(SCHEMA DI CONVENZIONE)



Documenti analoghi
SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO SU INFRASTRUTTURE FRA. Il Comune di Ponte di Piave di seguito denominato Comune, con

SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI REALI DI UTILIZZO SU PORZIONI DI INFRASTRUTTURA FRA

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

&2081(',9,*(9$12 5(7,',7(/(&2081,&$=,21, $SSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQHGL&&QGHO

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

COMUNE DI MARTIGNANO

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

COMUNE DI CASTELFIDARDO Provincia di ANCONA

LICENZA D USO di SOFTWARE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Determina Servizio ICT/ del 11/12/2014. Oggetto: Accordo per la concessione in uso di infrastrutture pubbliche alla soc. Fastweb IL DIRIGENTE

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

COMUNE di EMPOLI Settore Lavori Pubblici AVVISO PUBBLICO

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Prot. N. VI/5/ 5505 Pomarance, lì 03/07/2014. Alle imprese fornitrici di arredo urbano. Sul MEPA. Loro SEDI

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

Roma,28 dicembre 2007

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

CIG Prot. n. RL/NV CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DELLA RETE DI ACCESSO IN FIBRA OTTICA DELL ABITATO DI

***** ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DELLE LINEE TELEFONICHE INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SP N. 91 VALLE CALEPIO 2

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI RESANA PROVINCIA TREVISO. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

SCHEMA. DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE TRA LA CITTA DI BOLSENA E LA DITTA IPAS S.p.A. PER L INSTALLAZIONE E GESTIONE PUBBLICITARIA DI :

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

Raccolta di domande di ogni tipo (partendo dalle iscrizioni alle scuole ed alle università);

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

OFFERTA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DEL TRATTO FINALE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DI WIND 15 APRILE 2014 VERS. 1.0

COMUNE DI ZOPPOLA REGOLAMENTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

Comune di Castelleone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO O. ORSINI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

Consorzio Sviluppo Italia

DISCIPLINARE CARTELLIARTELLI PUBBLICITARI PER LA INSTALLAZIONE DI MANUFATTI DESTINATI ALLA AFFISSIONE DI

REGOLAMENTO PROGETTO METANO

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

Decreto 13 maggio 1999, n Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

La Giunta Comunale. Visto il D.P.R n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche;

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

1 Ambito di applicazione e definizioni

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Art. 1 Campo di applicazione

Contratto di locazione commerciale per attività industriale

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Prescrizioni Telecom per autorizzazione alla cantierizzazione nel Comune dell Aquila

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Termini e condizioni generali di acquisto di licenza Hilti PROFIS

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

COMUNE DI EDOLO CAPITOLATO D APPALTO. Provincia di Brescia Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONVENZIONE COMUNE CAF BONUS TARIFFA SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:

Transcript:

(SCHEMA DI CONVENZIONE) CONVENZIONE PER L UTILIZZO DI PORZIONE DELLA INFRASTRUTTURA COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE La presente convenzione è relativa al permesso di utilizzo di una porzione della infrastruttura comunale di pubblica illuminazione e alle modalità di gestione delle interferenze correlate alle attività di manutenzione della rete di pubblica illuminazione, delle strade e relative pertinenze e della rete in fibra ottica ed è concluso TRA, Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti il quale, ai sensi dell art. 107, 3 comma, lett. c) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto del Comune di Cagliari, con sede in Via Roma n. 145, Partita Iva 00147990923 (di seguito denominato Comune ) e Gemmo spa, in qualità di affidataria per la durata di 9 anni a decorrere dal 01/12/2012 della gestione, comprensiva di tutti gli interventi di manutenzione ed il pagamento dei consumi elettrici di n. 9235 punti luce facenti parte degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Cagliari, con Sede Legale in via dell'industria 2, 36057 Arcugnano (VI), rappresentata da, munito dei necessari poteri e con sede legale in iscritta al Reg. Imprese di, al n. c.f e p.i., rappresentata da nella qualità di Rappresentante Legale munito dei necessari poteri (di seguito denominata ) il Comune di Cagliari, la Gemmo spa e la, di seguito potranno essere definite collettivamente le "Parti" e singolarmente come la "Parte". Premesso che - Il Comune ha inserito al centro delle proprie politiche per lo sviluppo culturale ed economico del territorio la promozione della Società della conoscenza secondo le linee guida europee sancite nel trattato di Lisbona e, oggi, nell Agenda Digitale Europea che fissa la strategia del Paesi dell Unione per il 2020. - L obiettivo strategico dell'agenda digitale europea è ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. Per perseguire tali obiettivi la Comunità Europea ha indicato come fondamentale garantire, entro il 2020, l accesso a internet a velocità pari o superiori a 30Mbps per tutti i cittadini europei e lavorare affinché, entro la stessa, data almeno il 50%

