Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012



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COMMISSIONE AUTO Informativa n 193 22.04.2013 Oggetto : Liquidazione Lesioni alla Persona - 2 Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012 Cari Colleghi, Nella gestione dei sinistri, potremmo avere la necessità di dare ai ns. Assicurati una consulenza in caso di lesioni alla persona. Consigliamo, in proposito, la rilettura dell Informativa n 114 Responsabilità in capo all Intermediario in ambito Indennizzo Diretto L IVASS mette a disposizione un motore di ricerca che ci consente di valutare le offerte di liquidazione, in ottemperanza all art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornato ogni anno. Percorso per calcolare l importo spettante a seguito di danno biologico Permanente www.ivass.it > Informazioni utili Osservatorio danno alla persona > registrarsi la 1 a volta > rientrare con login e password a scelta > calcolo liquidazioni on-line > inserire età e % invalidità permanente riconosciuta, fino al 9% > calcolare. Per invalidità riconosciuta superiore al 9 : cliccare sulla spunta di Micropermanenti > scegliere il tribunale > inserire età e % invalidità riconosciuta > calcolare. * * * * * * * * * * Per quanto riguarda il Danno Biologico Temporaneo, vedi art. 139 comma 1 lett. b) e note a piè di pagina. Alleghiamo inoltre un documento dell ANIA, datato 09.04.2013, in cui, sotto forma di risposta alle domande più frequenti (FAQ), vengono illustrati alcuni aspetti del risarcimento alla persona : DANNO PATRIMONIALE DANNO BIOLOGICO (Temporaneo e/o Permanente) DANNO MORALE È gradita l occasione per porgere cordiali saluti. per LA COMMISSIONE AUTO Allegati : Art. 139 Codice delle Assicurazioni aggiornato 07.03.2013 ANIA Risposte alle FAQ 09.04.2013 Segreteria : Via Edolo 26-20125 MILANO - Tel 02.6696008 Fax 02.67490116 - e-mail : segreteria@magap.eu

Art. 139 Codice delle Assicurazioni (Danno biologico per lesioni di lieve entità) 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti : a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto ; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'istat. 6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a) : per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ai sensi dell art. 32, 3 quater, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. * * * * * * * * * * * * * * * * * * Da ultimo, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 giugno 2012 ha elevato l importo di cui alla lettera a) del comma 1 a euro 783,33 e l importo di cui alla lettera b) del comma 1 a euro 45,70. 2

Le principali domande sulla tabella in approvazione D. Cosa regolamenta la tabella in approvazione? R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema 1) e l ammontare del relativo risarcimento. D. Sono compresi tutte le tipologie di danno? R. No. In particolare, non sono regolamentati il danno patrimoniale e il danno morale. Per capire meglio: si veda la scheda 1. D. A quali incidenti si riferisce? R. A quelli derivanti dalla circolazione. Ma la legge prevede che in futuro si applicherà anche per l assicurazione dei medici. In ogni caso non si applica agli infortuni sul lavoro, per i quali si applica la tabella INAIL (una tabella che ha finalità diverse, ma che prevede risarcimenti per le invalidità permanenti molto più bassi). D. Si applica anche al risarcimento in caso di morte? R. No. D. E vero che con questa tabella viene dimezzato il risarcimento? R. No. Il confronto con le tabelle del tribunale di Milano va fatto sulle stesse voci di danno. Il confronto corretto, relativo al solo danno biologico permanente, evidenzia che la differenza è dell ordine del 10% (Si veda la scheda 2). D. Cosa può stabilire il giudice? R. Al fine di garantire l equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneg giato, il giudice può aumentare l ammontare del danno fino ad un ulteriore trenta per cento, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali-personali. Inoltre, il giudice resta libero di valutare la c.d. componente morale del danno alla persona (sofferenza psicofisica), che secondo la Corte di Cassazione deve essere - 1 -

apprezzata nel caso concreto e non deve formare oggetto di automatismi. Infine, i valori eco nomici previsti dalla tabella per il danno biologico permanente verranno aggiornati annual mente per tener conto dell inflazione. D. All estero i risarcimenti sono più alti? R. No, sono sensibilmente più bassi. La scheda 3 riporta i risultati di una indagine svolta dall ANIA. - 2 -

