OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELL UNIONE EUROPEA AGGIORNATO AL 29 FEBBRAIO 2012 A CURA DI MARIA NOVELLA MASSETANI



Documenti analoghi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

Codice di Comportamento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L Ente del Turismo del Sultanato dell OMAN, con sede a:

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DOMOTICA Linee guida e compiti in fase di progettazione Privacy

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

DELIBERAZIONE N. 30/7 DEL

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

SCOMMESSE SPORTIVE. Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

RCH SRL C.da Marignano snc Potenza Picena P.iva NOTE LEGALI. Copyright RCH srl

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

Notiziario settimanale giugno Indirizzi e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ALLEGATO B alla delibera n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il Contratto Professionale ed i compensi

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. GUIDA PRATICA AI CONTRATTI DI LICENZA DELLA SIAE PER LA PRODUZIONE DI

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

AIFI. CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO per Investment Companies di private equity (contenuto minimo)

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

La normativa contabile bulgara

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

In tal caso, la copertura minima prevista dal diritto dell Unione per i danni alla persona si applica anche al danno morale

Copertura delle perdite

Roma, 30 ottobre 2008

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Richiesta di account e/o accesso alle risorse Informatiche della Sezione di Cagliari

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

I FINANZIAMENTI GARANTITI

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1

Consiglio Nazionale degli Utenti

Emission trading Profili Iva

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

Transcript:

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELL UNIONE EUROPEA AGGIORNATO AL 29 FEBBRAIO 2012 A CURA DI MARIA NOVELLA MASSETANI Sentenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea nella causa C-204/09 Flachglas Torgau GmbH/ Germania Un produttore tedesco, che partecipa allo scambio di quote di emissione di gas, volendo ottenere notizie sulle condizioni con cui l Agenzia federale per l ambiente ha adottato alcune decisioni di assegnazione delle quote stesse, si rivolge al ministero federale per l ambiente, per la protezione della natura e per la sicurezza nucleare affinché trasmettesse informazioni relative sia al procedimento legislativo nell ambito del quale è stata adottata la legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas, sia riguardo all attuazione di tale legge. Il ministero non accoglie la richiesta, affermando che non sussiste l obbligo, nel caso di cui si tratta, a causa della sua partecipazione a tale procedimento ed anche perché le informazioni relative all attuazione della legge sono coperte dalla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche. La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, applicabile alla fattispecie, ha come scopo quello di garantire ai cittadini ed alle imprese il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. La Direttiva permette agli Stati membri di prevedere la possibilità di rigetto di una richiesta di informazioni ambientali quando la divulgazione di tali notizie arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, purchè tale riservatezza sia prevista dalla legge. La Corte di Giustizia afferma che gli Stati membri possono prevedere che i ministeri neghino l accesso del pubblico alle informazioni ambientali, a condizione che questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Tale facoltà consente agli Stati membri di stabilire le regole idonee ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento di adozione delle leggi, tenendo conto del fatto che l informazione dei cittadini è di regola, sufficientemente assicurata nell ambito del procedimento legislativo. 1

Tuttavia, una volta concluso il procedimento legislativo, il ministero, che vi ha partecipato, non può più avvalersi di tale eccezioni poiché il corretto svolgimento di tale procedimento non può più essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazione ambientali. D altra parte, non è escluso che il ministero possa negare la trasmissione di tali informazioni per altri motivi riconosciuti dal diritto dell Unione. La Corte, sul punto, rileva che il legislatore comunitario ha voluto chiaramente che nel diritto nazionale esista una regola esplicita. Il diritto dello Stato membro deve stabilire espressamente la portata della nozione di deliberazioni delle autorità pubbliche, che rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche. Pertanto, i giudici comunitari ricordano che un autorità pubblica, che intenda avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali, deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-17/10 Toshiba Corporation e a./ Urad pro achranu hospodarske souteze La causa riguarda un intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas di cui hanno fatto parte varie imprese europee e giapponesi nell ambito dell elettrotecnica. Sia la Commissione sulla base degli articoli 81 CE e 53 dell accordo sullo spazio economico europeo in combinato disposto con il regolamento n. 1/2003, sia l autorità ceca garante della concorrenza hanno esaminato tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. La Commissione ha analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell intesa sul mercato dell Unione e ha applicato le regole di concorrenza dell Unione, mentre l autorità ceca garante della concorrenza, si è limitata a sanzionare gli effetti prodotti dall accordo nella Repubblica caca precedentemente al primo maggio 2004. La Corte afferma che il diritto comunitario vincola la Repubblica ceca, dalla sua adesione, cioè dal 1 maggio 2004. Né i Trattati né l atto di adesione della Repubblica ceca contengono indicazioni a favore di un applicazione retroattiva delle regola della concorrenza dell Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottosi in tale paese prima della sua adesione. In assenza di un indicazione espressa di questo tipo, in base al principio della certezza del diritti, tali effetti devono essere valutati alla luce delle norme vigenti al momento in cui si sono prodotti. 2

