DI OSSI PROVINCIA DI SASSARI Ufficio Tributi GUIDA PRATICA ALL IMU Questa breve guida è stata predisposta dell Ufficio Tributi del Comune di Ossi, occorre comunque precisare che essendo la norma di recente emanazione e ancora oggetto di continue integrazioni e modifiche, potrebbe contenere delle imprecisioni o omissioni Sarà nostra cura aggiornare tempestivamente la seguente guida in caso di eventuali modifiche della normativa. Per quanto non espressamente richiamato dalla presente guida deve farsi riferimento alle norme citate e al regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria approvato con Delibera Consiliare n.14 del 26 Aprile 2012. Dal 1 gennaio 2012 l Imposta Municipale Unica (I.M.U), sostituisce l I.C.I. E stata anticipata in via sperimentale dalla legge n.214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n.201/2011, dall iniziale data di entrata in vigore prevista per il 2014. Presupposto dell Imposta : Il presupposto dell imposta municipale propria è lo stesso dell ici,ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa.. ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende unicamente quella in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente unitamente al suo nucleo familiare. Sono da considerare assimilate ad abitazione principale: 1) le unità immobiliari non locate di proprietà di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero; 2) Ai soli fini dell applicazione dell imposta municipale propria di cui all art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, l assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 1
Dunque il soggetto passivo ai fini Imu sarà solo il coniuge assegnatario. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Solo per gli anni 2012 e 2012, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di euro 400,la detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di euro 600. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 E C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate. Aree Edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione, di seguito vengono elencati i valori medi di riferimento per l anno 2012 elaborati dell ufficio tecnico Comunale,valori che verranno utilizzati ai fini dell accertamento a norma dell art. 59 c.1, lett.g del decreto legislativo. n.446 del 1997. COME SI CALCOLA L IMU? Alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5% si applicano i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle 2
categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori iscritti nelle previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. COME E QUANDO EFFETTUARE I VERSAMENTI? I versamenti devono essere effettuati solo mediante modello F24 presso qualunque sportello bancario o postale. ABITAZIONE PRINCIPALE : l IMU può essere pagata a scelta del contribuente, in due o tre rate. Entro il 18 giugno, scadenza della prima rata il contribuente potrà decidere se pagare il 33% e avere altre due rate con scadenza settembre e dicembre, oppure pagare il 50& e saldare con una seconda rata a dicembre. PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI I termini per i versamenti restano: 1 Rata di Acconto pari al 50% dell imposta dovuta per l anno in corso tenendo conto delle aliquote di base stabilite dalla legge, da versare il 18 Giugno 2012; 2 Rata,Saldo da versare entro il 17 Dicembre 2012 tenendo conto delle tariffe deliberate ed eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Di seguito si elencano i nuovi codici tributo istituiti dall Agenzia delle Entrate per il versamento dell Imposta. 3
Si comunica che L AGENZIA DELLE ENTRATE Con la risoluzione n.35/e del 12 Aprile 2012 ha previsto i seguenti codici tributo per consentire il versamento tramite modello F.24 delle somme dovute a titolo di IMU. Codice Denominazione Competenza 3912 IMU Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze- art.13 c.7 dl.201/2011 3913 IMU- Imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale 3914 IMU Imposta municipale propria per i terreni 3915 IMU- Imposta municipale propria per i terreni STATO 3916 IMU- Imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3917 IMU- Imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3918 IMU- Imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3919 IMU- Imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3923 IMU- Imposta municipale propria Interessi da accertamento 3924 IMU- Imposta municipale propria Sanzioni da Accertamento STATO STATO In sede di compilazione del modello F.24 i suddetti codici tributo andranno esposti nella sezione IMU (ici) E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: Nello spazio codice ente/codice comune deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nel caso del Comune di Ossi il codice catastale è il seguente : G178. Nello spazio Ravv barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento operoso; Nello spazio Acc barrare se il pagamento si riferisce all acconto; Nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; Nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili, Nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. 4
ALIQUOTE IMU 2012 Il Comune con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 14/05/2012 ha approvato le seguenti aliquote ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 0,50% (5 per mille) ALTRI IMMOBILI,AREE FABBRICABILI E TERRENI : 0,76% (sette,6 per mille) applicabile a tutti gli immobili diversi dell abitazione principale e dai fabbricati rurali e ad uso strumentale. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELLE ATTIVITA AGRICOLE: 0,10% (1 per mille ) VALORI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE AREE FABBRICABILI ANNO 2012 n. Zona PUC Valore di riferimento 1 ZONA B1 127,00 2 ZONA B2 120,00 3 ZONA B3 115,00 4 Zona C Urbanizzata 97,00 5 Zona C non urbanizzata 27,00 6 Zona G1/G2 senza piano attuativo 17,00 7 Zona G1 Con piano attuativo 29,00 8 Zona G2 Con piano attuativo 26,00 9 Zona D non lottizzata 17,00 10 Zona D lottizzata 26,00 ATTENZIONE! Il 50% dell IMU (calcolata con aliquota del 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali deve essere versata alla Stato con apposito codice tributo. 5
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