GIUDICE DI PACE DI TARANTO Ordinanza 11 marzo 2005 Giudice Pierri Ric. Gigante c/ Ministero degli Interni Processo civile per opposizione a sanzione amministrativa Sospensione per pregiudizialità penale Necessità Sussistenza Condizioni. Il Giudice di Pace, dato atto di quanto sopra, verificato che nei confronti di G.V., ricorrente, pende presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto procedimento penale per violazione degli artt. 469, 477 c.p.; considerato che la definizione di tale procedimento penale costituisce l antecedente logico per la decisione in ordine al ricorso avverso la sanzione amministrativa per violazione dell art. 80, comma 17, C.d.S. contestata al G.V. dalla Polizia Stradale di Taranto con verbale n.. del 4.10.2004 P.T.M. sospende il presente giudizio. LA SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA PENALE DEL GIUDIZIO CIVILE DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. La sovra estesa ordinanza fornisce l occasione per trattare una questione di diritto interprocessuale ancor oggi molto discussa, per le implicazioni pratiche che ne derivano, sia in dottrina che in giurisprudenza. Tale questione è costituita dalla possibilità e/o necessità, da parte del giudice civile, di sospendere il giudizio collegato da una relazione di pregiudizialità ad altro processo pendente innanzi al giudice penale, in attesa della definizione di quest ultimo. La vicenda giudiziaria da cui trae origine il contestato provvedimento scaturisce da un controllo effettuato su un autocarro dalla Polizia Stradale di Taranto in data 4.10.2004. Da tale controllo, concretatosi nell esame della documentazione di guida prodotta dal conducente, era emerso che il documento di circolazione del veicolo presentava un timbro di circolazione verosimilmente apocrifo poiché avente caratteri difformi rispetto a quelli usati dal locale Ufficio M.C.T.C.. In conseguenza di tanto, gli agenti accertatori avevano trasmesso, ai sensi dell art. 347 c.p.p., l informativa della notizia di reato per violazione degli artt. 469 (Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) e 477 482 (Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) c.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e contestato al conducente
dell autocarro la violazione di cui all art. 80, comma 17, C.d.S. perché produceva, esibendo agli organi di polizia, una falsa attestazione di avvenuta revisione per l anno 2003. Avverso quest ultimo verbale di contestazione il trasgressore aveva proposto ricorso al Giudice di Pace chiedendone l annullamento per difetto dell elemento soggettivo del dolo e/o della colpa, siccome invece richiesti in materia de qua dall art. 3 L. 24/11/1981 n. 689, in particolare contestando sia la paternità dell asserita apocrifìa che la sua riconoscibilità secondo il criterio dell ordinaria diligenza del bonus pater familias. Fissata l udienza, il Giudice decideva come trascritto in epigrafe. Secondo la disciplina dei previgenti artt. 3 c.p.p. e 295 c.p.c. nel caso di contemporanea pendenza del giudizio civile e del giudizio penale la causa civile, per il principio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, doveva essere sospesa tutte le volte che fosse esercitata l azione penale. Dopo l abrogazione dell art 3 c.p.p. e la modifica dell art. 295 c.p.c. 1, invece, si è più volte affermato dalla giurisprudenza che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell unità della giurisdizione, ma a quello dell autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell uno e dell altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione 2, traendosene come conseguenza che tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti 3. Tuttavia, se per i cosiddetti giudizi di danno è pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza la restrizione della pregiudizialità ai soli casi espressamente previsti dall art. 75, comma 3, c.p.p. (ovvero, nei casi in cui l azione è proposta in sede civile nei confronti dell imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado ), per gli altri giudizi civili, compresi quelli di opposizione a sanzioni 1 Sostituito ex L. 26/11/1990 n. 355, art. 35. 2 Cass. Civ., sez. III, 10/8/2004, n. 15477, in Giust. Civ. Mass., 2004, f. 7 8. 3 Cass. Civ., sez. lav., 9/4/2003, n. 5530, in Giust. Civ. Mass., 2003, f. 4; nello stesso senso, ex pluribus, Cass. Civ., sez. I, 16/3/2001, n. 3825, in Giust. Civ., 2002, I, 2209; Cass. Civ., sez. lav., 1/3/2001, m. 2952; Cass., 14/9/2000, n. 12141; Cass., 24/1/2000, n. 751; Cass., 4/1/2000 n. 13, in Foro it., 2000, I, 47; Cass., 28/12/1998 n. 12855, in Foro it., 1999, I, 1483; Cass., 26/5/1998 n. 5228; Cass., 7/5/1997 n. 3992, in Foro it., 1997, I, 1758; Cass., 28/4/1997 n. 3656, in Foro it., 1998, I, 209; Cass., 1/10/1996 n. 8595, in Foro it., 1997, I, 1106; Cass., 27/2/1996 n. 1501, in Giust. Civ., 1997, I, 1928. 2