SCHEDA 1 LE DIVERSE COMPONENTI DEL DANNO Se a seguito di un incidente stradale si sono riportate lesioni fisiche, il danneggiato ha diritto di essere risarcito per una serie di voci di danno che si dividono in due grandi categorie: danni patrimoniali danni non patrimoniali. Il danno patrimoniale è semplice da comprendere. Si tratta delle perdite economiche subite o che si subiranno in futuro a seguito della lesione riportata: le spese mediche sostenute, il reddito perduto perché non si è lavorato durante la degenza, il reddito futuro perso del tutto o presumibilmente ridotto in caso di lesioni che impediscano di lavorare o riducano la produttività individuale. Il danno non patrimoniale è più difficile da comprendere. Anche perché nel corso del tempo il dibattito è stato particolarmente acceso e foriero di innumerevoli tesi. Oggi, si ritiene che esso possa essere composto da: Componenti del danno non patrimoniale: Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Per danno morale si intende, la sofferenza subita dal soggetto a seguito, ad esempio, delle lesioni fisiche riportate. Va verificato dal giudice nel caso concreto. La tabella in approvazione considera esclusivamente il risarcimento del Danno biologico permanente - 3 -

SCHEDA 2 IL CONFRONTO CON LE TABELLE DI MILANO 1. le tabelle milanesi attualmente in vigore (dal 2009) hanno inglobato accanto al danno biologico anche il danno morale, con riferimento quindi ad una liquidazione congiunta complessiva in sede giudiziaria dei danni a vario titolo riconosciuti. 2. la tabella unica, viceversa, si riferisce per espressa previsione di legge al solo danno biologico "standard" ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell eventuale danno morale. Entrambe le norme del Codice delle assicurazioni che prevedono tali tabelle (artt. 138 e 139) consentono, peraltro, di aumentare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'importo risultante dall'applicazione della tabella, nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le lesioni lievi, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona; 3. in ogni caso il raffronto dovrebbe essere fatto con riferimento ai valori di risarcimento rivalutati in relazione alle variazioni del pertinente indice ISTAT (attualmente il valore del punto base di invalidità ai fini dei calcoli è pari ad euro 783,33), Fatte queste premesse ecco il confronto: valore dell' i.p.: 10% valore dell' i.p.: 25% valore dell' i.p.: 60% valore dell' i.p.: 90% NAZIONE Età del danneggiato Età del danneggiato Età del danneggiato Età del danneggiato 20 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 60 ITALIA Tabella Naz. D.P.R. Anno 2012* 17.700 15.700 13.700 71.100 63.100 54.900 333.700 296.400 257.700 628.800 558.500 485.700 ITALIA Tribunale Milano Anno 2013* 19.700 17.500 15.400 83.200 74.000 64.800 379.700 337.700 295.800 647.300 575.800 504.300 È facile verificare che la differenze sono dell ordine del 10-15% - 4 -

SCHEDA 3 DANNO BIOLOGICO (I VALORI DEI PAESI DIVERSI DALL ITALIA INCLUDONO ANCHE IL DANNO MORALE) valore dell' i.p.: 10% valore dell' i.p.: 25% valore dell' i.p.: 60% valore dell' i.p.: 90% NAZIONE Età del danneggiato Età del danneggiato Età del danneggiato Età del danneggiato 20 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 60 ITALIA Tabella Naz. D.P.R. Anno 2012 17.700 15.700 13.700 71.100 63.100 54.900 333.700 296.400 257.700 628.800 558.500 485.700 FRANCIA 26.000 23.000 22.000 69.000 64.000 59.000 230.000 170.000 130.000 455.000 374.000 350.000 GERMANIA 10.000 10.000 10.000 35.000 35.000 35.000 70.000 70.000 70.000 250.000 250.000 250.000 GRAN BRETAGNA 28.700 28.700 28.700 41.400 41.400 41.400 103.500 103.500 103.500 212.800 212.800 212.800 SPAGNA 9.800 8.900 7.500 36.500 33.500 28.000 104.500 96.500 81.000 259.000 239.000 201.000 BELGIO 10.300 8.200 4.800 76.000 59.000 37.200 152.000 118.000 74.500 272.500 212.700 134.000 OLANDA 15.000 15.000 12.500 35.000 30.000 30.000 65.000 60.000 55.000 150.000 150.000 125.000 N.B. Per i paesi europei i valori sono onnicomprensivi (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale). Per l Italia i valori sono quelli minimi previsti dalla tabella dello schema in approvazione per il solo danno biologico permanente, senza personalizzazione fino a +30% e non considerano né il danno morale né l inabilità temporanea. - 5 -