STUDIO TENTORIO. Commercialisti - Revisori Contabili OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA



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STUDIO TENTORIO Commercialisti - Revisori Contabili Dott. Franco Tentorio Rag. Simone Andreoletti Dott. Luigi Grumelli Pedrocca Dott. Claudio Ravasio Dott. Cristiano Rossetti Dott. Massimo Marchetti Dott. Ottorino Tentorio Dott.ssa Francesca Tentorio Spettabili DITTE CLIENTI Loro indirizzi Bergamo, 1 luglio 2010 Circolare n. 3/2010 OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA I soggetti Iva (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti localizzati in un paese a fiscalità privilegiata (vedi allegato 1 e allegato 2) hanno l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle entrate tutte le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute (imponibili, non imponibili, esenti e non soggette). L obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010. I soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 presentano la comunicazione con periodicità trimestrale entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Gli altri soggetti presentano la comunicazione con periodicità mensile entro l ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento. Le prime scadenze sono: - 31.08.2010 per il mese di luglio 2010, - 02.11.2010 (giorni precedenti festivi) per il trimestre luglio-settembre 2010. E prevista una sanzione da 516,00 a 4.130,00 per ogni comunicazione omessa, errata o incompleta. 24121 Bergamo - Via Vigliani n.1/3 - tel. 035/21.72.08 - fax 035/23.64.70 - info@studiotentorio.it - www.studiotentorio.it

RITENUTE SUI PAGAMENTI RELATIVI AD INTERVENTI AGEVOLATI Le banche e le Poste operano una ritenuta di acconto del 10% sui pagamenti effettuati dal 1 luglio 2010 relativi ai bonifici disposti da clienti ai loro fornitori per: - spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%); - spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55%). COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI E stato istituito il modello 69 da presentare all Agenzia delle entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1 luglio 2010, di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili nel quale vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali degli immobili stessi. E stato istituito il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010. Il modello CDC è presentato in forma cartacea presso l ufficio dell Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. Il modello può anche essere trasmesso per via telematica contestualmente al versamento. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti disciplinati dal presente provvedimento devono inviare il modello CDC con modalità telematiche. I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello di comunicazione in forma cartacea all ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l occasione per porgere i migliori saluti. Studio Tentorio STUDIO TENTORIO 2

Allegato 1 (D.M. 04-05-1999) Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros); Costa Rica (Repùblica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principautè de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); STUDIO TENTORIO 3

Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Allegato 2 (D.M. 21-11-2001) Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. E inoltre: - Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; - Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; - Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. E anche: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; STUDIO TENTORIO 4

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. STUDIO TENTORIO 5