L AFFIDAMENTO CONDIVISO L ESERCIZIO DELLA POTESTA E I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI



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L AFFIDAMENTO CONDIVISO L ESERCIZIO DELLA POTESTA E I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI

L età dei figli La distanza tra le abitazione dei genitori Il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Art. 155 c.c.:.: proposte di modifica Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 2

L età dei figli La distanza tra le abitazione dei genitori Il tenore dei loro rapporti Cass. 16593/2008 no all affido condiviso non Cass. rilevano 24526/2010 ai si all affido fini del condiviso rispetto del diritto dei minori all affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Art. 155 c.c.:.: proposte di modifica Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 3

L età dei figli La distanza tra le abitazione dei genitori Il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto UN CASO LIMITE dei minori Cass. 17191/2011 all affidamento L ELEVATA CONFLITTUALITA condiviso, ma solo sulle relative modalità di attuazione. Art. 155 c.c.:.: proposte di modifica Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 4

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i paranti di ciascun ramo genitoriale La pariteticità Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 5

Art. 155 c.c.: «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi» Il doppio domicilio Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 6

ART. 43 C.C.: «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi» Art. 155: il doppio domicilio Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 7

I RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI

Attuale formulazione Proposta DDL ART. 155 c.c.: «il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» E I NONNI? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 9

Attuale formulazione ART. 155 c.c.: «il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» E I NONNI? Proposta DDL Proposta modifica art. 155 c.c.: «il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori» Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 10

FACOLTA le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Dalla mancanza di autonomia delle facoltà deriva che esse non si estinguono, se non si estingue il diritto di cui fanno parte (Andrea Torrente e Piero Schlessinger) E I NONNI? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 11

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI

ART. 148 c.c.«i coniugi devono adempiere l obbligazione prevista nell articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo» Ante riforma, post riforma, DDL Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 13

Art. 155 (ante-riforma) [ ] Il giudice stabilisce la misura ed il modo in cui l altro coniuge deve contribuire al mantenimento, l istruzione e all educazione [ ] I criteri di legge Art. 155 Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1.le attuali esigenze del figlio; 2.il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3.i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4.le risorse economiche di entrambi i genitori; 5.la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 14

Quali sono i capitoli di spesa? Spese mediche Spese di istruzione Spese per attività sportive e ricreative Comunemente ognuno dei genitori si assume una percentuale di ciascun capitolo di spesa. Questo ovvia alle difficoltà di quantificazione a priori e evita discrezionalità interessate nell amministrazione di un capitolo di spesa. Art. 155, co. IV D.d.L 954 e 2454: Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto: 1)Delle attuali esigenze del figlio; 2)Delle attuali risorse economiche complessive dei genitori. Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di una assegno perequativo periodico. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 15

CHE FINE HANNO FATTO E PERCHE 1). 2)il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3)I tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) 5)La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Art. 155, co. IV D.d.L 954 e 2454: Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto: 1)Delle attuali esigenze del figlio; 2)Delle attuali risorse economiche complessive dei genitori. Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di una assegno perequativo periodico. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 16

D.d.L 957 e 2454, co. 7: Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all altro genitore. Art. 155 inadempimento Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 17

Necessità di un attività istruttoria che impone lunghi tempi processuali D.d.L 957 e 2454, co. 7: Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all altro genitore. Si obbliga chi subisce l inadempimento ad instaurare un giudizio di modifica in luogo dell esecuzione attivabile quando si abbia l inadempienza del pagamento di un assegno. Art. 155 inadempimento L assegno decorrerà dalla data della proposizione della domanda. E per il passato? Necessità di un giudizio ordinario? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 18

LA DETERMINAZIONE ASSISTITA DEGLI ASSEGNI

Germania Tabelle di Dusseldorf (dal 1977 continuamente aggiornate da sezione famiglia corte d appello di Dusseldorf) Usate da Tribunali, avvocati, parti Solo nel 17% dei casi il mantenimento è deciso da un Tribunale Regno Unito Calcolo mantenimento a cura di Child Support Agency (organismo pubblico parte di Child Maintenance and Enforcement Commission) Programma di calcolo distribuito in rete gratuitamente Canada Federal Child Support Guidelines 1997 (strumento di ausilio a parti e giudici) Perché? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 20

Proff. Marino Maglietta, Guido Ferrari e Mauro Maltagliati Università di Firenze (2003) Prof. Riccardo Rovatti Università di Bologna (2008) Proff. Mauro Maltagliati e Gianni Marliani Università di Firenze (2006) Dr. Angelo Piraino - Giudice del Tribunale di Palermo (2007) Più di una proposta Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 21

www.giustiziasicilia.it Programma gratuito per windows XP/2000 www.crescere-insieme.org Tabelle e calcoli riservati ai soci www.mocam.net Applicativo online a pagamento www.assegnidimantenimento.it SAM Applicativo online gratuito Risorse online Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 22

