N. 349 DEL 02.07.2008



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N. 349 DEL 02.07.2008 SERVIZI SOCIALI - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER PRE- STAZIONI AMBULATORIALI E FARMACEUTICHE (TICKET) PER I CITTADINI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA DISPOSIZIONI LA GIUNTA COMUNALE Considerato: che da diversi anni l'amministrazione Comunale si impegna a coprire il costo delle spese mediche per prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche a carico di cittadini in condizioni di difficoltà e bisogno economico; che con la propria deliberazione n. 321 del 12 giugno 2003 si era provveduto a stabilire le modalità di rilascio dell esenzione dal pagamento delle tariffe fissate da disposizione della Regione Piemonte (conosciute con il nome di ticket sanitario) per prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale e di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia e per prestazioni farmaceutiche ai cittadini in condizione di indigenza residenti nel Comune di Biella ; Preso atto, che diverse norme, sia a competenza nazionale che regionale, hanno nel tempo modificato le agevolazioni tariffarie in materia di ticket sanitari a tutela e garanzia delle fasce più deboli della popolazione, Rilevato, con riferimento alla spesa per prestazioni specialistiche di diagnosi strumentale e di laboratorio e per prestazioni di fisioterapia, che attualmente sono esenti le seguenti categorie di cittadini: bambini di età inferiore ai 6 anni o anziani con età superiore ai 65 anni (appartenenti ad un nucleo famigliare il cui reddito non superi i 36.151,98 annui) - (Legge 724/1994); i titolari di pensioni sociali e famigliari a carico - (Legge 549/1995); i pensionati con più di 60 anni ed inferiore ai 65 anni, con pensione minima, e i loro famigliari a carico purché appartenenti ad un nucleo famigliare avente: a) un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 se singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili); b) un reddito lordo inferiore a 11.362,05 se con coniuge a carico. Tali redditi sono aumentabili di 516,00 per ogni figlio a carico - (Legge 549./1995); i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) iscritti all'ufficio per l'impiego (con e- sclusione di quelli che sono in attesa di prima occupazione), e i loro famigliari a carico purché appartenenti ad un nucleo famigliare avente: a) un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 se singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili); b) un reddito lordo inferiore a 11.362,05 se con coniuge a carico. 1

Tali redditi sono aumentabili di 516,00 per ogni figlio a carico - (Legge 549/1995); (L'esenzione per motivi di reddito viene fatta valere attraverso l'autocertificazione. La dichiarazione, da apporsi sul retro della ricetta, è sottoscritta dall'interessato presso l A.s.l.); invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, invalidi civili con indennità di accompagnamento, i ciechi e sordomuti ex art. 6 Legge 482/1968; le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio (totalmente esenti); le categorie dalla VI alla VIII (esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante); gli invalidi di lavoro con percentuale superiore a 2/3; gli invalidi di lavoro con percentuale inferiore a 2/3 (esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante); le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999, 296/2001 e 279/2001 (malattie rare) e dalla delibera di Giunta Regionale n. 38-15326 del 12 aprile 2005; Rilevato, con riferimento alla spesa farmaceutica, che attualmente sono esenti le seguenti categorie di cittadini: grandi invalidi del lavoro - (48C); invalidi civili al 100% - (50C); i ciechi e sordomuti ex art. 6 Legge 482/1968 - (52C e 52); i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia - (53 e 53B); i detenuti e gli internati ex art. 1 legge 22 giugno 1999, n. 230 - (59); i danneggiati da vaccinazioni obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati", limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla Legge 210/1992 - (90); invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla II alla VIII; invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 2

