L INSEGNANTE DI SOSTEGNO 1. La formazione Con l avvio dell integrazione generalizzata furono istituiti dei corsi di specializzazione della durata biennale e di tipo monovalente, limitati quindi alla formazione per singole tipologie di minorazione: vista, udito, psicofisica (DM 26/06/76). Dopo quasi 10 anni di esperienza i corsi monovalenti sembrarono inadeguati a rispondere ai bisogni dell integrazione generalizzata, dal momento che non era semplice creare per i minorati della vista e dell udito posti per attività di sostegno, con un docente, di regola, ogni quattro alunni con la stessa minorazione. Con DM del 24/04/86 furono quindi pubblicati i programmi dei corsi di specializzazione polivalente. Tali programmi, sempre della durata globale di 1300 ore di lezioni teoriche e attività di tirocinio, erano ridotti per la parte sanitaria, dominante nei precedenti programmi e nelle singole specificità per le tre minorazioni. Venivano in essi ampliate le tematiche generali di carattere metodologico e didattico, in modo da consentire agli specializzati di concentrare i loro interventi solo in campo didattico, ma ampliandoli a qualsiasi tipologia di minorazione di cui gli alunni fossero portatori. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che aveva ribadito l apertura anche le scuole superiori agli alunni in situazione di handicap, si provvide ad un ulteriore riforma dei contenuti dei programmi, approvati con DM n. 226/95 e le cui modalità organizzative sono state regolate con OM n. 169/96. Questi programmi sono anche frutto di una riflessione più attenta alle caratteristiche dell integrazione fra gli alunni in situazione di handicap e i loro compagni. L insegnante specializzato viene visto sempre più come un mediatore dell integrazione e su questo aspetto si concentra l attività formativa dei corsi, che puntano ad evidenziare gli aspetti di professionalità non tanto con interventi didattici per specifiche minorazioni, quanto con interventi didattici con tutta la classe e di consulenza a tutti i colleghi curricolari. Questi nuovi programmi prediligono quindi una formazione metodologica più che specifica e attività seminariali più che lezioni frontali. Essi possono considerarsi anche il frutto di una più attenta lettura della L. 104/92, che prevede una formazione universitaria completa dei docenti specializzati per sostenere con nuova professionalità il loro ruolo di mediatori dell integrazione (Nocera S., Il diritto all integrazione nella scuola dell autonomia, Erikson, p. 162). L art. 14 della L. 104/92 prevede che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno avvenga presso le università. I programmi contenuti nel DM 226/95 e le norme per l istituzione e organizzazione dei predetti corsi sono transitoriamente adottati dalle SSIS Interateneo per gli insegnanti destinati alla scuola media e superiori e dalle Facoltà di Scienze della Formazione delle università per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari. I punti cardini dei predetti corsi sono: - l integrazione scolastica deve impegnare tutti gli operatori scolastici; - la formazione di un insegnante specializzato non esclude la riqualificazione di tutti gli altri docenti; - i programmi devono essere concepiti come strumento di formazione iniziale e aggiornamento permanente e ricorrente. Gli obiettivi sono quelli di preparare docenti che agiscono come supporto ai colleghi per evidenziare nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l azione di educazione e istruzione nei confronti di soggetti in condizione di handicap. Secondo lo spirito degli attuali corsi di formazione, gli insegnanti di sostegno devono collaborare alla programmazione facendo interagire gli obiettivi educativi con quelli disciplinari propri dell istruzione. 2. Nomina e assegnazione di docenti specializzati Le modalità di assegnazione di docenti specializzati, previste dalla normativa precedente, per la scuola primaria e secondaria di 1 grado, nella misura di un docente ogni quattro alunni disabili ed il massimo di n. 20 alunni per la classe nella quale era inserito l alunno
