REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI FINANZIARI NEL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI
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- Beatrice Milani
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1 COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI FINANZIARI NEL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI PREMESSE L assistenza economica genericamente intesa, ha quali obiettivi prioritari, il superamento di situazioni di bisogno e di necessità olterchè il contrasto dell esclusione sociale nel rispetto della dignità di ciascuna persona e di ogni singolo individuo. Normativa di riferimento è costituita da tutta la normativa di riferimento degli Enti Locali ed in particolare dalla Legge 328/00, D.Lgs. 267/00, D. Lgs n 109, come integrato e modificato dal D.P.C.M n 221, dal D. Lgs n 130 e dal D.P.C.M n 242. Inoltre va considerato quale documento prodromico al presente, il Regolamento per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato dall Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 16/06/2005 tenendo in considerazione particolarmente che è fatto obbligo da parte del richiedente di presentare ogni modifica migliorativa o peggiorativa della situazione socio-economica familiare necessaria per il calcolo dell ISEE. In particolare il presente Regolamento composto da n 13 articoli, disciplina le norme generali per la valutazione della situazione economica degli utenti ai fini della determinazione del livello della loro partecipazione nel pagamento di rette di ricovero in servizi residenziali. ART. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina l intervento di sostegno economico integrativo attuato dall Amministrazione Comunale a favore di coloro che necessitano di ricovero in strutture residenziali accreditate per anziani/disabili che, versando in particolari situazioni di disagio, non sono in grado di sostenere in tutto o in parte il carico della retta. Le finalità, le modalità ed i criteri per dare attuazione a tali interventi di sostegno sono contenuti negli articoli successivi del presente documento. ART. 2 FINALITA Gli interventi di sostegno economico a favore dei soggetti anziani e disabili che necessitano di assistenza residenziale, sono strumenti per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee ovvero permanenti che permettano la tutela sociale del soggetto anziano o disabile e la responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della rete parentale. Tali interventi qualificabili come integrazione della retta di ricovero, vengono posti a carico del bilancio comunale. ART. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
2 I destinatari degli interventi oggetto del presente Regolamento, possono essere tutti i soggetti anziani o disabili cittadini italiani, UE, stranieri e apolidi così come previsto dalla normativa vigente residenti nel Comune di che, ammessi in struttura residenziale, versino in condizioni di disagio economico tale da non poter garantire la copertura della retta di ricovero. ART. 4 CRITERI DI AMMISSIBILITA Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno determinato dal possesso dei seguenti requisiti: effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero; incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell assistito, anche facendo ricorso all intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell assistito (vedere articolo 6 del presente regolamento). ART. 5 DEFINIZIONE RETTA Per il presente regolamento il valore massimo della retta mensile ammissibile è pari : per le strutture residenziali per disabili, alla media ponderata delle rette mensili massime applicate nell anno in corso (vedere allegato A) dalle strutture accreditate presenti sul territorio della provincia di Como, la cui titolarità è di enti pubblici, del privato sociale, fondazioni o enti religiosi; per le strutture residenziali per anziani, alla media ponderata delle rette mensili massime applicate nell anno in corso (vedere allegato A) dalle strutture accreditate presenti sul territorio distrettuale erbese, la cui titolarità è di enti pubblici, del privato sociale, fondazioni o enti religiosi. ART. 6 PARENTI SOLIDALI Il Comune sostiene e assiste la persona ricoverato e collabora con i familiari affinchè questi provvedano all adempimento degli obblighi previsti dalla legge ai quali sono tenuti. In ottemperanza ai principi di solidarietà contenuti nella carta costituzionale, i nuclei familiari, così come definiti nel D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e dei nipoti in linea retta di assistiti non autosufficienti ospiti di strutture residenziali, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per la copertura degli oneri economici delle strutture residenziali in cui si trovano. Le pronunce della Autorità Giudiziaria, intervenute sugli obblighi alimentari di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile, saranno considerate dal Comune per le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari chiamati in soccorso degli ospiti delle