Inoltre, i giudici comunitari dispongono che, ai sensi del regolamento n.1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le regole della concorrenza, occorre sottolineare, non prevedono che l avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita di autorità, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali competenti. Al contrario, i poteri delle autorità sono ripristinati una volta terminato il procedimento iniziato dalla Commissione, poiché il diritto dell Unione e il diritto nazionale, in materia di concorrenza, si applicano parallelamente. Le regole, infatti, a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti di applicazione divergono e non corrispondono. Le autorità nazionali, conclude la Corte, non possono prendere decisioni in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Si rileva che la Commissione ha sanzionato soltanto le conseguenze dell intesa all interno dello Spazio economico europeo. La decisione della Commissione non sanziona quindi gli eventuali effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio della Repubblica ceca, durante il periodo precedente la sua adesione; quindi, la Corte dichiara che in assenza di un cumulo di sanzioni, il principio del ne bis in idem non è stato violato. Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nella cause riunite C- 134/11 Jurgen Blodel-Pawlik / HansseMerkur Reiseversicherung AG Il caso che ha provocato la pronuncia della Corte di Giustizia è stato il fatto che due cittadini tedeschi avevano prenotato un viaggio tutto compreso, ma l organizzatore ha distratto le somme incassate, divenendo così insolvente. La Direttiva in materia, 90/314/CEE del Consiglio, ha lo scopo di garantire che in caso di insolvenza o di fallimento dell organizzazione del viaggio l organizzatore abbia l onere di dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare il rimpatrio ed il rimborso. La Corte chiarisce che la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva si applica anche qualora tale insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest ultimo. La direttiva è volta a tutelare il consumatore contro le conseguenza dell insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l insolvenza dell organizzazione del viaggio sia dovuta alla condotta scorretta del medesimo, non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio ed il rimpatrio del viaggiatore. 3

Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nelle cause riunite C- 72/10 Marcello Costa e C-77/10 Ugo Cifone Nella fattispecie sottoposta all attenzione dei giudici comunitari la Corte di Giustizia esamina le misure adottate dall Italia per rimediare all esclusione di alcuni operatori di giochi d azzardo, dichiarata illegittima dalla Corte stessa nel 2007. Le autorità italiane hanno assegnato numerose concessioni per le scommesse sulle competizioni sportive ed ippiche, escludendo, in particolare, gli operatori costituiti in forma di società per azioni quotate. La Corte di giustizia, nel 2007, ha dichiarato l illegittimità di tale estromissione. In conseguenza di tale decisione, l Italia ha proceduto a riformare il settore del gioco, per assicurarne l adeguamento alle regole imposte dal diritto comunitario. In particolare l Italia ha messo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, stabilendo che i nuovi punti vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della gara del 1999. Alcuni cittadini, gestori di centri di trasmissione dati, sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommessa per aver violato le prescrizioni della normativa italiana. Quest ultima disciplina stabilisce che l esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un autorizzazione di polizia. Qualsiasi inosservanza comporta l applicazione di sanzioni penali. La Corte di giustizia, investita del problema circa la compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dall Unione, ritiene che la distanza minima che i nuovi concessionari devono rispettare nei confronti di quelli già esistenti, abbia il fine di tutelare le posizioni commerciali già esistenti, a sfavore di quelli nuovi, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale. Una tale misura implica una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi precedentemente. Una simile disparità di trattamento potrebbe essere giustificata, secondo il diritto dell Unione, da motivi imperativi di interesse generale. I giudici comunitari ritengono che il diritto dell Unione osta ad una normativa nazionale sui giochi d azzardo che imponga una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita delle scommesse, qualora miri a proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti. 4

Corte di Giustizia dell Unione Europea Sentenza nella causa C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) / Netlog NV Una società belga, la SABAM, che gestisce i diritti di autori, compositori e editori di opere musicali, ha la funzione di autorizzare l utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi. La suddetta società si oppone ad un altra, Netlog, la quale gestisce una piattaforma di rete sociale sulla quale ogni utente riceve uno spazio personale che può riempiere. Di conseguenza gli utenti possono adoperare opere musicali ed audiovisive del repertorio della SABAM, in maniera tale che altri utenti della rete possano avervi accesso senza autorizzazione della SABAM e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo. La Corte di giustizia, interpellata, prende atto che la Netlog memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e per tale motivo è un prestatore di servizi di hosting ai sensi del diritto dell Unione. E pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting identifichi gli utenti che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti. D altra parte, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe successivamente determinare quali file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita e bloccare la messa a disposizione degli stessi file che ha considerato illeciti. Un sistema di sorveglianza preventiva, così costruito, però, richiederebbe, riflette la Corte, un osservazione generalizzata ed attiva dei file memorizzati dai fruitori. Nel caso di specie, l ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza nell interesse dei titolari dei diritti d autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe, inoltre, essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Una tale ingiunzione causerebbe una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e a sue spese. Occorre aggiungere che gli effetti dell ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali, cioè il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. L ingiunzione, infatti, implicherebbe l identificazione e l elaborazione delle informazioni relative ai profili creati, dati per 5

loro natura protetti; inoltre rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere tra contenuto illecito e lecito. I giudici comunitari concludono che il giudice nazionale, adottando un ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l obbligo di garantire un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, quello di proprietà intellettuale e la libertà di impresa e la tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni. 6

7