CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E LA SOCIETA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.- MANUFACTURING- MIRAFIORI PLANT PER L'EFFETTUAZIONE,IN REGIME LIBERO- PROFESSIONALE E FUORI ORARIO DI SERVIZIO,DI ATTIVITA DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 DA PARTE DEL DR. GIANTOMMASO PAGLIARO. tra l'azienda Ospedaliera (nel seguito: Azienda) - Cod. fiscale e Partita IVA 09059340019 rappresentata per il presente atto, giusta deliberazione n.. del., dal Direttore Generale Dr. Vittorio BRIGNOGLIO, nato a Casale Monferrato il 2 febbraio 1943 e domiciliato per la carica in Torino, Via Magellano, n 1. e La Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. Manufacturing Mirafiori Plant - Cod. fiscale e partita IVA n. 07973780013, nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Carlo Mario CARONI, nato a Torino il 25 agosto 1968 e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale in Corso Agnelli n. 200 (10135) Torino. Premesso che, come da documentazione agli atti depositata presso l Ufficio Libera Professione dell Azienda, risulta espletata istruttoria in merito all istanza formulata all Azienda da parte della Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing - Mirafiori Plant - con sede in Torino per l effettuazione di prestazioni libero professionali fuori orario di servizio da parte della Dr. Giantommaso PAGLIARO in ambito di consulente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alle condizioni normative vigenti in materia e alle tariffe di cui allegato 1 della presente convenzione ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto della Convenzione Premesso quanto in epigrafe, l'azienda autorizza il Dr. Giantommaso PAGLIARO allo svolgimento a favore della Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.- Manufacturing Mirafiori Plant - per l effettuazione di attività di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81,in regime di libera professionale, fuori orario di servizio. L attività di cui sopra verrà prestata con le modalità indicate nei successivi artt. 3-4. Tale attività è definita all articolo 25 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ( Obblighi del medico competente ) che di seguito si riporta: 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli 1
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori; i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 2 - Durata della Convenzione La presente convenzione decorre dal 1 settembre 2013 ed avrà termine il 31 dicembre 2014, dando atto che le medesime condizioni verranno applicate alle eventuali prestazioni erogate nel periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013. La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti, a mezzo lettera raccomandata A.R.,con preavviso di 30 gg, fatto salvo il caso di immediata risoluzione anticipata, ove intervengano direttive nazionali o regionali sulla libera professione intramoenia che ne impediscano il proseguimento. Art. 3 Sede di svolgimento delle prestazioni L attività oggetto della presente convenzione consiste in consulenze e verrà svolta dal Dr. Giantommaso PAGLIARO presso la Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - La Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A - Manufacturing Mirafiori Plant - assume l'obbligo di mettere a disposizione del Dr. Giantommaso PAGLIARO appositi ed idonei locali completi delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione. 2
Art. 4 - Modalità di prestazione della Consulenza Le prestazioni di cui all'art. 1 verranno svolte dal Dr. Giantommaso PAGLIARO al di fuori del normale orario di servizio e sono presuntivamente quantificabili in un numero di circa 180 ore/anno, passibile di incrementi, riduzioni e/o modifiche a seconda delle esigenze del Medico o delle necessità di servizio esistenti presso la Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - fermo restando i vincoli fissati dal Regolamento aziendale per l A.L.P.I. in ordine ai volumi orari e di attività libero professionale che non possono essere superiori a quelli assicurati per compiti istituzionali. Art. 5 Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento Per l attività oggetto della presente convenzione verranno corrisposti gli importi precisati nell allegato 1. La Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - trasmetterà certificazione attestante le prestazioni effettuate con cadenza mensile.l Azienda provvederà ad emettere apposita fattura comprensiva dei costi aziendali (IRAP) a carico della Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - per le consulenze regolate dalla presente convenzione ed effettuate nel periodo oggetto di fatturazione, a seguito del ricevimento da parte della Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - di idonea certificazione attestante l avvenuta consulenza. L Azienda corrisponderà al Dr. Giantommaso PAGLIARO le quote di spettanza, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa, entro il mese successivo a quello di incasso delle prestazioni fatturate. Art. 6 - Copertura assicurativa L Azienda garantisce al proprio personale coinvolto nell attività oggetto della presente convenzione, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo il programma assicurativo regionale dei rischi sanitari della Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, polizza N.1858949. Le prestazioni rese al di fuori dell orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà far eventualmente fronte la Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - ovvero il professionista con oneri a suo carico La Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile e infortuni del proprio personale che mette eventualmente a disposizione. Art. 7 Privacy L Azienda assicura che il proprio personale interessato dall attività della presente convenzione manterrà la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. l'azienda rende noto che i dati che verranno comunicati dalla Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. - Manufacturing Mirafiori Plant - per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute alla Struttura Sanitaria le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii Art. 8 - Rinvìo normativo e Foro Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla vigente legislazione in materia, nonché al Codice Civile e di Procedura Civile. 3
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all applicazione della vigente convenzione sarà competente il Foro. Art. 9 - Regime fiscale La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dagli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alla normativa prevista in materia dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.. Letto, confermato e sottoscritto Torino, PER L AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Vittorio BRIGNOGLIO) PER LA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Ing. Carlo Mario CARONI) DMPO/PM 4
ALLEGATO 1 CONVENZIONE TRA L AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E LA SOCIETA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. Per l attività oggetto della presente convenzione Società FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. si impegna a corrispondere all Azienda una somma pari a 55/ora, oltre al rimborso dell importo corrispondente all Irap calcolata sui compensi erogati dall Azienda al professionista a fronte dell attività in oggetto. 5