strutture residenziali. Il Comune invita, ove occorra, i familiari ad intervenire solidalmente con l assistito informandoli della possibilità che l utente ricoverato richieda un contributo economico finalizzato all assistenza. I parenti solidali si impegnano a sottoscrivere, direttamente con la struttura, un atto di impegno a corrispondere mensilmente la quota pattuita per quanto di competenza. Anche il Comune si impegna a sottoscrivere, direttamente con la struttura, un atto di impegno a corrispondere mensilmente la quota pattuita. ART. 7 - PROCEDURA I cittadini in possesso dei requisiti di cui agli art.li 3 e 4 qualora intendano usufruire del contributo di cui al presente regolamento, devono obbligatoriamente presentare idonea domanda compilando il modulo di cui all allegato B all Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza prima dell inserimento. Qualora la persona non sia in grado di formulare la domanda, la stessa può essere presentata dal tutore, dal curatore, dall amministratore di sostegno o da un familiare di riferimento. Ricevuta la domanda l Assistente Sociale, tenuto conto del parere medico, verifica preventivamente l effettiva impossibilità del mantenimento dell anziano o del disabile nel proprio ambito familiare, anche tramite il
3 ricorso ad altri servizi di rete con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, di Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni, Servizi di Formazione all Autonomia e Buoni Sociali. Tale verifica viene effettuata mediante valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza con la collaborazione di Servizi Sanitari, socio-sanitari e/o specialistici. Nel caso si ravvisi la necessità di ricovero in struttura residenziale, l Assistente Sociale del Comune sulla base degli elementi dichiarati nel modulo di domanda procederà alla valutazione dell eventuale intervento economico come specificato negli articoli seguenti, da rivalutarsi annualmente. In deroga alla procedura sopra specificata, nel caso di bisogni indifferibili, si potrà provvedere al collocamento urgente in strutture disponibili accreditate previa indicazione sanitaria che attesti l assoluta impossibilità del rientro al domicilio della persona, anche con l attivazione di interventi di supporto domiciliare specifici. Tale ricovero potrà essere protratto per un tempo massimo di sessanta giorni, periodo nel quale il Comune di residenza attiverà la procedura sopra descritta. ART. 8 MISURA DELL INTERVENTO DELL ASSISTITO Concorreranno all integrazione della retta di ricovero i redditi di qualsiasi natura ed a qualunque titolo percepiti dall utente fatta salva la quota di reddito per esigenze personali, oltrechè i patrimoni mobiliari ed immobiliari dell assistito, fatta salva la quota fissa di euro 3.000,00 (rivalutabili sulla base dell aggiornamento annuale ISTAT). L assistito è tenuto a concorrere al pagamento della retta anche mediante le rendite derivanti dal patrimonio immobiliare locato o alienato, salvo casi eccezionali, nei quali la valutazione medica o di altri servizi specialistici attestino la temporaneità del ricovero Il Comune non interviene nel pagamento della retta fintantoché il patrimonio immobiliare posseduto dall assistito non produce reddito. La quota di reddito per esigenze personali corrisponde alla cifra che identifica il valore economico riconosciuto all utente quale quota minima per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali. Tale valore è ricompreso tra 60,00 ed 100,00 mensili (rivalutabili sulla base dell aggiornamento annuale ISTAT) sulla base di una valutazione individualizzata del bisogno da parte dell Assistente Sociale di riferimento. Nell ipotesi di incapacità economica del coniuge, il concorso dell assistito è limitato ad un importo tale da garantire al coniuge stesso la disponibilità dell Indicatore di Autonomia Economica così come di seguito identificato. ART. 9 - MISURA DELL INTERVENTO SOLIDALE DEI PARENTI Qualora le entrate economiche dell assistito non siano sufficienti alla copertura della retta, i parenti di cui all art. 6 concorrono all integrazione della stessa sulla base di una valutazione che tiene conto dell ISEE e dell Indicatore di Autonomia Economica pari al valore di Qualora il parente che interviene solidalmente non voglia presentare l ISEE, la capacità economica del nucleo sarà considerata pari alla somma tra l Indicatore di Autonomia Economica (8.000) e la retta annuale massima della struttura dove è ricoverato il parente. Sono considerati appartenenti alla capacità economica del nucleo familiare del parente dell assistito i beni, mobili o immobili, donati, nel decennio antecedente la data del ricovero, dalla persona assistita a qualsiasi componente del nucleo familiare tenuto all intervento e i corrispettivi degli stessi beni, se alienati nel medesimo periodo, anche a terzi. Per Indicatore di Autonomia Economica si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e/o familiari. In questo senso l indicatore di autonomia può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere alle esigenze di vita.
