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C OMUNE DI T ERNI ASSESSORATO AL COMMERCIO Terni, 10 maggio 2010 Prot. n. 84869 del 10.05.2010 OGGETTO: Disciplina degli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ordinanza Sindacale. IL SINDACO VISTO il titolo IV del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e s.m.i.; VISTI gli artt. 25 e ss., L.R. Umbria 03.08.1999, n. 24 e s.m.i.; VISTI gli artt. 8 e 10, L. 25.8.1991, n. 287; VISTI gli artt. 13, comma 1, sub lett. j, 18, comma 1, sub lett. a) e b) e 21, L.R. Umbria 20.01.2000, n. 6; VISTI gli artt. 9, 17 bis e 86 T.U.L.P.S.,R.D. 773/1931; VISTO l art. 7 bis, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come introdotto dall art. 16, comma 1, L. 3/03 e successivamente modificato al punto 5. dell all.to alla L. 116/03; VISTO l art. 50, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTO il progetto di rivitalizzazione e promozione del Centro Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19.04.2004; VISTI l art. 91 dello Statuto Comunale, secondo la formulazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 02.07.2001; la direttiva del Segretario Direttore Generale del Comune di Terni, prot. n. 66114 del 24.09.2001; VISTO i verbali delle riunioni tenutesi in data 26.03.2010 e 07.05.2010 con le Associazioni di categoria dei commercianti, con le OO.SS dei lavoratori e con le Associazioni dei consumatori; VISTA la precedente Ordinanza Sindacale prot. n. 50444 del 22.03.2006 ed a complessiva sostituzione con parziale modifiche ed integrazioni di quest ultima ORDINA 1) gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio: a) se ubicati all interno del centro urbano, così come individuato dall allegato A toponimi del centro urbano di Terni - al relativo Progetto di rivitalizzazione e promozione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 102 del 19.04.2004, hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle aperture e degli orari ai sensi dell art. 26, comma 1., L.R. n. 24/1999 e s.m.i. In ogni caso, a norma dell art. 26 bis, della stessa L.R. n. 24/1999 e s.m.i., gli stessi dovranno osservare la chiusura obbligatoria in coincidenza delle date riportate in tale ultima disposizione e cioè il 01 gennaio, la domenica ed il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno,il 25 e 26 dicembre, salvo che l apertura in deroga in dette occasioni non venga prevista dallo specifico calendario comunale; b) se ubicati al di fuori del centro urbano, così come sopra individuato: I. non potranno essere aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive, salvo quanto di seguito indicato nel successivo punto II.;

II. hanno facoltà di apertura al pubblico: a. nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; b. nelle giornate domenicali e festive concomitanti con lo svolgimento di mercati e fiere, a condizione che gli esercizi commerciali siano ubicati sulle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni stesse; c. nelle ulteriori giornate domenicali o festive così come individuate ai sensi di distinta Ordinanza Sindacale; c) gli operatori su area pubblica temporaneamente autorizzati nei dieci giorni antecedenti la ricorrenza dei Morti dovranno comunque esercitare al pubblico nelle festività che ricadono nel suddetto periodo. 2) la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è intesa come facoltativa. L esercente l attività di vendita, previa comunicazione al Comune, è tenuto a renderla nota, qualora prescelta, mediante apposito cartello, con possibilità di opzione tra le giornate di lunedì mattina, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio. La stessa dovrà essere mantenuta per almeno 30 giorni. Ai fini della determinazione della mezza giornata si considerano le 14,30 come orario di conclusione delle attività antimeridiane e le 13,30 come quello di inizio delle attività pomeridiane; 3) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e a tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio ubicate al di fuori del centro urbano, così come sopra individuato, può essere concessa, con apposito provvedimento Sindacale, la facoltà di apertura al pubblico nelle giornate domenicali o festive escluse quelle di luglio e agosto ed il periodo che va dalla seconda domenica di novembre inclusa alla fine dell anno, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., aventi rilevanza cittadina, o di zona, o di quartiere. Tale facoltà, prevista per non più di quattro volte nel corso di un anno solare limitatamente ai soli esercizi ubicati nelle aree di circolazione interessate dalla suddetta manifestazione, può essere ammessa a condizione che la richiesta, da presentarsi con distinta domanda per ogni singolo evento, venga presentata al Comune almeno 60 giorni prima (fatte salve le domande già presentate), che