Formazione dei dirigenti 16 ore



Documenti analoghi
STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012)

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

PUBBLICATI SULLA G.U. N 8 DELL 11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti

SINTESI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN AMBITO DI SICUREZZA

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PROPOSTA CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA SIL LAVORO (D.LGS.81/08)

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

ASQ SINERGIE SRL ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

Premesso. convengono quanto segue

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

L elearning nell Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori (21 dicembre 2011) RUO FSRU Formazione Tecnico-Specialistica e Finanziata

Dott. Giancarlo Negrello

Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro.

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni Lavoratori Dirigenti Preposti (art. 37)

NOVACONSULT. LA FORMAZIONE secondo il D.Lgs. n 81/08 NUOVI ACCORDI STATO-REGIONE

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

SCHEMA FORMAZIONE LAVORATORI IN EDILIZIA

CLeFFe News del 16 gennaio 2012

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

D.Lgs. 81/08 Art Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

DIRIGENTI RIEPILOGO FORMAZIONE LAVORATORI DIRIGENTI E PREPOSTI

Criteri Formatore Sicurezza Lavoro: sintesi aggiornata al Associazione Ambiente e Lavoro info@amblav.it 02.

COMUNICAZIONE 6/2012 D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

Bozza: Accordo Stato Regioni

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Accordi Stato/Regioni per la formazione

CATALOGO CORSI. La durata del modulo A è di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI VARI SOGGETTI DELLA SICUREZZA SOGGETTI RIFERIMENTO NORMATIVO AGGIORNAMENTI SANZIONI

SicurScuola Pordenone La Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia. Accordo Stato-Regioni del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Circolare n.4 del 18 Maggio 2012

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

CORSO SICUREZZA RSPP RISCHIO ALTO (Datori di Lavoro)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Per informazioni rivolgersi a: Marco Cremaschi ( marcocremaschi@atseco.it )

giugno 2012 Sergio Piazzolla - Giacomo Calvi

E-LEARNING PER LA FORMAZIONE

Schema riassuntivo e interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

RICONOSCIMENTO AI RESPONSABILI SPP (RSPP) DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Dispositivo Forma.Temp di adeguamento all Accordo Stato Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

- Guida Esplicativa - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA DIFESA

A.O. G. SALVINI Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro

(*) non compreso il costo dell estintore utilizzato per la prova di spegnimento.

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 CONFAPINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA

Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC SPECIALE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

Programma di formazione, informazione e. addestramento del personale addetto

FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO)

ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nuovi Accordi Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla FORMAZIONE

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 5 luglio 2013

FORMAZIONE. Datori di Lavoro (DdL) Lavoratori Preposti e Dirigenti. in ambito scolastico. SiRVeSS. Liceo G.B. Quadri - Vicenza 23 Gennaio 2014

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Accordo Stato- Regioni n 221 e n 223 del 21/12/2011

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO BASSO (Datori di lavoro)

Nuovi Accordi Stato Regioni

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012. Formazione e sicurezza

LE NOVITA DELL ACCORDO STATO-REGIONI

Lista di controllo Allegato 11 FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Salute e Sicurezza sul lavoro - 2. Informazione Formazione Addestramento

AREA SICUREZZA. PROPOSTE FORMATIVE Lavoratori - Preposti RLS - RSPP/ASPP

Scheda di sintesi Accordo Stato Regioni in materia di Formazione per Lavoratori Preposti Dirigenti

DECRETO FORMAZIONE NUOVI ACCORDI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA FORMAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO

La formazione per la sicurezza nell accordo statoregioni: un occasione da non sprecare

Accordi Stato Regioni

CLeFFe News del 16 gennaio 2012

Decreto RSPP : le principali Regole

Area Formazione. Ettore Romanò Responsabile Area Formazione

Circolare n. 32/SAN. 1. Premessa

Accordo Stato-Regioni

La Formazione A Distanza sulla sicurezza e salute per Lavoratori e RSPP / ASPP

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA INGENIA Group

Il manuale vers. INAIL 2013

Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, dei Preposti, dei Lavoratori e dei Datori di lavoro/rspp

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08

ACCORDO STATO REGIONI N 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL ART. 37 COMMA 2 D.LGS. 81/08

Transcript:

Formazione dei dirigenti 16 ore

SINTESI Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza Si è concluso il 21/12/2011 l iter che ha portato alla pubblicazione l accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Riportiamo una sintesi dei punti più salienti dell accordo. FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CORSI Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell azienda). I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio: basso (durata minima di 16 ore); medio (32 ore); alto (48 ore). Si veda l'allegato 2 per individuare i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO REQUISITI DEI DOCENTI Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) E consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato 1. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all articolo 28, comma 3bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda allegato 2. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. REQUISITI DEI DOCENTI Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all Allegato 1 l utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo; FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, così come definito dall articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, così come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore

CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l azienda d origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. AGGIORNAMENTO Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro DISPOSIZIONI TRANSITORIE Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. L obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006. ALLEGATO 1 FORMAZIONE A DISTANZA(Sintesi) Sede e strumentazione La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. Tutor Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. Valutazione Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione in itinere possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell azione formativa. Durata Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l e-learning. Materiali Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

ALLEGATO 2 macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO2002-2007