Condizioni generali di vendita e fornitura



Documenti analoghi
Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Contratto internazionale di Agenzia

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )

2. I prezzi sono intesi al netto dell IVA in vigore il giorno della fatturazione.

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

LICENZA D USO di SOFTWARE

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Contratto di comodato

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA


Allegato: Contratto di fornitura di servizi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

Pag. 1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT SRL, 5512 LAMPRECHTSHAUSEN

del 27/02/2007 n. 184

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D )

Condizioni di Vendita

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONTRATTO ESTIMATORIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.


Condizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate

Condizioni generali di acquisto della Adolf Darbo AG. In vigore dal 1 aprile 2007

Condizioni commerciali generali (AGB)

CONTRATTO DI CONSULENZA

Condizioni internazionali di vendita e fornitura

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

Il Visualizzatore Le verrà fornito da SISAL S.p.A. a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Intestazione TRA. Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV Maggio n.1,

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Condizioni generali della Holcim (Svizzera) SA per l acquisto di merci e servizi

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Condizioni commerciali generali di Plasmatreat GmbH

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

Condizioni generali di locazione

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

Condizioni generali di acquisto

Codice delle obbligazioni

Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

OPERAZIONI IN TITOLI - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CONTRATTO PER VENDITA

1 Ambito di applicazione e definizioni

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Codice delle obbligazioni

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

Consorzio Sviluppo Italia

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

RISOLUZIONE N. 200/E

Condizioni generali di vendita e consegna per contratti al di fuori del WebShop

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Condizioni generali di contratto della TAB Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG Haider Straße 40, A-4052 Ansfelden

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Condizioni generali di vendita di RONAL AG (CG)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VERSIONE 1.3 DEL 22/11/2012

FLAIRTENDER CONDIZIONI DI VENDITA PER IL NOSTRO SHOWROOM ATTREZZATURE

CONDIZIONI DI VENDITA

Transcript:

ALPLA ITALIA S.r.l. Unipersonale Società soggetta all attività di direzione e coordinamento della ALPLA WERKE LEHNER GmbH & Co KG Sede legale: S.S. per Alessandria, 8/b 15057 Tortona (AL) Codice Fiscale e Partita IVA IT 07874720159 Condizioni generali di vendita e fornitura Art 1 Ambito di applicazione (1) Le seguenti condizioni sono valide per tutte le forniture e prestazioni (p.es. montaggio, sviluppo) di Alpla. Le presenti condizioni sono valide anche per future operazioni commerciali. (2) Si esclude la validità di qualsiasi condizione commerciale contrastante, in particolare delle Condizioni di acquisto del cliente. Non è necessaria opposizione esplicita da parte di Alpla. (3) Qualsiasi modifica delle presenti condizioni dovrà essere concordata in forma scritta. L ordinazione o l accettazione della fornitura costituiscono in ogni caso un riconoscimento delle presenti condizioni. Art 2 Offerta, accettazione, conferma d ordine (1) Le offerte di Alpla non sono vincolanti. (2) Alpla accetta le ordinazioni mediante conferma scritta dell ordine. Qualora la conferma d ordine di Alpla differisca dalle condizioni di un ordine, il negozio giuridico è perfezionato alle condizioni di Alpla, a meno che il cliente non invii espressa opposizione scritta al ricevimento della conferma d ordine. Art 3 Prezzo (1) Tutti i prezzi sono netti franco stabilimento, nella valuta del paese in cui è situato lo stabilimento fornitore. Salvo accordi differenti, sono validi i prezzi in vigore alla data della fornitura. (2) Qualora i prezzi siano stati concordati e si verifichi una variazione dei costi, su cui tali prezzi sono basati, Alpla è autorizzata ad adeguare i prezzi in base alla variazione dei costi. (3) Qualora la fornitura venga eseguita in un tempo successivo a seguito di una circostanza dovuta al cliente, Alpla è autorizzata a compensare i maggiori costi determinati da tale ritardo con una corrispondente maggiorazione dei prezzi. La disposizione precedente non pregiudica il diritto di Alpla al risarcimento del danno subito. 1

