CIRCOLAZIONE SALTUARIA SU STRADA DI CARRELLI I carrelli, veicoli destinati alla movimentazione di cose, così come definiti dall'art. 58 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 per circolare su strada devono rispettare i limiti di sagoma,e di massa e d''equipaggiamento previsti dal medesimo Decreto. Gli stessi devono essere immatricolati presso gli Uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex. M.C.T.C.) ed essere muniti di targa. In deroga a quanto stabilito dall'art. 114 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 può essere richiesta al competente Ufficio provinciale del D.T.T. un'autorizzazione temporanea della durata non superiore ad un anno, per la circolazione su strada di elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti della carta di circolazione. Tale autorizzazione, finalizzata a consentire le operazioni di carico/scarico di merci o di collegamento tra diversi reparti della medesima azienda, permette di effettuare brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a pieno carico, sulla pubblica via alle condizioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2014. Le società interessate devono chiedere il preventivo benestare dell'ente proprietario della strada che dovrà poi essere trasmesso a cura del richiedente al competente Ufficio provinciale del D.T.T. (ex.m.c.t.c.). RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2014 UNITA' ORGANIZZATIVA: Polizia Locale RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO FINALE: Nome: Mascheroni Giovanni Recapito telefonico: 0331607270 Mail Istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO: Soggetto: segretario comunale Modalità di attivazione del potere sostitutivo: istanza scritta rivolta al soggetto investito del potere sostitutivo. Termini assegnati per la conclusione del procedimento: Termine pari a quello previsto ai sensi dell'art. 2 comma 9 ter della Legge 07.08.1990, n. 241 Recapito telefonico: 0331607215 Mail istituzionale: comune.gorlaminore@postecert.it PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE: Modulistica necessaria: allegato 1 Uffici per informazioni: Comando Polizia Locale via San Martino 11 21055 Gorla Minore (VA) tel 0331607270 fax 0331607255 Pec: comune.gorlaminore@postecert.it Orari apertura: lun. dalle 09.00 alle 10.30 merc. dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 sab. dalle 09.00 alle 11.30
INDIRIZZI E RECAPITI PER PRESENTARE L'ISTANZA: Pec: comune.gorlaminore@postecert.it Posta ordinaria: Comune Gorla Minore via Roma 56 21055 Gorla Minore (VA) Deposito diretto: Ufficio Protocollo del Comune di Gorla Minore via Roma 56 21055 Gorla Minore (VA) in orario d'ufficio. Fax: 0331607255 Se depositata, inviata per posta ordinaria o fax deve essere allegato il documento di identità del richiedente. Se l'istanza è firmata digitalmente e viene inviata con PEC non serve il documento di identità. Se inviata attraverso la PEC personale del richiedente non serve il documento di identità. RICHIESTA INFORMAZIONI PROCEDIMENTI IN CORSO: Ufficio Polizia Locale in orari di apertura TERMINI DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni così come previsto dall'art. 2 L. 241/90. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / SILENZIO ASSENSO: No DIRITTO ALL'INDENNIZZO: L'Amministrazione, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, come specificatamente disposto dall'art. 2Bis, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241. MODALITA' PAGAMENTI: La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice. Non è richiesta la Marca da Bollo.
Allegato 1 AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE DI GORLA MINORE (VA) Oggetto: Richiesta di rilascio di benestare alla circolazione saltuaria di un carrello elevatore su strada. Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente a Gorla Minore in via titolare dell'impresa in via email tel. / cell fax. avente sede in Gorla Minore CHIEDE ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2014 il rilascio di benestare alla circolazione su strada pubblica con un carrello elevatore, trasportatore o trattore, non immatricolato e sprovvisto di Carta di Circolazione per brevi e saltuari spostamenti. La circolazione avverrà a vuoto - a carico; Le strade interessate sono le seguenti:. Il periodo interessato è dal giorno al giorno.(non superiore ad 1 anno) Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che il veicolo interessato alla circolazione temporanea su strada è conforme alle disposizioni indicate nell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2014. Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che i trasferimenti su strada sono consentiti ad una velocità non superiore a 10 Km/h. Il sottoscritto è consapevole che la presente richiesta è necessaria al rilascio di benestare dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 4 del Decreto 14.01.2014 che comunque non costituisce autorizzazione alla circolazione. Resta a carico della società richiedente la trasmissione della richiesta di autorizzazione al competente Ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri ( ex. M.C.T.C. ). Alla presente allega: Copia del documento di identità del richiedente. Altro: Gorla Minore, li Firma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 gennaio 2014...omissis... Art. 1 1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli. Art. 2 1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico; b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo; e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine); h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo
Art. 3 1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h. Art. 4 1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile. 3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purchè la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2014