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Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 31/2016 Giovedì 4 agosto 2016 Ferie non godute e versamento dei contributi previdenziali Scade il 22 agosto 2016 il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare i contributi all INPS relativi alle giornate di ferie maturate dai lavoratori dipendenti nel 2014 e non godute entro i successivi 18 mesi, ossia entro il 30 giugno u.s. A cura di Matteo Cremonesi L art. 36 della Costituzione sancisce il diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori ad un periodo di ferie annuali per recuperare le energie psicofisiche perse durante lo svolgimento dell attività lavorativa. La disposizione costituzionale ha trovato poi attuazione nell art. 2109, comma 2, del codice civile, con il quale il legislatore ha fissato i seguenti principi: la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; l'epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Spetta quindi alla contrattazione collettiva regolamentare la fruizione delle ferie, stabilendo sia i criteri di calcolo dei giorni da riconoscere al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse. Salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o di quello individuale di lavoro, il D.Lgs. n. 66/2003 riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, di cui almeno due devono essere fruite nel corso dell anno di maturazione, mentre le altre due, entro i 18 mesi successivi all anno di maturazione. Si possono quindi individuare diversi periodi di fruizione delle ferie: - un primo periodo di almeno due settimane da fruire nel corso dell anno di maturazione. Quest ultimo, se richiesto dal lavoratore, può essere goduto in maniera continuativa. La contrattazione collettiva può ridurre il periodo al di sotto delle due settimane soltanto in presenza di eccezionali ragioni di servizio. - un secondo periodo, anch esso di due settimane, deve essere fruito (anche in modo frazionato) entro 18 mesi dal termine dell anno di maturazione. In relazione a questo secondo blocco di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla Legge. Invece nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge, ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo. - un terzo periodo di ferie può essere individuato dal contratto collettivo o da quello individuale. Questo periodo, che eccede le 4 settimane di ferie legali, può essere sia fruito in modo frazionato, sia monetizzato. Infatti la monetizzazione delle ferie è esclusa solo per i primi due periodi, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in corso d anno oppure nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato di durata inferiore all anno. Mancata fruizione delle ferie - Ma cosa succede se le ferie non vengono fruite? In via generale la mancata fruizione delle prime 4 settimane comporta un danno per il lavoratore consistente nel mancato recupero delle energie psicofisiche. In questo caso il lavoratore

può agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale oppure può pretenderne il godimento seppur tardivo. Ai fini che qui interessa evidenziare, in caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all INPS i contributi sulle ferie maturate, anche se non godute dal lavoratore. Il medesimo obbligo riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime se previsto contrattualmente. Sanzioni - Il datore di lavoro che non fa fruire al lavoratore il periodo minimo feriale, ossia le 4 settimane, entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue: - Sanzione base: da 100 a 600 euro; - Violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro; - Violazione riferita a più di 10 lavoratori (quindi almeno 11) o si è verificata in almeno 4 anni: da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta. La violazione si configura, dando luogo alle sanzioni di cui sopra, non solo nel caso in cui il lavoratore nei periodi indicati, non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto, ma anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo e ciò anche nella caso in cui il godimento di detto congedo annale sia in corso di godimento in quanto il periodo deve essere fruito nel corso dell anno di maturazione e non oltre il termine di esso. Al fine di evitare l applicazione della sanzione, vanno imputate con criterio di priorità le ferie maturate nei periodo rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento. Il momento impositivo - L INPS, con la circ. 186/1999 (modificata dalla circ. 15/2002) ha fissato il termine entro il quale scade l obbligazione contributiva riferita ai compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per ferie maturate e non godute. In particolare il momento nel quale va dichiarata sussistente l obbligazione contributiva sugli eventuali compensi spettanti per le ferie maturate e non godute, è stato individuato dall INPS partendo dal concetto di maturato, prendendo in considerazione la regolamentazione legislativa, contrattuale aziendale o individuale. Poiché questa situazione è riconducibile tra gli elementi variabili della retribuzione, gli adempimenti contributivi possono essere effettuati nel mese successivo a quello di competenza. L INPS, con la circolare 137/2007, dopo l intervento del Ministero del lavoro che ha risposto all interpello del 26 ottobre 2006, ha adeguato le precedenti istruzioni all evoluzione normativa. Ad oggi la situazione è la seguente:

Fattispecie 4 settimane di ferie minime obbligatorie previste dal DLgs 66/2003 Ferie eccedenti le 4 settimane di legge: - assenza di regolamentazione contrattuale aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie; - presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che prevedono un termine ultimo di godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) Scadenza dell obbligazione contributiva 18 mese (ovvero termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva) successivo all anno di maturazione Rispettivamente: - 18 mese successivo all anno di maturazione; - termine fissato dall accordo, regolamento o pattuizione individuale Pertanto, relativamente alle ferie maturate nel 2014 la situazione è questa: - le prime due settimane andavano fruite nell anno di maturazione (e quindi nel 2014); - le altre due settimane andavano fruite entro il 30 giugno 2016; l eventuale ulteriore periodo feriale previsto in eccedenza dalla contrattazione può essere invece monetizzato. La contribuzione, tuttavia, va in ogni caso assolta entro il prossimo 22/08/2016, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30/06/2016 insieme al pagamento dei contributi relativi al mese di luglio 2016. Il differimento dal 16 al 20 agosto è previsto dall art. 3-quater del DL n.16/2012, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44/2012, che ha inserito nell art. 37 del DL n.223/06 una previsione a regime secondo cui gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, c. 4 D.Lgs. n.241/97, che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Siccome il 20 agosto 2016 cade di sabato, il termine è rinviato al successivo 22 agosto. Operativamente, ai fini contributivi, l INPS, con le circ. 7/2010 e 162/2010, ha stabilito che l importo corrispondente alle ferie non godute va sommato alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza dell obbligazione contributiva e dovrà essere inserito nell elemento imponibile dalla relativa denuncia Uniemens. Inoltre in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro con pagamento dell indennità sostitutiva delle ferie residue non godute, si assoggetterà a contribuzione solo l eventuale differenza rispetto a quanto già assoggettato a contribuzione nel mese in cui è stata applicata l obbligazione contributiva. Invece, per le ferie residue godute successivamente al mese in cui è intervenuta l obbligazione contributiva, secondo l INPS si dovrà: - assoggettare a contribuzione la retribuzione effettivamente corrisposta relativa alle ferie godute; - recuperare la contribuzione versata nel mese in cui è stata assolta l obbligazione contributiva; - regolarizzare la retribuzione imponibile relativa all anno in cui è intervenuta la citata obbligazione contributiva. Per la regolarizzazione delle predette situazioni occorrerà utilizzare il nuovo flusso Uniemens attraverso una specifica variabile retributiva con la causale Ferie, che consente al datore di lavoro, al momento dell eventuale fruizione delle ferie, di modificare in diminuzione l imponibile dell anno e mese nel quale è stato assoggettato a

contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Le imposte Dal punto di vista fiscale invece, il Ministero delle finanze con la nota 2191/1995 ha precisato che l indennità per ferie non godute deve essere tassata così: - indennità riferite alle ferie maturate nell anno di cessazione: tassazione corrente; - indennità riferite alle ferie maturate nell anno precedente, nel caso in cui il CCNL preveda la possibilità di fruire del congedo entro i primi mesi dell anno successivo ovvero per le 2 settimane che possono essere godute nei 18 mesi successivi l anno di maturazione: tassazione corrente; - indennità per ferie non godute riferita ad anni precedenti: tassazione separata secondo i criteri previsti per gli emolumenti arretrati. Il predetto criterio deve essere applicato tenendo presente che l art.16 lett, b) DPR 917/1986 esclude dalla tassazione separata quei compensi il cui differimento del pagamento sia causato dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore o da entrambe le parti. I permessi retribuiti - Quanto detto, secondo il Ministero del lavoro (nota prot. 3187/2011), trova applicazione anche in relazione alle indennità sostitutive dei permessi retribuiti (o riduzione di orario o festività soppresse) la cui maturazione è legata alla prestazione lavorativa e il termine per il loro godimento è fissato dalla contrattazione collettiva. In pratica, in caso di mancato godimento dei ROL o dei permessi per ex festività oppure in caso di mancato pagamento dell indennità sostitutiva degli stessi, il datore di lavoro è tenuto, alla scadenza prevista dal CCNL, ad assolvere la corrispondente obbligazione contributiva. Più precisamente, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello previsto contrattualmente per il godimento del permesso. Successivamente, il Ministero del lavoro (nota prot. 9044/2011) ha precisato che risulta possibile agevolare forme flessibili finalizzate al godimento dei permessi in questione, con la conseguenza che non può essere preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale e alle parti individuali del rapporto, la determinazione di un termine più ampio, rispetto a quello del CCNL, per la fruizione dei permessi. Quindi anche l eventuale obbligazione contributiva è spostata al nuovo termine concordato. L INPS, con il messaggio 14605/2011, facendo seguito alle predette istruzioni ministeriali, ha precisato che il termine per il godimento dei permessi in questione ovvero la corresponsione della relativa indennità sostitutiva (monetizzazione) può essere individuato dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello, così come dalla pattuizione individuale tra le parti. Secondo l Istituto previdenziale, qualora, né la contrattazione collettiva, né le parti stabiliscono un termine per il godimento delle ore di permesso, queste possono essere liberamente gestite, senza alcuna previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva. Ne consegue che l obbligo contributivo scatta solo con riferimento al mese in cui le ore di permesso vengono effettivamente godute ovvero al mese in cui le stesse, anche se non godute, vengono monetizzate. Quanto sopra evidenziato dall INPS ci permette di poter sostenere che, in considerazione del fatto che in assenza di una scadenza specifica fissata dalla contrattazione collettiva o da un accordo tra le parti, l obbligazione contributiva scatta solo al verificarsi degli eventi godimento oppure monetizzazione. Le parti partendo dalla finalità di favorirne il più

possibile il godimento nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, potrebbero accordarsi di lasciare libero il periodo temporale per il godimento dei permessi stessi. Permessi e compilazione del LUL Alla scadenza del termine con applicazione dell obbligazione contributiva con godimento o monetizzazione dei permessi in un momento successivo, il libro unico del lavoro dovrà essere compilato secondo le seguenti istruzioni (Min. lavoro 9044/2011): - nel mese in cui verrà applicata la sola obbligazione contributiva non ci sarà alcuna valorizzazione nel LUL. Il controvalore dei permessi concorrerà comunque a formare la base imponibile contributiva. La contribuzione totale dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo con il mod. F24. Nessuna trattenuta, su detta somma, deve essere operata al dipendente. A nostro avviso è comunque consigliabile indicare nel LUL, ai fini della quadratura dell imponibile previdenziale, l ammontare dell imponibile virtuale utilizzato per il versamento contributivo. - nel mese in cui interverrà l effettiva monetizzazione dei permessi, nel LUL dovrà essere registrato il relativo imponibile e la corrispondente trattenuta a carico del lavoratore, che non andrà versata. Se il valore risulta più elevato rispetto a quello utilizzato nel mese in cui è stata calcolata e versata la contribuzione virtuale, si dovrà provvedere a versare la differenza contributiva. Le sanzioni civili previdenziali risultano applicabili solo nel caso in cui intervenga il tardivo od omesso versamento dei contributi nei termini sopra fissati.