TRACCIA ASSEGNATA Tizio, incensurato, imprenditore edile convenzionato con il Comune di Roma per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, viene tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 e 317 c.p. perché, abusando della sua qualità di incaricato di pubblico servizio, richiedeva a Sempronio e Caio, assegnatari di due alloggi, di versare la somma di euro 15.000 cadauno in nero, in eccedenza al prezzo convenzionato pattuito in contratto, richiesti per lavori aggiuntivi effettivamente realizzati ma per un corrispettivo superiore a quello preventivato. In particolare il P.M. aveva accertato che Tizio aveva più volte rifiutato di recarsi presso il notaio designato per la stipula del rogito ed aveva persistito nella sua condotta inerte, fino al versamento della somma di denaro richiesta da parte di Caio e Sempronio, i quali si erano indotti a pagare condizionati dal sistema di illegalità imperante nel sistema di assegnazione degli alloggi per l edilizia residenziale. Il Tribunale di Roma, ritenuta esatta la qualificazione giuridica dei fatti riconducibili al delitto di concussione per induzione prevista e punita dall art. 317 c.p., condannava Tizio alla pena di anni 4 di reclusione. Il candidato, assunte le vesti del difensore, rediga l atto difensivo più opportuno nell interesse di Tizio. 1
SVOLGIMENTO DI FEDERICA DONATI CORSISTA JUSTOWIN CORTE D APPELLO DI ROMA ATTO DI APPELLO Il sottoscritto Avv., del foro di, quale difensore di fiducia di Tizio, giusta nomina in atti, nato a il, residente in alla Via, imputato nel procedimento penale n. R.G.N.R., n. R.G. Dib., presso il Tribunale di Roma e condannato, con sentenza n. pronunciata dal Giudice Collegiale di Roma il e depositata il, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 317 c.p. PROPONE APPELLO Avverso tutti i capi o punti della sopraindicata sentenza sui quali si basa l affermazione della penale responsabilità dell imputato, nonché sulla determinazione della pena, per i motivi che qui di seguito si va ad esporre. MOTIVI 1) INSUSSISTENZA DELLA CONDOTTA EX ART. 317 C.P. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto assolvere l imputato perché il fatto non sussiste in quanto, dagli elementi accertati, emerge con chiarezza come la condotta di Tizio non possa integrare il reato di concussione. In particolare, la Suprema Corte, pronunciandosi in materia di reati consumati nell ambito dell edilizia convenzionata, ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all art. 317 c.p. debba necessariamente sussistere una volontà 2
prevaricatrice e condizionante in capo al funzionario pubblico che si estrinsechi in una condotta di costrizione o induzione (Cass. Pen., sent. n. 15690/2009). Alla stregua di tali considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ravvisabili gli estremi della concussione nella condotta del costruttore in convenzione, considerato ormai pacificamente incaricato di pubblico servizio in ragione della finalità pubblica alla cui realizzazione concorre, il quale, abusando della posizione di forza in cui si trovi, chieda ed ottenga somme ulteriori rispetto a quelle determinate in convenzione, non corrispondenti a lavori aggiuntivi e migliorie concordate con l acquirente. Ebbene, è evidente come nel caso di specie non possano ritenersi sussistere elementi qualificanti la condotta di concussione: non solo, infatti, non vi è prova dell assunzione, da parte del costruttore, di uno specifico e ben individuato comportamento costruttivo o induttivo e della correlativa soggezione dei privati, ma vi è, al contrario, la prova che la somma versata da Caio e Sempronio era stata richiesta a titolo di corrispettivo per la realizzazione di lavori aggiuntivi, benché risultasse di valore superiore rispetto a quello inizialmente preventivato. Dunque, difettando dell elemento tipico oggettivo, il reato di cui all art.317 c.p. non può in alcun modo ritenersi integrato. 2) CARENZA DELL ELEMENTO SOGGETTIVO S intende altresì evidenziare e motivare l insussistenza dell elemento soggettivo necessario alla configurabilità del delitto di concussione, che avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione ai fini dell assoluzione di Tizio. Per quanto riguarda il dolo del reato de quo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che questo debba essere ravvisato nella coscienza e volontà di indurre il privato a dare, senza averne l obbligo e cioè indebitamente, all agente o ad altri, denaro o altra utilità, abusando della funzione pubblica di cui si è investiti. 3
