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I.M.U. ANNO 2014 L I.M.U. ha come PRESUPPOSTO il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, come definiti dall art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge. L imposta municipale propria non si applica al possesso dell abitazione principale (e relative assimilazioni) e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota agevolata e la detrazione relative all abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune. L'imposta municipale propria, a decorrere dall 1/01/2014, non si applica altresì: a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; c. alla casa coniugale (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune; d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e. ai fabbricati rurali ad uso strumentale; f.. agli immobili merce costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita;

g. agli immobili assimilati da parte del Comune ad abitazione principale, ovvero agli immobili, e relative pertinenze ammesse per legge, posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l immobile non risulti locato (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), COME SI CALCOLA L IMU: La base imponibile dell I.M.U. é costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.L.vo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come segue: FABBRICATI: - Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 140 = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 - C/4 e C/5 80 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 80 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 65 = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 55 = per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

TERRENI: - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Inoltre i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l I.M.U. solo sulla parte di valore eccedente 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2014: MODIFICHE RIGUARDO L ESENZIONE Il Decreto Interministeriale del 28/11/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2014 - Supplemento ordinario n. 93, ha rimodulato l applicazione dell esenzione dall IMU, in attuazione i quanto previsto dall art. 22, comma 2, del D.L. 66/2014. In particolare il decreto stabilisce che sono esenti, nei comuni ubicati ad un altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri individuati sulla base dell Elenco dei Comuni Italiani, pubblicato sul sito Internet dell ISTAT, tenendo conto dell altezza riportata nella colonna Altitudine dal centro (il Comune di Pinerolo rientra in tale fascia) i terreni agricoli posseduti da Coltivatori Diretti (CD)e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con requisito previdenza agricola; l esenzione opera anche in caso di terreno posseduto da CD o da IAP e concesso in comodato o affitto ad altro CD o IAP. Viene pertanto meno la precedente esenzione prevista per i terreni situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa: Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7. - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52. Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2. - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10 che non siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola.

PROROGA TERMINE PAGAMENTO Il Consiglio dei Ministri del 12/12/2014 ha approvato un Decreto Legge che rinvia al 26 gennaio 2015 il termine di versamento (da effettuarsi in un unica rata) dell IMU relativa ai terreni agricoli che hanno perso l esenzione dal tributo. - Per le aree edificabili la base imponibile è pari al valore venale al 1 gennaio dell anno d imposizione (così come era previsto per l ICI). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l allevamento di animali. Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l adempimento dell imposta dovuta e di orientare l attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell applicazione dell I.C.I.. (Determinazione n. 222 del 22/02/2008). ABITAZIONE PRINCIPALE: DEFINIZIONE: Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE: Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. DETRAZIONI: - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. CONIUGE SUPERSITE: ai sensi dell art. 540 del Codice Civile Al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa famigliare se di proprietà del defunto o comuni. Pertanto se il coniuge fosse esclusivo proprietario della residenza famigliare, ovvero la casa fosse in comproprietà tra i coniugi, il coniuge superstite diviene l unico soggetto passivo IMU in forza del diritto di abitazione conseguito quale legato ex lege (e quindi a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà tra gli eredi). MODALITA DI VERSAMENTO: Il versamento dell imposta dovuta è effettuato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 16 giugno in misura pari al 50 per cento dell imposta totale dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l anno di competenza. L IMU si può pagare : - con apposito bollettino postale - conto corrente n.: 1008857615 - Intestato a Pagamento Imu (disponibile presso tutti gli Uffici Postali), sul quale si dovrà indicare il codice Ente (G674 - del Comune di Pinerolo), e barrare la casellina acconto e/o saldo. - con modello F24 (disponibile, in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise"). Sul modello F24 il contribuente dovrà indicare, in corrispondenza delle somme da versare, la parte dell imposta dovuta al comune distintamente da quella di pertinenza statale, mediante indicazione dei rispettivi codici articolati per tipologia di immobile e per Ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato), come da tabella che segue. Codici tributo per il pagamento dell'imu con il modello F24 (Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012 e n. 33/E/2013)

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Abitazione principale 3912 Codice IMU quota Stato Terreni 3914 Aree fabbricabili 3916 Altri fabbricati 3918 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 I codici indicati devono essere riportati all interno del modello F24, nella Sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, dopo aver indicato il Codice Ente del Comune di Pinerolo G674. Importo minimo: il minimo da versare è pari a. 5,00 = per ciascun versamento. L importo minimo è riferito all imposta complessivamente dovuta e non all importo delle singole rate, né alle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili. Arrotondamento: L importo da versare deve essere arrotondato all euro nel seguente modo: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare 100,49 diventa 100,00; totale da versare 100,50 diventa 101,00). SI INFORMA CHE SUL SITO DEL COMUNE DI PINEROLO (www.comune.pinerolo.to.it) NELLA HOME PAGE, CLICCANDO SUL LINK CALCOLO IMU- ON LINE, E POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DELL IMPOSTA DOVUTA E LA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24, OLTRE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU E RELATIVA STAMPA.