delle famiglie ed il 100% delle Imprese utilizzi internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps. - Il Comune considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità sul proprio territorio che consentano agli Operatori di Telecomunicazioni e a tutti i soggetti aventi titolo di fornire servizi a Banda Ultra Larga ai cittadini e alle imprese in modo da tenere il passo con le maggiori aree industrializzate europee. Considerato che - Il Comune è proprietario di una infrastruttura di pubblica illuminazione (la "Infrastruttura", come in seguito meglio definita); - Il Comune, con Determinazione n. 9235 del 18/10/2012 ha aderito alla Convenzione Consip Servizio Luce 2 e dei servizi connessi affidando alla società Gemmo spa con sede legale in via dell'industria 2, 36057 Arcugnano (VI), per la durata di 9 anni a decorrere dal 01/12/2012 la gestione, comprensiva di tutti gli interventi di manutenzione ed il pagamento dei consumi elettrici di n. 9235 punti luce facenti parte degli impianti di pubblica illuminazione. - intende avvalersi della facoltà prevista dall art.2 comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 il quale prevede che L operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le proprietà civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall esecuzione dell opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice. - Il Comune consente l'utilizzo dei cavidotti di pubblica illuminazione di sua proprietà su una parte della Infrastruttura (la "Quota Infrastruttura", come in seguito meglio definita) a che intende utilizzarla allo specifico fine di perseguire un piano di sviluppo di una rete a banda ultralarga che prevede la posa di fibra ottica nelle principali città italiane. In questo documento: Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 1. Definizioni Convenzione: significa la Convenzione Consip Servizio Luce 2 e dei servizi connessi, di cui in premessa. Società: significa la società Gemmo Spa, affidataria tramite la convenzione Consip Servizio Luce 2 dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica che servono 9235 punti luce. Cavi: significa i cavi in Fibra Ottica impiegati per trasportare segnali di telecomunicazioni e alloggiati in un tubo del cavidotto; i cavi posati all interno della quota infrastruttura sono completamente dielettrici.

Cavidotto: significa un insieme composto da un minimo di uno ad un massimo di nove tubi di materiale dielettrico (di diametro esterno di 12 mm) all'interno di ciascuno dei quali possono essere alloggiati i cavi. Contratto: significa la presente convenzione. Giunto/i: significa la/e muffola/e di giunzione dei cavi e/o la/e muffola/e di derivazione dei cavi alloggiate all'interno dei pozzetti dedicati. Infrastruttura: significa l'infrastruttura di rete costituita da tubazione e pozzetti all'interno della quale possono essere alloggiati cavidotti e cavi. Pozzetti: significa i pozzetti dell infrastruttura di pubblica illuminazione di cui il "Comune" è proprietario e al cui interno transitano i cavidotti. Pozzetti dedicati: significa i pozzetti posati da lungo la Tratta ad uso esclusivo di Telecom per la giunzione e/o derivazione dei Cavi. Le operazioni di manutenzione della rete Fibra Ottica possono avvenire quindi senza la necessità da parte di di accedere ai Pozzetti del Comune. La realizzazione di tali pozzetti sarà soggetta al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie relative all'esecuzione di lavori nel sottosuolo comunale. Quota infrastruttura (o quota): significa la quota parte dell'infrastruttura di pubblica illuminazione, comprendente tubazione e relativi pozzetti, giudicata idonea da per realizzare la rete di telecomunicazione in fibra ottica. Segmento: significa un segmento di cavidotti compreso fra due Pozzetti. Tratta: significa una parte della quota infrastruttura costituita da una serie di segmenti consecutivi, formanti un collegamento lineare tra due o più punti. Tubazione: significa il tubo predisposto da Comune per alloggiare i cavi elettrici di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione. 2. Oggetto 2.1 Alle condizioni e ai termini della presente convenzione, e conformemente a quanto previsto dall'art.2, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 il Comune consente a che accetta, l'utilizzo non esclusivo gratuito della quota infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali presentati da, allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga. 2.2 accetta la quota infrastruttura come sopra individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicato idoneo alla coubicazione delle proprie reti di telecomunicazione. In particolare, dichiara di conoscere ed accettare che la quota infrastruttura è nella disponibilità della Società per le attività affidate in Convenzione. 2.3 L'uso della quota infrastruttura è soggetto al rispetto da parte di dei seguenti obblighi: I. utilizzare la quota infrastruttura solo per le finalità descritte al paragrafo 2.1 che precede; II. non consentire a terzi l'utilizzo sulla quota infrastruttura senza il preventivo consenso scritto del Comune;

