COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

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1 COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.63 del

2 ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso di anziani e disabili in strutture residenziali, sia pubbliche che private, nonché le modalità di contribuzione economica da parte dell Amministrazione Comunale. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento, che ha come base di riferimento il regolamento per l applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente, vengono applicate le norme relative all Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinato dai disposti dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione. Vengono considerati altresì i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia. ART. 2 DESTINATARI Sono destinatari degli interventi: A) le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Marcon, con disabilità temporanea o permanente che presentino cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale (art. 3 L.104/1992); lo stato di disabilità deve essere certificato dai competenti servizi dell Azienda ULSS; B) le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Marcon affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale. Qualora la permanenza di questi soggetti presso la propria abitazione non sia più possibile nemmeno con il supporto dell assistenza domiciliare al singolo e/o al nucleo familiare di appartenenza, né con l aiuto di altri servizi e/o prestazioni, può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali dopo una verifica della situazione e l espletamento di tutti gli adempimenti procedurali svolti dall assistente sociale che dovrà relazionare sul caso. ART. 3 REQUISITI E MODALITA DI ACCESSO Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui al presente regolamento: A. certificazione ISEE (riferita alla dichiarazione dei redditi per l anno precedente alla data della richiesta se disponibile) non superiore alla quantificazione determinata annualmente dalla Regione Veneto quale requisito di accesso all Assegno di Cura; B. inserimento in graduatoria unica; C. titolarità di indennità di accompagnamento o, in subordine aver inoltrato la domanda per ottenerla presso l Azienda ULSS, solo per persone oltre i 65 anni; D. autorizzazione al ricovero da parte della competente UVMD; E. ultima residenza anagrafica nel Comune di Marcon, ai sensi dell art. 6 comma 4 L. 328/2000; La richiesta di integrazione al pagamento della retta deve essere presentata all Ufficio di Servizio Sociale mediante apposito modulo, corredato da certificazione ISEE e da ogni altra documentazione necessaria all espletamento dell istruttoria e comprovante il possesso dei requisiti di accesso. L istanza dovrà essere presentata dal soggetto interessato o, in alternativa, da colui che ne esercita legalmente la tutela (tutore, curatore o amministratore di sostegno). Nel caso in cui non sia ancora

3 stata avviata o conclusa la procedura per la nomina dei suddetti soggetti, l istanza dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell art. 433 del C.C. salvo diversa valutazione effettuata dal Servizio Sociale. Il beneficio decorre dalla data dell ingresso in struttura da parte del soggetto interessato se l istanza viene inoltrata entro 15 giorni dall ingresso stesso, ovvero, trascorsi i 15 giorni, il beneficio decorre dalla data dell istanza. La valutazione del bisogno assistenziale sarà effettuata dal Servizio Sociale secondo le modalità del successivo art. 4. ART. 4 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE L autorizzazione all ingresso in struttura è compito dell Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (di seguito denominata UVMD), attivata presso il Distretto socio-sanitario di riferimento, attraverso la quale si realizza un progetto integrato relativo agli interventi di assistenza necessari. L UVMD rappresenta, pertanto, la sede principale per la definizione, attraverso l utilizzo degli strumenti di valutazione contenuti nella scheda SVAMA/SVAMDI, dei possibili percorsi sociosanitari per perseguire l obiettivo della massima qualità di vita consentito dalle condizioni psico fisiche della persona e dalle risorse disponibili della rete. Nell ambito di tali percorsi, l accoglienza in strutture assistenziali residenziali costituisce una delle possibili soluzioni attivabili nel caso in cui sia accertata l impossibilità per la persona di permanere nell ambito familiare e di usufruire di assistenza domiciliare alternativi al ricovero. La valutazione delle richieste di ingresso in struttura e di integrazione al pagamento della retta sarà curata dall Assistente Sociale attraverso le seguenti fasi: - colloqui con l utente e i suoi familiari; - acquisizione di informazioni presso il medico di medicina generale o presso le strutture ospedaliere; - visite domiciliari; - compilazione della scheda SVAMA/SVAMDI; - richiesta di attivazione dell UVMD per l accertamento della condizione di non autosufficienza e successiva partecipazione alla commissione; - stesura di una relazione sulla situazione socio-familiare e relativo progetto di intervento; - ogni altro tipo di accertamento e verifica ritenuta utile. ART. 5- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA ECONOMICA Per accedere all intervento assistenziale oggetto del presente regolamento le persone interessate o le persone da esse delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, allegando la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.), inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento così come definito ai sensi dei D.Lgs. n. 109/98 e n. 130/2000 e successive modifiche e integrazioni. Alla richiesta di contributo va inoltre allegata un autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000, indicante redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente e non rientranti nell attestazione I.S.E.E. (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, contributi percepiti da altri Enti pubblici, ecc.). In base all art. 3 comma 2 del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e in base al D.PC.M. 7 maggio 1999 e al D.PC.M. 4 aprile 2001, le persone con disabilità fino a 64 anni costituiscono un nucleo familiare autonomo ai fini della valutazione del requisito di cui all art. 3 lettera A e non sono

