GIURISPRUDENZA DEL CNF E DELLA CASSAZIONE a cura di Remo Danovi 1. Tenuta albi - Pena interdittiva accessoria sentenza penale di condanna La cancellazione dall Albo degli Avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all imputato la pena accessoria dell interdizione dall esercizio della professione di avvocato, e non impedisce come tale l esercizio dell azione disciplinare destinata a concludersi - come nella specie - con l irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione. (Consiglio naz. forense, 27 febbraio 2013, n. 17) 2. Procedimento disciplinare - Ricorrente non iscritto nell Albo speciale degli Avvocati abilitati all esercizio innanzi alle Magistrature superiori È inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente con il ministero di un difensore privo dell iscrizione all Albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori, necessaria ai sensi dell art. 60, comma 4 del r.d. n. 37/1934 per l assistenza in giudizio nei procedimenti innanzi al C.N.F. (Consiglio naz. forense, 20 febbraio 2013, n. 6) 3. Procedimento disciplinare - Ricorso proposto personalmente dal professionista sospeso - Mancanza di jus postulandi Il ricorso al Consiglio nazionale forense è atto propriamente impugnatorio, che postula l esercizio di attività professionale, talché non è ammissibile ove non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso in cui sia proposto da avvocato sospeso cautelarmente e pertanto privato con efficacia immediata di tale potere. (Consiglio naz. forense, 15 marzo 2013, n. 45) 4. Procedimento disciplinare - Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sen- 19
La Rivista del Consiglio tenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Consiglio naz. forense, 13 marzo 2013, n. 35) 5. Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell incolpato. (Consiglio naz. forense, 25 febbraio 2013, n. 15) 6. Sanzioni - Molteplicità di addebiti - Unicità della sanzione In ossequio al principio enunciato dall art. 3 del codice deontologico forense, nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell incolpato. (Consiglio naz. forense, 25 febbraio 2013, n. 12) 7. Procedimento disciplinare - Ricorso per cassazione - Notifica al solo Consiglio nazionale forense Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell interesse a proporre impugnazione e a contrastare l impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell Ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio nazionale forense, per la sua 20
posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato al solo Consiglio nazionale forense, esso va dichiarato inammissibile e, in assenza di notifica ai soggetti legittimati, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio. (Cass. sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1716) 8. Norme deontologiche - Doveri di probità, correttezza e lealtà - Pubblicazione atti di procedimento in corso Viola gli artt. 5 e 6 del codice deontologico forense la condotta del professionista che pubblica in un libro atti di un procedimento ancora in corso nella fase dibattimentale, nel quale era difensore delle parti civili. Non rilevano, stante la violazione dei richiamati articoli del codice deontologico, la finalità del libro dichiarata dal professionista, né la mancanza del fine speculativo della pubblicazione, né la circostanza che i medesimi atti siano stati divulgati dalla stampa, trattandosi di elementi che non escludono l assoggettamento dell avvocato ai doveri deontologici suddetti. (Consiglio naz. forense, 13 marzo 2013, n. 34) 9. Norme deontologiche - Obblighi contributivi. Omesso invio delle comunicazioni Costituisce illecito disciplinare, a norma dell art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell avvocato iscritto all albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l obbligo di domandare l iscrizione ad essa a fini previdenziali - avvenendo d ufficio l iscrizione a fini assistenziali per tutti gli iscritti agli albi - e di versare conseguentemente il contributo soggettivo, poiché il sistema normativo riferisce il dovere di comunicazione del reddito e del volume di affari indistintamente a tutti gli avvocati, a differenza dei praticanti, per i quali l obbligo è espressamente previsto solo se gli stessi siano iscritti alla Cassa. (Cass. sez. un., 19 novembre 2012, n. 20219) 10. Norme deontologiche - Pubblicità informativa sull attività professionale La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell avvocato 21
La Rivista del Consiglio ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nella fattispecie concreta il C.N.F. ha ritenuto che non può comportare violazione deontologica l intervista ad un professionista apparsa su un quotidiano quando si esclude l intenzionalità dell incolpato di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche). (Consiglio naz. forense, 15 marzo 2013, n. 40) 11. Norme deontologiche - Pubblicità In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché l abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17-bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che l art. 4 del d.p.r. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato costituire illecito disciplinare l inse-rimento nel box pubblicitario di un giornale di uno slogan sull attività svolta, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico dei costi molto bassi, contenente elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo). (Cass. sez. un., 13 novembre 2012, n. 19705) 12. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo La previsione deontologica di cui all art. 43 c.d.f. mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente. Ne discende, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell art. 43 (Nella fattispecie l assenza di precedenti disciplinari unitamente alla considerazione che l attività professionale è stata comunque produttiva di effetti positivi per gli assistiti e che non hanno trovato conferma le ulteriori doglianze denunciate relative alla omissione di fatturazione ed alle modalità di svolgimento del rapporto professionale hanno indotto a modulare la sanzione, sulla base della costante 22
giurisprudenza di questo Consiglio, a favore dell incolpata, con l applicazione della censura). (Consiglio naz. forense, 25 febbraio 2013, n. 9) 13. Norme deontologiche - Adempimento delle obbligazioni - Emissione assegni in difetto di provvista I doveri di probità, dignità e decoro e il dovere di lealtà e correttezza debbono essere rispettati dall avvocato sempre, nell esercizio ma anche al di fuori dell attività professionale. L avvocato che, nell espletamento dell incarico professionale, emetta all ordine di un collega un assegno poi andato protestato, infrange l affidamento che il terzo ripone nella sua etica professionale e pone in essere quindi un comportamento deontologicamente rilevante poiché lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della professione forense. (Consiglio naz. forense, 15 marzo 2013, n. 44) 14. Previdenza - Reddito derivante dall attività di consigliere di amministrazione di società L obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d affari ai fini dell IVA si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all esercizio di attività professionale. (Nel caso di specie, non essendo stata fornita prova che la partecipazione del legale all attività del consiglio di amministrazione avesse richiesto le stesse competenze tecniche di cui il medesimo si avvaleva ordinariamente nell esercizio dell attività professionale, il giudice di merito aveva escluso che tale attività assumesse connotati tali da poter essere oggettivamente ricondotta a quella tipica della professione; la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso). (Cass. sez. lav., 11 marzo 2013, n. 5975) 23