto svolge diverse attività, riconducibili a tre obiettivi con carattere Istituto Nazionale per l prioritario: Assicurazione contro ridurre il fenomeno infortunistico; gli Infortuni sul Lavoro assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. i COMITATI PARITETICI (art. 20 del D. Lgs. 626/94) Inoltre, allo scopo preventivo di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l INAIL realizza importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell andamento dell occupazione e degli infortuni; alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione; al finanziamento di imprese che investono in sicurezza. tali organi, formati da rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro svolgono le seguenti attività: orientamento e formazione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; risoluzione in prima istanza delle controversie in merito all applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalla legge; N.B. i compiti e le attribuzioni degli organismi paritetici, nei vari comparti produttivi, sono stati stabiliti più dettagliatamente attraverso accordi interconfederali. Con appositi accordi sono istituiti organi paritetici a livello: NAZIONALE (OPN); REGIONALE (OPR); PROVINCIALE (OPP). BIBLIOGRAFIA consultata: Manuale per l applicazione del D. Lgs. 626/94 di Sergio Rovetta Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: aspetti giuidic, tecnici e psicologici secondo il D. Lgs.195/03 (G. U. n. 174 del 29.07.2003) Testo da cui sono state tratte le pagine che mi ha fornito lei SITI visitati: www.inail.it www.ispesl.it