diversamente abile, sono state modificate dalla L. 449/1997 che attribuisce, nell ambito dell organico provinciale, un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia (L. 27/12/1997, n. 449, art. 40, comma 3). E però consentito alle istituzioni scolastiche, per casi gravi, la deroga mediante stipula di contratti a tempo determinato per l assunzione di docenti di sostegno (L. 449/1997), art. 40, comma 1). I dirigenti scolastici possono in questo caso, con l approvazione dell Amministrazione Scolastica che richiede l accertamento di adeguate motivazioni, procedere alla nomina di docenti secondo il bisogno (L. 20/08/2001, n. 333; cm 04/10/2001, n. 146). Riguardo alle nomine degli insegnanti di sostegno per le supplenze annuali e temporanee: per dare la massima applicazione al principio contenuto nella legge 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l assegnazione di docenti specializzati la CM 30.10.2000, n. 245 stabilisce il seguente ordine di attribuzione: 1. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie permanenti; 2. aspiranti inclusi in graduatorie permanenti che hanno conseguito la specializzazione dopo l iscrizione; 3. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie di istituto; 4. aspiranti specializzati inclusi nelle graduatorie di istituto viciniori; 5. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto; 6. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto viciniori. 3. Il ruolo dell insegnante di sostegno L insegnante di sostegno è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile per attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. L insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più abbandona posizioni marginali e si prospetta come risorsa competente e mediatrice. Integrato nell organizzazione della scuola, l insegnante di sostegno non si limita al rapporto esclusivo con l allievo in situazione di handicap, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l allievo disabile e i compagni, tra l allievo disabile e gli insegnanti, tra l allievo disabile e la scuola. E solo in questo modo che l insegnante di sostegno può abbandonare la tendenza così spesso riscontrata, di porre se stesso e l allievo in posizione di centralità satellitare che si autoreferenzia; perché solo in questo modo si fa obbligo agli altri docenti di condividere anche la gestione e l indirizzo del progetto d integrazione (L. Carelli, L handicap fa bene alla scuola, in Dirigere la scuola, ottobre 2003, p. 6) L insegnante di sostegno dovrebbe lavorare con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi integranti di insegnamento. Nel team teaching, questo insegnante speciale si dovrebbe pertanto trovare a pianificare con i colleghi l attività d insegnamento per tutta la classe ed assumersi, in rapporto a sue specifiche competenze didattiche, alcune responsabilità d insegnamento per i diversi alunni. Il compito dell insegnante di sostegno dovrebbe essere quello di collaborare con gli altri insegnanti al fine di adattare il curricolo pensando a tutti gli studenti, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppando metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro superamento e, trattando, nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti disabili come aree problematiche del curricolo stesso più che bisogni speciali di un solo soggetto. Sempre in collaborazione con gli altri docenti dovrebbe partecipare alla programmazione del quotidiano
insegnamento, contribuire alla scelta di strategie di insegnamento utilizzabili con tutta la classe e collaborare alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l apprendimento dei diversi alunni, partecipare attivamente all erogazione di insegnamenti nei confronti dell intera classe. Competenze del docente specializzato Livello PEDAGOGICO Livello NORMATIVO DOCENTE SPECIALIZZATO conoscenze competenze capacità Capacità (proprietà) PROFESSIONALI Competenze Competenze conoscenze RELAZIONALI DISCIPLINARI e METODOLOGICHE Si esplica attraverso:.. Competenze CULTURALI Un appropriato CODICE DEONTOLOGICO Un adeguato approccio