venga espresso conseguente parere favorevole dal Dirigente competente per la natura della manifestazione e che le modalità di organizzazione risultino conformi alla finalità di favorire le condizioni di servizio e di accoglienza per i fruitori (partecipanti, visitatori, ecc.) dell evento, e di realizzare i presupposti per promuovere la crescita del suo effetto attrattivo in termini soprattutto di presenze turistiche, così concorrendo al perseguimento degli obiettivi generali di valorizzazione e di vivacizzazione della città o degli ambiti interessati. I caratteri della manifestazione dovranno essere quelli della qualità, unitarietà, attrattività e continuità per l intera giornata. Nel caso in cui detta manifestazione venga proposta da soggetti pubblici, potrà essere adottata conseguente Ordinanza Sindacale ed ai fini dell apertura è sufficiente una preventiva comunicazione da parte degli operatori interessati. Qualora la stessa manifestazione sia proposta da soggetti privati, devono ulteriormente ricorrere tutte le seguenti condizioni: I) che la richiesta provenga da almeno il 25% delle attività commerciali ed artigianali esistenti presso le aree di circolazione interessate dalla manifestazione. La presenza di un centro commerciale è assimilata ad una singola attività ed in tal caso la richiesta, nel rispetto dell art. 25, comma 3, L.R. Umbria n. 24/1999 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta dall amministratore, dal legale rappresentate o analoghi di tale struttura; II) che l ambito territoriale di svolgimento della manifestazione risulti costituito da almeno 5 toponimi anche se non immediatamente contigui; III) che le domande in questione risultino accompagnate da un dettagliato programma delle iniziative che si intendono realizzare nell ambito della manifestazione; IV) che detta manifestazione ottenga il patrocinio dell Amministrazione Comunale;

V) che vengano comunque previste iniziative di promozione turistica del territorio, del caso in accordo con i soggetti istituzionalmente competenti, in particolare predisponendo quanto meno uno stand informativo con distribuzione di relativo materiale divulgativo; La presente disposizione si applica anche alle richieste in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della modifica. Con riferimento alle domande inerenti manifestazioni che si terranno dal mese di settembre 2010, il termine del procedimento è fissato in gg. 30 decorrente dalla data di presentazione della richiesta completa di ogni notizia/allegato di cui sopra. 4) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e a tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere concessa nelle giornate feriali la facoltà di protrarre l apertura sino alle ore 24.00, qualora in dette giornate vengano a svolgersi eventi di particolare rilevanza cittadina; gli esercizi commerciali di vicinato di tutti i settori merceologici ubicati nel centro urbano ed altresì quelli ubicati lungo le vie di transito dei carri di Maggio, hanno la facoltà di protrarre l orario di apertura al pubblico sino alle ore 24.00 in occasione delle date di sfilata. 5) gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio hanno facoltà, nell ambito della fascia oraria 7,00-22,00, di scegliere il proprio orario di apertura, per un massimo di tredici ore, con o senza interruzione. Fermo restando quest ultimo limite massimo, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre è altresì consentito agli esercizi di vicinato e alle attività di vendita su aree pubbliche di protrarre l apertura sino alle ore 24,00. Alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al precedente punto 2), l esercente è tenuto a rendere noto l orario di apertura al pubblico del proprio esercizio; 6) le attività inserite all interno di un centro commerciale, così come definito all art. 4, comma 1, lettera g) del decreto 31 marzo 1998, n. 114, effettuano un orario unico e la chiusura infrasettimanale nella stessa mezza giornata; 7) le attività artigianali al cui interno viene svolta congiuntamente attività di vendita al dettaglio osservano l orario di apertura sulla base dell attività prevalente; 8) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio ubicati a Marmore e Piediluco e nei centri minori così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa l area turistica della Cascata delle Marmore, e più precisamente: Acquapalombo; Colle Giacone; La Castagna; Pié Fossato; Rocca San Zenone; Appecano; Collelicino; Larviano; Poggio Lavarino; San Liberatore; Battiferro Collescipoli; Marmore; Polenaco; San Martino; Cecalocco; Collestatte Paese; Miranda; Porzano; Titurano; Cervara; Collestatte Piano; Papigno; Poscargano; Torre Orsina; Cesi; Giuncano; Piediluco; Pracchia; è data la facoltà di non rispettare la chiusura domenicale e festiva o la mezza giornata infrasettimanale; nel limite massimo previsto per l orario di esercizio è altresì consentito di protrarre l apertura sino alle ore 24,00;

