Le prestazioni lavorative con le associazioni sportive dilettantistiche



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Transcript:

Le prestazioni lavorative con le associazioni sportive dilettantistiche CdL MASSIMO CORINTI STUDIO ASSOCIATO D ANGELO CORINTI massimocorinti@studiodangelocorinti.com Responsabile Scientifico Centro Studi Ordine Consulenti Del Lavoro di Viterbo 1

PREMESSA IL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO LEGGE: 91/1981 Normativa applicabile solo per 6 federazioni sportive riconosciute professionistiche dal CONI : FIGC per il calcio FIM per il motociclismo FIP per la pallacanestro FIC per il ciclismo FPI per il pugilato FIG per il golf 2

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VIGE UN DETTATO NORMATIVO «AD HOC» 3

L associazionismo sportivo, pur essendo un fenomeno che a livello nazionale coinvolge ormai milioni di persone, NON HA NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO UNA DISCIPLINA SPECIFICA. 4

Ad oggi non esiste una definizione normativa dilettantistica così come invece è avvenuto per i settori professionistici è necessario pertanto considerare l insieme di : NORMATIVA CIVILISTICA DISPOSIZIONI FISCALI (ES: ART. 90 L. 289/2002; ART. 67 C. 1 LETT. M) DPR 917/1986) DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE (ES: DIRETTIVE CONI) 5

Quali contratti di lavoro nelle ASD E SSD? REGOLA GENERALE Nelle ASD e nelle SSD, così come accade per le generalità delle Associazioni, si applica la normale disciplina sui contratti di lavoro vigenti nell ordinamento Lavoro subordinato Attività di volontariato Collaborazioni coordinate e continuative Agenzia e rappresentanza Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher) Rapporti di lavoro autonomo occasionale Rapporti di lavoro autonomo professionale 6

PARTICOLARITA DEL SETTORE SPORTIVO Possibilità di far ricorso ai cosiddetti COMPENSI (o RIMBORSI) SPORTIVI REDDITI DIVERSI EX ART. 67 C. 1 LETT. M) 7

ASPETTI PREVIDENZIALI PER LE SSD/ASD (ENPALS, INPS GESTIONE EX ENPALS A DECORRERE DAL 1.1.2012) REDDITI DIVERSI EX ART. 67 C. 1 LETT. M) ESENZIONE CONTRIBUTIVA CONDIZIONI 8

E necessario che siano erogate da CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall UNIRE, dagli Enti di 1 promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche. (FONDAMENTALE ISCRIZIONE REGISTRO DEL CONI) 9

Rientrano nell esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi 2 dilettanti che non svolgono tale attività nell ambito di un rapporto di lavoro subordinato o nell esercizio di arte o professione. 10

Costituisce esercizio di arte o professione A l esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche. 11

Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito B professionale laddove lo svolgimento dell attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all attività svolta. 12

Sistema di prevenzione e sicurezza Soggetti coinvolti (artt. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008) Tutti i soggetti presenti sul luogo di lavoro sono coinvolti nella gestione della sicurezza, in misura diversa a seconda dell'attività svolta e dei ruoli che rivestono. 13

Sono compresi i volontari che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/91; art. 90 L. 289/2002), nonché....... degli enti di promozione sportiva e di qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciute (art. 67, c. 1 lett. m), DPR 917/86). 14

Il datore di lavoro presso la cui organizzazione il volontario svolge la propria prestazione è tenuto a: Fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività 15

Adottare le misure utili a eliminare (o se impossibile a ridurre al minimo) i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione (art. 32, c. 1 lett. a), DL 69/2013 conv. in L. 98/2013). 16

INAIL art. 5 D.Lgs.38/2000; Circ. INAIL 11 aprile 2000 n. 32 Sono escluse dall'obbligo di assicurazione INAIL: Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati, dal punto di vista fiscale, nei "redditi diversi" (art. 90, c. 3, L. 289/2002; Nota INAIL 19 marzo 2003); 17

Certificato penale del casellario giudiziale (Circ. Min. Lav. 11 aprile 2014 n. 9) L'obbligo sorge in caso di assunzione di una persona (anche con altre forme contrattuali di natura autonoma) per lo svolgimento di attività professionali organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori (ad esempio... l allenatore). Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo è necessario che una delle parti assuma la qualità di "datore di lavoro ". 18

L'acquisizione del certificato penale è esclusa per l'opera di volontari presso enti e associazioni di volontariato in quanto l'attività prestata non può essere considerata un rapporto di lavoro: Nota Min. Giustizia 3 aprile 2014. Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all art. 67, comma 1, lett. m), 19

LA COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - UNILAV Lʼart. 9 bis D.L. 510/1996, prevede esplicitamente lʼobbligo della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro esclusivamente per le tipologie del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, escludendo a priori i redditi diversi. 20

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE "PURE La legge 14/2008 quale interpretazione autentica dell'art. 67 comma 1 lettera m del Tuir specifica che tali prestazioni sono quelle svolte nell'esercizio diretto di una attività dilettantistica, se sono dirette alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica o alla attività didattica, formativa, di assistenza e preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. 21

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34E /2001 REQUISITO SOGGETTIVO La disposizione è riferita, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (ivi compresi coloro che nell ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell asd di norma presenziano all evento sportivo ATLETI DILETTANTI ALLENATORI DILETTANTI ARBITRI DILETTANTI GIUDICI DI GARA COMMISSARI SPECIALI ISTRUTTORI MASSAGGIATORI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 22

