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Allegato n. 2 ALL ACCORDO QUADRO N. LOTTO STIPULATO IN DATA, PER L ESECUZIONE DI UN INSIEME DI LAVORI AUTONOMI ED A SÈ STANTI DI RINNOVO E ADEGUAMENTO DELLE CONDUTTURE DI CONTATTO, DEI PALI E DELLE MENSOLE DI SOSTEGNO E DEI RELATIVI ALIMENTATORI, DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2008 2010, SU TRATTI DI LINEE DELLA RETE RFI. CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono attribuiti i significati appresso specificati: a) RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI); Impresa del Gruppo Ferrovie dello Stato titolare della concessione per la gestione (art.3 comma 1 lett. H D. Lgs. 8.7.2003, n.188, e successive modifiche) dell infrastruttura ferroviaria nazionale; b) UNITA PRODUTTIVA: particolare struttura organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana, finalizzata alla produzione di determinati beni o all erogazione di determinati servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale(art.2 comma 1 lett. T D. Lgs. 81/2008); c) COMMITTENTE: soggetto di RFI per conto del quale viene realizzata un opera, servizio o fornitura affidata da RFI con contratto d appalto, 1

d opera o di somministrazione; e che svolge le relative funzioni di legge in materia di sicurezza del lavoro, o direttamente, o con delega ad altro Dirigente (art.16 D. Lgs. 81/2008), oppure - in caso di affidamento di lavori edili e di ingegneria civile - con incarico ad un Responsabile dei Lavori (art.89 comma 1 lett. B D. Lgs. 81/2008); d) RESPONSABILE DEI LAVORI: Soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo dell esecuzione dell opera edile o di ingegneria civile (art.89 comma 1 lett. C D. Lgs. 81/2008); e) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del relativo fascicolo (art.89 comma 1 lett. E D. Lgs. 81/2008); f) COORDINATORE PER L ESECUZIONE: soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, della verifica dell applicazione - da parte delle imprese esecutrici - del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di altre attività previste dalla legge, a carico della Committenza, durante la realizzazione dell opera (art.89 comma 1 lett. F D. Lgs. 81/2008): g) DIRETTORE LAVORI: soggetto, nominato dalla Committenza di RFI secondo le disposizioni vigenti nella Società e nel Gruppo Ferrovie dello Stato, quale esatto responsabile dell adempimento degli obblighi di legge o regolamentari, che controlla la buona e puntuale esecuzione della prestazione affidata, e svolge gli altri compiti previsti dalle disposizioni aziendali vigenti; 2

h) COMMITTENZA: l insieme dei soggetti di parte RFI (Committente, Responsabile dei Lavori e/o Dirigente delegato, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l esecuzione e/o Direttore Lavori), che svolge le funzioni assegnate alla parte committente dalle norme di sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008, in particolare art.26 e Capo I del Titolo IV); i) IMPRESA AFFIDATARIA: Impresa titolare del contratto di appalto o d opera o di somministrazione con RFI che, nell esecuzione della prestazione affidata, può di norma avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art.89 comma 1 lett. I D. Lgs. 81/2008); l) AFFIDATARIO: Datore di lavoro (art.2 comma 1 lettere B o T del D. Lgs. 81/2008) dell Impresa Affidataria; m) DIRETTORE TECNICO: rappresentante dell Impresa Affidataria, nominato previo gradimento della Committenza, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, che assume la piene responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell appalto; in particolare il Direttore Tecnico assume, in materia di sicurezza del lavoro, tutte le competenze e responsabilità previste dalle norme vigenti a carico dell Affidatario, da questi validamente delegate; n) DIRETTORE DI CANTIERE: rappresentante dell Impresa Affidataria individuato - con le stesse modalità previste per il Direttore Tecnico, anche a cura dello stesso Direttore Tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - per lo svolgimento di tutto o parte delle funzioni dello stesso Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati; o) IMPRESA ESECUTRICE: Impresa Affidataria o subappaltatrice che 3

