L ATTIVITA OSPEDALIERA E SICURAMENTE DA COLLOCARE FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI:



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LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI 1. LA PROBLEMATICA OSPEDALIERA L ATTIVITÀ OSPEDALIERA È CONTEMPLATA AL N. 86 DELL ELENCO ANNESSO AL D.M. 16.02.1982.. IN UNA ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALMENTE POSSIAMO TROVARE UN GRAN NUMERO DI ATTIVITÀ CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO E ALTO ELENCATE NELL D.M. 16.02.1982; LE PIU FREQUENTI SONO: ATTIVITÀ N. 3 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN BOMBOLE; ATTIVITÀ N. 4 - DEPOSITI DI GAS COMBUSTIBILI IN SERBATOI FISSI; ATTIVITÀ N. 5 - DEPOSITI DI GAS COMBURENTI IN SERBATOI; ATTIVITÀ N. 15 - DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI; ATTIVITÀ N. 22 - DEPOSITI DI ALCOL A CONCENTRAZIONE 60%; ATTIVITÀ N. 64 - GRUPPI ELETTROGENI CON POTENZA SUPERIORE A 25 KVA; ATTIVITÀ N. 75 - IMPIEGO DI ISOTOPI RADIOATTIVI ED APPARECCHIATURE IONIZZANTI; ATTIVITÀ N. 91 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALORE; ATTIVITÀ N. 92 - AUTORIMESSE; ATTIVITÀ N. 95 - VANI ASCENSORE E MONTACARICHI. L ATTIVITA OSPEDALIERA E SICURAMENTE DA COLLOCARE FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI: GRANDE COMPLESSITA IMPIANTISTICA DISTRIBUTIVO SPESSO ARTICOLATO ELEVATO CARICO DI INCENDIO ELEVATO AFFOLLAMENTO PRESENZA DI PERSONE CON LIMITATE CAPACITA MOTORIE Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 1

2. LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO DECRETO MINISTERIALE 18.9.2002 " APPROVAZIONE DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE. Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, devono essere realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 2

Art. 3 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all articolo 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al Titolo II dell allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d uso. Qualora gli interventi effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al Titolo III. 2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III dell allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l obbligo dell adeguamento per le strutture sanitarie: a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 3. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti. 4. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell allegato si applicano altresì: alle strutture fino a 25 posti letto, esistenti e di nuova costruzione, che erogano: Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 3

a) alle strutture fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo. Art. 5 Commercializzazione CE 1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell Unione Europea, o da uno dei Paesi contraenti l accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 2. Nelle more dell entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione Europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Art. 6 Disposizioni finali Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 4

REGOLA TECNICA TITOLO I Generalità 1) DEFINIZIONI Per le definizioni si fa riferimento al D.M 30/11/1983. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce inoltre: a) Corridoio Cieco: corridoio dal quale è possibile l esodo in una sola direzione. b) Esodo orizzontale progressivo: modalità di spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l incendio non sia stato domato o fino a quando non sia necessario procedere ad una nuova evacuazione verso un luogo sicuro. c) Percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale o sub orizzontale protetto con elementi strutturali di adeguata resistenza al fuoco, con funzione di collegamento tra compartimenti e di adduzione verso luogo sicuro. d) Piano di uscita dell edificio: piano dal quale sia possibile l evacuazione degli occupanti verso luogo sicuro all esterno dell edificio. e) Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto avente le seguenti caratteristiche: - incombustibile - parete esterna ed infissi per almeno 2,5 mt. per ogni lato della proiezione in pianta della scala del tipo REI 60. In alternativa la scala deve essere distaccata di 2.5 mt. dall edificio e collegarsi alle porte di piano con passerelle protette con setti laterali REI 60. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 5

2) CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A) aree e impianti a rischio specifico ricompresi nel D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 689/59 B) aree a rischio specifico accessibile al solo personale dipendente C) aree adibite a prestazioni ambulatoriali senza ricovero D) aree destinate a ricovero ospedaliero e/o residenziale Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 6