E evidente, dunque, come nel caso di specie, non potendo ritenersi indebita la prestazione richiesta a titolo di corrispettivo per opere aggiuntive effettivamente realizzate, non sussista in capo a Tizio quella volontà prevaricatrice finalizzata al conseguimento di un vantaggio ingiusto. Di conseguenza, in carenza dell elemento soggettivo essenziale, Tizio avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non costituisce reato. 3) ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO. DERUBRICAZIONEDEL REATO DI CUI ALL ART. 317 C.P. NEL DELITTO DI CUI ALL ART. 318 C.P. Nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello non ritenga valide le argomentazioni sopra rappresentate, questa difesa ritiene, comunque, che il Giudice di prima istanza abbia operato una inesatta qualificazione giuridica del fatto. In particolare, da quanto accertato emerge che, al limite, la condotta di Tizio avrebbe potuto essere sussumibile nella più blanda norma incriminatrice di cui all art. 318, I comma c.p. e non in quella di cui all art. 317 c.p. La Cassazione, infatti, ha di recente affermato che non sia ravvisabile l ipotesi della concussione cosiddetta ambientale qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercaggiamento dei pubblici poteri e la pratica della tangente sia costante, atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, il quale tende ad assicurarsi vantaggi illeciti approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch egli protagonista del sistema (Cass. Pen., sent. n. 16335/2011). In applicazione di tale principio occorrerà dunque ricondurre le condotte come quella de quo alla fattispecie della corruzione, poiché, pur essendovi tacite convenzioni aventi ad oggetto il mercaggiamento di pubblici poteri, il soggetto privato è in possesso di tutti gli 4
strumenti idonei, essendo a conoscenza del contesto illegale posto in essere dal pubblico funzionario, per evitare di porre in essere a sua volta, un comportamento criminoso. 4) APPLICABILITA DELLE ATTENUANTI DI CUI AGLI ART. 62 BIS E 323 BIS C.P. Qualora codesta Ecc.ma Corte non ritenga opportuno condividere la tesi difensiva volta all assoluzione di Tizio ovvero ritenga il fatto ascrivibile alla diversa fattispecie penale di cui all art. 318 c.p., considerando Tizio comunque responsabile di una condotta contraria all ordinamento giuridico, dovrebbe in ogni caso attenuare la pena irrogata, in quanto la stessa appare oltremodo eccessiva, stante l ingiustificato diniego di concessione, da parte del Giudice di prime cure, del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 c.p., che avrebbero potuto trovare applicazione tenuto conto della lieve entità del fatto, nonché della sua condizione di incensurato. Infine, si ritiene altresì applicabile la circostanza attenuante di cui all art. 323 bis, data la particolare tenuità del danno da considerare sotto il profilo psicologico del reato, ossia alla luce dei motivi sottesi alla condotta dell agente, volta alla richiesta del corrispettivo per le migliorie di cui effettivamente Caio e Sempronio hanno beneficiato (Cass. Pen., sent.26998/2003). Per tutti i motivi sopra esposti, con riserva di articolarne altri nei limiti di legge, SI CHIEDE Che l Ecc.ma Corte d Appello di Roma, in riforma dell impugnata sentenza, Voglia: 1. assolvere, ex art. 530, I comma c.p.p. il Sig. Tizio per il reato ad esso ascritto perché il fatto non sussiste o, comunque, per non aver commesso il fatto; 2. in subordine: previa derubricazione del reato di concussione in corruzione propria, applicare il minimo della pena edittale e, riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 323 bis c.p., concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena; 5
3. in estremo subordine: applicare le circostanze attenuanti di cui agli artt.62 bis e 323 bis c.p. e, così rideterminata la pena, concedere la sospensione condizionale della stessa. Roma, lì Avv Firma Avvocato 6