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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato ai sensi dell art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2011 promossa da: CIABATTA PAOLO, CIABATTA ANNA e CIABATTA PATRIZIA (QUALI EREDI DI GIUSEPPE CIABATTA, C.F. CBTGPP31E27H501W), con il patrocinio dell avv. SARTORI ROBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA POMPOSA N. 43/A RIMINI presso il difensore avv. SARTORI ROBERTO; ATTORE contro CREDITO EMIANO S.P.A., con il patrocinio dell avv. COSTANZI ALBERTO e NICOLINI FEDERICA ed elettivamente domiciliata in VIA GAMBALUNGA 83 RIMINI presso il difensore avv. COSTANZI ALBERTO; CONVENUTA Oggetto: intermediazione finanziaria. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettive memorie ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c.. pagina 1 di 6

MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato CIABATTA GIUSEPPE conveniva in giudizio CREDITO EMIANO S.P.A. domandandone la condanna previa risoluzione dei relativi contratti di acquisto a cagione dell inadempimento della banca rispetto ai doveri di adeguatezza e di informazione alla restituzione delle somme complessivamente (totali 44.621,96 comprensivi di oneri bancari ed accessori) investite in obbligazioni Lehman Brothers (acquisto del 13.5.2005 per 25.000,00 ed acquisto del 26.1.2006 per 20.000,00). Con comparsa di risposta si costituiva CREDITO EMIANO S.P.A. domandando il rigetto della domanda attorea. A seguito del decesso dell attore hanno proseguito il processo, costituendosi, gli eredi universali CIABATTA PAOLO, CIABATTA ANNA e CIABATTA PATRIZIA. La domanda è infondata. Vengono in rilievo gli artt. 28(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) e 29 (Operazioni non adeguate) del regolamento CONSOB n. 11522/1998. Ai sensi dell art. art. 28 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all' investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica pagina 2 di 6

operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l' investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito. 4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore. Ai sensi dell art. 29 Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute pagina 3 di 6

Questi i doveri gravanti sulla convenuta, gli stessi appaiono pienamente rispettati nel caso di specie. Infatti, risulta per tabulas che la banca raccolse le informazioni relative all esperienza e alla consistenza finanziaria del CIABATTA, il quale fornì i seguenti dati: 20 % liquidità; 40 % obbligazioni Italia; 10 % obbligazioni estero; 20 % azioni Italia; 10 % azioni estero, proponendosi quale obiettivo investimenti che presentano caratteristiche di redditività e rivalutabilità anche in presenza di rischio di oscillazione dei prezzi e dei cambi. Circa l aspetto relativo all adeguatezza, risulta per iscritto dichiarazione sottoscritta dal CIABATTA in data 13.5.2005 secondo cui sono/siamo stati informati, ai sensi dell art. 29 del reg. consob 1152, che la presente operazione non è adegua, tenuto conto dell obiettivo di rischio/rendimento attribuito in considerazione di: importo eccessivo; preso atto pertanto che non sarebbe opportuno procedere, autorizzo/autorizziamo comunque la sua esecuzione, sollevando la banca da qualunque responsabilità in merito. Analoga dichiarazione è stata sottoscritta sempre dal CIABATTA in data 26.1.2006. Dunque, la banca adempì anche il suo obbligo di adeguatezza, segnalandolo al cliente. Il default di Lehman Brothers certamente non era percepibile da parte della banca convenuta tre anni prima che lo stesso si verificasse, né sono state indicate specifiche e concrete circostanze, in possesso della banca, dalle quali emergesse il prossimo (tre anni dopo) default. Nemmeno sussisteva un obbligo giuridico da parte della banca di informare l investitore di circostanze sopravvenute ed utili a rivalutare il rating dell investimento (peraltro, è la stessa difesa dell attore, in poche righe, a confermare la fallacia della propria impostazione, laddove sostiene che In effetti il rating di Lehman Brothers, che era di categoria A al momento dell acquisto delle obbligazioni, si conservò elevato (sempre in categoria A) fino al giorno dell insolvenza (15 settembre 2008), per poi ovviamente precipitare ), obbligo sussistente espressamente nelle (e, dunque, limitatamente solo pagina 4 di 6

alle) ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell art. 28 del regolamento CONSOB (investimenti in strumenti derivati e in warrant disposte per finalità diverse da quelle di copertura e in caso di gestione patrimoniale, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie: Non è configurabile un obbligo dell intermediario di informare l investitore sulla perdita di valore o sull aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all acquisto; tale obbligo sussiste solo quando fra intermediario e investitore sia stato concluso un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale : Tribunale Torino 20 novembre 2012; Tribunale Ravenna 29 luglio 2011; Tribunale Novara 23 giugno 2011, secondo il quale La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal Consorzio patti chiari sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo ). L eventuale appartenenza dei titolo acquistati all elenco dei titoli patti chiari non è stata oggetto di particolare coltivazione da parte dell attore, considerando come lo stesso ha espressamente sostenuto di riservarsi al momento della discussione finale, una più approfondita disamina dell essenza, finalità e modo di operare del consorzio Patti Chiari (metodologia erronea in quanto, laddove dall appartenenza dei titoli per cui è causa alla lista dei titoli patti chiari derivassero, sulla base del relativo regolamento o della relativa offerta non depositata agli atti di causa particolari obbligazioni a carico della banca o particolari diritti in capo al cliente, di tali diritti e obblighi sarebbe stata necessaria la specifica allegazione e prova, in verità mai intervenuta). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. pagina 5 di 6

Il Tribunale di Rimini, ai sensi dell art. 281-sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta, procedimento R.G.N. 273/2011 tra CIABATTA PAOLO, CIABATTA ANNA e CIABATTA PATRIZIA (QUALI EREDI DI GIUSEPPE CIABATTA) e CREDITO EMIANO S.P.A., così decide: 1. respinge la domanda; 2. condanna CIABATTA PAOLO, CIABATTA ANNA e CIABATTA PATRIZIA (QUALI EREDI DI GIUSEPPE CIABATTA) a rifondere a CREDITO EMIANO S.P.A. le spese legali dagli stessi sostenute per il presente giudizio che si liquidano in 4.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rimini, 27.3.2013. Il Giudice Dott. Dario Bernardi pagina 6 di 6