COLLABORAZIONI GENUINE Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Interpello n. 22 del 09.06.2010 prot. n. 25/I/0010265... "la questione si pone, pertanto, con riferimento esclusivo alle collaborazioni genuine utilizzate in tali ambiti, escluse peraltro dal campo di applicazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 per effetto della espressa esclusione stabilita dal terzo comma del richiamato art. 61. L'obbligatorietà è da ricercare in sole queste collaborazioni Diversamente non avrebbe avuto senso da parte del Ministero circoscrivere il problema ad esse, se si voleva inserire ogni tipo di prestazione lavorativa svolta nell'ambito delle ASD e S.S.D. 23

MA QUALI SONO LE COLLABORAZIONI GENUINE? Nota del Ministero del Lavoro prot. nr. 13/SEGR70004746 del 14/02/2007. Adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie relativamente alle tipologie di lavoro autonomo parasubordinato, in cui si Legge: "...Alla luce di ciò vanno considerate incluse le seguenti tipologie: prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della Legge n. 89/1981 *, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; * Attenzione la Legge è la 91/1981 24

Le prestazioni richiamate sono quelle svolte sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative e pertanto si ritengono escluse tutte quelle prestazioni rese nell'esercizio della attività dilettantistica pura per esempio le prestazioni rese nell'ambito di una manifestazione sportiva dilettantistica... Arbitro di gara Accompagnatore Preparatore atletico 25

Istruttore Corso formativo rivolto ai soci/clienti di un circolo sportivo Prestazione resa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente Prestazione resa nella forma co.co.co Obbligatorietà della comunicazione preventiva 26

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all interpello n. 22/2010 si è espresso in maniera esplicita nel rispondere al quesito affermando che «le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della legge n. 289/2002 (collaborazione amministrativo gestionali) sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l Impiego». 27

Art. 90 della legge 289/2002 Sono quindi direttamente richiamate nell'obbligo di comunicazione preventiva. 28

Tradotto Segretaria del circolo tennis Tenuta della contabilità Rinnovo delle quote associative Pagamenti presso la banca Rapporti con la federazione di competenza Deve essere preventivamente comunicato al Centro per lʼimpiego competente. 29

SINTESI UNILAV Le prestazioni lavorative per le quali vengono riconosciuti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e svolte non professionalmente Indennità di trasferta Rimborsi forfettari Premi Compensi Non sono riconducibili a nessuna fattispecie di rapporto di lavoro in senso stretto e per questo non rientrano nella previsione dell'obbligo delle comunicazioni preventive 30

Sarebbe opportuno battezzare le prestazioni effettuate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche svolte non professionalmente come incarico per prestazione ex art. 67 co. 1 lettera m, tralasciando ogni diretto riferimento a casistiche giuslavoristiche come contratto di collaborazione, occasionale... e quant'altro per evitare facili equivoci. 31

Le collaborazioni genuine e le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale rientrano nell'obbligo delle comunicazioni preventive. 32

L interpello n. 22 /2010 si è inoltre espresso... «non si può ritenere che l utilizzo di collaborazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche siano del tutto esenti dal rischio elusivo, ed inoltre la finalità della comunicazione di cui all art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro». 33

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) L art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08 ha previsto l istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) anche per i collaboratori coordinati e continuativi. La circolare Ministeriale n. 20 del 21/08/08 ne ribadisce lʼobbligo oltre che per i lavoratori subordinati anche per le collaborazioni coordinate e continuative. 34

Il Ministero nel Vademecum Sez. B, risposta n. 24 sotto la voce Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni veniva proposto il seguente caso: i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta Ministeriale è stata: No..... si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione. 35

A questo punto non ci si può esimere dall obbligo di iscrizione nel Libro unico per le collaborazioni rese... Da collaboratori amministrativo gestionali Da collaboratori per prestazioni genuine Da collaboratori non soci dell associazione sportiva 36

Lavoro occasionale di tipo accessorio («voucher INPS») LE COMUNI REGOLE DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Art. 48 Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di 7.000 euro netti per il lavoratore ( 9.333 lordi) nel corso di un anno (01 gennaio 31 dicembre), con riferimento a tutti i datori di lavoro. ATTENZIONE Il limite però che si può ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2.000 euro netti. Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro. 37

LE REGOLE PER LE ASD E SSD Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 2 febbraio 2016, n. 8628 Lavoro accessorio Voucher Utilizzo voucher D.Lgs 81/2015 Committenti imprenditori e liberi professionisti Chiarimenti Lavoro occasionale di tipo accessorio («voucher INPS») 38

... In linea generale, dunque, l espressione imprenditori risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti:... Associazioni e società sportive dilettantistiche;... 39

QUINDI... 1.000 dall imprenditore AAA 1.500 dal condominio KKK 4.500 dalla Società Sportiva Dilettantistica MMM 40

Tassazione delle indennità chilometriche per gli sportivi dilettanti Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 38 del 11/04/14 Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell attività mediante un proprio mezzo di trasporto. 41

Non concorrono a formare il reddito Se Sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale 42

Diversamente Se Le prestazioni sono effettuate all interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti. 43

Non possono essere forfetarie Devono essere necessariamente quantificate in base Tipo di veicolo Distanza percorsa Tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall ACI 44

Condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale Il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l indennità chilometrica 45

Autocertificazione dei compensi 46

Ricevuta compensi percepiti 47

48

FINE PRESENTAZIONE 49