Relazione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate dell ONU



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE

Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate. Traduzione 1. (Stato 22 aprile 2015)

Accordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Adottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001

I principi e gli aspetti fondamentali della Convenzione possono essere così sintetizzati.

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 aprile 2013 (OR. en) 8763/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0111 (NLE) TRANS 177 MAR 47 OC 242

PROTOCOLLO (n. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

1. È approvata la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio INFORMATIVA 730

Relazione in Consiglio Grande e Generale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Relazione tecnico-normativa

Ratifica ed esecuzione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze arbitrali straniere. Noi Capitani Reggenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

INDICE ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI NOTA DEGLI AUTORI CAPITOLO 1. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Francesco Bestagno

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA NELLA ASSOCIAZIONE

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale Parigi, 12 settembre 1974

INDICE. Presentazione... PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA CAPITOLO III

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

Copyright Esselibri S.p.A.

Capitolo III. Esercizi

Indice. Indice. Premessa alla seconda edizione. Parte I. Il diritto internazionale dell economia

Indice-Sommario. Premessa alla sesta edizione Premessa alla quarta edizione. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9

Indice-Sommario. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra l Organizzazione delle Nazioni Unite e l Unione Postale Universale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

INDICE PARTE PRIMA IL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA

SEZIONE LIBERALE-RADICALE DI LOCARNO STATUTO (del 20 marzo 2003)

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione Europea tra gli Stati membri dell Unione ed i nuovi Stati membri.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

INDICE SOMMARIO I. TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

Scambio di lettere

Costituzione dell Unione postale universale 1

7. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

REPUBBLICA DI SAN MARINO

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

Capitolo 4 Scambi di servizi

Indice. Introduzione. CAPITOLO I L Unione europea e il suo diritto

Indice. Il diritto internazionale dell economia. Parte I. I. Il diritto internazionale dell economia 3. II. I Vertici economici 19

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE A LIVELLO EUROPEO: GENESI ED EVOLUZIONE 1

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI Lettera c) comma 2 art. 10

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA RELATIVO AD UN ACCORDO SUI VISTI/PERMESSI PER VACANZA E

COMUNE di MONTE SAN SAVINO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/09/2014

DIRITTO COSTITUZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Regolamento Comitato Remunerazione e Nomine

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori

SOMMARIO PARTE I IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Lo status di membro delle OI: acquisto. sospensione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1829

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

SOMMARIO. Premessa alla sesta edizione... XIII. Premessa alla nona edizione... IX Premessa alla ottava edizione... X

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE

INDICE. Presentazione... PARTE PRIMA IL DIRITTO COMUNITARIO E LE POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA CAPITOLO II

Costituzione dell Unione postale universale del 10 luglio

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

PREVENZIONE DEI RISCHI DA ALCOL E DROGHE NEI GIOVANI LAVORATORI

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

Relazione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate dell ONU Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale, ho il piacere di presentare Loro per l adesione la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate, adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e relativi Testi finali e Testi rivisti degli Allegati. Il Congresso di Stato ha autorizzato l adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate con delibera n. 5 del 21 maggio 2012 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto in data 4 luglio 2012. L iter di adesione alla presente Convenzione fa seguito alla più recente adesione di San Marino alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, il cui testo è sostanzialmente coincidente, fatta eccezione per alcuni aspetti parzialmente differenti (eccezioni all esenzione dall obbligo del servizio nazionale, sez. 20; disciplina del lasciapassare, sez. 26), che non presentano comunque difficoltà o ostacoli applicativi. La regolamentazione degli abusi dei privilegi (articolo VII, sez. 24-25), non contenuta nella Convenzione relativa alle Nazioni Unite, nel testo in oggetto prevede l'instaurarsi di consultazioni tra lo Stato membro e l'istituzione specializzata coinvolta e, nei casi di mancato raggiungimento di un risultato soddisfacente per le parti, l'interessamento della Corte Internazionale di Giustizia, qualora sia ravvisato un abuso delle immunità e dei privilegi concessi sulla base della Convenzione. Il divieto di espulsione dei rappresentanti in ragione delle attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni, rientrante nella più generale immunità loro concessa, può subire delle eccezioni: conformemente all'art.31, comma 1, lettera c) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 (ratificata da San Marino, Decreto n. 27/1965), che esclude l'immunità nel caso in cui l'agente 1