(4) Tutte le imposte, dogane ed altri oneri che il cliente deve versare in occasione del ritiro della fornitura, sono a carico del cliente stesso, a meno che Alpla non si sia impegnata espressamente per iscritto ad assumersi tali oneri. Art 4 Luogo d adempimento, fornitura (1) Il luogo d adempimento è il rispettivo stabilimento fornitore di Alpla. (2) Spedizione e trasporto sono a rischio e pericolo del cliente. Il rischio passa al cliente non appena la fornitura viene offerta al cliente nel luogo d adempimento. Qualora il cliente non accetti la fornitura, subentra un ritardo nell accettazione. La fornitura Alpla è inoltre considerata in questo caso effettuata e Alpla ha il diritto di immagazzinare la merce a spese del cliente. Le spese di immagazzinamento risultanti dovranno essere risarcite prontamente ad Alpla. (3) Alpla è autorizzata ad effettuare forniture parziali; le presenti condizioni sono applicabili in toto anche a tali forniture parziali. (4) Qualora Alpla non sia in grado di effettuare la fornitura entro i termini concordati a causa di circostanze imprevedibili fuori dal controllo di Alpla (forza maggiore, ritardi di consegna delle ditte fornitrici, ecc), Alpla ha il diritto di effettuare la consegna alla prima data possibile, sempre che in tale data il cliente possa ragionevolmente accettare la fornitura. In caso contrario Alpla è autorizzata a recedere dal contratto. In altri casi di ritardo nella consegna, Alpla risponde solo in caso di propria grave negligenza e dolo. (5) Il mancato rilascio al cliente di una licenza d importazione non lo esime dalla prestazione. Art 5 Garanzia e responsabilità (1) Alpla garantisce che la merce è conforme alle specifiche concordate. Sono valide le tolleranze usuali nel settore. Alpla non garantisce per le informazioni sui prodotti contenute in cataloghi, lettere pubblicitarie, depliant, ecc. (2) Il cliente ha il dovere di controllare accuratamente la merce alla sua accettazione e di contestare eventuali difetti per iscritto entro dieci giorni dalla consegna, inviando un campione della merce contestata; in caso contrario si esclude qualsiasi diritto, anche quelli per danni indiretti. Qualora un difetto sia contestato entro i termini, Alpla lo eliminerà a propria discrezione mediante riparazione o sostituzione, ritirerà la merce difettosa accreditando il prezzo d'acquisto o concederà una riduzione del prezzo. Si esclude qualsiasi ulteriore diritto del cliente. 2

(3) Il periodo di garanzia è 24 mesi e decorre dal momento in cui la merce è offerta al cliente per il ritiro nel luogo d adempimento. (4) Il cliente non ha il diritto a trattenere pagamenti per diritti di garanzia o di qualsivoglia altro tipo. (5) Si esclude una responsabilità civile di Alpla in caso di negligenza lieve o di grave negligenza semplice. Alpla non risponde per danni indiretti, in particolare per profitto perduto. Per quanto concerne l importo, la responsabilità di Alpla è limitata a 60 milioni di euro. Alpla soddisfa i diritti di rivalsa delle imprese derivanti dalla responsabilità sul prodotto fino ad un importo massimo di 60 milioni di euro. (6) La merce contestata può essere rispedita ad Alpla solo previa sua espressa autorizzazione. Qualora la merce sia rispedita senza autorizzazione preventiva, Alpla ha il diritto di negare l accettazione della merce restituita e rispedirla al cliente a spese di quest ultimo. (7) I campioni in visione possono differire dalla fornitura per qualità, proprietà, forma, esecuzione e funzionalità. Art 6 Riserva di proprietà (1) Alpla resta proprietaria dell'oggetto contrattuale fornito fino all'adempimento di tutti gli obblighi a carico del cliente, in particolare fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto (merce in riservato dominio). (2) Il cliente è autorizzato a rivendere la merce in riservato dominio. Tale diritto decade qualora il cliente ritardi un pagamento o qualora tema di non poter pagare completamente il credito di Alpla alla sua scadenza. (3) Qualora il cliente rivenda la merce in riservato dominio, cede fin d ora ad Alpla tutti i crediti spettanti dalla rivendita o dal diverso realizzo per un valore massimo corrispondente al credito del prezzo d acquisto di Alpla. Egli si impegna ad annotare tale cessione nei propri libri. Salvo revoca, il cliente è autorizzato a recuperare tali crediti ceduti a proprio nome per conto di Alpla. Il cliente è tenuto a riservare a se stesso la proprietà della merce in riservato dominio, qualora rivenda la merce in riservato dominio a credito. (4) Il cliente cede ad Alpla i diritti d assicurazione o di risarcimento danni derivanti dalla distruzione o dal danneggiamento della merce in riservato dominio. 3

