IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE (seconda e ultima parte) (articolo 14, aprile 2013) La collaborazione interaziendale, premessa alla formalizzazione del contratto di rete L avvento della globalizzazione non ha favorito di certo la PMI e l Italia è il Paese europeo con maggior numero di micro, piccole e medie imprese. Le aziende che hanno meno di 9 dipendenti, in Italia, sono il 95%. Per competere, soprattutto nei mercati internazionali, ci vogliono idonee dimensioni che, per loro natura, le PMI non hanno. Ma non basta la dimensione a generare forza competitiva, occorre che gli imprenditori si predispongano, senza diffidenza, meglio se con entusiasmo, a sviluppare una proficua collaborazione, interrelazione tra aziende unendo la loro competenza ed esperienza, preziosi motori per avviare ricerca, sviluppo ed innovazione rispettando, però, le singole identità ed autonomie giuridiche e patrimoniali. Sopperire alla piccola dimensione delle imprese per competere nella globalizzazione è dunque possibile utilizzando validi contratti di rete. 1 / 6
I benefici fiscali del contratto di rete Gli attuali benefici fiscali riguardano gli utili degli esercizi 2010, 2011 e 2012. Tali utili se accantonati a riserva per essere assegnati al programma di rete usufruiscono del regime di sospensione d imposta sui redditi IRES ed IRPEF, limitatamente ad un milione di euro per ogni impresa partecipante alla rete e per ciascun periodo di imposta. Va precisato però che gli aderenti alla rete possono godere di questi benefici fiscali unicamente in sede di pagamento, a saldo, delle imposte sui redditi. Per i nuovi vantaggi fiscali, subentranti agli attuali in scadenza nel 2013, occorrerà l avvento del nuovo Governo per il rinnovo delle agevolazioni in scadenza nel 2013. La valorizzazione degli attori della rete Il contratto di rete che, come già detto, ha lo scopo di accrescere sul mercato la capacità innovativa e la competitività delle aziende e, quindi, dei relativi imprenditori, ha anche un fine sociale sicuramente protettivo nei confronti dei dipendenti in quanto rafforza la qualità e la quantità dei posti di lavoro. La qualità deriva, in modo particolare, dall erogazione della formazione ai lavoratori mentre la quantità dal maggior lavoro che la rete riesce ad acquisire rispetto alla singola azienda cosicché la rete diviene generatrice di occupazione. In merito all occupazione è bene rilevare che la rete ha determinato la necessità di una nuova figura che è quella del manager di rete, che ha il dovere professionale d intercettare i problemi delle aziende aderenti alla rete, elaborarli e proporre una sintesi risolutiva degli stessi per passare, poi, all attuazione dei relativi provvedimenti. 2 / 6
Ecco dunque dimostrato che la rete di imprese consente la condivisione dei vantaggi tra imprenditori e lavoratori, vantaggi che, a cascata, si estendono al territorio di riferimento sociale per l innalzamento della economia del luogo. La forma del contratto di rete, registrazione, soggettività giuridica, spendibilità Prima di entrare nello specifico argomento, viene ribadito ed evidenziato che la citata Legge n. 33 del 9 aprile 2009 ha introdotto la fattispecie del contratto di rete per disciplinare, tra imprese, l esercizio in comune di attività economiche allo scopo dell accrescimento della loro capacità innovativa e competitiva. Il contratto di rete per legge deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e l efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. L intervento del notaio è, pertanto, necessario per esperire le formalità dell iscrizione presso il Registro delle imprese. Infatti il contratto di rete è soggetto all iscrizione nella Sezione del Registro delle Imprese di competenza di ciascun partecipante. La disposizione della norma è precisa e rende chiaro che, in difetto di iscrizione, il contratto è inefficace nella sostanza. Con decreto del Ministero Giustizia, di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo economico verrà attuato un modello standard con il quale il contratto di rete sarà inviato al competente Registro delle Imprese per la registrazione. 3 / 6
Le eventuali modifiche al contratto di rete - a cura dell impresa indicata nell atto modificativo - d ovranno essere opportunamente depositate per l iscrizione presso la Sezione del Registro delle Imprese nella quale ha giuridica competenza la depositante. Il decreto legge 179/2012, convertito dalla suddetta Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha introdotto una rilevante novità rappresentata dalla possibilità per le reti di imprese di acquisire la soggettività giuridica proprio con la stipula del relativo contratto. Ciò, per mezzo di atto pubblico oppure scrittura privata autenticata, od anche con l atto sottoscritto digitalmente, autenticato da notaio e depositato per l iscrizione nel Registro delle Imprese. A miglior chiarimento, il decreto legge 179/2012, ha così disposto: "il contratto di rete che prevede l organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte". Di conseguenza, il contratto di rete, non è di per sé dotato di soggettività giuridica ma la acquisisce con l iscrizione nel Registro delle Imprese. Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (articoli 34 e 37 del D.Lgs.163/2006), rende anche spendibile il contratto di rete per la partecipazione a gare ed appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione. Fondo patrimoniale ed Organo comune della Rete. La rete di imprese che si doti di fondo patrimoniale e organo comune è tenuta, annualmente, alla pubblicazione della situazione patrimoniale, osservando le norme per il B ilancio delle 4 / 6
società per azioni, di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Se ciò avvenisse, per le obbligazioni assunte dall organo comune nello svolgimento del progra mma di rete, la responsabilità patrimoniale sarà limitata al comune fondo patrimoniale, a l quale, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli del codice civile 2614 ( fondo consortile ) e 2615 ( responsabilità verso i terzi ) proprie dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. Nel caso in cui fossero istituiti fondo patrimoniale e organo comune occorrerà anche inserire nel contratto di rete denominazione e sede della stessa rete, nonché la precisazione degli obiettivi strategici d innovazione, le modalità per la misurazione dell avanzamento verso questi obiettivi, la definizione del programma di rete comprensivo della specificazione dei diritti e degli obblighi in capo a ciascun partecipante. Reti di impresa nel settore agro-alimentare La normativa in tema di reti di imprese, relativamente al settore agro-alimentare, consente ai partecipanti alla rete di costituire tra di loro fondi di mutualità allo scopo di tutelarsi da non prevedibili mutamenti delle condizioni di mercato. Sintesi e conclusione L adozione del contratto di rete di imprese rappresenta, particolarmente per le micro e PMI, un 5 / 6
poderoso modello giuridico-economico realizzatore di valide opportunità competitive, da concretizzare sia nel mercato nazionale che in quello internazionale. Si auspica un ulteriore emancipazione degli imprenditori su tema specifico, una maggiore predisposizione alla collaborazione interaziendale, nonché allo sviluppo comune di sinergie. Tutto ciò per acquisire slancio ed entusiasmo verso questa ed altre forme di aggregazione, allo scopo di competere con successo sui mercati, divenuti sì difficili, ma non impossibili. Il richiamo al vecchio detto l unione fa la forza è assolutamente pertinente nel caso di specie. (Fine) Stelvio Pietrobono Professore di economia aziendale Commercialista in Roma s.pietrobono@gmail.com www.stelviopietrobono.it @stelvio2012 6 / 6