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Aggiornamento per gli operatori della filiera ittica: il Regolamento Controllo DOTT. GIUSEPPE PALMA Responsabile Sicurezza Alimentare e Politiche di Filiera - Federpesca

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca Costituita nel 1968 è aderente a CONFINDUSTRIA, associa, rappresenta e tutela gli interessi delle aziende della pesca italiana associate e delle imprese della filiera ittica in campo sindacale, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale, tributario, presso la pubblica Amministrazione, il Parlamento e l Unione Europea. E parte contraente del C.C.N.L. della Pesca marittima e del CCNL dei Retifici meccanici. FEDERPESCA fa parte dell Osservatorio Nazionale della Pesca e dell Ente Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) per la gestione degli istituti normativi previsti dal CCNL della Pesca. Federpesca, per il tramite della società FEDERPESCA Ricerca & Sivuppo S.r.L., interamente partecipata, realizza attività di ricerca e di formazione professionale nel settore della pesca, con particolare vocazione all internazionalizzazione delle imprese di pesca associate.

FEDERPESCA è membro della Federazione del Mare - Federazione del Sistema Marittimo italiano - Costituita nel maggio 1994 che riunisce quasi tutte le organizzazioni del settore marittimo: AIDIM (Diritto marittimo), ANCIP (Lavoro portuale), ANIA (assicurazione), ASSOLOGISTICA (Logistica), ASSOPORTI (Amministrazione portuale), ASSONAVE (Cantieristica navale), ASSORIMORCHIATORI (Rimorchio portuale), COLLEGIO CAPITANI (Stato maggiore marittimo), CONFITARMA e FEDARLINEA (Navigazione mercantile), FEDERAGENTI (Agenzia e intermediazione marittime), FEDEPILOTI (Pilotaggio), RINA (Certificazione e classificazione), CONS.A.R. (Ricerca), TMCR (Promozione del cabotaggio) e UCINA (Nautica da diporto). Rappresenta le imprese italiane di settore presso il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro (CNEL). A livello europeo aderisce ad EUROPECHE, l Associazione delle Organizzazioni Nazionali delle Imprese di Pesca dei Paesi UE, rappresentando le imprese italiane associate. Le imprese attualmente associate, circa 2000, sono organizzate, in sindacati nazionali di categoria così classificati: Sindacato nazionale armatori della pesca costiera e mediterranea; Sindacato nazionale armatori della pesca Oceanica; Sindacato nazionale delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici fatte salve le eventuali competenze di associazioni categoria aderenti al sistema confederale. A FEDERPESCA aderisce l ASSOITTICA ITALIA, Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche.

Le problematiche Federpesca Analisi rete commerciale Caratteristiche strutturali dei natanti Gestione igienico sanitaria delle operazioni di pesca Etichettatura dei prodotti della pesca Assistenza tecnica lungo la filiera Assoittica Italia Analisi rete commerciale Caratteristiche strutturali delle aziende Gestione igienico sanitaria delle operazioni aziendali Etichettatura dei prodotti ittici Assistenza tecnica lungo la filiera

Captures fisheries production in marine areas

Captures fisheries production in marine areas

È evidente l importanza degli scambi, continentali, per soddisfare la crescente richiesta del mercato, solitamente più alta della produzione interna. Particolarmente evidente per i Paesi occidentali.

Il dato è ancora più evidente mettendo a confronto l Europa, dove importante è l aumento del consumo di prodotti della pesca, con l Asia, dove imponente è l incremento della produzione interna.

Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità Articolo 6 Reg. 853/2004 1. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l importazione avvenga esclusivamente se: a) il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004, di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti; Articolo 6 Reg. 853/2004 b) i) lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco, compilato a norma dell articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile; ii) nel caso delle carni fresche, delle carni macinate, delle preparazioni di carni, dei prodotti a base di carne e delle CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed aggiornati a norma dell articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 o in stabilimenti comunitari riconosciuti; iii) nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l area di produzione è inserita in un elenco compilato a norma dell articolo 13 del succitato regolamento, ove applicabile; Articolo 6 Reg. 853/2004 c) il prodotto soddisfa: i) i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione di cui all articolo 5: ii) i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004; iii) le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli all importazione dei prodotti di origine animale;

Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità Articolo 6 Reg. 853/2004 2. In deroga al paragrafo 1, l importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secondo le disposizioni speciali di cui all articolo 15 del regolamento (CE) n. 854/2004. 3. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché: a) i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE (1); b) l importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE (2); e c) le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l importazione siano svolte conformemente ai requisiti dell allegato III. Articolo 6 Reg. 853/2004 4. Gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale assicurano che tali alimenti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto concerne i prodotti trasformati di origine animale. Essi devono inoltre poter dimostrare [per esempio attraverso documenti o certificati appositi, che non devono necessariamente avere il formato di cui al paragrafo 1, lettera d)] di aver ottemperato a tale prescrizione.

Il Regolamento Controllo REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 Definizioni «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell acquacol tura di una determinata specie della stessa presentazione pro veniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura; «trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l inscatola mento, la congelazione, l affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l essiccatura o la preparazione del pesce per l immissione sul mercato in ogni altro modo; «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra; «commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;

Articolo 58: Tracciabilità 1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettagli. 2. I prodotti della pesca e dell acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita. 3. Le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta. 4. Gli Stati membri provvedono affinche gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 5. L etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura comprendono: a. numero di identificazione di ogni partita; b. numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell unità di produzione in acquacoltura; c. codice FAO alfa 3 di ogni specie; d. data delle catture o data di produzione; e. quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; f. nome e indirizzo dei fornitori; g. informazioni ai consumatori previste all articolo 8 del rego lamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione; h. se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.

