OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELL UNIONE EUROPEA AGGIORNATO AL 29 FEBBRAIO 2012 A CURA DI MARIA NOVELLA MASSETANI Sentenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea nella causa C-204/09 Flachglas Torgau GmbH/ Germania Un produttore tedesco, che partecipa allo scambio di quote di emissione di gas, volendo ottenere notizie sulle condizioni con cui l Agenzia federale per l ambiente ha adottato alcune decisioni di assegnazione delle quote stesse, si rivolge al ministero federale per l ambiente, per la protezione della natura e per la sicurezza nucleare affinché trasmettesse informazioni relative sia al procedimento legislativo nell ambito del quale è stata adottata la legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas, sia riguardo all attuazione di tale legge. Il ministero non accoglie la richiesta, affermando che non sussiste l obbligo, nel caso di cui si tratta, a causa della sua partecipazione a tale procedimento ed anche perché le informazioni relative all attuazione della legge sono coperte dalla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche. La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, applicabile alla fattispecie, ha come scopo quello di garantire ai cittadini ed alle imprese il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. La Direttiva permette agli Stati membri di prevedere la possibilità di rigetto di una richiesta di informazioni ambientali quando la divulgazione di tali notizie arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, purchè tale riservatezza sia prevista dalla legge. La Corte di Giustizia afferma che gli Stati membri possono prevedere che i ministeri neghino l accesso del pubblico alle informazioni ambientali, a condizione che questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Tale facoltà consente agli Stati membri di stabilire le regole idonee ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento di adozione delle leggi, tenendo conto del fatto che l informazione dei cittadini è di regola, sufficientemente assicurata nell ambito del procedimento legislativo. 1
Tuttavia, una volta concluso il procedimento legislativo, il ministero, che vi ha partecipato, non può più avvalersi di tale eccezioni poiché il corretto svolgimento di tale procedimento non può più essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazione ambientali. D altra parte, non è escluso che il ministero possa negare la trasmissione di tali informazioni per altri motivi riconosciuti dal diritto dell Unione. La Corte, sul punto, rileva che il legislatore comunitario ha voluto chiaramente che nel diritto nazionale esista una regola esplicita. Il diritto dello Stato membro deve stabilire espressamente la portata della nozione di deliberazioni delle autorità pubbliche, che rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche. Pertanto, i giudici comunitari ricordano che un autorità pubblica, che intenda avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali, deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-17/10 Toshiba Corporation e a./ Urad pro achranu hospodarske souteze La causa riguarda un intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas di cui hanno fatto parte varie imprese europee e giapponesi nell ambito dell elettrotecnica. Sia la Commissione sulla base degli articoli 81 CE e 53 dell accordo sullo spazio economico europeo in combinato disposto con il regolamento n. 1/2003, sia l autorità ceca garante della concorrenza hanno esaminato tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. La Commissione ha analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell intesa sul mercato dell Unione e ha applicato le regole di concorrenza dell Unione, mentre l autorità ceca garante della concorrenza, si è limitata a sanzionare gli effetti prodotti dall accordo nella Repubblica caca precedentemente al primo maggio 2004. La Corte afferma che il diritto comunitario vincola la Repubblica ceca, dalla sua adesione, cioè dal 1 maggio 2004. Né i Trattati né l atto di adesione della Repubblica ceca contengono indicazioni a favore di un applicazione retroattiva delle regola della concorrenza dell Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottosi in tale paese prima della sua adesione. In assenza di un indicazione espressa di questo tipo, in base al principio della certezza del diritti, tali effetti devono essere valutati alla luce delle norme vigenti al momento in cui si sono prodotti. 2
Inoltre, i giudici comunitari dispongono che, ai sensi del regolamento n.1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le regole della concorrenza, occorre sottolineare, non prevedono che l avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita di autorità, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali competenti. Al contrario, i poteri delle autorità sono ripristinati una volta terminato il procedimento iniziato dalla Commissione, poiché il diritto dell Unione e il diritto nazionale, in materia di concorrenza, si applicano parallelamente. Le regole, infatti, a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti di applicazione divergono e non corrispondono. Le autorità nazionali, conclude la Corte, non possono prendere decisioni in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Si rileva che la Commissione ha sanzionato soltanto le conseguenze dell intesa all interno dello Spazio economico europeo. La decisione della Commissione non sanziona quindi gli eventuali effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio della Repubblica ceca, durante il periodo precedente la sua adesione; quindi, la Corte dichiara che in assenza di un cumulo di sanzioni, il principio del ne bis in idem non è stato violato. Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nella cause riunite C- 134/11 Jurgen Blodel-Pawlik / HansseMerkur Reiseversicherung AG Il caso che ha provocato la pronuncia della Corte di Giustizia è stato il fatto che due cittadini tedeschi avevano prenotato un viaggio tutto compreso, ma l organizzatore ha distratto le somme incassate, divenendo così insolvente. La Direttiva in materia, 90/314/CEE del Consiglio, ha lo scopo di garantire che in caso di insolvenza o di fallimento dell organizzazione del viaggio l organizzatore abbia l onere di dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare il rimpatrio ed il rimborso. La Corte chiarisce che la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva si applica anche qualora tale insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest ultimo. La direttiva è volta a tutelare il consumatore contro le conseguenza dell insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l insolvenza dell organizzazione del viaggio sia dovuta alla condotta scorretta del medesimo, non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio ed il rimpatrio del viaggiatore. 3
Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nelle cause riunite C- 72/10 Marcello Costa e C-77/10 Ugo Cifone Nella fattispecie sottoposta all attenzione dei giudici comunitari la Corte di Giustizia esamina le misure adottate dall Italia per rimediare all esclusione di alcuni operatori di giochi d azzardo, dichiarata illegittima dalla Corte stessa nel 2007. Le autorità italiane hanno assegnato numerose concessioni per le scommesse sulle competizioni sportive ed ippiche, escludendo, in particolare, gli operatori costituiti in forma di società per azioni quotate. La Corte di giustizia, nel 2007, ha dichiarato l illegittimità di tale estromissione. In conseguenza di tale decisione, l Italia ha proceduto a riformare il settore del gioco, per assicurarne l adeguamento alle regole imposte dal diritto comunitario. In particolare l Italia ha messo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, stabilendo che i nuovi punti vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della gara del 1999. Alcuni cittadini, gestori di centri di trasmissione dati, sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommessa per aver violato le prescrizioni della normativa italiana. Quest ultima disciplina stabilisce che l esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un autorizzazione di polizia. Qualsiasi inosservanza comporta l applicazione di sanzioni penali. La Corte di giustizia, investita del problema circa la compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dall Unione, ritiene che la distanza minima che i nuovi concessionari devono rispettare nei confronti di quelli già esistenti, abbia il fine di tutelare le posizioni commerciali già esistenti, a sfavore di quelli nuovi, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale. Una tale misura implica una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi precedentemente. Una simile disparità di trattamento potrebbe essere giustificata, secondo il diritto dell Unione, da motivi imperativi di interesse generale. I giudici comunitari ritengono che il diritto dell Unione osta ad una normativa nazionale sui giochi d azzardo che imponga una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita delle scommesse, qualora miri a proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti. 4
Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nella causa C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) / Netlog NV Una società belga, la SABAM, che gestisce i diritti di autori, compositori e editori di opere musicali, ha la funzione di autorizzare l utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi. La suddetta società si oppone ad un altra, Netlog, la quale gestisce una piattaforma di rete sociale sulla quale ogni utente riceve uno spazio personale che può riempiere. Di conseguenza gli utenti possono adoperare opere musicali ed audiovisive del repertorio della SABAM, in maniera tale che altri utenti della rete possano avervi accesso senza autorizzazione della SABAM e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo. La Corte di giustizia, interpellata, prende atto che la Netlog memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e per tale motivo è un prestatore di servizi di hosting ai sensi del diritto dell Unione. E pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting identifichi gli utenti che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti. D altra parte, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe successivamente determinare quali file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita e bloccare la messa a disposizione degli stessi file che ha considerato illeciti. Un sistema di sorveglianza preventiva, così costruito, però, richiederebbe, riflette la Corte, un osservazione generalizzata ed attiva dei file memorizzati dai fruitori. Nel caso di specie, l ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza nell interesse dei titolari dei diritti d autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe, inoltre, essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Una tale ingiunzione causerebbe una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e a sue spese. Occorre aggiungere che gli effetti dell ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali, cioè il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. L ingiunzione, infatti, implicherebbe l identificazione e l elaborazione delle informazioni relative ai profili creati, dati per 5
loro natura protetti; inoltre rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere tra contenuto illecito e lecito. I giudici comunitari concludono che il giudice nazionale, adottando un ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l obbligo di garantire un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, quello di proprietà intellettuale e la libertà di impresa e la tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni. 6
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