COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano



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Transcript:

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 30.09.1997 1/6

SOMMARIO : ARTICOLO 1 - FINALITA DEL SERVIZIO ART.ICOLO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO ART.ICOLO 3 - CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE. AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 7 - PRIORITA DELL AMMISSIONE DELLE PRESTAZIONI ARTICOLO 8 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA ARTICOLO 9 - REDDITO BASE DI CONTRIBUZIONE ARTICOLO 10 - MODALITA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ARTICOLO 11- ABROGAZIONE DI NORME ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE 2/6

Articolo 1 - Finalità del servizio 1. Il Comune di Lazzate, in attuazione della Legge Regionale 4.12.1980, n 50, come modificata dalla Legge Regionale 26.4.1985, n 26, con il presente Regolamento disciplina, in generale, il servizio di assistenza domiciliare. 2. Il servizio persegue le seguenti finalità: a) la prevenzione e la rimozione di fenomeni e situazioni di emarginazione, di solitudine e di bisogno; b) la permanenza e il reinserimento nell ambiente sociale e familiare proprio; c) la cura della persona e dell ambiente domestico; d) la socializzazione, l informazione e la partecipazione ad iniziative ed attività culturali e ricreative; e) il miglioramento della qualità della vita in generale; f) la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative ed attuative del servizio di assistenza domiciliare, attraverso i rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazioni relative. Articolo 2 - Gestione del servizio 1. Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o mediante terzi. 2. Nel caso di gestione a mezzo di terzi, il servizio dovrà essere affidato con le procedure previste dalla vigente normativa per l aggiudicazione di appalti di pubblici servizi. Articolo 3 - Controllo e verifica del Servizio 1. La gestione del servizio affidata a terzi e sottoposta a controlli e verifiche da parte dell Ufficio Comunale preposto ai servizi socio assistenziali. Articolo 4 - Tipologia delle prestazioni 1. Le prestazioni che possono essere erogate dal Servizio di assistenza domiciliare sono: a) cura e igiene della persona; b) cura e riordino dell abitazione; c) lavatura, stiratura e rammendatura della biancheria e degli indumenti; d) preparazione dei pasti a domicilio; e) socializzazione (partecipazione ad iniziative ricreative, culturali e di tempo libero); f) guida nei rapporti con medico di fiducia, con i Presidi Sanitari e con Uffici Pubblici; g) informazione sui diritti e sui servizi pubblici per anziani e portatori di handicap (assistenza sanitaria, pensioni, trasporti, centri socio - culturali). 3/6

2. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sono definite prestazioni di base; le prestazioni di cui alle lettere f) e g) sussidiarie. 3. Le prestazioni sono erogate presso il domicilio dell utente e qualora l utente dimori presso il domicilio di familiari o di altri, le prestazioni indicate alle lettere b), c) e d) non sono erogabili. 4. In casi eccezionali, di comprovata necessità il servizio potrà essere erogato anche durante le ore notturne al solo fine di mera compagnia. Articolo 5 - Requisiti per l ammissione alle prestazioni 1. Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare elencate al precedente art. 4, i cittadini residenti nel Comune di Lazzate, di norma al compimento del 65 anno di età, che si trovino in situazioni di particolare bisogno. 2. L assistenza domiciliare è rivolta in specie: a) alle persone anziane; b) alle persone non autosufficienti; c) ai minori che si trovino privi dell assistenza dei genitori d) ai portatori di handicap, che vivono soli, indipendentemente dall età, nei limiti dei compiti attribuiti ai Comuni da detta legge. 3. Fermi restando i requisiti predetti, l erogazione del Servizio spetta anche agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio comunale, nonché ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente. Articolo 6 - Istruttoria delle richieste. Autorizzazione alla erogazione del servizio 1. Gli aventi diritto all assistenza domiciliare, che intendono fruire del servizio o chi agisce per essi, devono presentare richiesta al Sindaco, redatta su apposito modello, come da allegato al Regolamento per l attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche: modalità per la determinazione dei contributi da erogare agli utenti dei servizi socio - assistenziali approvato in C.C. n 27 del 29.09.1994, e successive modifiche, corredata della seguente documentazione: a) lo stato di famiglia; b) la fotocopia leggibile dei modelli 201. 740, 730 e di eventuali libretti e / o certificati di pensione, assegni, indennità e sussidi percepiti; c) la dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risultino i redditi indicati all art. 9, commi 1 e 2. L Amministrazione Comunale ha, comunque, la facoltà di accertare d Ufficio il reddito effettivo. 4/6