TITOLO II Ubicazione 1) Generalità a) edifici indipendenti b) in edifici con presenza di altre attività con limitazioni a quelle di cui ai punti (64,83,84,85,89,90,91,92,94 e 95 del D.M 16/2/1982) 2) Comunicazioni e separazioni a) nessuna con attività non pertinenti b) possono comunicare con attivita pertinenti non soggette al controllo dei VV.F. c) possono comunicare con filtri a prova di fumo con alcune attività soggette al controllo dei VV.F d) elementi di separazione con a,b,c di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco e comunque non inferiori a REI 90 3) Accesso all area requisiti minimi: - larghezza 3.50 mt - altezza libera 4.00 mt. - raggio di volta 13.00 mt. - pendenza max. 10% - resistenza al carico 20 ton. (8 ton. Su asse ant. E 12 ton. su asse post. con passo di 4.00 mt. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 7

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 1)Resistenza al fuoco delle strutture - piani interrati R/REI 120 - altezza antincendio fino a 24 mt. R/REI 90 - altezza antincendio superiore a 24 mt. R/REI 120 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI - negli atri, corridoi, disimpegni, scale, percorsi e passaggi in genere - il 50% della superficie totale deve essere in classe 1 e l altro 50% in classe 0. - Negli altri ambienti i pavimenti devono essere in classe 2, materiali di rivestimento in classe 1 o in classe 2 in presenza di impianti di spegnimento automatico o di smaltimento di fumi comandati da impianto di rivelazione degli incendi - I materiali sospesi (tende) in classe1 - I mobili imbottiti (poltrone, materassi) in classe 1IM 3) COMPARTIMENTAZIONE - aree tipo C su un solo livello max 1500 mq. - aree tipo D su un solo livello max 1000 mq. - aree tipo E suddivise in compartimenti omogenei 4) LIMITAZIONI ALLE DESTINAZIONI D USO - nessun locale sotto 10 mt. dal piano di campagna - da 7.5 a 10 locali protetti da impianti di spegnimento automatici - i piani interrati non devono essere destinati a degenza Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 8

- la aree tecniche per laboratori di analisi e ricerca e apparecchiature ad alta energia possono essere situate ai piani interrati a condizione che siano separate da filtri a prova di fumo - i locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere contigui con aree tipo D 5) SCALE - tutte le scale del tipo protetto - se a servizio di aree di tipo D a prova di fumo - i filtri a prova di fumo per aree tipo D devono avere ampiezza per consentire il transito delle barelle e letti - tutte le scale protette e a prova di fumo devono immettere in luogo sicuro esterno - rampe rettilinee non meno di tre gradini e non più di 15. pedata e alzata dei gradini non inferiori rispettivamente a 17 e 30 cm. - i vani scala privi di pareti aperte verso l esterno devono avere in sommità aperture di superficie non inferiore ad 1 mq. con sistema di apertura comandato da impianto di rivelazione e azionabile manualmente con dispositivo facilmente accessibile e segnalato posto alla base delle scale. 6) ASCENSORI E MONTACARICHI - tutti ascensori e montacarichi devono essere del tipo protetto - non utilizzare in caso di incendio. 7) MONTALETTIGHE UTILIZZABILI IN CASO DI INCENDIO - gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono devono avere almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte di personale appositamente incaricato o dai VV.F. - I requisiti del montalettighe sono: a) immettere in luogo sicuro esterno Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 9

b) avere strutture con caratteristiche REI 120 c) immettere nei piani attraverso filtri a prova di fumo REI 120 d) accesso al locale macchinario da esterno o da filtro a prova di fumo REI 120 e) avere doppia alimentazione elettrica, uno dei quali di sicurezza con inserimento automatico in caso di assenza della corrente di rete. f) Avere montanti dell alimentazione elettrica normale e di sicurezza protetti dal fuoco per almeno 120 minuti g) Essere dotato di sistema citofonico h) Avere vano corsa e locale macchinario indipendente da altri elevatori. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 10

