N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia



Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

Giunta Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) Il Presidente DECRETO.

ha pronunciato il presente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) Il Presidente DECRETO. contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato il presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sen. Vincenzo D Anna, con sede in Napoli, via S. Lucia,

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

ha pronunciato il presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ALL Marzo 2014 n. 1037

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

Pertanto, per il TAR Lecce tale programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

12 Marzo 2014 N. 1031

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Il Presidente DECRETO

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Transcript:

N. 00425/2013 REG.PROV.CAU. N. 00746/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Il Giudice delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da: VITTORIO PAOLO DANESI e ROBERTO DANESI, quali beneficiari del trust Eredi Farmacia dott. Danesi, FRANCESCO BASSINI e SARA VITALI, quali rappresentanti del trustee Farmacia Danesi snc di Bassini dott. Francesco, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Rivetta e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via XX Settembre 8;

contro ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del direttore sanitario prot. n. 0123988 del 6 agosto 2013, con la quale è stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia Dott. Danesi Vittorio a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro dei suddetti eredi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cpa; Considerato a un sommario esame: 1. Mediante ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia il 9 maggio 2013 i figli ed eredi universali del titolare della farmacia Dott. Danesi Vittorio hanno chiesto l autorizzazione a costituire un trust conferendo allo stesso la proprietà della farmacia. Il Tribunale ha autorizzato con decreto del 27 giugno 2013. 2. Il trust ha la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non hanno ancora conseguito il titolo di farmacista e quindi non possono svolgere la

relativa attività. La gestione della farmacia (la formula utilizzata è mera proprietà formale in nome e per conto del trust ) è affidata a un trustee, che nello specifico è stato individuato nella società Farmacia Danesi snc di Bassini dott. Francesco (v. contratto del 17 luglio 2013). Il termine finale del trust è la data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno abbia conseguito il titolo di farmacista. 3. Il direttore sanitario con nota del 6 agosto 2013 ha negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust, ritenendo tale istituto incompatibile con il servizio farmaceutico. I beneficiari del trust sono stati quindi invitati a trasmettere entro il 14 agosto 2013 la documentazione relativa alla cessione della farmacia e della sottostante azienda. 4. I motivi di ricorso riguardanti il rispetto della volontà testamentaria e l elusione dell autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Brescia non sembrano condivisibili, in quanto non è qui in discussione la validità del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i requisiti amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia. 5. Sul piano amministrativo sembra che l ostacolo sia costituito dall art. 12 comma 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che esclude la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale cessione dell azienda. Il trust è un patrimonio separato, il trustee figura all esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta funzionale all attività di gestione, e dunque in tale schema non vi sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione. 6. D altra parte la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente con i principi proconcorrenziali introdotti dall art. 3 commi 8-9 del DL 13 agosto 2011 n. 138 (in particolare, tenendo conto del divieto di cui al comma 9-g di imporre agli operatori economici una forma giuridica tassativa). Sotto altri profili questo TAR ha già riconosciuto margini di autonomia alla gestione rispetto alla proprietà delle farmacie (v. sentenza 20 gennaio 2012 n. 84). 7. Si tratta quindi di valutare se anche il trust possa inserirsi in questa linea evolutiva dell ordinamento. L analisi richiede il pieno contraddittorio e gli approfondimenti propri della fase cautelare collegiale. Nel frattempo deve essere garantita l integrità della posizione dei ricorrenti mediante la sospensione del provvedimento impugnato. P.Q.M.

(i) accoglie l'istanza cautelare monocratica come precisato in motivazione; (ii) fissa la trattazione del ricorso in sede cautelare alla camera di consiglio del 3 settembre 2013. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia il giorno 12 agosto 2013. Il Giudice delegato Mauro Pedron

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 13/08/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)