infortunati sul lavoro; i cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l impiego, gli iscritti nelle liste di mobilità, ed i cittadini in cassa integrazione straordinaria. L esenzione riguarda anche i famigliari a carico. Per tali soggetti (e per ciascuno dei famigliari a carico) è previsto il rilascio da parte dell A.s.l. di apposito attestato da apporre, a cura del medico prescrittore, sulle prescrizioni farmaceutiche; i cittadini residenti di qualsiasi età il cui nucleo famigliare fiscale (inteso come nucleo fiscale e non anagrafico individuato ai fini Irpef e composto dal soggetto dichiarante, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dalle persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia) con reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) riferito all anno precedente non superiore ad 36.151,98 l anno. Rilevato inoltre: che tutte le categorie di assistiti, con la sola eccezione dei cittadini identificati con i codici 53-53B - 59 (ovvero pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia e detenuti ed internati ex art. 1 legge 22 giugno 1999, n. 230) sono tenuti al pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di riferimento regionale stabilito per i farmaci non più coperti dal brevetto, cosiddetti "Farmaci generici" - ovvero è a carico dell'assistito la differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di rimborso fissato dall Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per i farmaci equivalenti; che sui farmaci a brevetto scaduto (i cosiddetti generici) il ticket è stato abolito nel 2006. Tenuto conto: che di fatto, viste le disposizioni della Regione Piemonte relative all anno 2008, la totalità dei cittadini in condizione di indigenza, in quanto titolari di un reddito inferiore al minimo vitale stabilito dall amministrazione comunale di Biella, compresi gli inoccupati, non sono tenuti al pagamento del ticket farmaceutico; che per quanto sopra esposto i cittadini in condizione di indigenza, occupati e inoccupati, sono invece comunque tenuti al pagamento del ticket sanitario per prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale e di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia; che ai sensi della L.R. 149/2001 e della successiva DGR 79-11035 del 17/11/2003 ai minori in affidamento e/o ospitati in comunità devono essere garantiti rimborsi per spese specialistiche anche di tipo sanitario tra le quali quelle per diagnosi strumentale e di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia e per prestazioni farmaceutiche; che rientra nei compiti dell'amministrazione provvedere alla erogazione di servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali atti a rimuovere lo stato di bisogno derivante dall'insufficienza del reddito famigliare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo; Considerato che: dai dati statistici elaborati sulla spesa sostenuta al riguardo risulta che in media negli anni 2004 2005 2006 il beneficio economico erogato si è assestato intorno ai 53,00 euro persona registrando però un elevata variabilità intorno a tale valore (molti beneficiari 3

dell esenzione non hanno utilizzato il tesserino ricevuto, alcuni hanno fatto ricorso ad esso anche per importi oltre i 200,00 ); attualmente non è quindi possibile definire a priori l onere di spesa a carico del comune, in quanto la stessa dipende non solo dal numero di esenzioni richieste dagli aventi diritto ma anche e soprattutto dal grado di utilizzo delle stesse; è necessario dare maggior certezza all impegno economico dell Amministrazione e al contempo tutelare i cittadini che versano in condizioni di indigenza Ritenuto che l obiettivo sopra esplicitato posso essere validamente conseguito stabilendo come modalità d intervento il rimborso della spesa sostenuta e fissando un limite all ammontare di rimborsi riconosciuti per ogni beneficiario ; Visto che dai dati storici dal settore servizi sociali è emerso che detto limite di rimborso possa assestarsi sui 75,00 uro per ciascun beneficiario con l introduzione di un meccanismo condiviso di solidarietà famigliare ( ad esempio : nel caso di un nucleo famigliare composto da due adulti ed un bambino di età inferiore ai 6 anni già esente -, la misura massima rimborsabile sarà di 150,00, importo che potrà essere usufruibile per la sua totalità anche da un solo componente, ovviamente a detrimento dell importo dell altro componente che rinuncia a beneficiarne ); Considerato che il finanziamento dei singoli servizi sociali e socio-assistenziali avviene in base alla disponibilità di bilancio comunale, e che la prestazione o il servizio in maniera agevolata avviene dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore ISEE, così come previsto dal vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio Assistenziali ; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; Con voti favorevoli, unanimi, palesi; D E L I B E R A 1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, nei limiti della disponibilità di bilancio, di procedere al rimborso delle tariffe fissate da disposizioni della Regione Piemonte (conosciute con il nome di ticket sanitario) per cittadino indigente nella misura massima individuale annua di uro 75,00; 2. di stabilire, per il principio condiviso di solidarietà famigliare di implementare tale misura individuale di rimborso per un valore corrispondente alla medesima quota spettante agli altri componenti del nucleo famigliare dichiaratisi disponibili al riguardo ed aventi i requisiti per presentare anch essi la domanda di rimborso, poiché rientranti nei limiti reddituali stabiliti al successivo punto 3. (esempio: nel caso di un nucleo famigliare composto da due adulti ed un bambino di età inferiore ai 6 anni già esente -, la misura massima rimborsabile sarà di 150,00, importo che potrà essere usufruibile per la sua totalità anche da un solo componente, ovviamente a detrimento dell importo dell altro componente, che rinuncia a beneficiarne); 3. di stabilire come limite di reddito ISEE di riferimento per la valutazione della condizione di indigenza ai fini del rilascio delle esenzioni ticket sanitari sulle prestazioni specialisti- 4

