Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA



Documenti analoghi
Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

CAPITOLO III PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA A) LEGNA DA ARDERE B) CARBONE VEGETALE

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1

I vini sulla piazza si contrattano normalmente nella zona di produzione, in seguito ad assaggio che avviene nei magazzini del venditore.

Arbitraggio di convenienza e fatturazione

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

Albez edutainment production. Economia Aziendale I. La fattura

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Contratto Italiano per Legumi Secchi Per Alimentazione Umana n. 108

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

COMMERCIO DI CARTA E CARTONI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CONTRATTO PER VENDITA

TITOLO VI ALTRI USI TITOLO VI

Albez edutainment production. Economia Aziendale I. L Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Il lavoro subordinato

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE

CONTRATTO DI PROCACCIATORE DI AFFARI

1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi:

Listino prezzi. n. 36


CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici.

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

LA NON CONFORMITÀ DEI BENI E LO SCONTO

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

7. La costituzione d impresa e le principali operazioni di gestione

La fatturazione e L IVA. Prof. Pietro Samarelli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Il contratto di compravendita P R O F. S A R T I R A N A

Costo del carburante in fattura

PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI 02 30/09/2006 SOMMARIO

Come affrontare i monopoli naturali

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

Athenay Formazione: Formazione professionalizzante in azienda (72 h)

Acquisizione delle immobilizzazioni materiali: acquisto

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

TITOLO III Compravendita e locazione di immobili urbani di aziende commerciali e di impianti industriali

Il contratto di compravendita

Capitolo 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Comune di Castelfiorentino

CARTA DI QUALITA SERVIZI POSTALI DELLA DITTA ORTIGIA RECAPITI SRL

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

USI NEGOZIALI IN MATERIA DI LEASING

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

COMUNE DI VICO DEL GARGANO PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI OLBIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLA TELEFONIA CELLULARE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

CURIOSITÀ E DOMANDE PIÙ FREQUENTI VADEMECUM2012

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

Contratto di servizio per utenze raggruppate

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO E I CONSUMATORI FINALI

FORZA DOPPIA WEB - Medium OFFERTA GAS NATURALE + ENERGIA ELETTRICA

Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel H2. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ON LINE. si intende come Venditrice la Berner S.p.A., con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita

Gli attori del trasporto merci

Condizioni derivati DEGIRO

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

e, p.c., Alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 38


(Concertato con la delegazione sindacale di Area il 22/12/2008) (Delibera Giunta Comunale 211 del 30/12/2008)_)

IL LEGNO COME COMBUSTIBILE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L ARTE DELLO STUCCO c a t a l o g o

TUTORIAL Come compilare il modulo di spedizione per spedire un pacco con SpedireSubito.com

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Le vendite e il loro regolamento. Classe III ITC

Acquista in sicurezza online

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE

L ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi il giorno lavorativo successivo, se effettuato in Provincia.

CASO D USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

Transcript:

Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA Sommario a) Legna da ardere Sezione I Usi generali Distinzione Art. 1 Qualità 2 Pezzatura 3 Stagionatura 4 Provenienza 5 Forma del contratto 6 Prezzo 7 Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo 8 Svincolo della merce Reclami Spese e documenti di trasporto 9 Trasporto a mezzo ferrovia Accertamento del peso e calo naturale 10 Spese di pesatura e di trasporto 11 Legna impregnata di umidità 12 Trasporto con automezzo 13 Disposizioni circa il destinatario della spedizione Regolarità del carico 14 Spedizione a terzi 15 Pagamento 16 Caparra 17 Mediazione 18 Sezione II Vendita a domicilio su piazza Sistemi di vendita 19 Prezzo a domicilio 20 Orario di consegna 21 Luogo di consegna 22 Obbligo del compratore 23 Peso 24 Cessazione della responsabilità del venditore 25

Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA a) Legna da ardere Sezione I Usi generali Art. 1 - Distinzione. La legna da ardere si distingue a seconda della qualità, della pezzatura, della stagionatura e della provenienza. Art. 2 - Qualità. La legna, secondo la qualità, si distingue in legna forte e legna dolce. E legna forte quella di specie dura, cioè dotata di maggior potere calorifico, quale il leccio, il sughero scortecciato, la rovere, il cerro, la farnia, il faggio, il carpino, l olivo, l olmo, il frassino, la betulla, la robinia, il ciliegio selvatico, ecc. E legna dolce quella di specie resinosa o da latifoglia tenera, quali il pino, l abete, il pioppo, l ontano, il salice, il tiglio, il castagno, ecc. Art. 3 - Pezzatura. Secondo la pezzatura commerciale la legna da ardere si distingue in: a) stanga, con diametro da 30 cm. a 35 cm. misurato a metà lunghezza, con una lunghezza che va da 1 m. a 2,5 m.; b) tagliata e spaccata per stufe o camini, con lunghezza da cm. 25 a cm. 45 e sezione da 6 a 15 cm. Nella stanga è ammessa una tolleranza di diametro inferiore di 10 cm. del 25 %. Nel commercio della legna di olivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 28-30 cm., ed in ciascuna partita è tollerato il 30 % di ceppo pulito. Art. 4 -Stagionatura. Secondo la stagionatura si distingue in legna verde e stagionata. S intende per legna stagionata quella che è stata conservata, in posizione adatta all essiccazione, per almeno 6 mesi dall epoca del taglio o dello spacco, esclusa quella subbollita e fermentata. Art. 5 - Provenienza. Qualora interessi al compratore una determinata provenienza della legna, la stessa deve essere espressamente pattuita. Art. 6 - Forma del contratto. Il contratto può essere scritto o verbale.