MUSURE PER L ESODO 1) AFFOLLAMENTO a) aree tipo B: perone presenti incrementate del 20% b) aree tipo C: - per ambulatori 0.1 persone /mq. - sale di attesa 0.4 persone/mq. c) aree tipo D: - 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere - 2 persone per posto letto in strutture residenziali d) aree di tipo E - uffici amministrativi: 0.1 persone/mq. - spazi per riunioni, mense scuole etc: numero posti previsti - spazi per visitatori: 0.4 persone/mq. 2) CAPACITA DI DEFLUISSO - 50 per piani a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita - 37.5 per piani a più o meno 7.5 mt. rispetto al piano di uscita - 33 per piani al di sopra o al di sotto di 7.5 mt. rispetto al piano di uscita. 3) ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO - tutti i piani di aree tipo D devono essere progettati per consentire l esodo orizzontale progressivo - ogni piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti ciascuno con un sistema di vie di uscita. I parametri di progettazione devono essere di almeno 0.7 mq./persona. Per evacuazioni su letti o barelle tale parametro deve essere 1.5 mq./persona. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 11

4) SISTEMI DI VIE DI USCITA - ogni compartimento deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita - i percorsi di uscita devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503 del 24/7/1996) 5) LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA - 40 mt. per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna - 30 mt. per raggiungere una uscita su scala protetta - nelle aree di tipo D la distanza da compartimenti attigui deve essere non superiore a mt. 30 - corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 mt. 6) CARATTERISTICHE DELLE VIE DI USCITA - elementi sporgenti oltre mt. 2 di altezza - altezza non inferiore a mt. 2 - pavimenti antisdrucciolevoli - vietata la presenza di specchi - percorsi non tortuosi - porte apribili verso l esodo - nessuna presenza di materiali di ostacolo al regolare deflusso 7) LARGHEZZA DELLE VIE DI ESODO - non inferiore a mt. 1.20 nel punto poù stretto - profondità dei pianerottoli con cambi di direzione a 180 non inferiore a mt. 2 - la larghezza totale deve essere congruente con l affollamento Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 12

- per edifici oltre due piani la larghezza totale va calcolata sommando il massimo l affollamento previsto su due piani consecutivi. - Le scale mobili non vanno calcolate ai fini della larghezza delle uscite. 8) SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE DI EVENTUALI INFISSI - aperture verso l esodo - per patologie particolari il sistema di uscita può essere progettato in modo da consentire l esodo azionato da personale dipendente e sempre presente - possono essere installate porte scorrevoli a condizione che possono essere aperte anche a spinta verso l esterno e restare in posizione di apertura in caso di assenza di corrente di rete - le porte resistenti al fuoco devono essere provviste di sistema di autochiusura. In alternativa possono essere installate porte normalmente aperte comandate da dispositivo automatico di chiusura in caso di incendio. 9) NUMERO DI USCITE - le uscite di ciascun piano non deve essere inferiore a 2 e collocate in posizione contrapposta Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 13

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 1) GENERALITA - gli impianti a rischio specifico devono essere realizzati in conformità alla specifiche normative esistenti - nei filtri a prova di fumo devono essere previsti sitemi di intercettazione dei seguenti impianti: a) elettrico b) distribuzione gas medicali c) condizionamentoe ventilazione - nei filtri devono essere ripetuti i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui a) impianto elettrico b) distribuzione gas medicali c) rete idrica antincendio d) rivelazione di allarme 2) DEPOSITI E SERVIZI GENERALI Possono essere presenti piccoli depositi di superficie inferiori a mq.10 anche senza ventilazione alle seguenti condizioni: - carico di incendio non superiore a 30 Kg/mq. di l.s. - strutture di separazione almeno REI 30 - porte di accesso almeno REI 30 - rilevatori di fumo collegato impianto di allarme - estintore portatile 21A 89BC 3) DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI DISUPERFICIE MAX DI 50 MQ. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 14

- possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D - strutture di separazione REI 60 - carico di incendio inferiore 30 Kg/mq. di l.s. - ventilazione naturale almeno 1/40 superficie in pianta - impianto rilevazione incendi 4) DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI DI SUPERFICIE MAX DI 500 MQ. - possono essere ubicati all interno di strutture sanitarie con esclusione delle aree tipo C e D - accesso da spazio scoperto o da intercapedine di larghezza almeno 0.90 mt - parete almeno del 15% del perimetro attestato su spazio a cielo libero - strutture di separazione REI 90 - impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio - idranti UNI 45 - estintori di classe 34A 144BC - per carichi di incendio superiori a 30Kg/mq di l.s. occorre proteggere il locale con impianto automatico di estinzione incendio 2) DEPOSITO DI SOSTANZE INFIAMMABILI - fuori del volume del fabbricato - quantitativi modesti per esigenze igienico sanitarie devono essere contenutio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento 3) LABORATORI PER SERVIZI GENERALI (ANALISI E RICERCA, LAVANDERIE, STERILIZZAZIONE LOCALI OVE SI DETENGONO O IMPIGANO SOSTANZE RADIOATTIVE) - adeguata distanza dalle aree tipo C e D Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 15

