COMUNE DI CISTERNA DI LATINA



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Transcript:

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA REGOLAMENTO CENTRO ANZIANI ART. 1 - Principi generali 1 - Il funzionamento dei centri sociali degli anziani, istituiti dal Comune di Cisterna di Latina nell ambito delle competenze attribuite agli Enti locali dal DPR 24.7.1977, n. 616 e dall Art. 9 della Legge n. 148 dell 8 Giugno 1990, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa regionale è disciplinato dal presente regolamento. 2 - I centri sono strutture di servizio territoriale a livello cittadino o di quartiere e costituiscono un luogo di incontro sociale culturale e ricreativo. Qualora presso i centri si svolgano attività in favore delle persone anziane anche se non rientranti nei compiti istituzionali dei centri stessi, ma comunque di competenza comunale, potrà essere utilizzato altro personale del comune competente la materia trattata. 3 - Essi si pongono tra l altro come veicolo di scambi culturali e sociali tra le diverse fasce di età esistenti nel territorio e sono, pertanto, complemento delle altre strutture sociali già funzionanti (scuole, biblioteche, sale di lettura, centri ricreativi e sportivi). 4 - Il servizio dei centri, si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, ed opera nella ricerca quotidiana di un adeguamento sempre maggiore alle richieste delle persone anziane. ART 2 - Obiettivi ed indirizzi di intervento 1 - Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, i centri sociali degli anziani, nell ambito della loro piena autonomia, di programmazione e di gestione articolano la loro attività secondo i seguenti indirizzi: a) propulsione e programmazione verso l esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case-albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici e lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi, residenza sanitaria per anziani); b) promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture nell ambito urbano ed extraurbano, con relativa organizzazione del servizio di solo viaggio o di solo ristoro; c) Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina; d) promozione di attività ludico-motoria con l organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali reperiti possibilmente in regime di gratuità; e) promozione di attività lavorative ed artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione facilitando il

rapporto con i giovani, attivando micro-laboratori tenuti dagli anziani, da associazioni o di gruppi di volontari che siano da stimolo per la fascia giovanile nella riscoperta di antichi valori. f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc; g) promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l impiego di idonei strumenti (proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi vari, televisori, giornali, quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, ecc); h) organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all interno che all esterno del Centro Sociale nonché attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche riservate ai soci, ai frequentatori abituali, agli invitati, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 287 e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. i) promozione di attività di segretariato sociale in raccordo con gli operatori comunali e con gli altri Enti; Gli utenti potranno scambiarsi il tempo, in altre parole scambiarsi servizi reciprocamente ognuno secondo le proprie capacità e disponibilità. (Es. l utente capace di cucire potrà fare l orlo all utente cui necessita, e potrà avere; l) utilizzazione degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili; m) Tra le attività va considerata anche l informazione sui diritti individuali e collettivi da parte di associazioni sociali presenti sul territorio; 2 - Per quanto attiene la frequenza nei centri sociali deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente. 3 - I Centri si avvalgono della collaborazione degli Assistenti Sociali del Comune. ART. 3 Requisiti per l iscrizione 1 - La partecipazione alle attività dei Centri sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati nel territorio del Comune regolarmente iscritti. Non è consentita la contemporanea iscrizione in centri anziani diversi. 2 - Possono iscriversi ai centri sociali degli anziani: a) le donne che abbiano compiuto i 55 anni di età e gli uomini che abbiano compiuto i 60 anni di età; b) coloro, comunque, considerati anziani ai sensi dell articolo 11 della Legge Regionale 3.2.76 n. 11. ART. 4 Modalità di iscrizione 1 - La quota di iscrizione è gratuita. E peraltro facoltà del Comitato di Gestione prevedere una quota annuale di partecipazione non superiore a lire 30.000 in sede di presentazione del programma annuale. In tal caso la gratuità dell iscrizione è comunque dovuta in casi particolari indicati dal Servizio Sociale competente. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell anno presso il Centro. 2 - Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare: a) la data di iscrizione o di rinnovo della iscrizione; b) la firma per esteso dell iscritto; c) la firma del Presidente o del membro del Comitato di Gestione da lui delegato.

