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Pagina 1 di 10 MATRICE DELLA REDAZIONE E DELLE REVISIONI FASI RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ DATA (Funzione) (Nome) Redazione Tecnici Prevenzione in ambito Sanità Pubblica Dott.ssa Anna Mazzini Dott.ssa Daniela Donati Dott. Carlo Gori Dott. Enzo Tanganelli Dott. Bruno Tredici 27 Ottobre 2008 Revisione Approvazione Diffusione Tecnici Prevenzione in Tecnici Prevenzione in ambito Sanità Pubblica Tecnici Prevenzione in Direttore U.O. Tecnici Prevenzione in ambito Sanità Pubblica Direttore U.O. Tecnici Prevenzione in ambito Veterinario Direttore U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione Direttore U.O. Igiene degli alimenti di Origine Animale Direttore Dipartimento della Prevenzione Copia non controllata La versione ufficiale del documento è depositata nella intranet dell Azienda USL8 Arezzo all indirizzo http://intranet.usl8.toscana.it Dott. Mauro Bardelli Dott. Luigi Cai Dott. Beniamino Dini Dott. Mario Volpi Dott.ssa Anna Mazzini Dott. Mauro Bardelli Dott. Sergio Neri Dott. Bruno Nocentini Dott. Fulvio Armellini Dott. Guido Bichi Dott.ssa Gabriella Bidini 14 Novembre 2008 Responsabile Archiviazione Luogo di Archiviazione Data di Archiviazione Gruppo Comunicazione http://intranet.usl8.toscana.it Istruzione Operativa Pagina 1 Revisione del 14.11.2008

Pagina 2 di 10 - Riferimento Prodotto Finito n. : 11. Titolo: AMMINISTRATIVE Con i Decreti Legislativi 190/2005 e 193/2007 sono state definite le specifiche sanzioni ai principali Regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto Pacchetto Igiene e sue successive integrazioni; i due decreti nazionali oltre ad introdurre disposizioni sanzionatorie precedentemente non normate (vedasi sanzioni in materia di Rintracciabilità) hanno apportato consistenti modifiche al previgente sistema sanzionatorio in materia di igiene e sicurezza alimentare, abrogando le normative di recepimento delle direttive comunitarie di carattere verticale (ovvero quelle norme applicabili a specifici prodotti alimentari, quali ad esempio il Decreto Legislativo 537/92 sui prodotti a base di carne, il D.P.R. 54/97 sul latte ed i prodotti a base di latte, ecc,) e di carattere orizzontale (ovvero che si applicavano a tutti i prodotti alimentari, vedasi Decreto Legislativo 155/97, ecc,), nonché alcune disposizioni nazionali (vedasi art. 2 Legge 283/62, ecc.). L elemento di raccordo tra la vecchia e la nuova normativa, è costituito dall'art. 61 del Regolamento CE 882/04, che prevede il mantenimento in vigore delle norme pregresse... nella misura in cui non siano in contrasto con la regolamentazione comunitaria. Premesso quanto sopra, le violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare devono essere valutate sulla base principale delle attuali norme di riferimento comunitario, costituite dai regolamenti del pacchetto igiene e successive integrazioni, per quanto attiene alle modalità di accertamento, contestazione, notifica, pagamento e ricorso, continua ad essere pienamente operativa la Legge 689/81, mentre per quanto attiene alle specifiche fattispecie sanzionatorie si deve tenere conto in via prioritaria del Decreto Legislativo 190/2005 e del Decreto Legislativo 193/2007, in sub-judice continuano ad essere applicate le normative nazionali vigenti laddove non contrastanti e/o superate dalle nuove normative comunitarie, nelle stesse modalità adottate a seguito dell entrata in vigore dell ex D.Lg.vo 155/97 (vedasi Deliberazione R.T. n.1031 del 14.09.1999 e successiva Deliberazione n.877 del 07.08.2000). 11.1. Finalità - Obiettivi - Campo di Applicazione Definizioni Riferimenti Normativi Specifici Relativamente alle voci riportate nel titolo del presente paragrafo (11.1), si rimanda a quanto descritto nella Macro Procedura Vigilanza - Parte Generale IL CONTROLLO UFFICIALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE. Istruzione Operativa Pagina 2 Revisione del 14.11.2008