- strutture REI 90 - servizi lavanderia e sterilizzazione con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq. di l.s. devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico 4) DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI - vedi norma specifica 5) DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI - rete primaria con derivazioni così da garantire l autonomia funzionale di ciascun compartimento - compatibilità con la compartimentazione - interferenza con altre reti (elettriche acqua etc) - se in cavedi questi devono essere ventilati tenendo conto della densità 6) IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE - come da norma specifica 7) IMPIANTI ELETTRICI - come da norma specifica Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 16

IMPIANTI DI ESTINZIONE 1) ESTINTORI - max distanza mt. 30 - n 1 estintore ogni 100 mq. di pavimemento - efficacia 34A 144BC 2) NASPI E IDRANTI - fino a 100 posti naspi DN 25 - da 100 a 300 posti idranti UNI 45 - oltre 300 posti idranti interni UNI 45 e UNI 70 esterni - per naspi portata 60 lt/min a 2 bar - per idranti UNI 45 portata 120 lt/min a 2 bar con tre bocche aperte in condizioni più sfavorevoli - per idranti UNI 70 portata 300lt/ min a 4 bar con quattro bocche aperte in condizioni più sfavorevoli e senza contemporaneità con idranti interni - riserva idrica per 60 min. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE 1) In tutte le aree - segnalatori di allarme incendio a pulsante - impianto fiso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi 2) CARATTERISTICHE - la segnalazione deve essere ottica ed acustica presso il centro di gestione delle emergenze - l impianto di rivelazione deve consentire l attivazione di: a) chiusura automatica di porte tagliafuoco Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 17

b) disattivazione elettrica impianti ventilazione e/o condizionamento c) chiusure di serrande tagliafuoco d) trasmissione a distanza della segnalazione di allarme 3) SISTEMI DI ALLARME - deve essere in grado di avvertire la presenza di un pericolo allo scopo di avviare le procedure di emergenza. - Deve avvenire con impianto di altoparlanti - La codificazione della segnaletica di allarme deve essere regolamentata con il piano di emergenza Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 18

SEGNALETICA DI SICUREZZA 1) Conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 14/8/1996 n. 493 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANINCENDIO 1) PROCEDURE - per oltre 100 posti letto deve essere previsto un locale per il centro di gestione - sotto 100 posti letto il centro di gestione può coincidere con la portineria - il centro di gestione deve tenere disponibili tutte le planimetrie dei locali - nei locali di degenza bisogna tenere esposte le istruzioni sui comportamenti da tenere in caso di incendio Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 19

TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI Le strutture esistenti devono essere adeguate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per le strutture esistenti la norma rimanda spesso, per gli aspetti più importanti, alla norma generale. Vi sono tuttavia diverse garanzie per quelle situazioni spesso strutturali il cui adeguamento spesso non è possibile. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 20

TITOLO IV AMBULATORI 1) STRUTTURE DI SUPERFICIE FINO A 500 MQ. - strutture R/REI 30 - misure generali di sicurezza D.M. 10/3/98 - aree a rischio specifico conformi alle relative normative - vedi titolo II p.ti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11, 12 - sotto 25 posti che erogano prestazioni in regime di ricovero deve esser installato un impianto di allarme collegato a dispositivi ottici e acustici 2) STRUTTURE DI SUPERFICIE SUPERIOE A 500 MQ. - applicare le disposizioni per le aree tipo C - per le nuove attività si applicano le prescrizioni del titolo II - per le attività esistenti valgono le prescrizioni del titolo III Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 21