3 - Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione. 4 - Nelle more del funzionamento del Comitato di Gestione le iscrizioni possono essere raccolte a cura del Servizio Sociale sia presso il Centro che presso il Comune. 5 - Presso il Servizio Sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dai Centri ART. 5 Casi particolari 1 - Nel caso in cui alcuni Centri Sociali siano situati in zone di confine con uno o più Comuni può essere consentito agli anziani residenti nel territorio confinante di iscriversi al Centro extraterritoriale.in tal caso l Amministrazione Comunale stipulerà con il Comune, ove è ubicato il Centro extraterritoriale, accordi ed intese al fine di favorire l integrazione degli anziani stessi. ART. 6 Organismi di Gestione e di coordinamento 1 - Sono organismi di gestione del Centro sociale, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi : a) l assemblea generale b) l assemblea degli iscritti c) il comitato di gestione d) il presidente. ART. 7 Assemblea Generale. - Composizione e convocazione 1 - L assemblea generale è composta da tutti i cittadini del Comune di Cisterna di Latina con i requisiti previsti dal comma 2 dell art. 3, anche se non iscritti, al Centro. 2 - L assemblea generale è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione ovvero dall Assessore alle Politiche Sociali qualora ne ravvisi l opportunità. L assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. Nelle more del funzionamento del Comitato di Gestione o nel caso di Presidente del Comitato di Gestione dimissionario la Presidenza dell Assemblea generale spetta all Assessore alle Politiche Sociali o a suo delegato. 3 - Sono compiti dell Assemblea generale: -nominare i membri del comitato di gestione, -deliberare su qualsiasi argomento, non riservato all assemblea degli utenti. 4 - La convocazione dell Assemblea generale deve essere effettuata mediante avviso pubblico affisso nel territorio Comunale.Le decisioni dell assemblea generale sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. ART. 8 Assemblea degli iscritti -Composizione e convocazione 1 - L assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Sociale. 2 - L assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. 3 - La convocazione dell assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

4 - L assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. 5 - Le riunioni dell assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie. 6 - Le sedute ordinarie si svolgono almeno 2 volte l anno. 7 - Le sedute straordinarie sono convocate: - su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione; - su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione; - su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti. - su richiesta dell Assemblea Generale ART. 9 Assemblea degli iscritti : compiti 1 - Sono compiti dell assemblea degli iscritti: a) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell attività del Centro; b) valutare,esaminare e verificare il piano programmatico ed il consuntivo annuale predisposti dal Comitato di Gestione. Le decisioni dell assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. ART. 10 Comitato di gestione- Composizione. 1 - Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al Centro Sociale, secondo la seguente tabella: a) numero degli iscritti fino a 400: 6 membri b) numero degli iscritti oltre 401: 8 membri 2 - E membro di diritto del Comitato di Gestione il Sindaco o un suo delegato. 3 - Fanno parte del Comitato di Gestione senza diritto di voto: un assistente sociale,ed un dipendente di ruolo amministrativo individuato dal Dirigente del Servizio Sociale con funzioni di segretario e un rappresentante sindacale designato per ogni Organizzazione tra le più rappresentative della categoria pensionati. ART. 11 Elezioni Comitato di gestione 1 - La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall Assessore alle Politiche Sociali. Dal giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso pubblico affisso nel territorio Comunale almeno 15 giorni prima dell espletamento delle votazioni. 2 - Il seggio dovrà essere costituito presso ogni Centro con personale dell Ufficio Servizi Sociali: 1 Assistente Sociale e 1 Amministrativo. 3 - Le votazioni avvengono con voto segreto. 4 - Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad un terzo del numero dei membri del Comitato di gestione,arrotondato all unita superiore. 5 - Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni. 6 - La Giunta Comunale approva il regolamento elettorale per quanto non espressamente indicato nel presente articolo. ART. 12 Candidatura al Comitato di gestione

1 - I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e gli elettori devono avere i requisiti previsti dall art. 3, comma 2, anche se non iscritti al Centro. 2 - Gli anziani che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità presso l Ufficio Servizi Sociali in forma scritta. L elenco dei candidati deve essere affisso presso il Centro Sociale e presso l Ufficio Servizi Sociali almeno 7 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilita agli elettori di scegliere i propri candidati. ART. 13 Procedura per l insediamento del Comitato di Gestione 1 - Sono eletti gli anziani che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. 2 - La Giunta Comunale, con propria risoluzione, approva la costituzione del Comitato di Gestione. ART. 14 Elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Comitato di Gestione 1.- Il Presidente, uno o due Vice Presidenti del Comitato di Gestione, vengono eletti a maggioranza assoluta nella prima riunione, dai membri eletti del Comitato di Gestione. ART 15 Validità delle sedute 1 - Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi membri; 2 Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. ART. 16 Comitato di Gestione: compiti Il Comitato di Gestione ha competenze nella materia prevista da regolamento ed in particolare: a) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini-utenti alla gestione del Centro in base alle finalità espresse nell art.1 del presente regolamento; b) Ha l obbligo di promuovere la convocazione dell assemblea degli utenti almeno una volta al mese, tutte le volte che lo ritiene necessario e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dall art. 8; c) avanza proposte in merito all organizzazione, all ampliamento e al potenziamento delle attività; d) può avvalersi di associazioni Nazionali dei Centri e/o di associazioni di anziani e/o di volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative; e) provvede a trasmettere alla Giunta Comunale per la relativa ratifica: -il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall assemblea degli iscritti; -le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall Amministrazione Comunale per le attività socio-culturali dei centri sociali degli anziani; f) vigila sull attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;