Pagina 3 di 10 11.2. Descrizione dell attività: aspetti generali ed applicazione delle sanzioni depenalizzate Il sistema sanzionatorio degli violazioni amministrative è attualmente regolamentato a livello nazionale: dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 Modifiche al sistema penale..depenalizzazione delle violazioni penali soggette alla sola pena della multa o dell ammenda.. e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n.205 ; ed in ambito regionale dalla Legge R.T. del 28.12.200 n.81 Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. Con la Legge 689/81, è stata attuata una consistente depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa o dell ammenda, ed in tale contesto sono state disciplinate le modalità di accertamento generico delle violazioni amministrative (art.13) quali le assunzioni di informazioni, l ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, i rilievi descrittivi e fotografici, il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca e non, gli accertamenti delle violazioni mediante analisi di campioni (art.15), nonché le modalità di contestazione e notificazione (art.14), le modalità di determinazione degli importi sanzionatori (art.16), le modalità ed i termini per i ricorsi e/o dell ordinanza ingiunzione (art.17, art.18 ed art.19). Con il successivo Decreto Legislativo 507/99 (che in parte ha modificato la Legge 689/81), sono state depenalizzate un ulteriore serie di sanzioni penali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (elencate nello specifico allegato di tale normativa); fatti salvi i provvedimenti normativi nazionali, intervenuti successivamente, a seguito dei quali alcune normative riportate nell Allegato Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell articolo 1 del D.Lg.vo 507/99 sono state abrogate e/o superate (caducate), si riportano a seguire (per una diretta e migliore valutazione anche ai fini della presente istruzione operativa) l elenco delle normative depenalizzate in tale contesto: Normativa Legge 02.08.1897, n.378 Regio Decreto Legge 15.10.1925, n.2033 Legge 04.11.1951, n.1316 Legge 07.12.1951, n.1559 Legge 10.04.1954, n.125 Legge 16.03.1956, n.108 Legge 23.12.1956, n.1526 Legge 13.11.1960, n.1407 Legge 30.04.1962, n.283 Legge 24.02.1962, n.1104 Legge 16.08.1962, n.1354 Legge 15.02.1963, n.281 (****) DPR 12.07.1963, n.930 Materia Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco. Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati. Difesa della genuinità del burro. Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12). Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile. Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini Istruzione Operativa Pagina 3 Revisione del 14.11.2008

Pagina 4 di 10 DPR 12.02.1965, n.162 Legge 27.01.1968, n.35 Legge 09.10.1980, n.659 Legge 04.11.1981, n.628 Legge 02.08.1982, n.527 DPR 23.08.1982, n.777 Legge 04.11.1987, n.460 DPR 24.05.1988, n.223 DPR 24.05.1988, n.236 Legge 30.05.1989, n.224 Legge 12.01.1990, n.11 Legge 13.02.1990, n.26 Legge 14.02.1990, n.30 Decreto Legislativo 25.01.1992, n.107 Decreto Legislativo 27.01.1992, n.110 Decreto Legislativo 27.01.1992, n.119 (**) Legge 10.02.1992, n.164 Decreto Legislativo 30.12.1992, n.537 (*) Decreto Legislativo 04.02.1993, n.64 Decreto Legislativo 04.02.1993, n.65 (*) Decreto Legislativo 03.03.1993, n.90 Decreto Legislativo 18.04.1994, n.286 (*) Decreto Legislativo 17.03.1995, n.194 Decreto Legislativo 04.08.1999, n.336 (***) Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti. Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell olio di oliva e dell olio di semi. Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi. Norme relative alla tutela della denominazione d origine e tipica del prosciutto veneto bericoeuganeo. Norme per la produzione e commercializzazione degli agri Attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola. Attuazione delle direttive numeri 78/631/CEE e 84/291/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari). Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto. Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto. Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma. Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele. Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione. Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all alimentazione umana. Attuazione delle direttive n.81/851/cee, n.81/852/cee e n.90/676/cee, relative ai medicinali veterinari Nuova disciplina delle denominazioni d origine dei vini. (*) successivamente abrogati dall art.3 Decreto Legislativo 193/2007 (**) successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 158/2006 (***) successivamente abrogato dal Decreto legislativo 193/2006 (****) successivamente modificata e reintrodotte nuove fattispecie penali Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale. Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti. Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche. Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Attuazione delle direttive 96/22/Ce e 96/23/Ce concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Inoltre risultano depenalizzate tutte le disposizioni in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni; Istruzione Operativa Pagina 4 Revisione del 14.11.2008