realizza effettivamente opere, servizi o forniture affidate da RFI; p) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI): Documento finalizzato ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i pericoli generati dalle interferenze tra le attività e gli ambienti di lavoro ferroviari e le attività delle Imprese affidatarie/esecutrici (art.26 comma 3 D.lgs.81/2008). q) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC): documento per la sicurezza del cantiere temporaneo e mobile di lavori edili o di ingegneria civile, redatto dal Coordinatore per la progettazione per conto della Committenza, rispondente ai requisiti di legge (art.100 e All. XV D. Lgs. 81/2008) r) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS): documento redatto dall Impresa esecutrice per gli appalti o subappalti di lavori edili o di ingegneria civile (art.89 comma 1 lett. H D. Lgs. 81/2008); s) PIANI DI SICUREZZA: il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza, nonché il Piano di Sicurezza Sostitutivo previsto (art.131 comma 2 lett. B D. Lgs. 163/2006) a carico dell Impresa Affidataria nei casi in cui la Committenza non debba redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento; t) ISTRUZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CANTIERI: normativa emanata ai sensi delle norme vigenti (art.16 Legge 191/1974 e art.13 DPR 469/1979, nonché art.96 lettera F DPR 753/1980) contenente misure da adottare ai fini della sicurezza del lavoro e dell esercizio ferroviario durante i lavori lungo linea e nelle stazioni, nel testo vigente. 4

Articolo 2 Obblighi generali dell Affidatario 1. L Affidatario, in relazione alla natura del contratto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono le prestazioni, deve ottemperare, fra l altro, alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - in particolare agli Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione (art.26), e alle Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Capo I del Titolo IV, e relativi Allegati) - e a tutte le altre vigenti norme di legge e regolamentari sulla sicurezza dei lavoratori, nonché alle relative disposizioni, istruzioni, prescrizioni e Procedure in materia di sicurezza del lavoro e/o in materia ferroviaria, emanate da RFI o da altri soggetti competenti. 2. L Affidatario può adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato direttamente o attraverso propri rappresentanti, dotati degli adeguati poteri, responsabilità, deleghe e procure. 3. In caso di subappalto delle prestazioni affidate, l Affidatario è tenuto a portare a conoscenza di ogni altra Impresa esecutrice il presente Capitolato, e ad ottenerne e a garantirne ad RFI il rispetto e l ottemperanza; egli deve quindi prevedere a carico delle altre Imprese esecutrici, nel relativo contratto, obblighi corrispondenti a quelli prescritti a suo carico nel presente Capitolato; nonché assicurare, nel corso dell esecuzione della prestazione, l ottemperanza a tali obblighi. Articolo 3 Obblighi di cooperazione e coordinamento - Stima dei costi 5

1. In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture - all interno di una Unità Produttiva di RFI nonché nell ambito del suo ciclo produttivo - l Affidatario: = deve anzitutto fornire al Committente la documentazione prevista dalla legge (art.26 comma 1 D. Lgs. 81/2008). = deve inoltre cooperare con RFI e gli altri soggetti interessati all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto del contratto, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le prestazioni dei diversi soggetti coinvolti nell esecuzione della prestazione, o comunque operanti negli stessi luoghi di lavoro (art.26 comma 2 D. Lgs. 81/2008). 2. È obbligatorio, nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione di cui agli artt.1559 - ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali - 1655,1656 e 1677 del Codice Civile, indicare specificamente, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (art.26 comma 5 D. Lgs. 81/2008). Art. 4 Promozione della cooperazione e coordinamento 1. Per le prestazioni di servizi o forniture, fermi restando gli obblighi dell Affidatario, il Committente promuove la cooperazione e coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al contratto il relativo documento di valutazione dei rischi da interferenza 6

(DUVRI), contenente le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze, redatto ai sensi delle vigenti normative e Procedure di RFI (art.26 comma 3 D. Lgs. 81/2008). Successivamente alla stipula del contratto e prima dell inizio delle prestazioni oggetto dello stesso, nei termini fissati da RFI, la stessa RFI e l Affidatario provvedono - secondo gli ambiti di rispettiva competenza, e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti procedure di RFI - allo scambio dei rischi reciproci e agli altri adempimenti di propria spettanza. 2. Per le prestazioni di lavori edili e di ingegneria civile (Allegato X D. Lgs. 81/2008) in cui, non essendovi la presenza di più imprese anche non contemporanea (art.90 comma 3 D. Lgs. 81/2008), non va nominato il Coordinatore per la progettazione ed adempimenti successivi, il Committente, fermi restando gli obblighi dell Affidatario, promuove la cooperazione e coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al contratto il relativo documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), contenente le misure adottate per eliminare le interferenze, redatto ai sensi delle vigenti normative (art.26 comma 3 D. Lgs. 81/2008) e procedure di RFI. Successivamente alla stipula del contratto e prima dell inizio delle prestazioni oggetto dello stesso, l Affidatario dovrà - nei termini fissati dal Committente - fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) allo stesso Committente, che potrà chiederne una rielaborazione qualora lo ritenga non congruo, fissando un termine per il suo adeguamento; nel POS dovranno infatti essere i contenuti e le misure di prevenzione definiti nel documento di valutazione dei rischi, generali e specifici, relativo alle 7