g) provvede ad inoltrare al Sindaco eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro sociale, nonché ogni altra richiesta che comporti l utilizzo dei vari servizi esperiti dalla Amministrazione Comunale, quando questi non siano già stati segnalati dal servizio sociale; h) predispone annualmente il consuntivo delle attività dell anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell assemblea degli iscritti; i) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani del centro; l) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell apporto dell anziano nella vita comunitaria; m) promuove l attività di gruppi, organismi, associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio; n) assume iniziative atte a promuovere l impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato; o) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali l anziano può essere strettamente interessato. ART. 17 Comitato di Gestione: durata 1 - Il comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all insediamento del nuovo comitato. 2 - I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento. 3 - La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere ratificata dalla Giunta Municipale; 4 - Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri i membri decaduti, la nomina dei nuovi membri è competenza della Giunta Municipale. Nominati i nuovi membri questi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di Gestione precedentemente eletto. 5 - Nei casi di irregolare o mancato funzionamento del Comitato di Gestione, ovvero di grave inosservanza delle norme previste dal presente regolamento, sulla base di una relazione dell Assistente Sociale del comune, l Assessore alle politiche sociali revoca il Comitato di gestione, nomina un commissario ad acta ed indice le elezioni del nuovo Comitato entro 3 mesi. ART. 18 Il Presidente 1 - Il Presidente eletto dura in carica per l intero mandato del Comitato di Gestione. 2 - Rappresenta legalmente il centro, 3 - Provvede alla convocazione del comitato di gestione, dell assemblea degli iscritti, e dell assemblea generale in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute. 4 - Può invitare, sentito il parere del comitato di gestione a partecipare alle sedute del comitato, ove lo ritiene opportuno e a titolo consuntivo, operatori o rappresentanti di associazioni o di organismi che si occupano dei problemi dell anziano o che comunque agiscono nella realtà sociale.

ART. 19 Comportamento degli iscritti 1 - Tutti gli iscritti al centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il Centro è dotato e del regolamento comunale vigente e del regolamento interno. 2 - Sono, pertanto, vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro, qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle varie attività. 3 - E fatto divieto di fumare nei locali del Centro. E possibile derogare a tale divieto con la costituzione di appositi locali riservati ai fumatori. 4 - In caso di grave o persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il Comitato di Gestione a maggioranza dei due terzi può decidere sulle sanzioni da comminare che possono essere: a) il richiamo verbale; b) il richiamo scritto; c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare ; d) radiazione. 5 - Le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere notificate all interessato per iscritto. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento l interessato può presentare al Dirigente dei Servizi Sociali, da cui il Centro dipende funzionalmente ed amministrativamente, le opportune controdeduzioni. ART. 20 Raccordo con l Amministrazione Comunale I Centri dipendono funzionalmente e amministrativamente dall Amministrazione Comunale. Al Comitato di Gestione viene affidato l incarico di vigilare e segnalare ai Servizi Sociali della minuta manutenzione, dei Centri in argomento, relativa a piccole spese per fornitura e prestazioni d opera quali immediata sostituzione vetri, serrature, lampade per illuminazione locali, interventi idraulici, manutenzione e riparazione macchina caffè espresso, riparazione tavoli e sedie nonché rotture di avvolgibili e simili. Di affidare al Presidente del Comitato di Gestione previa delibera dello stesso incarico dell acquisto di idoneo materiale da destinare alle attività dei Centri, o per iniziative che ritengono utili. Ai fini della realizzazione del presente art. 20, l Amministrazione provvederà al versamento di una quota stabilita dalla Giunta Comunale a favore del Comitato di gestione con quietanza del Presidente. La predetta somma potrà essere reintegrata solo dopo la rendicontazione della stessa.