amministrative, rispetto ai quali opera una prescrizione di autorità del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., è oggetto di contrasto la sospendibilità del processo civile per la pregiudizialità di quello penale. Infatti, nonostante come visto la soluzione più affermata dalla giurisprudenza di legittimità sia quella negativa, l orientamento contrario, affermato anche dal Giudice di Pace di Taranto con la commentata ordinanza, trova molteplici riscontri in giurisprudenza ed autorevoli supporti in dottrina. Questa tesi, autorevolmente affermata pure dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13682 del 5.11.2001 4, secondo cui ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell art. 75, comma 2, c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorre il rapporto di pregiudizialità indicato dall art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. è stata recentemente riaffermata dalla sezione III del Supremo Collegio con sentenza del 2.8.2004 n. 14804 5. Tale concezione, nonostante la sua minore popolarità, appare più corrispondente ai dettami di diritto positivo 6. Nel risolvere la questione, infatti, non si può prescindere da una premessa di ordine generale, relativa alla specialità della disciplina dell art. 75 c.p.p. rispetto a quella dell art. 295 c.p.c. 7. In altri termini, l azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, essendo fondata sul reato, si trova nello stesso rapporto di pregiudizialità rispetto al processo penale previsto dall art. 295 c.p.c. ed è solo la deroga operata dall art. 75 c.p.p. ad impedire che il giudice civile ne disponga la (altrimenti necessaria) sospensione. Di conseguenza, l art. 75 c.p.p. non può valere ad escludere la sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del processo penale in tutte quelle ipotesi non rientranti nel suo stesso ambito di applicazione, ovvero nei casi di azioni diverse da quelle restitutorie e/o risarcitorie per fatti costituenti ipotesi di reato. Diversi argomenti in punto di diritto militano in tal senso. 4 In Giust. civ. mass., 2001, 1857. 5 In Giust. civ. mass., 2004, f. 7-8. 6 In tal senso cfr. M.A. ZUMPANO, Sospensione necessaria per pregiudizialità penale e azioni civili non risarcitorie, in Giust. civ., 2002, 9, 224; M.G. CANELLA, La sospensione del processo civile nella giurisprudenza della Cassazione dopo la modifica dell art. 295 c.p.c., in Riv. Trim. dir. Proc. civ., 1998, 4, 1441. 7 Specialità affermata anche da Cass., 1/3/2001 n. 2952. 3
In primo luogo, l art. 331, comma 4, c.p.p. (ai sensi del quale: Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero ) e la relativa norma d attuazione, l art. 106 disp. att. c.p.p. (ai sensi del quale: Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari ) presuppongono la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale in quanto, diversamente opinando, non si comprenderebbe la funzione dell informativa di cui al cit. art. 106 disp. att. c.p.p. 8. Inoltre, anche l art. 211 disp. att. c.p.p., nel prevedere la sospensione necessaria del processo civile e amministrativo a causa della pendenza di un processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell altro processo e se è già stata esercitata l azione penale conferma l esattezza di siffatto indirizzo interpretativo. Infine, siccome l art. 654 c.p.p. prevede l efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo in cui si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui accertamento dipende dall accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, la regola dell assoluta autonomia dei due giudizi, con conseguente non sospendibilità del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, esporrebbe al grave e concreto rischio di conflitto fra giudicati. Sotto questo profilo, dunque, merita di essere condivisa la commentata decisione. Essa, viceversa, si espone a censure sotto altri e differenti profili poiché una volta ammessa in astratto la sospendibilità ex art. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.p. del giudizio civile in attesa della definizione del pregiudiziale processo penale, il Giudice ne avrebbe dovuto escludere l applicazione nel caso concreto. Infatti, giacchè ai sensi dell art. 654 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo esclusivamente nei confronti dell imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, presupposto della sospensione è l identità delle parti nei due giudizi. 8 SPANGHER, Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, in AA.VV., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, Milano, 1995, 31. 4