III. IV. non arrecare pregiudizio alla quota infrastruttura o alle parti dell'infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo, in particolare per quanto riguarda le attività della Società, oggetto della Convenzione; non arrecare pregiudizio alle reti relative ad altri servizi pubblici poste in prossimità della quota infrastruttura, né in alcun modo limitarne l'utilizzo da parte degli enti affidatari di tali servizi pubblici; 2.4 Il Comune si riserva di consentire l'utilizzo dei cavidotti ad altri operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, previa valutazione di conformità da parte degli stessi. 2.5 Il Comune ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente convenzione. 3. Caratteristiche della coubicazione 3.1 La posa di cavi in fibra ottica completamente dielettrici all interno di tubi di materiale dielettrico (diametro 12 mm) opportunamente alloggiati all interno di Tubazioni e Pozzetti della Quota Infrastruttura non crea alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con i cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica. Gli impianti saranno normalizzati in coerenza con quanto già specificato dalle normative internazionali fra le quali Norma CEI 64.8 e Guida CEI 64/50. 3.2 ha preso visione dello stato fisico dei cavidotti e dichiara di accettarlo così come esso si trova, senza riserva alcuna e si impegna a mantenere le opere di propria competenza nel corretto stato di efficienza. 4. Durata Utilizzo della quota infrastruttura 4.1 La facoltà di utilizzo consentito con il presente accordo avrà validità dalla data della sua sottoscrizione per 20 (venti) anni, intendesi 10 +10, con rinnovo tacito di altri 10 anni dopo i primi 10 anni salva rescissione per giustificato motivo. 4.2 Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare a sua volta la quota infrastruttura qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per modifiche e sviluppi dell impianto cittadino di pubblica illuminazione o per altri usi compatibili con la presenza della rete a banda ultralarga di proprietà di 4.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione non comportano né comporteranno: I. il trasferimento del diritto di proprietà della quota infrastruttura; II. l'attribuzione di alcun diritto in capo a su parti dell'infrastruttura. 4.4 si impegna a propria cura e spese allo spostamento dei cavidotti e cavi di sua proprietà in nuove tubazioni per illuminazione pubblica a seguito di modifiche del tracciato delle tratte decise dal Comune. 4.5 si impegna a propria cura e spese alla rimozione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica posata nelle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione e al ripristino della situazione precedente l intervento nei seguenti casi: I. cessazione di esercizio di una tratta in fibra ottica, da comunicare tempestivamente al Comune; II. III. al termine del periodo di validità dell'utilizzo dell'infrastruttura; su richiesta del Comune, in caso di necessità di utilizzare in proprio i cavidotti promiscui saturi e di mancanza di idonei passaggi alternativi, interrati o aerei.

5. Installazione dei Cavi nella Quota Infrastruttura 5.1 Le parti convengono che la posa dei cavidotti sarà realizzata da mediante trazione fisica degli stessi da un pozzetto dedicato al successivo eventualmente utilizzando per il tempo necessario alla posa l'accesso ai pozzetti intermedi della tratta. rimane responsabile di eventuali danneggiamenti dell impianto di pubblica illuminazione anche se accertati in epoca successiva all'ultimazione dei lavori nella misura in cui questi saranno accertati con perizia tecnica. Nell'ipotesi di danneggiamento agli impianti del "Comune" e/o della Società, dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune e alla Società agli indirizzi riportati in art. 9. 5.2 Il Comune s'impegna a garantire il supporto e l assistenza occorrenti a permettere l'accesso di ai Pozzetti per il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di installazione e manutenzione dei cavidotti e cavi. In tutti i casi in cui è necessario un intervento da parte di che preveda un accesso diretto a tubazioni e pozzetti, il Comune provvederà al distacco della fornitura elettrica. Tali interventi verranno realizzati esclusivamente durante le ore diurne al fine di non compromettere il livello di sicurezza delle strade con lo spegnimento dell'impianto di pubblica illuminazione. 5.3 terrà indenne e manlevato il Comune e la Società da ogni danno e responsabilità verso terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, enti concedenti il suolo o il sottosuolo in cui la quota infrastruttura è collocata, imprese esercenti altre infrastrutture di reti adiacenti alla quota infrastruttura) che assumano di aver subito danni e/o altri pregiudizi dallo svolgimento da parte di di attività di cui alla presente convenzione. 5.4 Il Comune potrà consentire l'utilizzo di ulteriori infrastrutture dietro richiesta di e valutazione della fattibilità tecnologica. 5.5 A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata della presente convenzione, dovrà presentare idonea fideiussione per l'importo di 500,00 per chilometro di strada richiesta. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile. 5.6 deve identificare con apposite targhette resistenti alle condizioni del luogo i propri cavi al fine di renderli facilmente riconoscibili e soprattutto in ogni pozzetto della pubblica illuminazione. 5.7 Agli utilizzatori dei cavidotti, per tutto il periodo di utilizzo, sarà applicato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale. 6. Attività di gestione e manutenzione 6.1 Le Parti concordano che la manutenzione ordinaria della quota infrastruttura è a carico del Comune e/o della Società, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria quali il ripristino delle tubazioni, cavidotti e cavi a seguito di danno da terzi saranno eseguiti, ad eccezione delle componenti elettriche, da che opererà anche in accordo alle disposizioni tecniche del Comune solo dopo che il Comune o la Società avranno garantito l operatività in sicurezza mediante distacco di alimentazione elettrica alla tratta oggetto dell intervento.