aree/impianti ferroviari ove l'affidatario eseguirà il lavoro. Si dovrà altresì provvedere, a cura di RFI e dell Affidatario - secondo gli ambiti di rispettiva competenza, e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti procedure di RFI - allo scambio dei rischi reciproci e agli altri adempimenti di propria spettanza. 3. Per le prestazioni di lavori, servizi o forniture, ove non esistano interferenze tra il personale della Committenza e quello dell Affidatario, e non vada quindi redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), va dichiarato che l importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Per i rischi propri dell attività dell Affidatario, lo stesso Affidatario resta obbligato a redigere apposito documento di valutazione dei rischi, e a provvedere all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (Determinazione n.3/2008 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi o forniture). Successivamente alla stipula del contratto e prima dell inizio delle prestazioni oggetto dello stesso, nei termini fissati da RFI, la stessa RFI e l Affidatario provvedono - secondo gli ambiti di rispettiva competenza, e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti procedure di RFI - allo scambio dei rischi reciproci, ove esistenti, e agli altri adempimenti di propria spettanza. Art.5 Cantieri temporanei e mobili 1. Per i cantieri temporanei e mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile affidati da RFI, in cui vi è la presenza di più imprese anche non contemporanea (art.90 comma 3 D. Lgs. 81/2008), il 8

Committente assicura la nomina il Coordinatore per la progettazione per gli adempimenti successivi, in particolare per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativo fascicolo (art.91 D. Lgs. 81/2008). 2. Il PSC deve fra l altro indicare la stima dei costi della sicurezza, con l elenco delle voci considerate, non soggetti a ribasso d asta (art.91 e All. XV D. Lgs. 81/2008). La stima dei costi deve essere congrua ed analitica, ai sensi di legge (Allegato XV punto 4.1.3 D. Lgs. 81/2008). 3. Nel caso in cui lo sviluppo della progettazione esecutiva sia assegnato all Affidatario, il Coordinatore per la progettazione potrà essere individuato nell'ambito dell organizzazione della stessa Impresa Affidataria. Il PSC redatto come sopra, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'affidatario. 4. In caso di varianti al progetto, il Coordinatore per l esecuzione trasmetterà all Affidatario le conseguenti modifiche ed integrazioni al PSC. L Affidatario dovrà provvedere all aggiornamento del POS, che sarà assoggettato a verifica d idoneità da parte del Coordinatore per l esecuzione. Le modifiche al PSC derivanti dalle varianti, comprenderanno le eventuali variazioni della stima dei costi della sicurezza. Articolo 6 Rappresentanti dell'affidatario 1. Il Direttore Tecnico dell Impresa Affidataria - e/o il relativo Direttore di cantiere - è il rappresentante dell'affidatario e quindi il riferimento ufficiale del Coordinatore per l esecuzione e/o del Direttore Lavori. A tal 9

fine il Direttore Tecnico, nonché il Direttore di cantiere, devono essere muniti di procura speciale, con evidenza del conferimento di delega per gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Della procura deve essere consegnata copia conforme al Coordinatore per l esecuzione e/o al Direttore Lavori, e/o ad altro soggetto della Committenza preventivamente individuato. 2. Il Direttore Tecnico/Direttore di cantiere è responsabile della concreta applicazione di quanto prescritto dai Piani di sicurezza 3. Il Direttore Tecnico vigila sull operato del Direttore di cantiere e ne coordina l attività. Articolo 7 Obblighi dell Affidatario in materia di sicurezza individuale e collettiva 1. L Affidatario, nell esecuzione dell opera, cura le misure generali di tutela e rispetta gli obblighi ad esso assegnati dalle norme vigenti (artt.95 e 96 D. Lgs. 81/2008); vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (art.97 comma 1 D. Lgs. 81/2008). 2. L Affidatario deve fra l altro dare comunicazione, al Coordinatore per l esecuzione e/o al Direttore Lavori: = di tutti gli atti formali posti in essere in adempimento degli obblighi derivanti dall applicazione di norme, leggi e regolamenti, nonché di quanto prescritto nei Piani di sicurezza e nel presente Capitolato; = della propria organizzazione in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 10

immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118); = degli infortuni occorsi al proprio personale e a quello dei subappaltatori, nei modi e nei termini previsti dalle relative Procedure di RFI, o comunque richiesti dal Coordinatore per l esecuzione e/o dal Direttore Lavori. Art.8 Obblighi dell Affidatario in caso di subappalto 1. L Affidatario, ove possa e intenda subappaltare, ad altra Impresa esecutrice, parte dei lavori assegnati da RFI: = verifica l idoneità tecnico professionale e acquisisce la prescritta documentazione dall Impresa esecutrice, fornisce all Impresa stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, coopera all attuazione delle misure stesse e coordina gli interventi di prevenzione e protezione con reciproca informazione, e ottempera a tutti gli altri obblighi connessi al contratto (artt.26 e 97 comma 2 D. Lgs. 81/2008); = assicura per quanto di competenza il relativo coordinamento degli interventi previsti in materia di misure generali di tutela (art.95 D. Lgs. 81/2008) e di obblighi dei datori di lavoro, in particolare l accettazione da parte di tale Impresa del PSC e la redazione del POS (art.96 D. Lgs. 81/2008), verifica la congruenza di tale POS col proprio, e poi lo trasmette al Coordinatore per l esecuzione (art.97 D. Lgs. 81/2008), ove occorra con eventuali proposte di modifica e integrazione al PSC; il Coordinatore per 11

l esecuzione verifica il POS, ed eventualmente approva le proposte di modifica e integrazione al PSC. 2. L Affidatario - nonché le altre Imprese esecutrici, rese comunque da esso edotte in merito - devono attuare quanto previsto nei Piani di sicurezza ed uniformarsi a tutte le ulteriori disposizioni o prescrizioni ad essi impartite dal Coordinatore per l esecuzione e/o dagli altri competenti soggetti di RFI. Articolo 9 Obblighi dell'affidatario per l esecuzione di lavori in presenza di esercizio ferroviario 1. L Affidatario assicura che i Piani di sicurezza di sua competenza recepiscano tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti dalla presenza dell esercizio ferroviario, così come indicati nei documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi di legge da RFI e/o comunicati dalla Committenza o da altri soggetti responsabili della stessa RFI. 2. L Affidatario è obbligato all integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nella Istruzione Protezione Cantieri. È quindi tenuto, fra l altro, a dare evidenza al Coordinatore per l esecuzione e/o al Direttore Lavori e/o ad altro soggetto di RFI preventivamente individuato dell avvenuto espletamento di tutte le formalità di propria competenza propedeutiche all organizzazione della protezione cantieri prevista per l esecuzione di lavori in presenza di esercizio. Articolo 10 Sospensione dei lavori 12

1. Le eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Coordinatore per l esecuzione oppure, su sua proposta, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art.92 comma 1 lett. E ed F D. Lgs. 81/2008), oltre a non dare diritto all Impresa Affidataria ad alcun compenso o indennizzo, non comportano alcun diritto a fruire di proroghe al termine di ultimazione dei lavori stessi. Articolo 11 Finiture e manutenzione 1. L Affidatario è tenuto a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori anche nelle fasi successive all emissione del verbale di ultimazione dei lavori, in tutti i casi in cui venga constatata, nel verbale stesso, la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, prove, verifiche di funzionamento delle opere, ecc. e comunque fino all emissione del verbale di ultimazione dei lavori comprese le finiture. 2. Il Coordinatore per l esecuzione, ove esistente, svolgerà le sue funzioni fino all emissione del predetto verbale. 3. L Affidatario è tenuto a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori anche nell esecuzione delle attività di manutenzione contrattualmente previste a suo carico per le opere da essa realizzate e per il periodo indicato nel contratto. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì per RFI S.p.A. per l Appaltatore 13