9) le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle tipologie di attività e agli esercizi specializzati di cui all art. 13, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 114. Non si applicano altresì alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste anche quando queste estendono la vendita ad altri prodotti; 10) ai titolari di rivendite di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli è data facoltà di non rispettare l obbligo della chiusura domenicale in coincidenza con la presentazione di nuovi modelli; 11) con riferimento a ciascun ambito circoscrizionale, oltre a quanto previsto a norma del precedente punto 8), è consentita l attività di vendita in orario notturno agli esercizi di vicinato del settore alimentare. In accordo con le Circoscrizioni, le Organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti si procederà a stabilire le modalità di esercizio; 12) lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, qualora coincida con una delle festività di cui all'elencazione riportata all art. 26 bis, primo capoverso, della L.R. n. 24/1999 e s.m.i., viene anticipato al martedì precedente; 13) I pubblici esercizi devono osservare un orario di apertura al pubblico per un minimo di 12 ore ed un massimo di 20, ed hanno facoltà di rimanere chiusi per uno o più giorni della settimana, con possibilità di osservare una chiusura intermedia fino al limite massimo di 5 ore consecutive. Gli stessi, qualora specializzati nella ristorazione, hanno altresì la facoltà di osservare un orario di apertura al pubblico per un minimo di 6 ore ed un massimo di 16 ore, anche in questo caso con possibilità di rimanere chiusi per uno o più giorni della settimana e di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Per i pubblici esercizi specializzati nell attività di bar ed ubicati nei centri minori ove non sono presenti analoghe attività, la facoltà di rimanere chiusi è limitata ad un solo giorno alla settimana, mentre è esclusa la possibilità di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La possibilità di concedere l apertura in deroga ai precitati orari massimi di esercizio può essere ammessa, su domanda di parte, sempreché concorrano tutte le seguenti condizioni: - che il pubblico esercizio risulti ubicato, comunque al di fuori del centro urbano come sopra individuato, o su strada extraurbana principale o su strada extraurbana secondaria o su strada urbana di scorrimento o su strada urbana di quartiere, come definite ai sensi del nuovo Codice della Strada; - che il pubblico esercizio non risulti inserito in un contesto condominiale ove insistono altre unità immobiliari destinate a civile abitazione (fatto salvo esplicito atto di assenso da parte dei residenti); - che il pubblico esercizio svolga funzione di servizio in quanto ubicato in prossimità di particolari presidi che generano considerevoli movimenti di persone; - che la domanda risulti accompagnata, qualora non prodotta in precedenza in relazione ai locali interessati, da una valutazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale. L apertura in deroga di cui al precedente capoverso può essere concessa per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile a condizione che non ricorrano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza e sanità pubblica con particolare riferimento a casi di disturbo della quiete ed al riposo delle persone. Ai fini della determinazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, si applica quanto disposto al precedente punto 2); in tal caso i limiti orari minimo e massimo di apertura al pubblico di

cui sopra si intendono dimezzati. Alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al precedente punto 2), l esercente è tenuto a rendere noto l orario di apertura al pubblico del proprio esercizio. Per le suddette tipologie di esercizio è prevista la chiusura dei locali, ovvero, degli accessi, entro e non oltre le ore 3,00; agli avventori eventualmente presenti all interno, il titolare può tuttavia consentire di terminare le consumazioni entro e non oltre le ore 3,30. I pubblici esercizi condotti congiuntamente ad attività culturali, di trattenimenti e svago devono osservare l orario di apertura al pubblico nel rispetto dell orario previsto per queste ultime attività; Le attività artigianali al cui interno viene svolta congiuntamente attività di pubblico esercizio, osservano l orario di apertura sulla base dell attività prevalente. 