professionale che permetta: a) di ascoltare e fruttuosamente raccogliere le istanze dei colleghi. doti naturali nella dimensione affettiva del rapporto educativo per soddisfare i valori prescritti a livello normativo di UGUAGLIANZA, PARI DIGNITÀ, SOLIDARIETÀ, RISPETTO DELLE DIFFERENZE Esaltazione della specializzazione nell'ottica di una mentalità rivolta all'integrazione, privilegiando l'attività di natura educativa e la dimensione culturale delle capacità di argomentare in chiave soprattutto pedagogica Mentalità rivolta all'integrazione Surplus di vocazione che permetta di superare le frustrazioni sia legate alla professione docente, sia dovute alla contingenza propria della disabilità
Il profilo dell insegnante specializzato è uno degli ingredienti che costituiscono una possibile teoria per le attività di sostegno delineata dalle norme in vigore. Gli altri contenuti teorici possono essere ricavati dai principi costituzionali, dai programmi dei corsi di formazione per gli insegnanti destinati alle attività per l integrazione degli alunni in condizioni di handicap accolti nelle classi ordinarie, da come si è sviluppato in senso storico questa idea pedagogica e scolastica di riguardo nei confronti dei medesimi alunni, ed infine di quali dotazioni concettuali, morali, etiche e deontologiche necessita un servizio di istruzione, educazione e formazione fornito dal personale addetto a questi scopi. PRINCIPI COSTITUZIONALI Il diritto all istruzione tutelato dalla Costituzione è integrato dal diritto all integrazione della Legge Quadro COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articoli che riguardano in particolare la scuola: - art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. - Art. 30 del diritto dei figli ad essere mantenuti, istruiti ed educati, dai genitori o dalla legge. - Art. 33 del libero insegnamento, della competenza dello Stato a dettare norme sull istruzione ed istituire scuole di tutti gli ordini e gradi, del diritto di istituire scuole private, della prescrizione degli esami di Stato, del diritto di autonomi ordinamenti concessi alle Università. - Art. 34 la scuola è aperta a tutti, l istruzione obbligatoria e gratuita per otto anni, lo Stato provvede con borse di studio per i meritevoli e capaci privi di mezzi a garantire il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Vengono sanciti principi civili di SVILUPPO DELLA CULTURA SVILUPPO DELLA RICERCA DIRITTO ALL ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE LIBERTA D INSEGNAMENTO OBBLIGATORIETA E GRATUITA DELL ISTRUZIONE DI BASE Vengono prescritte supremazie dello Stato su NORME SCOLASTICHE ISTITUZIONE DELLE SCUOLE ESAMI DI AMMISSIONE E CONCLUSIONE DEI VARI ORDINI DI SCUOLE ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE Articoli a tutela della persona : - art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo e richiede l adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. - art. 3 delle pari dignità. - art. 4 del diritto al lavoro - art. 13 della libertà personale - art. 31 a protezione della maternità, dell infanzia e gioventù. - art. 32 per la tutela della salute Articoli riguardanti l handicap. - art. 38 per il diritto all educazione e avviamento professionale CRITERI PEDAGOGICI Una teoria della specializzazione trova i suoi fondamenti nei concetti di integrazione e sostegno FALCUCCI CM.227/75 La scuola si fa carico del problema dell emarginazione, anche se ciò può significare rivedere il raggiungimento delle mete culturali minime in virtù di un grado di maturazione raggiunto riconoscendo a pieno titolo qualsiasi tipo di apprendimento, sia esso dovuto ad intelligenza logico/astratta o senso/motoria oppure al processo di socializzazione. Essa deve rivedere i propri criteri di valutazione, le proprie strutture organizzative, subordinare i mezzi ai fini. Viene suggerito un modello di scuola per l integrazione aperto all intervento di più operatori con gli insegnanti per fornire a questi ultimi.. un organica visione delle dimensioni psicologiche e relazionali del fatto scolastico e degli ambienti nei quali l alunno vive.