4 incluse nel nucleo familiare definito dall art. 2 del D.lgs 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF. La richiesta potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno. Inoltre il Servizio Sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri Servizi Comunali (Polizia Locale, Servizio Tributi, Servizi Demografici, ecc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso. Ai sensi dell art.4, c. 2, del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, il cittadino ha la facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell I.S.E.E. In questo caso la situazione potrà essere rivalutata dall Assistente Sociale. ART. 6 ISTRUTTORIA L Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando le dichiarazioni rese e la documentazione presentata. L Assistente Sociale elabora successivamente apposita relazione sullo stato di bisogno formulando la proposta di intervento. La proposta o la ricusazione del contributo verranno trasmessi, alla conclusione dell istruttoria, al Responsabile del Settore che provvederà ad assumere il provvedimento. Eventuali esiti negativi conseguenti l istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati. L esito dell istruttoria sarà comunicato al richiedente, a conclusione della procedura. ART. 7 DEROGHE AL REGOLAMENTO Qualora, in fase di istruttoria, emergano concrete e specifiche situazioni che esulano dai criteri e dalla casistica prevista dal presente regolamento e per le quali occorra provvedervi in deroga, il Servizio Sociale elabora apposita relazione da sottoporre alla Giunta Comunale. ART. 8 CIVILMENTE OBBLIGATI Nella stesura del progetto di intervento a carico dell Assistente Sociale, saranno necessariamente coinvolti i familiari civilmente obbligati, per poterne valutare la loro capacità di contribuzione al pagamento della retta di ricovero. A tale scopo è necessario produrre l attestazione ISEE. Gli stessi dovranno sottoscrivere, oltre all istanza di cui al precedente articolo 3, anche lo stesso progetto di intervento. Nel caso in cui l istanza sia sottoscritta direttamente dall interessato, sarà lo stesso che provvederà personalmente a presentare i redditi relativi ai c.o., ai sensi dell art. 438 del C.C.. Nel caso in cui sia stato nominato un legale rappresentante, sarà lo stesso a presentare i redditi relativi ai c.o. del suo assistito. Infine nel caso in cui non sia ancora stata avviata o conclusa la procedura per la nomina di un legale rappresentante, sarà cura dei familiari, che sottoscriveranno l istanza come già previsto all art. 3, presentare l attestazione ISEE propria e dell assistito. La compartecipazione sarà determinata con le modalità previste al successivo articolo. Nel caso di inserimenti di soggetti disabili, ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3, ai fini della compartecipazione verrà valutato esclusivamente il reddito del nucleo familiare di appartenenza. ART. 9 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE.