(5) Non è ammessa la costituzione in pegno e la cessione della proprietà della merce in riservato dominio a garanzia di un credito. 6) Le parti convengono espressamente che ALPLA, in forza del patto di riservato dominio di cui sopra, in caso di inadempimento del Cliente, avrà il diritto di vendere liberamente a terzi i prodotti oggetto del patto e/o di metterli all asta. I ricavi così conseguiti da ALPLA potranno essere dalla stessa trattenuti a soddisfazione del proprio credito sino a concorrenza del prezzo originariamente concordato, obbligandosi ALPLA a restituire l importo eccedente il proprio residuo credito. E fatto salvo in ogni caso il diritto di ALPLA al risarcimento dei danni. Art 7 Pagamento e mora (1) Luogo d adempimento per il pagamento è il rispettivo stabilimento fornitore di Alpla. (2) Cambiali ed assegni sono accettati in pagamento solo pro solvendo e previo accordo scritto. (3) Il prezzo d acquisto deve essere pagato senza detrazioni entro 30 giorni dalla data della fattura. (4) Qualora il compenso non venga pagato alla scadenza, Alpla è autorizzata a: sospendere l adempimento dei propri obblighi fino al pagamento dell importo arretrato, avvalersi di una proroga adeguata dei termini di fornitura o della prestazione, chiedere il pagamento dell intero compenso ancora pendente, addebitare tutte le spese di sollecito ed incasso e gli interessi di mora previsti per legge oppure in caso di mancato rispetto di una proroga adeguata, recedere dal contratto; in questo caso Alpla è autorizzata a recedere dall intero contratto, anche in caso di prestazione divisibile. In caso di recesso di Alpla, il cliente dovrà pagare un diritto di storno in scadenza immediata pari al 10% del prezzo e risarcire ogni ulteriore danno insieme al guadagno perduto. (5) In caso di esecuzione coatta del patrimonio del cliente o qualora Alpla dubiti della sua solvibilità, Alpla è autorizzata a: chiedere il pagamento immediato di ogni credito, senza tener conto della loro effettiva scadenza, sospendere tutte le forniture sulla base di contratti non ancora adempiuti ed effettuarle solo previo pagamento anticipato. Qualora il cliente si rifiuti di pagare in anticipo, Alpla può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento danni anche per il guadagno perduto. 4

(6) Se il cliente ritarda l accettazione della merce, il compenso è dovuto immediatamente. (7) I pagamenti sono contabilizzati sempre sul debito meno recente, anche in caso di intestazione diversa, calcolando gli interessi ed i costi risultanti Art 8 Stampi (1) Se non altrimenti concordato, Alpla rimarrà proprietaria degli stampi prodotti o commissionati da terzi per il cliente. Qualora il cliente divenga proprietario degli stampi, la proprietà verrà trasferita allo stesso soltanto al completo pagamento del prezzo di acquisto. (2) Per accordo espresso e fino a quando il cliente non adempia al pagamento e agli obblighi di accettazione, gli stampi verranno usati soltanto su ordine del cliente. (3) Il prezzo degli stampi include i costi del processo di prototipazione rapida, ma non i costi di prova e attrezzamento dei dispositivi di produzione o i costi delle modifiche avviate dal cliente. (4) Alpla è tenuta a sostituire gli stampi soltanto se la progettazione iniziale non risale a più di tre anni prima, le forme devono soddisfare un volume di consegna garantito al cliente e il cliente deve adempiere al pagamento e agli obblighi di accettazione. (5) Alpla conserverà gli stampi per due anni dopo l ultima consegna e informerà il cliente prima di smaltire qualsiasi stampo. (6) Nel caso in cui il contratto termini prima che gli stampi vengano riscattati, il cliente corrisponderà l importo del riscatto ancora in sospeso. (7) In caso di danni agli stampi di proprietà del cliente, Alpla sarà responsabile soltanto nel caso di intenzionalità o negligenza grave condizionata. Inoltre, Alpla non sarà responsabile nel caso in cui tali stampi si deteriorino accidentalmente. Alpla assicurerà gli stampi su richiesta del cliente. I relativi costi si intenderanno a carico del cliente, come pure i costi di manutenzione e assistenza di tali stampi. (8) Qualora il cliente non ritiri gli stampi che gli appartengono entro un ragionevole periodo di tempo dopo il termine del contratto, Alpla godrà del diritto di immagazzinarli o smaltirli a spese del cliente. Alpla godrà del diritto, indipendentemente da ciò, di trattenere gli stampi di proprietà del cliente fino a che questi non adempia completamente a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e ad essi relativi. 5