Condizione essenziale è il lavoro d equipe e chiarire e ricercare le condizioni che, stabilendo tra operatori diversi comuni riferimenti di linguaggio, di prospettive, di finalità, rendono possibile il necessario lavoro interdisciplinare, volto alla definizione e alla realizzazione di progetti educativi comuni. Altri provvedimenti suggeriti: raggruppamento di scuole, svolgimento di attività speciali ed extracurricolari, organizzazione in gruppi di lavoro, classi a numero ridotto. L INTEGRAZIONE Il ponte che favorisce il passaggio di attività e partecipazione sul fiume delle disabilità ed handicap Matrici L. 1859/62 Ordinamento scuola media L. 118/71 Documento Falcucci CM. 227/75 L. 517/77 (v.sotto) Sentanza Corte costituzionale 215/87 (v. sotto) Ambiti teorico/concettuali e ricadute sul sistema scolastico concetto democratico provvedimento socio-umanitario affrontato in termini pedagogici e giuridici stimolo allo sviluppo del sistema e personale estensione del principio a tutto il sistema scolastico (percorsi individualizzati crediti formativi approccio ai problemi partendo dai bisogni valutazione formativa - orientamento) scolarizzazione (agli esordi) sordi e ciechi classi differenziali per altre minorazioni istituzione scuole private Motivazioni secondarie ed esiti indotti genericità delle norme di riferimento occupazione esuberi del personale mobilità pieno sfruttamento delle risorse umane completamento orario coinvolgimento di diverse amministrazioni L. 517/77 Artt. 2 7-10 con la programmazione educativa collegiale possono essere attuate attività di integrazione e sostegno a favore di alunni portatori di handicaps inseriti in classi con massimo 20 alunni. Sono previsti insegnanti specializzati, forme particolari di sostegno, assistenza dei servizi socio-psico-pedagogici. Le matrici della legge: Costituzione (in part. Art. 3) L.1859/62 istitutiva della scuola media Decreti delegati del 74 DPR 970/75 in materia di scuole speciali Finalità : Abbattimento dell insuccesso scolastico Limitazione delle disuguaglianze Provvedimenti: - istituisce i giudizi di valutazione in luogo dei voti, - detta norme particolari per eventuali prove suppletive in sostituzione degli esami di riparazione,
- istituisce il sostegno in luogo delle classi di aggiornamento e differenziali, - istituisce le attività integrative e di sostegno in sostituzione delle attività sussidiarie, complementari e di doposcuola - ripropone al Collegio Docenti e Consiglio di Classe competenze di programmazione. - Assicura supporto specialistico secondo programma del Consiglio Scolastico Distrettuale Commento: - prima di questa legge tra le due istituzioni scuola e famiglia sembrava esistere una separazione di competenze che attribuiva alla prima l istruzione l educazione e la formazione ed alla seconda le assistenze, gli aiuti, i sussidi; - mirando ad assicurare particolari interventi per colmare le differenze, la scuola viene delegata ad occuparsi dell uguaglianza dei risultati che dovrebbe portare all uguaglianza dei cittadini. - i principi costituzionali di libera iniziativa senza oneri per lo stato, del merito e delle capacità riconosciuti ed assistiti, dell istruzione obbligatoria, si coniugano meglio, nel rapporto scuola/ società, con quello del compito dello stato di rimuovere gli ostacoli alla libertà ed uguaglianza dei cittadini. SENTENZA 215/87 (CM. 262/88) Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione. Devono essere assicurate le adeguate intese scuola-sanità-enti locali. Devono essere garantite le necessarie certificazioni, diagnosi e profili dinamico-funzionali. Nelle iscrizioni va data la precedenza agli alunni handicappati. Devono essere previsti i necessari corsi di aggiornamento per il personale docente e non docente. Deve essere particolarmente curata la continuità tra gli ordini di scuola. La programmazione degli insegnamenti può prevedere, per il primo biennio, programmi semplificati e diversificati. Ove i programmi ministeriali non siano rispettati, può essere consentita la continuazione con la classe di appartenenza per non perdere la socializzazione acquisita, rilasciando al termine un attestato di frequenza. Devono essere garantiti i necessari ausilii per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche. Il consiglio di classe con una relazione rispondente al Piano Educativo Individualizzato predisporrà eventuali prove di valutazione differenziate per gli alunni con handicap psichico. Viene istituito l Osservatorio Permanente per le problematiche interistituzionali e interprofessionali relative all integrazione scolastica. Modulo n. 1 Teoria della specializzazione per le attività di sostegno I attività Definire le seguenti frasi: (3-4 righe al massimo per ogni punto) 1. "Principio della frequenza scolastica" e sue ricadute per l'alunno diversamente abile. 2. Risorse di docenza aggiuntive e specializzate (loro principi ispiratori). 3. Quali compiti per la Scuola? (Documento Falcucci) 4. Frequenza assicurata e/o facilitata? 5. Inserimento ed integrazione. 6. Sostegno alla Scuola?
II attività La situazione di integrazione che troviamo nelle nostre classi rispecchia quanto prescrivono le norme e quanto si legge negli studi e commenti di settore? Oppure: Come sarà possibile migliorare ancora l integrazione scolastica: comparazione tra dati di fatto e possibili interventi mediante riflessioni su esperienze personali.