1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 78 Quando il contratto viene stipulato a mezzo rappresentante salvo accettazione della casa venditrice, l accettazione o meno deve seguire a stretto giro di posta o via fax. Art. 7 - Prezzo. Il prezzo è determinato a peso o a volume. Art. 8 - Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo. Nelle contrattazioni a numero di vagoni ferroviari, senza indicazione del quantitativo di merce, s intende un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate per ogni vagone. In ogni caso, quando è pattuito il trasporto per ferrovia, il venditore, anche quando trattasi di vendita franco stazione partenza, deve caricare su ogni vagone un minimo di 15 tonnellate, al fine dell applicazione della tariffa ridotta ed ha l obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce. In caso di trasporto con automezzi, il carico deve essere completo, con riferimento alla portata collaudata del veicolo. Art. 9 - Svincolo della merce - Reclami - Spese e documenti di trasporto. Il destinatario deve procedere al regolare svincolo della merce e provvedere presso le FF.SS. e ferrovie estere ai reclami che si rendano necessari nell interesse del venditore, anche quando la merce è venduta franco stazione di arrivo. Le spese di trasporto, anche per la merce venduta franco stazione di arrivo, sono pagate dal destinatario, ma devono essere dedotte dall importo della fattura. Per la merce venduta franco arrivo, il compratore deve, al più presto, rimettere od esibire i documenti di trasporto da cui risultino le spese anticipate. Art. 10 - Trasporto a mezzo ferrovia - Accertamento del peso e calo naturale. In caso di spedizione ferroviaria, il compratore deve riconoscere al venditore, come peso della merce, quello accertato dalle ferrovie alla stazione di partenza. In mancanza di accertamento alla stazione di partenza o in altra stazione intermedia, vale il peso accertato dalle ferrovie alla stazione di arrivo. Se manca anche questo accertamento, s intende che il compratore accetta senz altro il peso dichiarato dal mittente all atto della spedizione. Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 2 %. Art. 11 - Spese di pesatura e di trasporto. Quando la merce sia venduta franco stazione partenza, le spese di pesatura e di trasporto gravano sul compratore.

Quando la merce sia venduta franco stazione arrivo, le spese di pesatura in partenza e di trasporto gravano sul venditore. Art. 12 - Legna impregnata di umidità. Il venditore non è obbligato a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Accadendo però che la legna giunga impregnata di umidità, si deve stabilire se questa deriva da pioggia o da neve caduta alla stazione di partenza o durante il viaggio o se, invece, già in precedenza era in tale stato. Nel primo caso il compratore non può reclamare indennizzo; nel secondo può, invece, richiedere solo una congrua riduzione del prezzo, da determinarsi, in mancanza di accordo, da un esperto. Art. 13 - Trasporto con automezzo. Nei casi di merce spedita con automezzo, la consegna ha luogo al magazzino dell acquirente, dove se ne verificano la qualità ed il peso con la sua pesa o con quella pubblica più vicina. Art. 14 - Disposizioni circa il destinatario della spedizione - Regolarità del carico. Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione della merce a terzi, suoi compratori, quando ciò non sia specificato in contratto. Mancando tale specificazione o tempestiva indicazione, si intende che la merce deve essere spedita al compratore ed alla stazione più vicina al luogo ove egli ha la sede principale della sua azienda. Il venditore risponde della regolarità del carico e della spedizione dei vagoni e, quando la merce lo consente, deve curare che questi ultimi siano caricati al completo, per usufruire della tariffa più bassa. Art. 15 - Spedizione a terzi. Quando la merce è spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare, al più presto, al compratore, l avviso di spedizione, con gli estremi della stessa (numero del vagone e peso). Il compratore è, anche in tal caso, responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce. Art. 16 - Pagamento. In mancanza di pattuizioni contrattuali, il pagamento della legna s intende per pronti contanti all arrivo della merce. Art. 17 - Caparra. All atto del contratto tra negozianti e produttori - per la legna prodotta in provincia - è uso che il compratore versi al venditore una caparra. Art. 18 - Mediazione. La provvigione d uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 %, da pagarsi da parte del solo venditore.

Sezione II Vendita a domicilio su piazza Art. 19 - Sistemi di vendita. La vendita di legna da ardere a domicilio può essere effettuata a peso o, per quella tagliata e spaccata, anche a ceste, contenitori di plastica delle dimensioni medie di 40 x 42 cm., altezza 40 cm.. Art. 20 - Prezzo a domicilio. Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e facchinaggio ; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso. Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto. Art. 21 - Orario di consegna. Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità. Art. 22 - Luogo di consegna. Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi. Art. 23 - Obbligo del compratore. Il compratore deve tenere apprestato e sgomberato da inciampi il luogo ove la legna deve essere depositata dal personale del venditore, affinché la consegna si svolga nel minor tempo possibile. Art. 24 - Peso. Il peso o volume contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di controllarli prima che sia iniziato lo scarico della legna. Nel caso di vendita a peso il controllo sarà effettuato alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna, con spese a carico del compratore. Art. 25 - Cessazione della responsabilità del venditore. La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.