2. L ufficio comunale preposto ai servizi socio - assistenziali appena acquisita la richiesta, d intesa con il richiedente o con chi agisce per esso, definisce un programma personalizzato di intervento sulla base dei bisogni effettivi sussistenti, tenendo conto, altresì delle eventuali opportunità e dei servizi assistenziali pubblici operanti sul territorio comunale. Il programma deve prevedere espressamente le prestazioni da erogare, i giorni di intervento ed il numero mensile di ore di assistenza per ogni tipo di prestazione. 3. L autorizzazione per l erogazione del servizio e rilasciata, appena completata l istruttoria, dall Assistente Sociale e in assenza di questi da altro dipendente dei Servizi Sociali con la qualifica di istruttore. Articolo 7 - Priorità dell ammissione alle prestazioni 1. Ai fini dell ammissione all assistenza, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità, nell ordine: a) alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito; b) a coloro che, pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito. Articolo 8 - Quota di contribuzione economica 1. Il richiedente ammesso alle prestazioni assistenziali è tenuto a partecipare ai costi di gestione del servizio mediante una quota oraria di contribuzione. La quota viene stabilita in base alle fasce della tabella Regolamento Servizi Sociali. Articolo 9 - Reddito base di contribuzione 1. Il reddito da prendere a base ai fini della determinazione della quota di contribuzione è il reddito lordo del richiedente, risultante dall ultima dichiarazione dei redditi. Se con il richiedente convivono altre persone, alla determinazione del reddito concorre solo quello del coniuge convivente, come innanzi determinato. Quando l assistenza è rivolta a soggetti minorenni, alla determinazione del reddito concorre quello dei genitori. Articolo 10 - Modalità di pagamento della quota di contribuzione 1. Il pagamento della quota di contribuzione deve essere effettuato mensilmente (per importi superiori a L.100.000), trimestralmente (per importi inferiori a L. 100.000), quadrimestralmente (per importi inferiori a 5/6

L.50.000), in forma posticipata, entro il 30 giorno del mese successivo a quello di erogazione del servizio, mediante comunicazione scritta, consegnato all utente dall Ufficio. 2. In caso di assenza temporanea l utente, al fine di ottenere la riduzione della quota, è tenuto a comunicare all ufficio preposto ai servizi socio assistenziali del Comune, con almeno tre giorni di anticipo, i giorni in cui sarà assente. In mancanza è tenuto a corrispondere per intero la quota corrispondente alle ore mensili di servizio programmate di cui all art. 6, comma 2, salvo ricoveri improvvisi. 3. L utente che non intende più fruire delle prestazioni assistenziali, deve dare comunicazione scritta all Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima della data di cessazione del rapporto, salvo situazioni particolari, valutate dal responsabile del servizi sociali. 4. La quota di contribuzione a carico dell utente è soggetta ad aggiornamento, in base agli aggiornamenti della tabella allegata al Vigente Regolamento Servizi Sociali. Articolo 11 - Abrogazione di norme Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altri eventuali atti approvati precedentemente. Articolo 12 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione, ad esecutività della deliberazione approvativa dello stesso, ai sensi dell art. 123, comma 1, del vigente Statuto. All utente del servizio verrà consegnata copia del presente Regolamento da parte degli uffici preposti. 6/6