Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture dell'infn Ai Responsabili dei Servizi Amministrazione delle Strutture dell'infn S e d e OGGETTO: ACQUISTI INTRACOMUNITARI. ADEMPIMENTI IVA A CARICO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO. Tenuto conto dell attuale quadro normativo e nell ottica di una più efficiente gestione degli adempimenti IVA connessi con gli acquisti intracomunitari effettuati dall Istituto, si è ritenuto necessario rivedere alcune delle modalità e dei termini che le Strutture devono rispettare nello svolgimento di quanto é loro competenza in materia. Pertanto, a parziale integrazione e rettifica delle note sull argomento già emanate, ed in particolare di quanto contenuto nelle precedenti circolari n. 004246 del 18.2.93, n. 012919 del 20.5.93 e n. 2781 del 26.1.95, si forniscono nel seguito ulteriori precisazioni ed istruzioni in ordine a quanto in oggetto. 1. PREMESSA NORMATIVA 1.1 Momento impositivo Com'è noto il momento impositivo dell'iva intracomunitaria dipende dal momento dell'effettuazione dell'acquisto secondo la tipologia dettata dall'articolo 39 commi 1 e 2 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (consegna nel territorio dello stato, arrivo nel luogo di destinazione, momento in cui si producono gli effetti traslativi, atto della rivendita, ricevimento anticipato della fattura, pagamento anticipato del corrispettivo). 1.2 Fatturazione Ora, come disposto dal comma 5 dell'articolo 46 dello stesso D.L. 331/93, il cessionario o committente, se non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, una fattura (rectius: autofattura) con i requisiti previsti dal comma 1 e 5 del medesimo articolo 46. 1.3 Registrazione delle operazioni L'art. 47, comma 3, D.L. 331/93 prevede che gli enti di cui all'art. 4, comma 4 del d.p.r. n. 633/72 e cioé gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o
2 principale l'esercizio di attività commerciali e agricole, devono annotare in un apposito registro le fatture relative agli acquisti intracomunitari entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso (ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5 e cioé le "autofatture"). 1.4 Dichiarazione e versamento dell'imposta Il successivo art. 49 stabilisce al primo comma che i medesimi soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuto l'imposta, devono presentare entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente ed entro lo stesso termine, a norma del secondo comma, deve essere pure versata la relativa imposta. Lo schema che segue, a titolo di esempio, sintetizza gli adempimenti conseguenti agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio. Gennaio Febbraio Marzo Aprile Effettuazione SI dell acquisto Ricevimento fattura Registrazione fattura Dichiarazione e NO Emissione e registrazione versamento autofattura dell imposta Ricevimento fattura Registrazione fattura Dichiarazione e versamento dell imposta Come si vede abbiamo tre casi: a) la fattura perviene a gennaio: in tal caso la registrazione dovrà essere effettuata entro febbraio e la dichiarazione ed il versamento entro marzo; b) la fattura si riceve a febbraio: la registrazione sarà fatta entro marzo e la dichiarazione ed il versamento entro aprile; c) la fattura a febbraio non è ancora pervenuta: deve essere emessa autofattura entro marzo e come nel caso b) la registrazione sarà effettuata entro marzo e la dichiarazione ed il versamento entro aprile. 2. ANNOTAZIONE DELLE FATTURE (E AUTOFATTURE) DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI, RIEPILOGHI E COMUNICAZIONE DEI DATI MENSILI 2.1 Adempimenti a carico delle Strutture Al fine di garantire l osservanza dei termini previsti dalla legge per lo svolgimento degli adempimenti mensili di registrazione, liquidazione e versamento dell imposta, nonché di presentazione della relativa dichiarazione connessi con gli acquisti intracomunitari effettuati dalle Strutture, le stesse sono tenute: a) ad annotare nei registri sezionali IVA da esse tenuti entro il giorno 15 di ciascun mese (es.: marzo) esclusivamente le fatture pervenute nel mese precedente (es.: febbraio) e le autofatture eventualmente emesse nello stesso mese (es.: marzo); b) a riportare, entro lo stesso termine, sui registri sezionali IVA i totali mensili per
3 colonna nonché l importo dell Ammontare degli acquisti al netto dell imposta e del Totale imposta dovuta relativi alle operazioni così registrate; c) a far pervenire, allo scrivente Ufficio, utilizzando i modelli e con le modalità di cui al successivo punto 4., entro il giorno 20 di ciascun mese (es.: marzo) la comunicazione dei dati riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari desunti dai totali mensili annotati sui registri sezionali IVA di cui alla lettera b). 2.2 Prova della data di ricezione delle fatture. Al fine di fornire prova documentale della data nella quale la fattura risulta pervenuta, si raccomanda: a) per le fatture ricevute tramite servizio postale, di conservare insieme alle fatture stesse la busta recante il timbro con le date di arrivo; b) per le fatture consegnate a mano, di apporre nel documento stesso, la dicitura consegnata a mano il giorno/mese/anno dal Sig. Nome/Cognome, con la sottoscrizione a margine del consegnatario medesimo; c) per le fatture ricevute tramite altre modalità (corriere espresso, etc.), di conservare ogni più idonea documentazione. 