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COMUNE DI ANGHIARI Provincia di Arezzo Piazza del Popolo 9-52031 Anghiari (Ar) La legge di stabilità 2014 (Legge n 147 del 27/12/2013) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.). La IUC si compone di: 1) Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'imu. 2) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per la componente riferita a servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. 3) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014 Modalità per il pagamento della seconda rata Entro il 16 Dicembre 2014 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell IMU dovuta per l anno d imposta 2014. L IMU è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare, e si applica in ipotesi di possesso di: - fabbricati - aree fabbricabili Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell imposta tutti i proprietari o i soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su immobili siti nel territorio comunale. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. ATTENZIONE: Dall'anno 2014 l'imposta Municipale Propria non si applica per le seguenti categorie di immobili: 1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. 2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. 4. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5. immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati 7. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 8. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà o di usufrutto di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata. Abitazione principale e pertinenze Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Base imponibile: Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (no A/10) 160 Cat. C/2 C/6 C/7 160 Cat. A/10 80 Cat. C/3 C/4 C/5 140 Cat. B 140 Cat. D (no D5) 65 Cat. D/5 80 Cat C/1 55 Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per: a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n 42/2004) b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92) Aliquote e detrazioni 2014 Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l anno 2014 I.M.U. 0,81 % aliquota di base, di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 0,45 % aliquota prevista per l abitazione principale- (A1-A8 e A9) e relative pertinenze, di cui all art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,61 % aliquota particolare per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, da richiedere presentando apposita domanda 0,81 % aliquota terreni non esenti DETRAZIONE Per l abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all aliquota ridotta, anche una detrazione pari a.200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2014, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l anno 2014.

Calcolo dell imposta: il calcolo dell imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l aliquota e l eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni). Sul sito internet del Comune di Anghiari www.comune.anghiari.ar.it è disponibile un modello di calcolo dell imposta ad uso dei contribuenti. N.B. E riservato allo Stato il solo gettito dell IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l aliquota deliberata e l aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune. Dichiarazione I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO dell anno successivo dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui nasce l obbligo dichiarativo si consiglia di consultare le istruzioni relative nel nostro sito www.comune.anghiari.ar.it dove è disponibile, il modello di dichiarazione I.M.U da compilare on-line e stampare. Modalità di versamento Il versamento del tributo IMU dovrà essere effettuato con mod. F24 agli uffici postali o sportelli bancari con i seguenti codici: -codice catastale comune di ANGHIARI A291 (importo minimo di versamento.12,00) CODICI I.M.U. mod. F24 Comune Stato -I.M.U. su abitazione principale e 3912 pertinenze (A1-A8-A9) - I.M.U. su terreni 3914 -I.M.U. su aree fabbricabili 3916 -I.M.U. su altri immobili 3918 - I.M.U. su altri immobili cat. D 3930 3925 Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). NUOVE DISPOSIZIONI IMU PER I TERRENI MONTANI A seguito del decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che ha modificato l applicazione dell esenzione dall IMU per i terreni montani, si comunica che: Il Comune di Anghiari (altitudine 429 slm) è individuato sulla base dell Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, a un altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, quindi rimangono esenti solamente i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola o dati in affitto o comodato a persone con gli stessi requisiti. Per i terreni che non sono esenti deve essere applicata l aliquota base del 8,10 per mille calcolata per l intero anno 2014. La scadenza del pagamento rimane il 16/12/2014, salvo proroghe. Il codice tributo per i terreni agricoli è 3914.

Aliquote Tasi 2014 (tributo servizi indivisibili) Con la deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 21/05/2014 e n 14 del 10/07/2014 sono state approvate le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2014 nei termini che seguono: - aliquota del 2,5 applicata alle seguenti unità immobiliari: a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà o di usufrutto di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata; d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; e) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; f) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; g) a tutti gli altri fabbricati; h) aree fabbricabili aliquota del 1,5 abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli,palazzi eminenti);

Tributo per i Servizi Indivisibili - anno 2014 Modalità per il pagamento della seconda rata Entro il 16 Dicembre 2014 deve essere effettuato il versamento della seconda rata della TASI dovuta per l anno d imposta 2014. L'imposta, deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base della aliquota deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 21/05/2014 e n. 14 del 10/07/2014. Soggetti passivi Sono tenuti al pagamento dell imposta tutti i proprietari ( o soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile. - In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Base imponibile: Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (no A/10) 160 Cat. C/2 C/6 C/7 160 Cat. A/10 80 Cat. C/3 C/4 C/5 140 Cat. B 140 Cat. D (no D5) 65 Cat. D/5 80 Cat C/1 55 Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per: a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n 42/2004) b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92) Sul sito internet del Comune di Anghiari www.comune.anghiari.ar.it è disponibile un modello di calcolo dell imposta ad uso dei contribuenti.

Dichiarazione I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO dell anno successivo dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Modalità di versamento Il versamento del tributo TASI dovrà essere effettuato con mod. F24 agli uffici postali o sportelli bancari con i seguenti codici: -codice catastale comune di ANGHIARI A291 (importo minimo di versamento.12,00) CODICI TASI mod. F24 -TASI su abitazione principale e pertinenze 3958 -TASI su aree fabbricabili 3960 -TASI su altri immobili 3961 Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).