Articolo 58: Tracciabilità 6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio. 7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell acquacoltura importati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008. 8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all articolo 119. 9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all articolo 119.

REG. N. 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 68 Informazioni fornite al consumatore 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati. 2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. 3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati. 4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare: a. sui prodotti della pesca e dell acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; b. sui prodotti della pesca e dell acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi. 5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI: Disposizioni legislative REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura REGOLAMENTO (CE)N.2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le Abrogati modalità d'applicazione del regolamento (CE)n.104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei Consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura DECRETO MINISTERIALE 27.03.2002 del ministero delle politiche agricole e forestali concernente l etichettatura dei prodotti ittici

Etichettatura: normativa orizzontale. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109 Attuazione delle direttive n.89/395/cee e n.89/396/cee concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Modificato ed integrato da: Errata Corrige (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.49 del 28-02-1992) D.L.gs. 16-02-1993 n.77 (Gazzetta Ufficiale - Abrogato Serie Generale - n.69 del 24-03-1993) D.P.C.M. 06-02-1996 n.175 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.76 del 30-03-1996) D.P.C.M. 28-07-1997 n.311 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.218 del 18-09-1997) L. 24-04-1998 n.128 ( Supp.Ord. n.88/l alla Gazzetta -in Ufficiale parte- - Serie Generale - n.104 del 07-05-1998) D.L.gs. 25-02-2000 n.68 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.72 del 27-03-2000) D.L.gs. 10-08-2000 n.259 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.220 del 20-09-2000) D.L.gs. 23-06-2003 n.181 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.167 del 21-07-2003) D.L.gs. 29-03-2004 n.99 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.94 del 22-04-2004) D.L.gs. 8-02-2006 n.114 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.69 del 23-03-2006) L. 2-04-2007 n.40 (Supp. Ord. N.91/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.77 del 02-04-2007).

Il punto di partenza Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica: Regolamento (CE) n. 1924/2006 Regolamento (CE) n. 1925/2006 che abroga Direttiva 87/250/CEE Direttiva 90/496/CEE Direttiva 1999/10/CE Direttiva 2000/13/CE Direttiva 2002/67/CE Direttiva 2008/5/CE Regolamento (CE) n. 608/2004

CAPO IV - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI - SEZIONE 1 Contenuto e presentazione Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie 1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: 2. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; 3. il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; 4. il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; 5. le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; 6.. 7. una dichiarazione nutrizionale.

ALLEGATO III: ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI 6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati 6.1. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non La data di congelamento o la data del primo congelamento trasformati a base di pesce congelati. per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell allegato X, punto 3 ALLEGATO X: TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO 3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell allegato III è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall espressione «Congelato il...»; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta; c) la data comprende, nell ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l anno.

Reg 853/2004 - SEZIONE IV: REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE 2. Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell autorità competente: la data di produzione; e b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione. Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi. 3. La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili. Regolamento (UE) N. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 dicembre 2013 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, che modifica Il Reg (CE) n. 1184/2006 Il Reg (CE) n. 1224/2009 ed abroga Il Reg. (CE) n. 104/2000

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell Acquacoltura - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell Acquacoltura, con decreto n. 2/2014 del 19 giugno 2014, ha costituito apposito gruppo di lavoro Etichettatura ai sensi del Reg.(UE) 1379/2013. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale della Pesca Marittima e dell Acquacoltura, vede la partecipazione di: dott. Silvio Borrello: Direttore Generale Ministero della Salute - Direzione Generale per l Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione; prof. Aniello Anastasio: Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell Università degli Studi di Napoli Federico II; dr. Giuseppe De Giovanni: esperto di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; dr. Giuseppe Palma: Segretario Generale di Assoittica Italia; Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitaneria di Porto; Reparto del Corpo delle Capitaneria di Porto; Direzione della Pesca Marittima e dell Acquacoltura. Articolo 35 - Informazioni obbligatorie Fatto salvo il regolamento (UE) n.1169/2011, i prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell allegato I del presente regolamento commercializzati nell Unione, indipendentemente dall origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un etichettatura adeguati indichino:

NOMENCLATURA COMBINATA CAPITOLO 3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Considerazioni generali 1. 2. 3. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi. Sono esclusi dal capitolo 3: a. le vesciche natatorie, secche o salate, anche se atte all alimentazione umana (sottovoce 0511 91 10); b. i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria prodotti detti «semiconserve» (voce 1604); c. i pesci semplicemente marinati all olio o all aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604); d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).

Articolo 35 - Informazioni obbligatorie a. b. c. d. e. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; il metodo di produzione, in particolare mediante i termini...pescato... o...pescato in acque dolci... o...alleva to..., la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell allegato III del pre sente regolamento; se il prodotto è stato scongelato; il termine minimo di conservazione, se appropriato. Il requisito di cui alla lettera d) non si applica: a. agli ingredienti presenti nel prodotto finito; b. agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c. ai prodotti della pesca e dell acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; d. ai prodotti della pesca e dell acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.

Articolo 35 - Informazioni obbligatorie 1. 2. 3. 4. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l avvertenza che il prodotto proviene anch esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d allevamento, da paesi diversi. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti diretta mente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. I prodotti della pesca e dell acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

Articolo 37: Denominazione commerciale 1. Ai fini dell articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca: a. il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d informazione FishBase o nel database ASFIS del l organizzazione per l alimentazione e l agricoltura (FAO), se del caso; b. la denominazione commerciale: il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. Articolo 37: Denominazione commerciale 1. 2. Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata pesce, purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie. Qualsiasi modifica nell elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 38: Indicazione della zona di cattura o di produzione 1. 2. L indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca: a. nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la deno minazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO; b. nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; c. nel caso di prodotti dell acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.