Art 9 Foro competente e diritto applicabile 1) Tutti i rapporti giuridici fra Alpla e il cliente sono regolati d al diritto sostanziale nazionale applicabile al rispettivo stabilimento di fornitura di Alpla. Non si applica la Convenzione dell ONU sui contratti di vendita internazionale di merci. (2) La giurisdizione esclusiva per le controversie comprese nell ambito della Convenzione di Lugano o del Regolamento europeo sulla giurisdizione e l applicazione compete al tribunale avente giurisdizione sul rispettivo stabilimento di fornitura di Alpla. Si concorda che il tribunale arbitrale internazionale della Camera di Commercio austriaca di Vienna è responsabile di tutti i casi esterni all ambito di detta giurisdizione. Sede dell arbitrato sarà Vienna (Austria). L arbitrato si terrà in tedesco. Qualora il contratto sia redatto in una lingua diversa dal tedesco, la lingua dell arbitrato sarà l inglese. Alpla, tuttavia, gode del diritto in tutti i casi di promuovere eventuali azioni contro il cliente davanti ad altro tribunale competente. Art 10 Imballaggi riutilizzabili (1) Gli imballaggi riutilizzabili sono e rimangono di proprietà di Alpla. Il cliente è responsabile di eventuali danni o nocumenti subiti dagli stessi. Solo Alpla, a propria discrezione, decide se gli imballaggi riutilizzabili sono danneggiati. (2) Il cliente deve restituire gli imballaggi riutilizzabili ad Alpla senza ricevere alcuna richiesta di quest ultima, dopo averli svuotati. Nel caso in cui vengano aperti procedimenti monitori ed esecutivi nei confronti del cliente cliente e i rapporti commerciali cessino per qualsivoglia ragione, il cliente deve restituire comunque gli imballaggi riutilizzabili senza ricevere richiesta alcuna al riguardo. (3) Il cliente riceverà addebiti retroattivi trimestralmente per eventuali danni e nocumenti subiti dagli imballaggi riutilizzabili e in caso di restituzione tardiva degli stessi. Nel caso in cui vengano aperti procedimenti di insolvenza nei confronti dei beni del cliente o i rapporti commerciali terminino per qualsivoglia ragione, i costi e nocumenti subiti dagli imballaggi riutilizzabili non restituiti in tempo utile dovranno essere immediatamente regolati. Gli imballaggi riutilizzabili in conto dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla data di fatturazione, senza deduzioni. Art 11 Disposizioni finali (1) Il cliente non ha il diritto di compensare eventuali crediti nei confronti di Alpla con crediti di Alpla nei confronti del cliente. Al cliente non spettano diritti di ritenzione. (2) Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi il proprio diritto alla fornitura dell oggetto contrattuale. (3) Si esclude una impugnazione del contratto per errore del cliente. 6

(4) I documenti o le informazioni su Alpla, i suoi prodotti, i distributori o altri clienti, che sono forniti al cliente o di cui egli venga altrimenti a conoscenza, non possono essere trasmessi o resi accessibili a terzi, in particolare non a concorrenti di Alpla. Norma analoga è valida per documenti come per esempio campioni, disegni, bozze, preventivi di costo o materiale pubblicitario che sono stati consegnati al cliente o di cui sia venuto a conoscenza. Tutti i diritti su tali documenti sono riservati ad Alpla. (5) Il cliente garantisce che i disegni, schizzi, modelli ecc. da lui messi a disposizione non sono coperti da diritti di terzi. Egli manleva Alpla da qualsiasi rivendicazione per la violazione di tali diritti. In caso di esercizio di tali diritti, Alpla ha la facoltà, senza verificare la situazione giuridica e senza in tal modo dare titolo a diritti del cliente nei confronti di Alpla, a recedere dal contratto senza fissare nessuna proroga e a sospendere immediatamente la propria fornitura. (6) Qualora disposizioni del presente contratto fossero o diventassero nulle o inattuabili, esse non pregiudicano la validità del resto del contratto. Tali disposizioni nulle o inattuabili sono considerate sostituite con le disposizioni valide e attuabili che si avvicinano maggiormente allo scopo economico voluto (Clausola di validità disgiunta). (7) Nel caso in cui il contratto sia stipulato anche in Inglese, ai fini dell interpretazione del contratto e delle presenti condizioni, fa fede il testo in lingua inglese Il cliente Alpla Il cliente dichiara di conoscere le condizioni generali di contratto predisposte da ALPLA S.r.l. per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accertarle ed approvarle integralmente ed in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole nelle stesse contenute: Art. 4 Luogo di adempimento, fornitura (contenente facoltà di recesso) Art. 5 Garanzia e responsabilità (contenente limitazione alla facoltà di opporre eccezioni e limitazione di responsabilità) Art. 7 Pagamento e mora (contiene deroga alla competenza del giudice e clausola arbitrale) Art. 8 clausola 7 7

Art. 9 Foro competente e diritto applicabile (contiene deroga alla competenza del giudice e clausola arbitrale) Art. 11 Disposizioni finali (contenente limitazione a facoltà di opporre eccezioni, diritto di recesso e diritto di sospendere esecuzione del contratto) Il cliente 8