COMUNE DI COLORNO. Provincia di Parma



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COMUNE DI COLORNO Provincia di Parma DETERMINAZIONE N. 728 Data di Registrazione 24/12/2013 OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI MICROCHIPS PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI E RELATIVO LETTORE TRAMITE IL MEPA. CIG: ZDA0CF3A27.- IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Premesso: - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 dicembre 2012 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e il bilancio pluriennale 2013-2015; - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 29 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, nel prendere atto dell individuazione dei responsabili di settore da parte del Sindaco, è stata loro affidata la competenza all assunzione di tutti gli atti gestionali assegnando le risorse finanziarie per l esercizio 2013 con apposito PEG provvisorio; - che con la stessa deliberazione di Giunta Comunale è stata assegnata al sottoscritto, tra l'altro, la somma di 500,00 sul cap. 10303020100 voce Spesa per cani randagi - Acquisto beni del bilancio 2013; - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29 agosto 2013, ai sensi della normativa vigente, sono stati approvati gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione dell esercizio finanziario 2013; Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di nuovi microchips per l'identificazione dei cani, in quanto quelli precedentemente acquistati con la determinazione n 85 del 20 marzo 2011, si stanno esaurendo e sono in scadenza, e di un nuovo lettore microchips, poiché quello esistente, oltre a necessitare di costose riparazioni, non è più conforme alla normativa vigente; Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale ER n. 139 del 7 febbraio 2011, avente ad oggetto definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia Romagna, che approva l Allegato A - "Anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA)", con cui viene sostituita

integralmente la procedura di cui alla deliberazione n. 1608/2000, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 339/2004, e con cui vengono conseguentemente revocate le citate deliberazioni n. 1608/2000 e n. 339/2004; Visto l'allegato A citato, ed in particolare il punto 2), che dispone: 2) IDENTIFICAZIONE DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE (GATTI E FURETTI) E riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti, ai fini dell iscrizione all anagrafe regionale degli animali da affezione, l impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di microchip. Si considera correttamente identificato un animale dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure, per il cane, munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1 gennaio 2004. Il microchip di identificazione può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute in conformità all Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, come prorogata dalla OM 21/07/2010. 2. a) Caratteristiche dei microchip e lettori Il sistema per l'identificazione elettronica dei cani e di altri animali (gatti e furetti) si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID) ed è costituito dai microchip e dai lettori che devono garantire il rispetto della normativa nazionale vigente e gli standard di seguito elencati. I prodotti costituenti il sistema devono essere conformi, per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di commercializzazione del sistema, alla norma ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) standard 11784 e 11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS-ISO (Draft International Standard ISO), riguardante la definizione degli standard di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX). La conformità del sistema deve risultare da specifica certificazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta o dovrà comparire sotto forma di contrassegno ufficialmente riconosciuto sulla strumentazione fornita. 2. b) Distributori/fornitori di microchip: Il distributore/fornitore registrato presso il Ministero della Salute garantisce la tracciabilità dei microchip, mediante la trasmissione alla ARAA dei codici identificativi distribuiti sul territorio regionale. A tal fine i fornitori/distributori potranno commercializzare gli identificativi elettronici in argomento sul territorio della regione Emilia Romagna, solo iscrivendosi all anagrafe regionale degli animali d affezione nel rispetto delle seguenti condizioni:. essere registrati presso il Ministero della Salute;. assicurare la trasmissione dell elenco dei codici dei microchip alla banca dati regionale, per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla consegna dei microchip. Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione provvederà con propria comunicazione a definirne le modalità tecniche. Le ditte fornitrici/distributrici intenzionate a rispettare le modalità e i criteri di fornitura richiesti a livello regionale, dovranno pertanto avere sottoscritto, ai fini dell iscrizione all anagrafe regionale degli animali da affezione, formale impegno che sarà depositato presso il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti stesso, per il tramite dell ufficio di supporto. L elenco dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero della Salute e iscritti all anagrafe regionale degli animali d affezione è pubblicato sul sito stesso. Il mancato rispetto dei requisiti e delle modalità richiesti causa la cancellazione dall elenco dei fornitori/distributori iscritti all anagrafe regionale degli animali d affezione dell Emilia Romagna. 2.c) Criteri per l acquisto, la fornitura e la distribuzione dei microchip I Comuni, i Veterinari accreditati e le strutture organizzative afferenti all area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL devono acquistare i microchip direttamente dai fornitori/distributori registrati dal Ministero della Salute e iscritti all anagrafe regionale degli animali d affezione. Richiamate: - la Legge 14 agosto 1991, n. 28 "Legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo", che demanda alle regioni l istituzione dell anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l iscrizione a tale anagrafe;