6.2 Il Comune, in caso di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino delle tubazioni, cavidotti e cavi nella quota infrastruttura, si impegna a fornire tutta l assistenza necessaria a, che provvederà alla manutenzione straordinaria, e a intervenire per la messa in sicurezza delle componenti elettriche. Resta inteso sin d ora che ogni attività riguardante la infrastruttura oggetto della Convenzione Consip Servizio Luce 2 e dei servizi connessi, per tutta la durata della convenzione, dovrà essere concordata con la Società e non dovrà comportare alcun aggravio, di alcun tipo, per la stessa. 6.3 Il Comune si impegna a informare preventivamente agli indirizzi di cui al successivo art. 9, della necessità di eseguire interventi di manutenzione di qualunque genere sulla quota infrastruttura e/o viabilità e pertinenze relative che possano interferire con i cavi posati nella quota infrastruttura. Resta peraltro sin d ora inteso che il Comune e/o la Società non saranno responsabili per eventuali danni, diretti od indiretti, che dovessero occorrere ai cavi od altre componenti di in caso di guasti od eventi accidentali agli impianti della pubblica illuminazione presenti nei cavidotti della quota infrastruttura. 6.4 si impegna a comunicare preventivamente al Comune e alla Società la necessità di eseguire interventi di manutenzione della rete in fibra ottica che possano interferire con gli impianti di illuminazione pubblica agli indirizzi di cui al successivo art. 9. 6.5 Il Comune e la Società restano sollevati da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati alla rete di telecomunicazioni in fibra ottica e relativi disservizi, qualora le procedure sopra descritte siano state correttamente seguite. 6.6 La manutenzione dei cavi e dei cavidotti sarà di esclusiva responsabilità e competenza di che si impegna a garantire condizioni di conservazione degli stessi tali da non alterare lo stato di funzionalità della quota infrastruttura per l'intera durata della presente convenzione e da consentire il regolare e corretto svolgimento dell attività di competenza del Comune e/o della Società. 6.7 Nel caso in cui l'utilizzo promiscuo dei cavidotti della pubblica illuminazione impedisse al Comune l'inserimento di nuovi cavi elettrici o la sostituzione degli esistenti con altri di maggiore sezione, provvederà, a proprie cura e spese, entro il termine concordato con il Comune, allo spostamento dei cavi, anche mediante lo scavo di nuova infrastruttura. 7. Risoluzione 7.1 La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta, ai sensi dell'articolo1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva di. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro 15 (quindici) giorni dal fatto. 7.2 In caso di risoluzione della presente convenzione per una delle ipotesi di cui al presente articolo, restano salvi i diritti maturati dalle parti sino a tale momento. 8. Riservatezza 8.1 Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni relative all'attività ed agli affari dell'altra parte ricevute in relazione al contratto e farà in modo che tale impegno sia rispettato anche dai suoi amministratori, sindaci, dipendenti, promotori e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che ciascuna parte non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente paragrafo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute

in qualsiasi norma o regolamento o ordine promulgato da autorità pubbliche aventi giurisdizione su di essa in relazione alla esecuzione del contratto ed alle operazioni in esso previste. Gli obblighi di riservatezza qui previsti cesseranno alla fine del terzo anno dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto. 9. Comunicazioni Riferimenti Operativi Comune Sede via - tel. Sede operativa Riferimenti Operativi Gemmo Spa Sede Legale: via Sede Operativa: Riferimenti Operativi Sede Legale: via Sede Operativa: Non sono ammessi come riferimenti operativi i numeri verdi, le segreterie telefoniche ed i call center. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di negoziazione e, pertanto, è sottratto all'applicazione delle previsioni di cui agli artt.1341 e 1342 del codice civile. PER PER IL COMUNE DI CAGLIARI PER GEMMO SPA Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Daniele Olla il 08/08/2014 13:17:31 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere. Determinazione n 8041 / 2014 del 08/08/2014.