OGGETTO: Confluenza INPDAI - INPS. Pensioni successive al 1 gennaio 2003 per i dirigenti già iscritti all'inpdai. Modalità di calcolo.



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Roma, 15 luglio 2003 Alle Aziende Associate Prot. n. 0114/03/F.2.5. Circ. n. 17572 L o r o S e d i OGGETTO: Confluenza INPDAI - INPS. Pensioni successive al 1 gennaio 2003 per i dirigenti già iscritti all'inpdai. Modalità di calcolo. Come noto l'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha previsto la soppressione dell'inpdai. I titolari di posizioni assicurative ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso il soppresso Istituto, dal 1 gennaio 2003, sono iscritti, con evidenza contabile separata, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). I trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti già erogati dal soppresso Istituto, a partire dal 1 gennaio 2003, sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel FPLD, con evidenza contabile separata. Le prestazioni pensionistiche già in corso di erogazione vengono gestite dall'inps, senza alcuna modifica, mentre le prestazioni pensionistiche da erogare in futuro dovranno essere calcolate secondo il metodo del pro-rata, seguendo le regole INPDAI per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2002 e secondo le regole dell'inps per le anzianità che maturano dal 1 gennaio 2003. Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1 gennaio 2003, si applica ancora la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI. Sulla complessiva materia l'inps ha fornito chiarimenti con la circolare n. 107 del 23 giugno scorso, che offre l'occasione per riepilogare le modalità di calcolo della pensione a seguito della confluenza. Principi generali del nuovo regime pensionistico dei dirigenti iscritti all'inpdai al 31 dicembre 2002 e all'inps dal 1 gennaio 2003. Il nuovo regime si applica alle pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 2003.

L'INPS a tale riguardo ha precisato che, per determinare l'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione, deve essere considerata: - l'intera posizione assicurativa esistente presso l'inpdai, per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, comprensiva dei periodi di contribuzione INPS trasferiti all'inpdai; - l'anzianità contributiva maturata presso l'inps - Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2003 in poi; - i periodi di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedenti l'iscrizione all'inpdai e non trasferiti. Pertanto i periodi di contribuzione INPDAI ed INPS vanno a confluire in un'unica posizione assicurativa. Questo risponde all'esigenza, rappresentata da Confindustria, di evitare il rischio che i dirigenti, in caso di anzianità contributive maturate presso il FPLD prima dell'iscrizione all'inpdai e non trasferite, subiscano un danno in termini di separazione delle posizioni assicurative, con conseguenti trattamenti sperequati rispetto a quelli garantiti ai dirigenti che invece abbiano già effettuato il trasferimento. Ciò è ancora più importante se si considera che l'inps ritiene ormai superata la facoltà di trasferimento gratuito dei contributi dall'inps all'inpdai ex art.5 della legge n. 44/1973. Requisiti per il diritto a pensione Non vi è stato alcun cambiamento in quanto nell'inpdai i requisiti per il diritto alla pensione erano gli stessi previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Calcolo della retribuzione annua media pensionabile Per le pensioni retributive con decorrenza successiva al 1 gennaio 2003 la retribuzione media pensionabile viene calcolata considerando le retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni di copertura contributiva, prima della liquidazione della pensione, indipendentemente dalla gestione assicurativa di appartenenza (INPDAI o INPS). Nella determinazione della quota di pensione INPDAI (anzianità contributive acquisite nell'inpdai, anche a seguito di trasferimenti e riscatti, anteriori al 1 gennaio 2003) le retribuzioni sono contenute entro il massimale INPDAI, che continua ad essere rivalutato annualmente. Il suddetto sistema di calcolo della retribuzione pensionabile, ivi compresa la rivalutazione del massimale INPDAI, aderisce pienamente all'interpretazione seguita da Confindustria. Aliquote di rendimento e fasce di retribuzione Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione vengono applicate seguendo il criterio del riferimento temporale dei vari periodi contributivi; di conseguenza, per i periodi di contribuzione INPDAI, valgono aliquote e fasce già previste dall'istituto, mentre per i periodi di contribuzione maturati presso l'inps verranno applicate le aliquote e le fasce attualmente in vigore presso il FPLD. 2

Calcolo della pensione retributiva Per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione viene determinato dalla somma di due quote di pensione: a) quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'inpdai fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo, le aliquote e le fasce già in vigore presso l'inpdai; b) quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed a quelle maturate nel FPLD non trasferite all'inpdai, applicando le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, senza limiti di massimale. Sulla base dei suddetti principi, il calcolo delle pensioni retributive, con decorrenza successiva al 1 gennaio 2003, si articola come di seguito indicato. Quota INPDAI ante 1 gennaio 2003 Per l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se presso l'inpdai o presso l'inps, con il limite del massimale in vigore nel momento di decorrenza della pensione. Come sopra ricordato, il massimale continua ad essere indicizzato anche per gli anni successivi al 2002. Alla retribuzione media pensionabile così determinata si applicano le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione già in vigore presso l'inpdai. Si ottiene così la quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva esistente al 31 dicembre 1992. Per l'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 2002, la retribuzione media pensionabile viene calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se presso l'inpdai o presso l'inps, sempre con il limite del massimale indicizzato. Alla retribuzione media pensionabile così determinata si applicano le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione già in vigore presso l'inpdai. Si ottiene così la quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva esistente dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2002. Quota INPS Questa quota corrisponde alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2003 e fino alla data di decorrenza della pensione nonché, come precisato dall'inps, all'anzianità contributiva maturata presso il FPLD prima dell'iscrizione all'inpdai e non trasferita. 3

La retribuzione media pensionabile viene calcolata, per l'anzianità contributiva successiva al 1 gennaio 2003, sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione (INPDAI o INPS), tenendo conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione e, quindi, del massimale nel caso in cui si tratti di contribuzione INPDAI. Per gli anni precedenti l'iscrizione all'inpdai e non trasferiti, nel calcolo della retribuzione media pensionabile vengono presi in considerazione, per le anzianità maturate prima del 31 dicembre 1992, gli ultimi 5 anni prima del pensionamento e, per le anzianità maturate dopo il 1 gennaio 1993, gli ultimi 10 anni prima della pensione. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel FPLD. Calcolo della pensione "mista" La pensione calcolata con il sistema misto segue i criteri del sistema retributivo per la parte relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre1995. Per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 si osservano le modalità ed i criteri di calcolo della pensione contributiva, che erano gli stessi per i due Istituti. Nel sistema misto non viene applicato il massimale previsto per il calcolo interamente contributivo; si ricorda, però, che le contribuzioni versate all'inpdai fino al 31 dicembre 2002, sono state calcolate entro il massimale INPDAI. Calcolo della pensione contributiva La pensione contributiva è calcolata determinando un unico montante e viene applicato il massimale, comune per INPS e INPDAI, previsto per il sistema interamente contributivo. Cordiali saluti. IL DIRETTORE AREA RELAZIONI INDUSTRIALI (Sergio Maria Macciò) VC/mb 4

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