ALLEGATO 1 IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE 3. ANALISI DI RISCHIO CON UNA METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI IN GENERALE IL RISCHIO DI INCENDIO È UNA ESPRESSIONE MOLTO COMPLESSA TRA: 1. CAUSE DI INCENDIO (INNESCHI POSSIBILI) 2. POSSIBILITÀ DI COMBUSTIONE (ARREDI + IMPIANTISTICA) 3. POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE (STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONE) 4. -COMPORTAMENTI UMANI (PROCEDURE, DIVIETI, PRECAUZIONI) 5. POSSIBILITÀ DI SFOLLAMENTO E SOCCORSO. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 22

3.1 RIDUZIONE DELLE CAUSE DI INCENDIO - IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI - IMPIANTI DI POTENZA A NORMA - ESCLUSIONI DI FONTI DI CALORE MOBILE (STUFE, CUCINE, ECC.) - MANUTENZIONE. 3.2 POSSIBILITÀ DI COMBUSTIONE - LIMITAZIONE DEL CARICO DI FUOCO - IMPIEGO DI MATERIALI CLASSIFICATI - DIVIETO DI UTILIZZARE ARREDI LA CUI COMBUSTIONE PRODUCE FUMI TOSSICI O NOCIVI. 3.3 POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE - TUTTE LE ATTIVITÀ A RISCHIO BEN SEPARATE DALLE DEGENZE - PRESENZA DI COMPARTIMENTAZIONE REI O, MEGLIO, DI ISOLAMENTO PER DISTANZA TRA REPARTI DIVERSI - IMPIANTISTICA FINALIZZATA.(SERRANDE TAGLIAFUOCO, CHIUSURA AUTOMATICA PORTE REI ECC) 3.4 COMPORTAMENTI UMANI - DIVIETO DI FUMARE -DIVIETO DI IMPIEGARE SORGENTI DI CALORE - ATTUAZIONE PROCEDURE RIPORTATE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SU RISCHI, VIE DI ESODO PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE - SOMMINISTRAZIONE CORSI 10.3.98 - RISPETTO IL CARATTERE PUBBLICO DELLA STRUTTURA - GIUSTO COINVOLGIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ DIREZIONALI Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 23

- DISPONIBILITA' AD ACCETTARE I CONTROLLI.E RELATIVE PRESCRIZIONI 3.5 POSSIBILITÀ DI SFOLLAMENTO E SOCCORSO - SCALE E USCITE DI SICUREZZA - VIE DI ESODO LIBERE - IMPIANTI DI EMERGENZA - IMPIANTI DI SPEGNIMENTO - INTERFACCIA CON STRUTTURA VV.F. IN QUESTE ATTIVITÀ IL PROBLEMA DEL DEFLUSSO IN CASO DI INCIDENTE, CIOÈ L'ORGANIZZAZIONE DELLE VIE DI ESODO, È PRIORITARIO VISTA ANCHE LA PARTICOLARE UTENZA DEGLI EDIFICI OSPITANTI TALI ATTIVITÀ. L IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA SECONDO UNA METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI NEL SENSO ANZIDETTO DOVREBBE TRADURSI IN UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO REDATTO E O VERIFICATO AI SENSI DEL 626 DA COMPETENZE DIVERSE (UFFICIO TECNICO, DIREZIONE SANITARIA, DIREZIONE AMMINISTRATIVA PER CIO' CHE ATTIENE FORNITURE A NORMA ECC) SI RIPORTA IN ALLEGATO 5 DUE LISTE DI CONTROLLO. 4. I PERICOLI ESISTENTI NEI COMPLESSI OSPEDALIERI POSSONO ESSERE SCHEMATIZZATI IN DUE GRUPPI: PERICOLI INSITI NEGLI IMPIANTI E NELLE STRUTTURE. ALTRI PERICOLI. 4.1 PERICOLI INSITI NEGLI IMPIANTI -INCENDI DI APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI, -INCENDI DI GAS ANESTETICO E MEDICALE, -INCENDI DI CENTRALI TERMICHE, -ACCENSIONE ED ESPLOSIONE DI MISCELE GASSOSE, -SCOPPI DI TUBAZIONI O BOMBOLE CON FUGHE DI GAS E VAPORE, Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 24