che e di diagnostica strumentale il minimo vitale vigente stabilito periodicamente dalla Giunta Comunale; 4. di disporre che la differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento fissato dalla Regione sia sempre e comunque a carico dell'assistito, 5. di stabilire che per i minori soggetti a di provvedimenti di affidamento famigliare e/o ospitati presso comunità-alloggio di tipo famigliare, o educativo assistenziale,centri di pronta accoglienza per minori, gruppi-famiglia e comunità, sia cittadini italiani che stranieri, seguiti e in carico al Settore Servizi Sociali, fino al loro permanere presso le strutture sopraddette, si continui a garantire l esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria mediante il rilascio di un tesserino, da parte del settore servizi sociali, con il quale il settore si faccia carico direttamente nei confronti delle Aziende Sanitarie del pagamento del ticket, ai fini della semplificazione del relativo procedimento amministrativo; 6. di disporre, che anche per i minori, sia italiani che stranieri, che abbiano preso la residenza nel territorio del Comune di Biella in seguito ad affidamento famigliare presso parenti residenti a Biella e/o ospitati presso comunità-alloggio di tipo famigliare, o educativoassistenziale centri di pronta accoglienza per minori, gruppi-famiglia e comunità, possa venire loro rilasciato il tesserino di esenzione citato al punto V), previa specifica richiesta e relativo impegno al rimborso degli eventuali oneri e spese sostenute dall'amministrazione comunale di Biella, da parte dell'ente Locale (Comune, Comunità montana, Consorzio,...), che ha disposto l'affidamento del minore; 7. di disporre che il rimborso dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale e di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia ai cittadini in condizione di indigenza ed inoccupati residenti nel Comune di Biella, nel limite fissato al punto 1. e 2.) della presente delibera, sia assoggettato alle seguenti modalità: a) I cittadini residenti, non rientranti nelle condizioni di esonero in base alle disposizioni regionali e nazionali in premessa elencate, rientranti nei limiti reddituali stabiliti al punto III), possono presentare apposita domanda di rimborso all'ufficio servizi sociali. b) La domanda dovrà essere corredata: dall'attestazione Isee e dall'indicazione dei redditi derivanti da pensioni sociali, indennità, comprese quelle di accompagnamento, e assegni e maggiorazioni sociali, pensioni di guerra, pensioni di invalidità civile, rendite INAIL, eventualmente percepiti dai componenti il nucleo famigliare, che costituiscono componente reddituale per il rilascio dell'esenzione. Tali redditi, che non devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva unica e non entrano nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, saranno comunque rapportati agli indici parametrali previsti dalla vigente normativa; dalla documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta per ticket sanitari per la quale si richiede il rimborso; dalla dichiarazione sostitutiva riguardante lo stato di inoccupazione nel caso di cittadini inoccupati; dalla dichiarazione di presa visione ed accettazione della modalità di solidarietà fami gliare del rimborso richiesto, che nel caso di nuclei famigliari numerosi 5

con più soggetti aventi diritto al rimborso, dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati. 8. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l urgenza. 6