ALIQUOTE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF per l anno 2015 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COD. REG. ALIQUOTA UNICA SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI NORME DI RIFERIMENTO ABRUZZO 01 Art. 6 comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174, legge n. 311/2004. Art. 1, comma 8, L.R. 12 dicembre 2006, n. 44. BASILICATA 02 si applica l'aliquota ridotta dell'1,23 in caso di due o piu' figli fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, DPR N. 917/1986 o nel caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili è compresa tra 55,000-75,000 euro Art. 16, commi 3 e 4, L.R. n. 8/2014 2,33%
BOLZANO 03 A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 20.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene conto della citata deduzione di 20.000 euro. Se l imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d imposta. Art. 21-sexiesdecies, L.P. 11 agosto 1998, n. 9. Art. 1, comma 2, L.P. 23 dicembre 2010, n. 15 CALABRIA 04 Art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68. Art. 1 della L.R. 7 agosto 2002 n.30, come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2006, n.1 CAMPANIA 05 2,03% Art. 50, del D.Lgs. n. 446/1997. Art. 28, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. Art. 6, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006. Art. 2, commi 77, 78, 79, 80, 86 legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 16, comma 9, del D.L. n. 83/2012. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013 n. 76; L.R. 16 gennaio 2014, n. 4
1,33% 1,93% EMILIA-ROMAGNA 06 2,03% Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ed art. 2 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 19, come modificato dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 17. 2,23% 2,33% 0,70% FRIULI VENEZIA GIULIA 07 reddito imponibile fino a euro 15.000 aliquota 0,70%; reddito imponibile superiore a euro 15.000 aliquota sull'intero importo Art. 50 D.Lgs. 446/1997. L.R. 25 luglio 2012, n.14, art. 1, comma 5
LAZIO 08 Applicazione aliquota addizionale regionale all'irpef pari all' per i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 35.000,00 euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; c) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro, Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011; Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.; Art. 2, comma1, L.R. n. 17/2014 Art. 1, L.R. n. 11/2015
1,81% LIGURIA 09 2,31% Art. 6, comma 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e art. 28 L.R. 23 dicembre 2013, n. 41 2,32% 2,33% 1,58% LOMBARDIA 10 1,72% Comma 1-ter, art. 72, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36 1,74% 1,53% MARCHE 11 1,70% Art. 6 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37. Art. 29, comma 3- bis, della L.R. 24 dicembre 2008, n.37. Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 1,72%
2,03% MOLISE 12 2,23% 2,43% 2,53% Art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2001 (aliquota base addizionale reg IRPEF). Articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed articolo 2, commi 88 e 88 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 2 della L.R. n. 9/2013. Verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei L.E.A. del 09/04/2015. 2,63% 1,62% A decorrere dal 1 gennaio 2015, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche): 2,13% 250,00 per ogni figlio portatore di handicap; PIEMONTE 13 2,75% 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. L.R. n. 23/2013 L.R. n. 22/2014 3,32% Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicheranno le disposizioni previste per le analoghe agevolazioni nazionali ai sensi dell art. 12, comma 1, lettera c) e commi seguenti del TUIR.
PUGLIA 14 1,33% 1,43% 1,71% 1,72% Detrazioni all addizionale regionale all IRPEF per carichi di famiglia per l anno 2015 1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste dal comma 1 dell articolo 12 del dpr 917/1986 sono maggiorate, nell ambito dell addizionale regionale all IRPEF e secondo quanto previsto dal comma 5 dell articolo 6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 e dal comma 2 dell articolo 12 del dpr 917/1986. 3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l esercizio finanziario 2015, è stanziato l importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 U.P.B. 05.01.01. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l accesso alle misure di cui al comma 3. D. Lgs. n. 446/1997 art. 50, comma 2. D. Lgs. n. 68/2011 art. 6, comma 1 L.R. n. 52 del 23.12.2014 art. 4 e art. 5
SARDEGNA 15 Art. 50 D.Lgs. n. 446 del 1997 SICILIA 16 Art. 1 comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; L.R. 2 maggio 2007, n.12, art.1, comma 1, lett. a); Legge 23 dicembre 2009, n.191,art.2, commi 80-87; Art.28 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214; L.R. 28 gennaio 2014, n.5, art.3 comma 12; L.R. 9 febbraio 2015, n.4, art.1 comma 4. 1,42% 1,43% TOSCANA 17 1,68% L.R. n. 77/2012, modificata da L.R. n. 19/2013 1,72%
TRENTO 18 L'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef è ridotta a zero per i titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'irpef non superiore a 15.000 euro. I titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 euro applicano l'aliquota dell' sull'intero reddito imponibile. Art. 16 della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, come modificato dalla L.P. 6 marzo 2015, n. 4. 1,63% UMBRIA 19 1,68% L.R. n. 29 del 16 dicembre 2013 1,83% VALLE D'AOSTA 20 Art. 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come integrato dall art. 28, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 VENETO 21 Aliquota agevolata pari allo 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000 e i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore a euro 45.000. L.R. n. 19/2005 art. 1, comma 5