14) agli esercenti l attività di somministrazione al pubblico è data facoltà di non osservare la chiusura nella notte dell ultimo giorno di Carnevale, del 30 aprile e del 31 dicembre. Analoga facoltà, sentite le Organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, è consentita in occasione di eventi o di circostanze di particolare rilevanza; 15) agli esercizi di vicinato, nel cui interno viene svolta congiuntamente attività di vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito di non effettuare chiusure. Per tali esercizi l orario di apertura è stabilito sulla base dell attività prevalente; 16) i titolari di sale giochi potranno osservare un orario di esercizio compreso all interno delle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 1,00 durante il periodo invernale (vigenza ora solare); b) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 2,00 durante il periodo estivo (vigenza ora legale); c) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 3,00 nelle giornate del venerdì, del sabato e degli altri giorni prefestivi; 17) ferma restando la disciplina degli orari del Mercato Coperto, l orario delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. In particolare gli operatori commerciali su aree pubbliche che svolgono congiuntamente attività di vendita e di somministrazione di uno o più prodotti, si atterranno nel distinto esercizio di queste alle disposizioni della presente Ordinanza per quanto previsto rispettivamente per la vendita e la somministrazione; 18) nell ambito dell area del Foro Boario: a) l orario di funzionamento del Mercato settimanale del Mercoledì è fissato nel modo che segue: - ingresso per il posizionamento: dalle ore 06.00 alle ore 07.00 (vigenza ora legale); dalle ore 06.00 alle ore 07.30 (vigenza ora solare); - inizio delle operazioni di vendita: ore 07.00; (vigenza ora legale);

ore 07.30; (vigenza ora solare); - termine operazioni di vendita: ore 14.00; - chiusura del foro Boario: ore 15.00. segue b) Ad eccezione del mercoledì, negli altri giorni ricompresi tra il lunedì ed il sabato, le attività commerciali al minuto svolte all interno ed all esterno della stessa area, ivi incluse quelle dei produttori dei propri fondi, osservano i seguenti orari: - apertura del Foro Boario per il posizionamento e per l inizio delle operazioni di vendita: ore 05.00; - ultimazione operazioni di vendita: entro le ore 10.10; - chiusura Foro Boario: ore 10.20; le suddette disposizioni si applicano altresì alle attività dei grossisti esercitate all interno del Foro Boario. 19) gli operatori commerciali su aree pubbliche esercenti la vendita di angurie e di meloni interi hanno facoltà di svolgere tale attività nel periodo ricompreso tra il 25 giugno ed il 2 ottobre di ogni anno anche nelle giornate domenicali e festive. L orario di vendita di detti prodotti in tutti i giorni della settimana nell ambito del suindicato periodo di riferimento è ricompreso tra le ore 07.00 e le ore 22.00. Qualora i medesimi operatori pongano in vendita angurie e meloni unitamente ad altri prodotti relativi al settore merceologico alimentare, l attività di vendita di questi ultimi dovrà cessare in coincidenza con la mezza giornata di riposo settimanale prescelta e con la domenica; gli operatori commerciali su aree pubbliche specializzati nella vendita di pesce fresco, possono esercitare tale attività anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, garantendo in ogni caso l apertura quantomeno il martedì, il giovedì ed il venerdì. 20) per l anno 2010, il calendario delle ulteriori giornate domenicali di apertura in coincidenza delle quali gli esercizi commerciali, ubicati al di fuori del centro urbano, di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio hanno facoltà di apertura al pubblico, è fissato con Ordinanza Sindacale n. 66138 del 07.04.2010. 21) chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per quanto attiene le attività di commercio su area privata, così come previsto dall art. 47, comma 2 bis, L.R. Umbria 03.08.1999, n. 24 e s.m.i.; b) da euro 516,00 a euro 3.098,00 per quanto attiene le attività di commercio su area pubblica; c) da euro 154,00 a euro 1.032,00 per quanto attiene le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; d) da euro 516,00 a euro 3.098,00 per quanto attiene le attività delle sale giochi; 22) con la sola eccezione di quanto previsto ai sensi del precedente punto 20), la presente ordinanza rimane in vigore sino all adozione di successive diverse disposizioni in materia. 23) La presente ordinanza è integrativa e prevalente rispetto ad ogni precedente atto comunale adottato in materia, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio Comunale e comunque verrà immediatamente eseguita. La stessa viene inviata alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia

di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione. 24) Ai sensi dell art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. Per IL SINDACO L Assessore al Commercio Maria Bruna Fabbri