Pagina 5 di 10 Quindi per espressa previsione legislativa in materia di alimenti e bevande, oltre agli articoli 5-6-12 della L.283/62, restano escluse dalla depenalizzazione e costituiscono ancora reato in considerazione della loro gravità, alcune violazioni del Codice Penale che proteggono la genuinità degli alimenti e la buona fede dei consumatori quali la frode in commercio (articolo 515), la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516), la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517), le disposizioni che colpiscono manipolazioni o frodi alimentari pericolose per la salute pubblica (articoli 439, 440, 441, 442, 444 e 452). 11.3. Modalità operative per la determinazione degli importi sanzionatori oblazioni La determinazione della somma da pagare a titolo di oblazione, per le violazioni amministrative in materia di igiene e sicurezza alimentare deve essere determinata in base a quanto previsto dall art. 16 della Legge 689/81 e dall art. 8 della Legge RT 28.12.2000 n.81. L addetto al controllo pertanto deve riportare nel verbale di accertata violazione amministrativa, la somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della violazione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento; la somma così determinata dovrà essere pagata dal trasgressore e/o dal responsabile in solido entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica (quando la contestazione immediata non vi è stata). Si precisa che nella determinazione dell oblazione, si deve tenere conto degli importi minimi e massimi previsti per la violazione, adeguati all Euro secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 24.06.1998 n.213. Ad ulteriore chiarimento della determinazione dell oblazione da parte del verbalizzante, si ricorda che l art. 3 del D.Lgs. 507/99 ha previsto la trasformazione delle pene accessorie penali in sanzioni amministrative accessorie e per i casi in cui possono essere applicate quest ultime non è consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell articolo 16 Legge 689/81. Da una prima lettura si evinceva che nei casi di reiterazione delle violazioni (art.8-bis della Legge 689/81 introdotto dall art.94 del D.L.gvo 507/99), in cui l autorità amministrativa con l ordinanza-ingiunzione od il giudice con la sentenza di condanna, possono applicare le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla: a) chiusura dello stabilimento o dell esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della licenza, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consente l esercizio dell attività; oppure b) chiusura definitiva dello stabilimento o dell esercizio e la revoca della licenza, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consente l esercizio dell attività; non era ammissibile il pagamento in misura ridotta (oblazione). Istruzione Operativa Pagina 5 Revisione del 14.11.2008

Pagina 6 di 10 Tenuto conto di quanto previsto dall art. 8 comma II della Legge RT. 28.12.200 n.81, ed in particolare di quanto riportato nella Circolare R.T. Prot.102/5958/3.32 del 02.03.2001 recante indicazioni interpretative su tale normativa: ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l irrogazione di una sanzione di maggior importo edittale. Pertanto il verbalizzante deve quantificare comunque la somma prevista per il pagamento in misura ridotta (oblazione), ed è a carico dell Autorità Competente alla emissione dell ordinanza ingiunzione verificare la sussistenza di precedenti ordinanze emesse nei confronti del trasgressore ai fini dell applicazione della sanzione di maggior importo edittale. In considerazione di quanto sopra, considerato che il pagamento in misura ridotta effettuato entro i 60 giorni, risulta una ulteriore condizione favorevole per il Trasgressore (poiché così facendo evita l ulteriore controllo da parte dell Autorità Competente ai fini della reiterazione), sarebbe forse auspicabile, per una migliore informazione e salvaguardia dei diritti delle parti (art. 54 comma 3 lettera b del Reg. CE 882/2005), riportare nel verbale di accertata violazione la seguente nota: nel caso in cui risultino violazioni reiterate (art.8-bis Legge 689/81) a carico del trasgressore, l autorità competente può determinare con il provvedimento dell Ordinanza Ingiunzione, una somma dovuta a titolo di maggior importo edittale e/o le eventuali sanzioni