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TAR Emilia Romagna Sentenza del 7 settembre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 838: Pubblicata il 11/10/2016

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contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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contro per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00553/2016 REG.PROV.COLL. N. 00473/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 473 del 2016, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135; contro Ministero dell'interno - Questura di Vicenza, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento del decreto del Questore di Vicenza, Cat. A.12/Immigrazione di prot. N. 195/2015 del 18/121/2015 e notificato il 22/03/2016, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Questura di Vicenza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Il ricorrente, entrato in territorio nazionale in data 11.10.2007 per ricongiungimento familiare, impugna il diniego del rinnovo di permesso di soggiorno, scaduto in data 20.03.2014 e di cui alla domanda del 6.3.14, motivato con le considerazioni relative alla mancanza di un lavoro in corso, alla mancata fruizione di un reddito minimo di sostentamento ( in quanto, l'ultimo rapporto di lavoro risulta cessato, a causa di dimissioni, in data 29.05.2014 e nulla si riscontra per l'anno 2015 e che da estratto conto I.N.P.S. risultano solamente le seguenti registrazioni contributive: dal 29.01.2013 al 03.04.2013 per una retribuzione pari a euro 212,00; dal 07.03.2014 al 29.05.2014 per una retribuzione pari a euro 1.906,00) e che a suo carico risultano procedimenti pendenti (per furto aggravato - in data 06.04.2011,

notizia di reato ai sensi dell'art. 625 comma l parte 2 c.p. ; per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - in data 18.07.2014, notizia di reato ai sensi dell'art. 707 C.P.) e che, in data 19.12.2013 risulta a suo carico una segnalazione di rifiuto all'ingresso o al rilascio di permesso di soggiorno nell'area Schengen, emesso dalla Germania, con scadenza 18.12.2016, per cui la questura raggiunge la conclusione che la condotta complessiva tenuta dall'istante e la mancanza di reddito idoneo, fanno ritenere che sia vissuto, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, denotando pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso deduce i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5, (così come modificato dal d. lgs. n. 5/2007), e 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti.; nell assunto che, a norma dell art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/98, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, per cui, tenuto conto del fatto che parte ricorrente, all'epoca della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e pure alla scadenza dello stesso permesso di soggiorno da rinnovare, svolgeva attività di lavoro dipendente, la Questura avrebbe dovuto valutare la richiesta del ricorrente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della scadenza del precedente permesso di soggiorno, prendendo in considerazione gli eventi intervenuti successivamente a tale data, nel corso del procedimento

amministrativo, solo nel caso in cui fornissero ulteriori elementi utili al rilascio del permesso di soggiorno e che una permanenza "di fatto" nel territorio dello stato, senza che il richiedente svolgesse attività lavorativa, anche per lunghi periodi, non potrebbe essere considerata, a posteriori, come godimento del periodo di "attesa occupazione" previsto dalla norma (art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/98) che precluda il rilascio, in fase di esame della domanda di rinnovo del PS, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ne potrebbe a tal fine rilevare il periodo di disoccupazione subito dal richiedente in epoca successiva alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ed in costanza del relativo procedimento amministrativo. Pertanto, avendo il ricorrente documentato, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo, lo svolgimento di regolare attività lavorativa per alcuni mesi nel 2013 e per alcuni mesi nel 2014, tutti periodi che hanno, di fatto, interrotto lo stato di disoccupazione con diritto ad un rilascio, per il periodo successivo, di un permesso per attesa occupazione avrebbe dovuto essergli riconosciuto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di almeno un anno, per la ricerca di nuova occupazione. Vi sarebbe stata anche un errata valutazione della sua situazione reddituale, perché il requisito reddituale non potrebbe essere richiesto nel caso in cui si debba procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e comunque il parametro dell'importo annuo dell'assegno sociale, in sede di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di

soggiorno, non potrebbe assumere valenza di soglia rigida e vincolante, rappresentando, viceversa, solo un elemento utile di raffronto da tenere in considerazione, in una valutazione discrezionale della P.A., unitamente ad altri elementi della situazione di fatto (quali le concrete prospettive lavorative del cittadino extracomunitario, la durata della permanenza in Italia ed il grado di inserimento sociale). b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, (così come modificato dal d. lgs. n. 5/2007), nonché dell'art. 8 cedu, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sotto il profilo della tutela dell'unità familiare; nell assunto che non sarebbe stato tenuta in alcuna considerazione la circostanza che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con la madre Sig.ra ** (circostanza assolutamente nota all'ufficio) alla quale è stato riconosciuto lo "status di rifugiato", e che risulta essere l unico familiare del ricorrente residente in Italia, mentre la pericolosità sociale del richiedente avrebbe dovuto essere attentamente valutata in relazione ai suoi legami familiari ed alla circostanza che lo stesso ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, tanto più che le segnalazioni di reato non costituiscono, di per sé, motivo sufficiente per un diniego di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 286/98, il che varrebbe anche per la segnalazione di rifiuto all'ingresso nell'area Schengen emessa dalla Germania, rispetto alla quale il ricorrente ha presentato istanza di cancellazione.

L amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto per il rigetto del ricorso. Il collegio ritiene che ricorso sia infondato. In buona sostanza dal provvedimento impugnato si evince che l amministrazione, dalla situazione complessiva del ricorrente contraddistinta dalla mancanza di redditi e dalle segnalazioni di reato a suo carico, ha tratto il convincimento che si sia mantenuto, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose e che, trattandosi di segnalazioni di reati fonte di innegabile allarme e pericolosità sociale, il ricorrente sia stato ritenuto socialmente pericoloso per l ordine e la sicurezza pubblica e che tale pericolosità superi le esigenze di carattere familiare del ricorrente. Il ragionamento svolto dalla Questura appare completo, dato che viene in effetti dato conto di aver conosciuto e valutato in maniera completa la situazione del ricorrente, la cui entrata in Italia per ricongiungimento non comporta alcuna esenzione dall onere di soggiacere alle normali regole di comportamento dei cittadini stranieri, che non possono certamente trattenersi nel territorio nazionale quando la loro mancanza di una posizione lavorativa e le segnalazioni di polizia a loro carico dimostrano la mancata integrazione sociale nel territorio dello stato. Per le considerazioni che precedono e nei termini sopra precisati il ricorso è infondato deve essere respinto. Deve essere altresì respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui osta, ai sensi dell art. 74,

comma 2 del d.lgs 115/2002, la manifesta infondatezza delle ragioni di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a rifondere all amministrazione costituita le spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi 1000,00 + oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente, Estensore Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario Enrico Mattei, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)