REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 1

INDICE Art. 1 Normativa di riferimento Art. 2 Denuncia di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) Art. 3 Disposizioni sulla localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 4 Orari di attività Art. 5 Norme particolari Art. 6 Abrogazioni Art. 7 Entrata in vigore 2

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente Regolamento viene adottato ai sensi e per le finalità dettate dalle seguenti normative: Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30; Legge Regionale 2 febbraio 2007, n 1; Legge Regionale 2 aprile 2007, n 8; D.G.R. 9 aprile 2007, n. 8/4502; D.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919; D.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8547 Art. 2 DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA PRODUTTIVA (DIAP) Ai sensi delle normative elencate all articolo 1, la Denuncia di Inizio di Attività Produttiva, di seguito denominata DIAP, costituisce titolo esecutivo unico per l apertura immediata dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo permanente, stagionale o temporaneo. Alla DIAP andrà allegata la seguente documentazione: a) copia del documento d identità e del codice fiscale; b) planimetria dei locali; c) certificato di agibilità dei locali (o apposita DIAP che la autocertifichi); d) eventuale documentazione in possesso del dichiarante comprovante i requisiti professionali e/o morali. Il Comune, nei 90 giorni successivi verifica i requisiti autocertificati con la DIAP. In caso una o più dichiarazioni risultino mendaci, si applicheranno le procedure previste dal DPR 445/2000, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica con conseguente emissione di ordinanza sindacale di chiusura immediata dell esercizio pubblico. Art. 3 - DISPOSIZIONI SULLA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Il subentro dell attività in locali già precedentemente utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande è sempre possibile. La trasformazione, l ampliamento, le modifiche di locali, se comportanti attività edilizie, necessitano di titolo autorizzatorio (Denuncia d inizio attività (DIA) o Permesso di Costruire). 3

Nelle zone non previste a tal fine del vigente PRUG, così come integrato e modificato dal Vigente Piano dei Servizi e che verranno inglobate nel redigendo Piano di Governo del Territorio, non sarà possibile avviare attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 4 - ORARI DI ATTIVITÀ 1. La fascia massima entro la quale gli esercizi potranno determinare l orario di attività è tra le ore 06,00 e le ore 02,00 del giorno successivo. Entro tali fasce l esercizio dovrà effettuare un orario di apertura obbligatoria di almeno 8 (otto) ore. In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, e delle manifestazioni denominate Sagra di San Giovanni, Sagra del Pesce e Festa della Birra, nonché in occasione di speciali manifestazioni locali, possono essere autorizzate deroghe agli orari. L effettuazione di attività di intrattenimento danzante e/o di diffusione o esecuzione di musica dovrà avvenire obbligatoriamente tra le ore 08,00 e le ore 22,00. Eventuali deroghe saranno consentite per eventi particolari o sagre paesane, previa richiesta di autorizzazione in deroga al presente comma indicante l orario richiesto, e comunque non successivo alle ore 02,00 del giorno successivo per la stagione primaverile/estiva e alle ore 24,00 per la stagione autunnale/invernale. 2. I titolari delle attività di somministrazione hanno l obbligo di comunicare per iscritto al Comune, contestualmente alla DIAP, l orario adottato (sia esso continuativo o intervallato da chiusura), da scegliere entro la fascia massima di cui al comma precedente. Tale orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno. L esercente ha l obbligo di renderlo noto al pubblico con l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno del locale. Ogni modifica non imprevista dell orario di apertura e chiusura deve essere comunicata al Comune con almeno due giorni di anticipo. 3. Le attività di carattere misto (che esercitano congiuntamente l attività di somministrazione ed altre attività di intrattenimento, commerciali o di servizi) devono osservare l orario di apertura e di chiusura dell attività prevalente, determinata con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi di somministrazione collocati all interno di distributori di carburante devono osservare l orario di apertura e chiusura dell impianto di distribuzione carburante. 4

Art. 5 - NORME PARTICOLARI Impatto acustico ed ambientale Il Comune può richiedere al titolare dell esercizio, entro 1 anno dal rilascio dell autorizzazione, la documentazione di impatto acustico che trasmetterà successivamente all ARPA territorialmente competente. In caso di parere negativo dell ARPA, anche in fase di esercizio dell attività, il locale dovrà essere adeguato rispetto alle indicazioni espresse dall ARPA o ai parametri stabiliti dalla Legge 447/95 e DPCM 14 novembre 1997) entro il termine di 180 giorni. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono inoltre essere esercitate in conformità a quanto previsto dall articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori). Cessazione dell attività Il titolare dell autorizzazione di somministrazione deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione dell attività, mediante presentazione di DIAP per cessazione. Art. 6 ABROGAZIONI E abrogato il Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2004, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2005. Art. 7 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla sua approvazione. 5