LE INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA

Indagini di polizia tributaria: NATURA: trovano il loro fondamento nella delega dei poteri che sono propri del giudice civile. AMBITO: gli accertamenti sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita sono strumentali alla determinazione dell assegno Verifiche fiscali: NATURA: trovano il loro fondamento nei poteri istituzionali della polizia tributaria AMBITO: la tutela del bilancio. La normativa fiscale ha carattere eccezionale e si applica solo in caso di espressa previsione. Natura e Ambito Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 24

Art. 36, co. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi: I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono configurasi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l eventuale documentazione atta a comprovarli DOVERE DI INFORMAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 25

Ai fini dell adozione di provvedimenti di natura economica, il giudice può disporre d ufficio accertamenti tributari sui redditi e sui beni delle parti anche se intestati a soggetti diversi. Riflessioni dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 26

LA CASA CONIUGALE

TESTO VIGENTE: Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva D.d.L. more 2454: uxorio Nel o contragga caso in nuovo cui matrimonio. Il provvedimento di assegnazione è quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell art. 2643 c.c. D.d.L. 957: Nel caso in cui l assegnatario della casa familiare [**] non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone a domanda, secondo i criteri ordinari. l assegnatario della casa familiare, che non ne sia il proprietario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, viene revocata e il giudice disponem a domanda, secondo i criteri ordinari. Nel D.d.L. DDL 2454: Presuppone parrebbe che pronuncia. il fatto di Valutazione essere proprietario esclusivamente al di una quota dei requisiti comporti indicati l inapplicabilita dalla norma della (e l interesse disposizione del minore?). Art. 155 quater Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 28

TESTO VIGENTE: Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva D.d.L. more 2454: uxorio Nel o contragga caso in nuovo cui matrimonio. Il provvedimento di assegnazione è quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell art. 2643 c.c. D.d.L. 957: Nel caso in cui l assegnatario della casa familiare [**] non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone a domanda, secondo i criteri ordinari. Art. 155 quater l assegnatario della casa familiare, che non ne sia il proprietario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, viene revocata e il giudice disponem a domanda, secondo i criteri ordinari. Nei D.d.L. 957 e 2454: Criteri ordinari? Quelli relativi al diritto di proprietà? Quale giudice? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 29

I FIGLI MAGGIORENNI

PRIMO ORIENTAMENTO: LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE CONCORRENTE, MA IN GIUDIZI AUTONOMI Si esclude che il figlio possa essere considerato parte del giudizio di separazione o divorzio perché l ordinamento mai ha intesto istituzionalizzare il conflitto tra genitori e figli. Il figlio ha una legittimazione ad agire concorrente (artt. 147, 148 c.c. e 30 Cost.) con quella genitore (condivisione dell obbligazione genitoriale ex lato passivo), ma nell ambito di un giudizio distinto da quello di separazione e divorzio. Dunque si esclude qualunque tipo di intervento anche ti tipo volontario ai sensi dell art. 105 c.p.c. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 31

PRIMO ORIENTAMENTO: LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE CONCORRENTE, MA IN GIUDIZI AUTONOMI Cass. 10.12.10 n. 24989 secondo cui il raggiungimento della maggiore età del figlio non priva di legittimazione il genitore convivente già affidatario a percepire quell assegno jure proprio e non ex capite filiorum. L entrata in vigore dell art. 155 quinquies, co. I, c.c. non muta il principio. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 32

Legittimazione del genitore concorrente, ma recessiva rispetto a quella del figlio (C.A. Bologna 23.3.07). Nel caso in cui il figlio maggiorenne si attivi per proprio conto contro uno o entrambi i genitori, la domanda di medesimo contenuto già proposta dal genitore diverrebbe tecnicamente improponibile o improseguibile. Entrambe le legittimazioni concorrenti ed alternative. Applicazione del principio generale della litispendenza e quindi priorità al giudizio instaurato prima temporalmente. LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE: QUALE PREVALE? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 33

SECONDO ORIENTAMENTO: POSSIBILITA DELL INTERVENTO ADESIVO EX ART. 105 c.p.c. Si conferma l autonoma e concorrente legittimazione ad agire del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente economicamente e del genitore convivente che provveda al suo mantenimento, ammettendo però che il medesimi figlio possa dispiegare intervento volontario (art. 105 c.p.c.) nei giudizi eventualmente già pendenti tra i suoi genitori. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 34