2.3 Verifica del momento di effettuazione dell operazione. Tenuto conto che i termini per effettuare gli adempimenti formali (emissione autofattura, registrazione fatture ed autofatture) dipendono da quando si verifica il momento impositivo dell Iva intracomunitaria, si raccomanda di predisporre un opportuno sistema di comunicazione interno al fine di monitorare costantemente il verificarsi del momento di effettuazione dell acquisto così come individuato dall art. 39 del Dl n. 331/93 (avvenuta consegna della merce, pagamento anticipato del corrispettivo, etc.). Sarà, ad esempio, cura della Struttura verificare che della merce consegnata al magazzino venga dato tempestiva notizia agli uffici amministrativi preposti per consentire loro di effettuare il riscontro delle fatture da ricevere e se del caso per procedere nei termini di legge all emissione dell autofattura. 2.4 Emissione di autofattura. Per quanto riguarda l emissione di autofatture ed in particolare per garantirne la correttezza dei dati esposti, si raccomanda: 1) di richiedere al fornitore l invio tramite fax, e-mail, etc di copia della fattura non ancora pervenuta o comunque dei dati necessari per la sua predisposizione; 2) di conservare in allegato all autofattura stessa copia di tale documentazione. La relativa fattura che dovesse pervenire in seguito, verificatane la conformità dei dati con quelli dell autofattura a suo tempo emessa, dovrà essere: 1) annotata sui registri sezionali Iva con l indicazione per memoria, rif. Autofattura n. del 2) esclusa dal computo dei dati del mese di registrazione 2.5 Comunicazioni mensili in mancanza di acquisti intracomunitari. In relazione alla comunicazione mensile dei dati Iva di cui al precedente punto 2.1 lett. c), se ne raccomanda la trasmissione anche in assenza di acquisti intracomunitari registrati nel periodo considerato, e quindi anche con importi pari a zero. Lo scrivente Ufficio, non ricevendo alcuna comunicazione nei termini stabiliti, provvederà, in maniera presuntiva, ad attribuire alla Struttura interessata l assenza di registrazioni di acquisti intracomunitari nel periodo considerato.
4 3. ANNOTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI RIEPILOGATIVI ANNUALI DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI. 3.1 Adempimenti a carico delle Strutture. Le Strutture, al fine di consentire gli opportuni riscontri ed eventualmente procedere alle rettifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, sono tenute annualmente: a) a riportare nei registri sezionali Iva i totali generali dell anno, quale somma dei totali mensili, dei dati di cui al precedente punto 2.1 lett. b); b) a far pervenire, allo scrivente Ufficio, utilizzando i modelli e con le modalità di cui al successivo punto 4. entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, una situazione riepilogativa annuale dei dati degli acquisti intracomunitari annotati nei registri sezionali nell anno precedente, desunti dai totali annuali annotati nei registri sezionali IVA di cui alla lett.a). 4. MODELLI DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI MENSILI ED ANNUALI. 4.1 Adempimenti a carico delle Strutture. Per le comunicazioni dei dati mensili ed annuali di cui ai precedenti punti 2 e 3, le Strutture devono utilizzare esclusivamente i modelli IVA INTRA MENSILE (allegato 1) e IVA INTRA ANNUALE (allegato 2), compilati e trasmessi tenendo conto, oltre che di quanto già detto in precedenza, delle seguenti precisazioni. 4.2 Modalità di compilazione dei modelli. Al fine di assicurare la certezza dei dati contenuti nei citati modelli si raccomanda di riempire tutti i campi in essi previsti anche se con importo pari a zero. Si segnala, inoltre, per le operazioni che a vario titolo non hanno scontato l imposta la necessità di riportare obbligatoriamente nell apposito campo la norma che di volta in volta ne prevede l esenzione, la non imponibilità, etc. In caso di acquisti con cause diverse di esclusione dovranno essere utilizzati più modelli. 4.3 Modalità di trasmissione dei modelli. E consentita la trasmissione via fax dei modelli di comunicazione mensile ed annuale. Il modello così trasmesso se debitamente sottoscritto e protocollato sostituisce a tutti gli effetti - e non necessita quindi - la prescritta successiva comunicazione per posta ordinaria. 5. ENTRATA IN VIGORE 5.1 Quanto previsto dalla presente circolare trova applicazione a partire dalla comunicazione del Modello INTRA Mensile, da effettuarsi entro il prossimo 20 settembre 2001. Pertanto, le prossime scadenze in ordine agli adempimenti cui sono tenute le Strutture, conseguenti agli acquisti intracomunitari da esse effettuati, possono riassumersi come segue: - entro il giorno 20 luglio (la scadenza originaria del 5 agosto è stata come di
5 consueto anticipata come da ns. comunicazione fax del 6.7.2001) dovranno essere comunicati, ancora con le vecchie modalità, i dati sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio; - entro il giorno 5 settembre per l ultima volta, secondo il metodo fin ora in uso dovranno essere comunicati i dati degli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto; - entro il giorno 20 settembre per la prima volta, applicando il nuovo regime dovranno essere comunicati tramite il modello IVA INTRA Mensile i dati riepilogativi relativi alle fatture intracomunitarie pervenute nel mese di agosto (e le autofatture eventualmente emesse nel mese di settembre) che si sarà provveduto a registrare e riepilogare nel registro sezionale dell IVA intracomunitaria entro il giorno 15 settembre; - entro il 20 ottobre saranno poi comunicati i dati relativi alle fatture di settembre e alle autofatture di ottobre, già registrate entro il 15 ottobre, e così via. La presente circolare ed i suoi allegati, nonché, i principali riferimenti normativi in essa citati, sono disponibili in internet all interno del settore Area Tributi della home page dell Amministrazione Centrale (http://www.ac.infn.it/), alle voci Disposizioni e Circolari Interne e Normativa Fiscale e Tributaria. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i migliori saluti. Allegati: 1) Modello IVA INTRA Mensile 2) Modello IVA INTRA Annuale Dott. Roberto Vitali