N. 00425/2013 REG.PROV.CAU. N. 00746/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Il Giudice delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da: VITTORIO PAOLO DANESI e ROBERTO DANESI, quali beneficiari del trust Eredi Farmacia dott. Danesi, FRANCESCO BASSINI e SARA VITALI, quali rappresentanti del trustee Farmacia Danesi snc di Bassini dott. Francesco, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Rivetta e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via XX Settembre 8;
contro ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del direttore sanitario prot. n. 0123988 del 6 agosto 2013, con la quale è stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia Dott. Danesi Vittorio a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro dei suddetti eredi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cpa; Considerato a un sommario esame: 1. Mediante ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia il 9 maggio 2013 i figli ed eredi universali del titolare della farmacia Dott. Danesi Vittorio hanno chiesto l autorizzazione a costituire un trust conferendo allo stesso la proprietà della farmacia. Il Tribunale ha autorizzato con decreto del 27 giugno 2013. 2. Il trust ha la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non hanno ancora conseguito il titolo di farmacista e quindi non possono svolgere la
relativa attività. La gestione della farmacia (la formula utilizzata è mera proprietà formale in nome e per conto del trust ) è affidata a un trustee, che nello specifico è stato individuato nella società Farmacia Danesi snc di Bassini dott. Francesco (v. contratto del 17 luglio 2013). Il termine finale del trust è la data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno abbia conseguito il titolo di farmacista. 3. Il direttore sanitario con nota del 6 agosto 2013 ha negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust, ritenendo tale istituto incompatibile con il servizio farmaceutico. I beneficiari del trust sono stati quindi invitati a trasmettere entro il 14 agosto 2013 la documentazione relativa alla cessione della farmacia e della sottostante azienda. 4. I motivi di ricorso riguardanti il rispetto della volontà testamentaria e l elusione dell autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Brescia non sembrano condivisibili, in quanto non è qui in discussione la validità del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i requisiti amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia. 5. Sul piano amministrativo sembra che l ostacolo sia costituito dall art. 12 comma 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che esclude la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale cessione dell azienda. Il trust è un patrimonio separato, il trustee figura all esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta funzionale all attività di gestione, e dunque in tale schema non vi sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione. 6. D altra parte la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente con i principi proconcorrenziali introdotti dall art. 3 commi 8-9 del DL 13 agosto 2011 n. 138 (in particolare, tenendo conto del divieto di cui al comma 9-g di imporre agli operatori economici una forma giuridica tassativa). Sotto altri profili questo TAR ha già riconosciuto margini di autonomia alla gestione rispetto alla proprietà delle farmacie (v. sentenza 20 gennaio 2012 n. 84). 7. Si tratta quindi di valutare se anche il trust possa inserirsi in questa linea evolutiva dell ordinamento. L analisi richiede il pieno contraddittorio e gli approfondimenti propri della fase cautelare collegiale. Nel frattempo deve essere garantita l integrità della posizione dei ricorrenti mediante la sospensione del provvedimento impugnato. P.Q.M.
(i) accoglie l'istanza cautelare monocratica come precisato in motivazione; (ii) fissa la trattazione del ricorso in sede cautelare alla camera di consiglio del 3 settembre 2013. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia il giorno 12 agosto 2013. Il Giudice delegato Mauro Pedron
DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 13/08/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)