TERZO ORIENTAMENTO: IL LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE Afferma la veste di parte necessaria del figlio maggiorenne ogni qualvolta si controverta dell assegno per il suo mantenimento e non solo ove sussista un a richiiesta di versamento diretto in mani del figlio stesso, da chiunque proposta. Trib. Bari 4.7.06: Qualora il genitore obbligato al mantenimento dell ex coniuge e del figlio maggiorenne non autosufficiente instauri il giudizio ex art. 9 l. 898/70, chiedendo che la quota di mantenimento del figlio sia versata direttamente alla stesso, ove l altro si costituisca e chieda la rideterminazione dell assegno di mantenimento in suo favore, il figlio maggiorenne è parte necessaria del processo, di guisa che va disposta l integrazione del contraddittorio nei suoi confronti Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 35

TERZO ORIENTAMENTO: IL LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE Afferma la veste di parte necessaria del figlio maggiorenne ogni qualvolta si controverta dell assegno per il suo mantenimento e non solo ove sussista un a richiiesta di versamento diretto in mani del figlio stesso, da chiunque proposta. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 36

TESTO VIGENTE: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. D.d.L. 957: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. D.d.L 2454: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore [**]. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Art. 155 quinquies Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 37

TESTO VIGENTE: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. D.d.L. 957: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un figlio danno. di contribuzione. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, E se il figlio non può contribuisce? essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Art. 155 quinquies D.d.L 2454: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio Attribuzione automatica dell assegno di mantenimento al figlio con la maggiore età. La valutazione delle circostanze è èlegittimato sostituita ad dall obbligo agire anche l altro per il genitore [**]. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma In che misura e chi lo stabilisce l ammontare dell obbligo? non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Anche il genitore che eroga l assegno ha diritto di ottenere la contribuzione del figlio alle spese? Prima paga e poi gli fa causa per avere indietro parte di quanto pagato? Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 38

TESTO VIGENTE: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. D.d.L. 957: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. D.d.L 2454: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore [**]. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Art. 155 quinquies Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 39

TESTO VIGENTE: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. D.d.L. 957: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. D.d.L 2454: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire Versate dove? alle spese familiari, finché convivente. Ove il Presuppone genitore obbligato si renda inadempiente, comunque in caso che di vi inerzia del figlio è legittimato sia stato ad agire un anche l altro genitore accordo [**]. Nel dato caso in cui un figlio sia già maggiorenne l avverbio al momento della separazione personale dei genitori, ma eventualmente non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Art. 155 quinquies Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 40

Legittimazione del figlio maggiorenne ad agire in caso di inadempimento TESTO del VIGENTE: genitore tenuto Il giudice, a versare valutate l assegno le circostanze, di mantenimento. può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. Il genitore ha una legittimazione processuale concorrente e recessiva rispetto a quella del figlio il quale, però, potrebbe non essere stato parte del giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo. D.d.L. 957: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. E se abbiamo il mantenimento diretto? Art. 155 quinquies D.d.L 2454: Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore [**]. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l applicazione del quinto comma dell art. 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 41

L AUDIZIONE DEL MINORE

OBBLIGATORIETA DELL ASCOLTO DEL MINORE? QUALI LIMITI AL SUO ESPLETAMENTO? Interpretazione formalistica: letteralmente è previsto che il giudice dispone l audizione del minore, prevedendo la facoltatività solo per minori infradodicenni (valutazione della capacità di discernimento) Interpretazione garantista: il giudice è libero di non disporre l audizione del minore qualora ne constati la contrarietà al suo interesse. Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 43

Corte di Cass. Sezioni Unite civili 6-21 ottobre 2009 n. 22238 L audizione del minore è divenuta obbligatoria con l art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull esercizio dei fanciulli del 1996, ratificata in Italia con la l. 77/2003, tranne nel caso in cui l audizione possa recare pregiudizio al minore. Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 44

Fase presidenziale: nullità dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. Fase istruttoria: nullità della sentenza. Appello e ricorso ordinario per Cassazione Fase collegiale in 710 o art 9 l. 898/70: nullità del decreto decisorio. Reclamo ex art 739 c.p.c. e poi ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. Procedimenti ex art. 317 bis: nullità decreto decisorio. Reclamo ex art. 739 c.p.c. e poi ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. MANCATA AUDIZIONE: conseguenze pratiche Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 45

REGOLAMENTO EUROPEO 2201/2003 riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: le decisioni in materia di potestà genitoriale non possono trovare riconoscimento quando salvo casi d urgenza, la decisione è stata presa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato UN TEMA NON PIU ELUDIBILE A LIVELLO INTERNAZIONALE Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 46

Art. 155 sexies c.c.: «Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provveidmenti di cui all articolo 155 c.c, il giudice può asseumere, ad istanza di parte, o d ufficio, mezzi di prova Il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi» Proposta di modifica Avv. Germana Bertoli Vercelli 30/09/2011 47