amministrative accessorie Determinazione della sanzione amministrativa in base alla sanzione penale depenalizzata Ex Sanzione Penale = violazione punita con Sanzione Amministrativa prevista dal D.Lgs 507/99 Pena della sola Multa o dell Ammenda Pena della Reclusione o dell Arresto, alternativa a quella della Multa o dell Ammenda, quando le pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno Pena della Reclusione o dell Arresto, alternativa a quella della Multa o dell Ammenda, quando le pena detentiva è superiore ad un anno Pena della Reclusione o dell Arresto, sola o congiunta con la Multa o dell Ammenda, quando le pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno Pena della Reclusione o dell Arresto, sola o congiunta con la Multa o dell Ammenda, quando le pena detentiva è superiore ad un anno Pena pecuniaria (Multa o Ammenda) proporzionale con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi Pena pecuniaria (Multa o Ammenda) proporzionale con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, prevista in via alternativa alla reclusione o all arresto Pena pecuniaria (Multa o Ammenda) proporzionale con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, prevista congiuntamente alla reclusione o all arresto L importo della sanzione amministrativa è pari all ammontare della pena pecuniaria stabilita per la violazione (ovvero una somma equivalente alla ex Multa o Ammenda), e comunque non inferiore a Lire 500.000 L importo è determinato da Lire 15.000.000 a Lire 90.000.000 L importo è determinato da Lire 20.000.000 a Lire 90.000.000 L importo è determinato da Lire 20.000.000 a Lire 120.000.000 L importo è determinato da Lire 30.000.000 a Lire 180.000.000 L importo della sanzione è pari alla pena pecuniaria prevista in via esclusiva L importo della sanzione è pari alla pena pecuniaria prevista aumentata di un terzo L importo della sanzione è pari al doppio della pena pecuniaria prevista A titolo di esempio: per una violazione punita con la sola multa fino a Lire 3.000.000 si applica una sanzione amministrativa fino a Lire 3.000.000; se invece, la precedente sanzione penale era costituita dall arresto fino a sei mesi e l ammenda fino a Lire 1.000.000, si applica la sanzione amministrativa da Lire 20.000.000 a Lire 120.000.000. Istruzione Operativa Pagina 6 Revisione del 14.11.2008

Pagina 7 di 10 In riferimento all art.2 del D.Lgs. 507/99, a titolo semplificativo (non esaustivo) riportiamo a seguire gli importi previsti per gli articoli depenalizzati della Legge 283/62: Decreto Legislativo 507/999: esempio di trasformazione da Ammenda penale a Sanzione Amministrativa con adeguamento importi all Euro ai sensi del Decreto Legislativo 213 del 24.06.1998 Norma Violata = Legge 30 aprile 1962, n.283 Ex Sanzione Penale = Ammenda Nuovo importo Oblazione Amministrativa Art. 2 assenza di autorizzazione sanitaria (*) da L. 300.000 a L. 1.500.000 da 154,00 ad 774,00 Art. 9 divieto detenzione sostanze estranee da L. 300.000 a L. 15.000.000 da 154,00 ad 7.746,00 Art. 10 imballaggi con coloranti non consentiti da L. 600.000 a L. 15.000.000 da 309,00 ad 7.746,00 Art. 11 utensili e recipienti non consentiti da L. 300.000 a L. 9.000.000 da 154,00 ad 4.648,00 Art. 13 pubblicità ingannevole (**) da L. 600.000 a L. 15.000.000 500.000 258,00 600.000 308,00 1.200.000 618,00 600.000 308,00 1.200.000 da 309,00 ad 7.746,00 618,00 (*) abrogato dall art.3 del D.L.gvo 193/2007; (**) tale articolo, nonostante il suo contrasto con la norma dell art.2 e dell art.18 comma 1 del Decreto Legislativo 109/92, per il quale era da ritenere vigente solo per la sua valenza penale, a seguito della sua depenalizzazione (fatte salve le circostanze di cui all art.514, 515, ecc. del codice penale) risulta perdere ulteriore consistenza rispetto a quanto analogamente previsto dalla normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (vedasi D.Lg.vo 109/92 e successive modifiche ed integrazioni), e quindi da ritenere superato a favore della specifica normativa. 11.4. Modalità operative per le sanzioni relative al Regolamento CE 178/2002 Con il Decreto Legislativo 05.04.2006 n.190, sono state stabilite le violazioni alle disposizioni indicate negli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento CE 178/2002, relative alla rintracciabilità degli alimenti ed agli obblighi degli operatori del settore alimentare e dei mangimi. L Autorità Competente a ricevere il rapporto in tale materia è individuata nella Regione Toscana. Per la determinazione delle specifiche fattispecie sanzionatorie e la relativa casistica si rimanda a quanto espressamente riportato nel D.Lg.vo 190/2006 che costituisce parte integrante della presente istruzione operativa. 