diplomatico eserciti un attività professionale o commerciale qualsiasi, fuori dalle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario. Nell'ipotesi in cui il rappresentante abusi dei privilegi esercitando attività al di fuori delle sue funzioni ufficiali potrà essere chiamato a lasciare il Paese sulla base della procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in quel Paese (sez. 25, comma 2 lettera I) e nei casi di funzionari che non rientrano nei casi della sezione 21 (direttore generale, funzionari sostituti, congiunti e figli) è disciplinata la procedura di espulsione (sez. 25, comma 2, lettera II). Tali procedimenti di espulsione, non essendo previsti dalla Convenzione di Vienna, non sono mai stati posti in essere dalla Repubblica di San Marino e richiedono di essere tenuti in debita considerazione nel momento in cui si verificassero le ipotesi relative. L'articolo X - Allegati e applicazione della Convenzione ad ogni Agenzia specializzata - disciplina la procedura di adozione degli Allegati da parte di ogni Agenzia, l'estensione ad ognuna dell'applicabilità della Convenzione senza pregiudizio per l'adozione di eventuali accordi conclusi direttamente dalle Agenzie e dagli Stati membri, le modalità di comunicazione del Segretario Generale a tutti i membri delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate, la possibilità di introdurre emendamenti al testo degli Allegati conformemente all'atto organico delle medesime. All'applicazione e all'entrata in vigore della Convenzione in oggetto agli Stati membri sono dedicate le sezioni 42-44: in particolare, ogni Agenzia trasmette il testo della Convenzione con Allegati e invita gli Stati aderenti a depositare il relativo strumento di ratifica. Ogni Stato avrà il compito di indicare, nello strumento di adesione, nei confronti di quale Agenzia si impegna a dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione e, nell'ipotesi in cui tali Agenzie adottino successive revisioni agli Allegati, l'accettazione degli Stati di tali disposizioni avverrà con notificazione successiva, secondo le procedure di cui alla sezione 47. Le sezioni riferite a quest'ultimo articolo, proprie della Convenzione in oggetto e non mutuate dalla Convenzione sui privilegi e immunità 2

delle Nazioni Unite, non presentano problemi di conformità con il vigente ordinamento sammarinese. Con riferimento agli Allegati, si evidenzia che la valutazione si è limitata alle Agenzie specializzate di cui la Repubblica è Stato membro. Per quanto riguarda l'unione Postale Universale (UPU Allegato VIII), che ha aderito alla Convenzione richiamando unicamente le clausole standard, valgono le considerazioni generali emerse dall'esame del testo. In riferimento alle altre Agenzie, si è resa opportuna una valutazione separata, poiché ognuna ha presentato specifiche riserve. Allegato I Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) I benefici e le immunità sono estesi, pur con qualche limitazione, a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti nella Convenzione: membri aggiunti, impiegati e lavoratori nel Consiglio d'amministrazione dell'organizzazione, Direttore Generale Aggiunto e Vice-Direttore del Bureau, esperti; ciò, comunque, appare coerente con quanto contenuto nella già menzionata Convenzione di Vienna. Allegato II, nel testo della seconda revisione Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Si rinvia alle medesime considerazioni di cui all'allegato I, evidenziando che, in questo caso, l'estensione dei privilegi è fatta nei confronti del Presidente del Consiglio dell'organizzazione, degli esperti, del Direttore Generale Aggiunto e dei Vice-Direttori Generali dell'organizzazione. Allegato III Organizzazione dell'aviazione Civile Internazionale (ICAO) 3

Presidente del Consiglio dell'organizzazione ed esperti godono dei privilegi di cui alla sezione 21 e pertanto anche i congiunti ed i figli minori; si crea in questo modo un'estensione dei privilegi diplomatici, che la Convenzione di Vienna consente. Allegato IV Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) Si richiamano le valutazioni di cui agli Allegati II e III per l'estensione dei privilegi al Presidente e ai membri del Consiglio d'amministrazione, supplenti, consiglieri, Direttore Generale Aggiunto, suoi congiunti e figli minori ed esperti. Allegato V Fondo Monetario Internazionale (FMI) Le specificazioni ivi riportate sulla competenza della Corte Internazionale di Giustizia e sull'integrità dell'atto costitutivo dell'organizzazione non ostacolano l'adesione a questo Allegato. Allegato VI Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) Il presente Allegato presenta riserve analoghe a quelle espresse dal FMI. Allegato VII e revisioni Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) L'Allegato, nella sua ultima revisione, non presenta particolari motivi ostativi all'adesione presentandosi sostanzialmente analogo agli Allegati già esaminati. In questo caso, l'estensione dei privilegi e relative riserve si applicano a designati del Consiglio Esecutivo, supplenti, consiglieri, esperti, rappresentanti dei membri associati, 4

Direttore Generale Aggiunto, Vice-Direttore Generale e Direttore Regionale. Allegato IX Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) La deroga alle agevolazioni relative alle comunicazioni non comporta ostacoli applicativi. Allegato XII e revisioni Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) La seconda revisione al testo comporta l'estensione dei privilegi per il Segretario Generale dell'organizzazione, il Segretario Generale Aggiunto, il Segretario del Comitato della Sicurezza Marittima e i Direttori delle varie Divisioni (compresi i rispettivi congiunti e figli minori), senza tuttavia costituire un obbligo, in capo agli Stati membri, di applicazione di tali principi ai propri rappresentanti nazionali. Allegato XV Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) A Vice Direttori Generali dell'organizzazione ed esperti si applicano i benefici e le immunità ivi menzionati e vale la stesa analisi fatta per Allegati analoghi. Allegato XVIII Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) I soggetti cui sono estesi i benefici sono membri associati partecipanti ai lavori, Rappresentanti dei membri affiliati, esperti, membri di organi e organismi dell'organizzazione, Segretario Generale Aggiunto, suo/a congiunto/a e figli minori. 5

Da un approfondito esame da parte dell'avvocatura dello Stato, emerge che la legislazione sammarinese è conforme agli obblighi che la Convenzione impone agli Stati. Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale, ho l'onore di richiedere Loro l adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate, adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 Novembre 1947. 6