- la L.R 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", che, in attuazione della suddetta legge quadro, provvede a definire le competenze dei comuni, della province e delle aziende USL, stabilendo, in particolare all art. 6, comma 4, che la Regione definisca i criteri per l attuazione dell identificazione dei cani mediante "microchip", in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una banca dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, dell anagrafe canina comunale e all art. 7, comma 1, l obbligo per proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all anagrafe canina del Comune di residenza; - il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Visto l art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: - il fine che si intende perseguire; - l oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; - le modalità di scelta del contraente; Precisato che il contratto per l'acquisizione di beni sopra descritti verrà stipulato per iscritto per mezzo di corrispondenza, in applicazione dell'art. 18 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; Visti: - l articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che possono essere acquistati in economia, mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta, beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, ed in particolare il comma 11, che stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; - gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 9 ottobre 2000 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 56 del 27 settembre 2006 e n. 61 del 28 novembre 2007, secondo cui è consentito il ricorso ad una sola ditta quando si tratta di lavori, forniture e servizi rientranti nelle tipologie individuate nell'art. 3 del regolamento e l'importo della spesa non superi i 40.000 euro per i lavori e i 20.000 euro per le forniture e servizi, ed in particolare le lett. d) ed m) dell'art. 3 che includono: d) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, software, abbonamenti a riviste, periodici ed agenzie di informazioni; [...] m) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori e fotografici, di personal computers e relativi accessori, macchine affrancatrici postali, macchine e strumenti da ufficio in genere,

di apparecchi scientifici, nonché la fornitura in opera di apparati per la telefonia e la trasmissione dati; Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: - l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; - l obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012); - l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del d.p.r. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato D.L. 95/2012; Verificato, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa; Ritenuto di procedere all acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dalla ditta O.PI.VI. SRL, con sede in Nova Milanese (MB), Via Vesuvio n. 1, CF: 02834700151 Numero REA MB-1889944 i seguenti prodotti: - n. 1 lettore microchips full ISO 11785, portatile con valigetta al prezzo di 150,00, oltre - n. 160 microchips iniettabili fdxb, ISO 11784,12 mm, applicatore monouso anagrafe canina, al prezzo di 1,45 cadauno, oltre IVA, per un importo complessivo di 232,00, oltre per un prezzo complessivo di 382,00, oltre Verificato che la ditta O.PI.VI. SRL (trasformatasi in SRL da SPA in data 28 aprile 2011) figura nell'elenco dei distributori registrati presso il Ministero della Salute e iscritti all anagrafe regionale degli animali d affezione, pubblicato sul sito www.anagrafecaninarer.it; Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i limiti di spesa imposti dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente (art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) ; Accertata la compatibilità monetaria della presente spesa in rapporto alle previsione di bilancio; Vista la L. 13 agosto 2010, n. 136, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed avente indicazioni operative nella Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011; Dato atto che l'avcp ha assegnato il CIG ZDA0CF3A27; Verificata la regolarità dell'istruttoria; Verificata la regolarità tecnica e dell'azione amministrativa; Visto il Regolamento di organizzazione; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto del Comune Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 13 del 9 giugno 2009 modificato con atto n. 3 del 25 marzo 2011 con cui sono stati nominati i Responsabili dei Settori; -- di acquistare D E T E R M I N A in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in attuazione di quanto previsto dall articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla ditta O.PI.VI. SRL, con sede in Nova Milanese (MB), Via Vesuvio n. 1, CF: 02834700151 Numero REA MB-1889944 (CIG: ZDA0CF3A27), i seguenti prodotti: - n. 1 lettore microchips full ISO 11785, portatile con valigetta al prezzo di 150,00, oltre - n. 160 microchips iniettabili fdxb, ISO 11784,12 mm, applicatore monouso anagrafe canina, al prezzo di 1,45 cadauno, oltre IVA, per un importo complessivo di 232,00, oltre per un prezzo complessivo di 382,00, oltre -- di dare atto

che la ditta O.PI.VI. SRL figura nell'elenco dei distributori registrati presso il Ministero della Salute e iscritti all anagrafe regionale degli animali d affezione, pubblicato sul sito www.anagrafecaninarer.it e che dovrà assicurare la trasmissione dell elenco dei codici dei microchip alla banca dati regionale, per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla consegna degli stessi con modalità tecniche definite dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione; -- di stabilire, che il contratto per l'acquisizione dei beni sopra descritti verrà stipulato per iscritto per mezzo di corrispondenza, in applicazione dell'art. 18 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è da intendersi integrato da apposita clausola, contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto; -- di registrare l'impegno della spesa di 466,04 sul cap. 10303020100 Spesa per cani randagi Acquisto beni del bilancio 2013; - di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed all articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; -- di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Data di Emissione: 13/12/2013 Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Dott.ssa Ilaria Boselli Dott.ssa Ilaria Boselli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. I M P E G N I ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO 2013 SPESA PER CANI -ACQUISTO BENI D I S P E S A CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO RISORSA ACCERTAM. 10303020100 51741 466,04 Data visto di regolarità contabile-esecutività: 24/12/2013 p.il Responsabile del Settore Affari Finanziari Dott.ssa Giovanna Polini Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Boselli Comunicata alla Corte dei Conti in data RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N 99 Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune il 24/01/2014 ed ivi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Colorno, IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (Dott.ssa Ilaria Boselli)