4 Nel caso in cui i parenti solidali facciano parte del medesimo nucleo dell assistito, l ISEE verrà calcolato sulla base del nucleo familiare estratto non comprendente l assistito. Non viene chiamato ad intervenire solidalmente il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all ammontare dell Indicatore di Autonomia Economica. Al di sopra di tale soglia il parente è chiamato ad intervenire solidalmente con un contributo mensile massimo pari a 1/12 della differenza tra l ammontare dell ISEE e l Indicatore di Autonomia Economica. La misura dell intervento fino al limite massimo viene proposta dall Assistente Sociale sulla base della valutazione socio-economica complessiva. Nel caso in cui fossero presenti più parenti chiamati ad intervenire solidalmente con l assistito, l assistente sociale proporrà misure di intervento proporzionate alla capacità economica di ciascun nucleo. ART. 10 MISURA DELL INTERVENTO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Sulla base delle disponibilità di bilancio, il Comune integra la retta di ricovero al netto degli interventi economici di cui agli articoli 8 e 9. ART. 11 PERSONE GIA INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI Nel caso in cui faccia richiesta di integrazione economica per il pagamento della retta una persona già inserita in struttura residenziale senza la preventiva valutazione dell assistente sociale seguendo la procedura di cui all articolo 7 del presente regolamento, la stessa procederà alla valutazione socio-economica della situazione compresa l opportunità dell inserimento in struttura. Nell eventualità in cui l assistente sociale reputi opportuno confermare l inserimento, la persona che abbia firmato l impegno al pagamento verso la struttura sarà tenuta ad intervenire solidalmente al pagamento della retta. Fino a conclusione del procedimento la retta resta a carico dell utente e/o di chi ha firmato l impegno al pagamento. ART. 12 CONTROLLI L Amministrazione comunale, a norma dell art. 15 del citato Regolamento per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate provvede ad effettuare controlli sulla veridicità degli indicatori, in particolare quelli di natura reddituale e delle dichiarazioni rilasciate attivandosi, nell ipotesi di irregolarità o di falsità delle medesime con gli strumenti e le procedure contenute al citato art. 15. ART. 13 VIGENZA Il presente Regolamento per tutti i nuovi inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali, entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento inoltre, viene applicato in via sperimentale per la durata di anni due.
5 ALLEGATO A - anno ) VALORE MEDIO PONDERATO DELLE RETTE MENSILI MASSIME APPLICATE NELL ANNO IN CORSO DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ACCREDITATE E PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO LA PROVINCIA DI COMO, LA CUI TITOLARITÀ È DI ENTI PUBBLICI, DEL PRIVATO SOCIALE, FONDAZIONI O ENTI RELIGIOSI 57,13 giornaliera 2) VALORE MEDIO PONDERATO DELLE RETTE MENSILI MASSIME APPLICATE NELL ANNO IN CORSO DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ACCREDITATE E PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO, LA CUI TITOLARITÀ È DI ENTI PUBBLICI, DEL PRIVATO SOCIALE, FONDAZIONI O ENTI RELIGIOSI 50,10 giornaliera
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