Tale identità, tuttavia, mancava nel caso di specie, laddove al Ministero degli Interni (convenuto nel giudizio civile) non poteva riconoscersi la qualità di parte anche nel processo penale, difettando, a carico dello stesso, ogni profilo di danno e dunque la legittimazione a costituirsi parte civile 9. Sicchè, nel caso di specie difettava proprio la condizione richiesta per l esplicarsi del vincolo dalla norma che stabilisce l autorità della decisione penale negli altri giudizi poiché l art. 654 c.p.p., limitando gli effetti del giudicato a coloro che sono stati imputato, parte civile o responsabile civile, postula una partecipazione effettiva al processo penale in forme che, nel caso deciso con la commentata ordinanza, il Ministero degli Interni non avrebbe mai potuto realizzare. L ordinanza de qua, inoltre, si espone ad un ulteriore critica giuridica. Infatti, siccome l art. 654 c.p.p. limita l efficacia del giudicato della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile o amministrativo pregiudicato esclusivamente alla parti del giudizio penale, con ciò presupponendo l intervenuto previo esercizio dell azione penale da parte del P.M.; e siccome, inoltre, anche l art. 211 disp. att. c.p.p. richiede, ai fini della sospensione necessaria del processo civile o amministrativo, la pendenza di un processo penale, il giudizio civile non può essere sospeso allorché il procedimento penale verta, come nel caso de quo, ancora in fase di indagini preliminari. Anche tale principio d altronde oltre ad essere chiaramente evincibile dal dato normativo, trova ampia conferma nella tradizione giurisprudenziale per cui è illegittima, non ricorrendo alcuna delle sopra indicate ipotesi di sospensione necessaria, l'ordinanza che abbia sospeso il processo civile ex art. 295 (nuovo testo) c.p.c. sul presupposto della mera presentazione in sede penale di un esposto - querela, non essendosi neppure in presenza di un processo penale effettivamente pendente, non essendo stata ancora esercitata l azione penale 10. E possibile, infine, muovere dalla commentata ordinanza per svolgere un ulteriore ultima osservazione critica relativa al rapporto di pregiudizialità fra cause idoneo a configurare la fattispecie di cui all art. 295 c.p.c.. 9 In tal senso cfr. Cass. Civ., sez. lav., 1/372001 n. 2952, per cui: In base alla regola generale di cui all'art. 295 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 33 l. 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall'inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'inail, che non è parte nel giudizio penale. 10 Cass. Civ., sez. lav., 14/9/2000 n. 12141, in Giust. civ. mass., 2000, 1931. 5
Il Giudice di Pace di Taranto, infatti, nel sospendere il processo innanzi allo stesso pendente poiché la definizione del procedimento penale costituisce l antecedente logico per la decisione in ordine al ricorso avverso la sanzione amministrativa, dimostra di aderire alla tesi della cosiddetta pregiudizialità logica 11, alla stregua della quale la sospensione ex art. 295 c.p.c. opera quando un rapporto giuridico si pone come elemento della fattispecie del diritto soggettivo dedotto nel processo. Tale concezione, tuttavia, tende oggi ad essere superata in dottrina ed in giurisprudenza dalla tesi della cosiddetta pregiudizialità tecnica 12, alla stregua della quale invece la sospensione ex art. 295 c.p.c. opera in tutti i casi in cui vengono in rilievo legami tra rapporti giuridici tali che il giudicato sugli uni ha effetto anche sugli altri. Questa concezione è stata avallata e specificata anche dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 13682 del 5.11.2001 13, nella quale si afferma che non è vero, in termini di logica giuridica, che la sospensione del giudizio civile debba costituire necessario presidio e logico svolgimento delle norme che prevedono l efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile. Per individuare le ipotesi a cui va applicata la sospensione la Corte si basa, invece, sulla presenza di norme che alla commissione del reato ricollegano effetti incidenti su altri rapporti e sostiene che solo da tali norme può risultare, sul piano processuale, un fenomeno di pregiudizialità logica e giuridica del processo penale rispetto a quello civile e amministrativo. Orbene, applicando tale metro di giudizio al caso concreto, comunque non si sarebbe dovuta ritenere ricorrente la relazione di pregiudizialità richiesta ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., costituendo, l applicazione della sanzione amministrativa prevista dall art. 80, comma 17, C.d.S., l effetto di una condotta (produzione agli organi competenti di attestazione di revisione falsa) diversa e più ampia rispetto a quella di falsificazione materiale rilevante ai fini dell applicazione delle sanzioni penali. In altri termini, l esistenza di un elemento di fatto (l asserita apocrifia dell attestazione di revisione apposta sulla carta di circolazione dell autocarro) comune alle fattispecie di cui agli artt. 80, comma 17, C.d.S. e 469 477 482 c.p. comunque non si sarebbe dovuta ritenere sufficiente a giustificare la sospensione del giudizio civile in attesa della 11 Tesi sostenuta in dottrina da MENCHINI, voce Sospensione del processo cognitivo, in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 6 ss.; NAPPI, Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 1994, 265 ss. 12 Tesi sostenuta in dottrina da G. VERDE, Profili del processo civile. Processo di cognizione, Napoli, 2000, 178; M.G. CANELLA, op. cit.. 13 In Giust. civ. mass., 2001, 1857. 6
definizione del procedimento penale, in presenza di una sostanziale differenza fra le condotte sanzionate. Castellaneta, 29.4.2005 Francesco Paolo Garzone 7