Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.

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REGIONE SICILIA Questa Regione prevede per chi inizi ad allevare anche la possibilita' di munirsi dei riproduttori attraverso la cattura da effettuarsi sotto controllo DECRETO 30 giugno 1998 G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48 Allegato A ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE Disciplinare L'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e condizionato al rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate. Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti amatoriali ed ornamentali di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di acqua dolce. Requisiti Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare anche a mezzo di atto notorio, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. E' possibile che l'eventuale dotazione iniziale di riproduttori avvenga mediante azione di cattura da effettuarsi sotto il diretto controllo della R.F.V. competente per territorio. Strutture I locali e/o gli spazi ove vengono mantenuti gli animali devono essere di dimensioni tali da consentire agli animali detenuti una vita decorosa, devono essere mantenuti costantemente puliti e salubri nel rispetto delle esigenze delle caratteristiche delle specie. E' preferibile che l'allevamento disponga, a seconda delle caratteristiche e delle necessità delle specie allevate, di spazi aperti ombreggiati e/o di apparecchiature atte ad assicurare agli animali un ambiente adeguato durante tutto l'anno secondo le necessità delle specie e nel rispetto di eventuali direttive sanitarie, e che possano ricreare, per quanto possibile, le condizioni naturali dell'habitat di provenienza. Pagina 1

Gli allevamenti a cielo aperto devono essere recintati almeno nei modi di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 33/97. Attrezzature Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei. Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti nelle direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica prot. 1470/T-A62 dell'11 marzo 1996, diramate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con lettera prot. n. 20336 del 28 gennaio 1997, riguardanti "Utilizzo di gabbie per la detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo per l'attività venatoria" le gabbie da detenzione e da trasporto non devono comunque essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime stabilite dall'i.n.f.s. nella indicata direttiva. Inanellatura e marcatura Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento, anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati: Prov. All. n. Anno 1...9 1...99 98...2010 Prov.: 1=AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP; Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I. gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni tecniche nazionali (CC.TTNN.) della F.O.I. Documentazione 1) Domanda, con sottoscrizione autenticata dal richiedente a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla R.F.V., indicante tra l'altro, le specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato l'allevamento, indirizzo preciso dell'allevatore. 2) Dimostrazione della disponibilità nei locali ove è ubicato l'allevamento. 3) Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva dell'allevamento ove ci siano indicati tra l'altro gli estremi catastali. 4) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata contenente i seguenti impegni: - ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia faunistico-venatoria e sanitaria; - a non esercitare mutilazioni o servizi agli animali allevati (legge n. Pagina 2

473/93); REGIONE SICILIA - a mantenere un registro vidimato dalla competente ripartizione F.V. conforme all'allegato schema A; - a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali presenti nell'allevamento; - a consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare; - a rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema B; - in caso di allevamenti in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto di caccia, a tabellare l'allevamento con apposite tabelle a fondo rosso con diciture in nero nonché ad impegnarsi a mantenere e migliorare l'habitat che deve essere sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare disserbanti e prodotti chimici in genere; Controlli Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, alle Ripartizioni faunistico-venatorie, l'assessorato regionale dell'agricoltura può, periodicamente, effettuare controlli sia tecnici che amministrativi avvalendosi del proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche esterni all'amministrazione. Tempi L'autorizzazione di cui al 9 comma dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 va richiesta alla competente Ripartizione faunistico-venatorie allegando la documentazione prescritta in triplice copia di cui un esemplare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. La ripartizione effettua le eventuali verifiche e richiede le necessarie integrazioni alla documentazione prodotta nel termine di 40 giorni dalla presentazione della domanda. Il detto termine è sospeso fine all'integrazione della documentazione da parte del richiedente. Quindi munita di motivato parere, la Ripartizione faunistico-venatoria trasmette la pratica in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo, all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste che entro 90 giorni provvede alla concessione dell'autorizzazione. Inadempienze e revoche L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione. Coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sono in possesso o detengono a qualsiasi titolo soggetti appartenenti alla specie di cui al 1 comma dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono tenuti a darne comunicazione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 120 giorni, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione. Schema A Pagina 3

SCHEMA DI REGISTRO Maschi N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Femmine N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno 1 2 3 4 5 Pagina 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria Schema B DICHIARAZIONE DI CESSIONE N......., lì... Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona. Il sottoscritto allevatore... nato il... a... (...) e residente in... (...) via... n.... autorizzato dall'assessore regionale con D.A. n.... del... ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33 all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona; Dichiara: di aver ceduto, in data odierna, al sig.... nato il... a... (...) e residente in... (...) via..., Pagina 5

i sottonotati riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile. n.......... (in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)............ (matricola) (anno di nascita) (n. anello) n.......... (in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)............ (matricola) (anno di nascita) (n. anello) n.......... (in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)............ (matricola) (anno di nascita) (n. anello) In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo. In fede L'allevatore cessionario... Vidimazione della R.F.V. Aggiornamenti: La Regione SICILIA ha fatto delle variazioni alla sua legge regionale in materia di allevamento fauna locale, in particolare ha inserito un allegato (A) dove indica le specie considerate domestiche e di comune allevamento per le quali NON SUSSITE PIU' L'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE NASCITE E DI CESSIONI,ma solo dell'inanellamento. La variazione riguarda: VERDONE (carduelis chloris) Pagina 6

CARDELLINO (Carduelis carduelis) FANELLO (carduelis cannabina) VERZELLINO (serinus serinus) LUCHERINO (carduelis spinus) FRINGUELLO (fringilla coelebs) PEPPOLA (fringilla montifringilla) PASSERO DOMESTICO (passer domesticus) PASSERO MATTUGIA (passer montanus) PASSERA LAGIA (petronia petronia) ALLODOLA COMUNE (alauda arvensis) ALLODOLA CAPPELLACCIA (galerida cristata) ALLODOLA CALANDRA (melanocoripha calandra) TORDO (turdus philomelos) MERLO (turdus merola) STORNO (sturnus vulgaris) STORNO NERO (sturnus unicolor) L'elenco delle specie potra' essere incrementato annualmente a seguito dell'aumento numerico di altre specie comunemente allevate. Pagina 7