-AZIONI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO (USTIONI, MICRO E MACRO SHOCKS), -FUGHE DI RADIAZIONI IONIZZANTI, -DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DALLA PRESENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE E STRUTTURE PERICOLOSE. I PERICOLI ELENCATI SONO CONSEGUENTI NORMALMENTE ALLE CARENZE PROGETTUALI, ESECUTIVE E DI MANUTENZIONE 4.2 ALTRI: -SVILUPPO RAPIDO D INCENDIO IN STRUTTURE CON ALTO CARICO D INCENDIO, - SVILUPPO DI FUMI TOSSICI, - SCOPPI DI TUBAZIONI E CONTENITORI DI GAS O SOSTANZE INFIAMMABILI IN AMBIENTI INTERESSATI ALL INCENDIO, - INTERRUZIONI DI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE PREFERENZIALI O DI SICUREZZA PERCHÉ POCO ISOLATE E PROTETTE, - SCOPPIO DI APPARECCHI TELEVISIVI, SOFFOCAMENTO O SCHIACCIAMENTO DI PERSONE LUNGO I PERCORSI DI ESODO O CONTRO LE USCITE DI SICUREZZA PER CARENZA DIMENSIONALE O NUMERICA, - MANCANZA DI ADEGUATI MANIGLIONI ANTIPANICO O CON ERRATO SENSO DI APERTURA DELLE PORTE, - CADUTE E DANNI A PERSONE IN LOCALI DI LAVORO (LAVASTOVIGLIE, CUCINE), - INCIDENTI A PERSONALE TECNICO PER PROBLEMI IMPIANTISTICI, - CADUTE, DANNI FISICI A DISABILI PER MANCANZA DI ADEGUATO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RAMPE DI RACCORDO, ASCENSORI PER CARROZZINE, SERVIZI IGIENICI). GLI INCIDENTI AL PERSONALE OSPEDALIERO NORMALMENTE AVVENGONO PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE ( USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI PROTETTIVI,IDONEE CALZATURE DI SICUREZZA). Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 25

4.3 LA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DI ESPLOSIONE LA NORMA CEI 64-4 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI ADIBITI AD USO MEDI- CO, NELLA SEZIONE 4 PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DI ESPÌOSIONE:PRESCRIZIONI PARTICOLARI RECITA: "NELLE CAMERE OPERATORIO E IN GENERALE NEI LOCALI DI ANESTESIA QUALORA LE ANESTESIE GENERALI SIANO EFFETTUATE CON SOSTANZE ATTE A FORNIRE MISCELE ESPLOSIVE, OPPURE SI TROVINO DISINFETTANTI E/O SOSTANZE SGRASSANTI INFIAMMABILI MISCELATE ALL ARIA, ALL OSSIGENO, AL PROTOSSIDO D AZOTO, SI PRESENTANO RISCHI DI ESPLOSIONE. PERCHÉ SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI RISCHIO SONO NECESSARIE LE SEGUENTI TRE CONDIZIONI: L ASSENZA DI UNA SOLA DI ESSE IMPEDISCE IL CREARSI DEL PERICOLO DI ESPLOSIONE. - CONDIZIONE A): CHE IL GAS ANESTETICO SIA ESPLOSIVO. - CONDIZIONE BÌ: CHE IL GAS ESPLOSIVO SIA PRESENTE NELLA PERCENTUALE PERICOLOSA. - CONDIZIONE C): CHE SIA CONTEMPORANEAMENTE PRESENTE E PROSSIMA UNA CAUSA DI INNESCO (SCINTILLA). PER OVVIARE A QUESTA SITUAZIONE DI PERICOLO È POSSIBILE FAR RICORSO A DELLE MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA RAPPRESENTATE DA IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS TOSSICI E ATMOSFERE ESPLOSIVE. Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 26

4.4 PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO LE STATISTICHE DIMOSTRANO CHE IL MAGGIOR NUMERO DEI SINISTRI OCCORSI NEI COMPLESSI OSPEDALIERI DELL EUROPA OCCIDENTALE SI MANIFESTANO TRA LE ORE 20 E LE 8 DEL MATTINO,SI RIPORTANO LE TABELLE E SCHEMI: Prevenzione incendi nelle attività ospedaliere Pag. 27