5 La capacità di provvedere alla copertura della retta da parte dell assistito è pari all importo complessivo dei proventi di cui dispone, tenuto conto dei redditi esenti IRPEF (compreso gli arretrati dell indennità di accompagnamento), decurtato della quota necessaria per esigenze personali che viene determinata nella misura di Euro 100,00 mensili. E facoltà della Giunta Comunale aggiornare tale importo. Per i casi in cui il nucleo familiare sia composto dal solo assistito, e questo risulti essere proprietario della casa di abitazione, qualora il ricovero sia a tempo indeterminato, verrà stipulato un contratto con il ricoverato (o suo amministratore di sostegno se presente) o in alternativa con i suoi familiari, con il quale gli stessi si obblighino ad alienare l immobile per restituire all Amministrazione comunale quanto verrà concesso a titolo di anticipo. Il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. Sono escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni remuneratorie. L Amministrazione comunale nei confronti del ricoverato effettuerà ogni azione affinché lo stesso eserciti i propri diritti ai sensi degli articoli 800 e seguenti del C.C. La compartecipazione dei civilmente obbligati sarà stabilita sulla base delle soglie ISEE di cui alla tabella allegata. La Giunta ha la facoltà di aggiornare annualmente gli importi delle fasce ISEE. ART. 10 DETERMINAZIONE DELL INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE L intervento economico integrativo è concesso dall Amministrazione Comunale su base giornaliera qualora la situazione economica dell interessato, del nucleo familiare di appartenenza e degli obbligati di cui all articolo 8, esaminati in modo separato e successivo non consenta la copertura della retta. All inizio di ogni anno la Giunta determinerà il valore massimo della retta giornaliera su cui stabilire la compartecipazione della spesa da parte dell Amministrazione Comunale, in base ad un valore medio delle strutture operanti nel territorio di competenza dell A.ulss 12. La quota eccedente la retta massima fissata dal Comune sarà completamente a carico dell assistito e dei suoi civilmente obbligati. La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: A) importo della retta meno la capacità contributiva del richiedente (totale delle risorse economiche meno la quota per le spese individuali); B) importo della retta meno la capacità contributiva del richiedente (totale delle risorse economiche meno la quota per le spese individuali) meno la quota dovuta dai civilmente obbligati come previsto dall articolo 9. Nel caso in cui il nucleo familiare della persona ricoverata risulti composto dal coniuge e/o figli disabili privi di reddito ai fini IRPEF, si dovrà garantire agli stessi una quota pari all importo della pensione minima INPS. Nel caso in cui uno dei civilmente obbligati di cui al precedente articolo 8 rientri nel nucleo familiare di appartenenza dell assistito, la sua quota di compartecipazione sarà definita sulla base dell ISEE a cui sarà scorporato il reddito del ricoverato. Qualora l inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi d urgenza, e non sia possibile attivare l iter previsto dagli articoli precedenti, il Comune provvederà comunque all inserimento dell utente presso la struttura, ma l impegno di spesa nei confronti della stessa verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell utente, del proprio nucleo familiare

6 e di quello degli obbligati, a produrre entro 30 giorni, la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra e a reintegrare le somme a loro carico per l eventuale compartecipazione della spesa. L importo dell intervento economico è versato dall Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura residenziale ospitante, in riduzione della quota a carico dell interessato e dei suoi familiari. Diversi criteri relativi alle modalità di corresponsione dell integrazione retta saranno valutati per specifiche situazioni. ART. 11 REVISIONE ANNUALE La capacità economica dell assistito e del suo nucleo familiare viene verificata annualmente da parte dei competenti uffici. A tal fine annualmente dovrà essere presentata la documentazione aggiornata (ISEE) riferita ai redditi dell anno solare precedente, nei termini e con le modalità che saranno comunicati dagli uffici medesimi. Sulla base della documentazione aggiornata l Amministrazione provvede conseguentemente alla rideterminazione dell intervento economico integrativo. ART. 12 CONTROLLI Per ogni intervento economico l Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sull ISEE presentato dall interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti, indagini o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze. ART.13 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all Albo Pretorio con l esecutività della deliberazione che lo approva. Il presente regolamento viene altresì ripubblicato all Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dall esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la generale conoscibilità. Con l approvazione del presente regolamento comunale viene abrogato il precedente Regolamento. Entro sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento comunale i cittadini già beneficiari di un intervento economico determinato a seguito del precedente regolamento sono invitati a ripresentare la documentazione per il ricalcolo del beneficio. Trascorso tale termine la mancata presentazione dei documenti richiesti equivale a rinuncia del beneficio. INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

7 La quota annua di partecipazione di ogni singolo civilmente obbligato alla retta viene determinata in base ad una percentuale del valore ISEE così determinata: Valore ISEE Civilmente Obbligati Fino 7.999,00 gratuito 8.000,00 a 8.999,00 5% 9.000,00 a 9.999,00 10% ,00 a ,00 15% ,00 a ,00 20% ,00 a ,00 25% ,00 a ,00 30% ,00 a ,00 35% ,00 a ,00 40% ,00 a ,00 50%

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