11.5. Modalità operative per le sanzioni relative ai Regolamenti CE 852 ed 853 del 2004 e Regolamento CE 2073/2005 In attuazione dell art. 55 del Regolamento CE 882/2004, l Italia a determinato le sanzioni ai regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto pacchetto igiene e successive integrazioni, con il Decreto Legislativo n.193 del 06.11.2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. L Autorità Competente a ricevere il rapporto in tale materia è individuata nella Regione Toscana. Per la determinazione delle specifiche fattispecie sanzionatorie e la relativa casistica si rimanda a quanto espressamente riportato nel D.Lg.vo 193/2007 e nella Deliberazione Regione Toscana n.583 del 28.07.2008 Istruzione Operativa Pagina 7 Revisione del 14.11.2008

Pagina 8 di 10 linee di indirizzo per la verifica dell'applicazione del D.Lvo 193/07 in materia di sicurezza alimentare, che costituiscono parte integrante della presente istruzione operativa. Relativamente ai controlli in materia di formazione degli alimentaristi (Operatori del Settore Alimentare responsabile del sistema di autocontrollo, Addetti attività semplici, ecc.) si ritiene opportuno segnalare quanto previsto dalla Delibera Giunta Regione Toscana del 21.07.2008 n.559 e dalla Nota Regione Toscana Prot.AOO/GRT/ /Q.100.30 del 11.2008, nella fattispecie: - nella ipotesi di mancato adempimento dell obbligo del percorso formativo, rilevato dall Autorità preposta al controllo si procede a contestare la violazione dell art.6 comma 5 del Decreto Legislativo 193/2007; in questa ipotesi unitamente al verbale di accertamento verranno impartite delle prescrizioni di adeguamento (*) per assicurare il rispetto della normativa vigente; - nella ipotesi di irregolare adempimento dell obbligo del percorso formativo, rilevato dall Autorità preposta al controllo si procede alla emissione di un provvedimento prescrittivi con l indicazione di un termine per l adeguamento (*); la mancata ottemperanza della prescrizione sarà sanzionata a norma dell art. 6 comma 7 del D.Lgvo 193/2007. (*) il termine prefissato di adeguamento è indicato, dalla circolare regionale, in misura non inferiore a 120 giorni dalla data del verbale di accertamento, per i soli soggetti neoassunti (ovvero che iniziano l attività lavorativa) il termine di adeguamento è di 180 giorni. Tali termini sono considerati come tempi ragionevolmente necessari per conseguire l adeguamento in questione, ma trattandosi di un tempi indicativi, in caso di oggettive difficoltà ad accedere a corsi formativi, l imprese alimentari possono comunque chiedere delle proroghe. 11.6. Modalità di applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. L etichettatura di un prodotto alimentare deve essere tale da garantire la correttezza e la trasparenza dell informazione, essa costituisce un vero e proprio contratto di vendita tra il produttore ed il consumatore. La norma di riferimento più importante in tema di etichettatura è costituita dal decreto legislativo 109/92 con le sue numerose modifiche ed integrazioni che si sono susseguite nel tempo. Trattandosi di normativa orizzontale si applica a tutti gli alimenti. Alla norma generale del D.Lgvo 109/92 se ne affiancano altre di carattere verticale che riguardano specifiche tipologie di prodotti alimentari, molte delle quali prevedono specifica normativa sanzionatoria, a titolo esemplificativo (non esaustivo) si ricordano a titolo esemplificativo non esaustivo le disposizioni in materia di: carni bovine; miele; prodotti destinati ad una alimentazione particolare; integratori alimentari; acque minerali; prodotti biologici; prodotti ortofrutticoli e funghi; olio e grassi di origine vegetale; vino e spumanti, ecc. L Autorità Competente a ricevere il rapporto in tale materia, sulle violazioni accertate dagli addetti alla vigilanza delle Aziende USL, è individuata nella Regione Toscana. Per la determinazione delle specifiche fattispecie sanzionatorie e la relativa casistica si rimanda a quanto espressamente riportato nel D.Lg.vo 109/92 e relative circolari (elencate nella Macro Procedura Vigilanza - Parte Generale IL CONTROLLO UFFICIALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE, al paragrafo 4.0 riferimenti normativi) nonché delle normative verticali relative alle specifiche tipologie di alimenti. Istruzione Operativa Pagina 8 Revisione del 14.11.2008

Pagina 9 di 10 11.7. Modalità di contestazione e notifica Le violazioni a normative nazionali e/o regolamenti comunitari, accertate in occasione dei controlli sulla sicurezza alimentare, mediante ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e fotografici ed a qualunque altra operazione tecnica che possa servire allo scopo, denono essere contestate direttamente al trasgressore mediante specifico processo verbale di accertamento, che deve contenere quanto previsto e descritto nell art.7 della Legge RT 81/2000. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, considerato quanto previsto dall art.54 del Regolamento CE 882/2004, affinché le violazioni accertate non abbiano a ripetersi è opportuno che le carenze e/o inadeguatezze riscontrate siano dettagliatamente descritte. La violazione amministrativa, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al Tragressore quanto al Responsabile in Solido; nei casi in cui non si è stato possibile procedere alla contestazione immediata deve essere notificata entro 90 giorni agli interessati residenti in Italia e a quelli residenti all estero entro 360 giorni. Qualora la sanzione venga notificata a mezzo posta, devono essere rispettate le modalità previste dalla Legge 20.11.1982 n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni. Il verbalizzante nella definizione dell importo previsto per le violazioni, applica le modalità previste dall art16 della Legge 689/81, ovvero: determina il pagamento di una somma in misura ridotta (oblazione) pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia previsto il minimo, l importo è pari al doppio del minimo. di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della violazione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento Il pagamento della somma in misura ridotta (oblazione) da parte del Trasgressore e/o del Responsabile in Solido deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; qualora ciò non avvenga oppure il pagamento sia effettuato in ritardo, il verbalizzante che ha accertato la violazione deve inviare il rapporto con la prova delle avvenute notificazioni-contestazioni all Autorità Competente. La legge prescrive che entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati (Trasgressore/Responsabile in Solido) possono far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell art.17 della legge 689/1981, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalle medesima autorità, in tale circostanza l autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all autore della violazione ed alle Istruzione Operativa Pagina 9 Revisione del 14.11.2008

Pagina 10 di 10 persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all organo che ha redatto il rapporto. Qualora venga effettuato il pagamento dell oblazione, entro il termine prescritto, da parte del Tragressore e/o del Responsabile in Solido, non sussiste l obbligo giuridico a carico del Verbalizzante di inviare il rapporto all Autorità Competente (vedasi art.17 Legge 689/81 ed art. 9 Legge R.T. 81/2000), ma è comunque opportuno per buona prassi amministrativa della pubblica amministrazione concordare con l Autorità Competente le eventuali modalità operative da seguire, anche e per i fini della contabilizzazione delle somme di cui è avvenuto il pagamento. 11.8. Modulistica Al fine di rendere omogenea la redazione degli atti relativi della presente istruzione operativa da parte di tutti gli addetti al controllo degli alimenti, si allega la seguente modulistica: Verbale di Accertata Violazione Amministrativa Relata di Notifica (art.14 L.689/1981 - art.148 c.p.c. - art.168 c.p.p.); Relata di Notifica Postale (art.14 L.689/1981 - art.149 c.p.c. - art.168 c.p.p. - Legge 890/1982). 11.9. Responsabilità Le responsabilità professionale sulla corretta applicazione dell istruzione operativa è demandata ad ogni singolo operatore addetto ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Al fine di ottimizzare l applicazione dell istruzione operativa, le figure professionali interessate qualora riscontrino difficoltà nell applicazione, determinate da casistiche particolari e/o dall adozione della presente istruzione operativa per fattispecie non contemplate, sono tenuti a segnalarle al Direttore della rispettiva U.O. professionale affinché lo stesso possa attivare l iter di verifica e di revisione della presente procedura. ATTIVITÀ RESPONSABILE REFERENTE ATTUATORE GESTIONE DOCUMENTI E ARCHIVIO = Responsabile attività specifica = Coinvolto nell attività specifica Istruzione Operativa Pagina 10 Revisione del 14.11.2008