La malattia e l infortunio



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La malattia e l infortunio Comunicazione all Azienda La malattia Lo stato di malattia, che è considerato dalla legge causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione, non determina la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione. A norma di legge e di contratto la malattia va comunicata tempestivamente (anche per via telefonica), salvo caso di forza maggiore, al proprio responsabile gerarchico, all ufficio specificamente indicato o, direttamente al Servizio Personale. Il certificato medico deve essere inviato tempestivamente; in alcune aziende il certificato è richiesto solo in caso la malattia superi i 3 giorni; in altre invece è richiesto a partire dal primo giorno di malattia e indipendentemente dalla durata della malattia stessa. È bene perciò informarsi esattamente della normativa e della prassi per evitare provvedimenti disciplinari per assenza ingiustificata. Nel settore Assicurativo (CCNL Ania) l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno. Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. Per quanto riguarda gli assicurativi dipendenti delle Agenzie in gestione libera il lavoratore che si assenta per malattia, oltre alle normali comunicazioni, dovrà presentare il certificato medico dal secondo giorno di malattia.qualora la malattia si protragga oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il lavoratore dovrà far pervenire all agenzia nuovo certificato medico di proroga della malattia. I giorni di malattia sono da conteggiare come giorni di calendario, perciò le giornate festive non si considerano se concludono o precedono il periodo di malattia; vanno conteggiate se sono invece comprese tra giorni feriali 1. 1 Se la malattia si protrae dal venerdì al lunedì successivo compreso i giorni conteggiati sono 4. Se la malattia inizia e finisce venerdì con rientro al lunedì successivo si conteggia un solo giorno. 1

La prognosi inizia dalla data del certificato, il medico può espressamente indicare se il lavoratore dichiara di essere infermo già dal giorno precedente, ma questa dichiarazione non è sempre accettata dalle aziende e nulla in proposito è previsto dalla legge. Il certificato deve essere redatto da un medico della ASL, anche se non è il proprio medico di famiglia, o ospedaliero. Dovrebbe comunque in determinate circostanze essere possibile anche utilizzare un medico privato, pur tuttavia è bene accertarsi della normativa e della prassi aziendale. Il certificato medico è solitamente compilato su un modulo prestampato a due copie, una recante esclusivamente la prognosi, ed una con diagnosi e prognosi. Se il medico non ha questo tipo di modulistica, poiché la prognosi è riservata, si può richiedere che compili un doppio certificato. All azienda va inviata con tempestività esclusivamente la parte del certificato con la sola indicazione della prognosi: il lavoratore ha infatti il diritto a non far conoscere la propria malattia. Nei casi in cui, come è illustrato nel paragrafo sul comporto per malattia, la diagnosi è rilevante ai fini dell applicazione di specifiche normative favorevoli al dipendente la diagnosi deve essere comunicata affinché tali diritti possano essere messi in atto. Il certificato non va inviato all INPS, ma la copia con la diagnosi va tenuta in casa a disposizione del medico per il controllo domiciliare. Nel caso di malattia intervenuta durante un periodo di ferie, il lavoratore ha facoltà di interromperne la fruizione, comunicando all azienda tempestivamente sia lo stato di malattia sia il domicilio per le visite di controllo, inviando poi nei tempi prescritti il certificato. Controllo dello stato di malattia La legge 2 prevede che l azienda possa controllare lo stato di malattia del lavoratore, attraverso visite domiciliari del medico dell ASL o dell INPS. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza e nella misura della metà per il periodo restante, esclusi quelli relativi al ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La trattenuta è effettuata per i giorni di malattia già fruiti fino alla data della visita. E molto importante indicare i dati precisi del proprio domicilio (per "domicilio" si intende l indirizzo comunicato all azienda) 3. Se il lavoratore per motivi inerenti alla propria malattia o per altre plausibili ragioni è costretto a trasferirsi, o si trova al momento della malattia in luogo diverso dal proprio domicilio, deve tempestivamente comunicare la propria reperibilità alla filiale o al Servizio di appartenenza. La legge ha disposto fasce di reperibilità così fissate: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19 tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi. 2 D.L. 463 del 12/9/83 convertito nella L. 638 del 11/11/83. 3 Ricordiamo che il personale ha l obbligo di comunicare all azienda ogni variazione di residenza o domicilio (CCNL, art. 30). 2

Eventuali autorizzazioni mediche a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità sono del tutto inutili e non vengono considerate come giustificato motivo dell assenza. Il lavoratore in stato di malattia già accertata, cioé confermata dal controllore, non è esonerato dal rispetto delle disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità. Motivi giustificativi dell assenza al controllo Oltre che nei casi di forza maggiore da provare in via documentale, il giustificato motivo di cui alle norme di legge può essere così individuato: Concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti presso il proprio medico della ASL, presso laboratori, reparti di ospedali, medici specialisti. Il personale è tenuto a fornire certificazione rilasciata dalle strutture in questione o dal medico con l individuazione del giorno e dell ora di effettuazione della visita, dell impossibilità di fissarla in altro periodo della giornata non rientrante nelle fasce di reperibilità, nonché dell urgenza della stessa; Situazione, da valutarsi di volta in volta da parte dell azienda, che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell interessato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare, anch essa naturalmente supportata da idonea documentazione. Comunicazione della sanzione Acquisita dall ASL la comunicazione dell assenza del lavoratore, l azienda richiederà formalmente agli interessati i motivi giustificativi dell assenza. Se entro 10 giorni il lavoratore non darà giustificazioni, l azienda applicherà la trattenuta della retribuzione, considerando l interessato assente ingiustificato. Si precisa che la sanzione è esclusivamente economica e non prevede conseguenti ricadute sull anzianità di servizio. Il Comporto ovvero il periodo di conservazione del posto Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, in stato di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto e all intero trattamento economico per un periodo che viene denominato "periodo di comporto" 4. Il comporto è diverso per anzianità di servizio. CREDITO Viene distinto tra comporto secco, cioè un periodo di malattia ininterrotto, e comporto per sommatoria, cioè la somma di tutte le assenze per malattia e infortunio effettuate nei 48 mesi precedenti all evento in corso 5. 4 CCNL, art. 50 e CIA, art. 27. 5 Ad esempio, il lavoratore in malattia il 15/12/2006 deve conteggiare tutti i periodi di malattia precedenti sino alla data del 16/12/2002 (48 mesi precedenti). 3

anzianità mesi comporto secco mesi comporto per sommatoria fino a 5 anni 6 8 da oltre 5 e fino a 10 anni da oltre 10 e fino a 15 anni da oltre 15 e fino a 20 anni da oltre 20 e fino a 25 anni oltre i 25 anni 8 12 15 18 22 I periodi di cui sopra sono automaticamente aumentati del 50% in caso di TBC, malattie di carattere oncologico, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi 6. Nel CCNL appena rinnovato si è ottenuta una specifica Raccomandazione dell ABI alle Aziende affinché l allungamento sia esteso anche ai dipendenti affetti da patologie di analoga gravità. 7 Per il personale con Contratto di apprendistato nel CCNL appena rinnovato si è ottenuta l equiparazione con il personale a 6 mesi come comporto secco e di 8 mesi per sommatoria. Nel CCNL vi è una raccomandazione alle aziende affinché, in caso di eventi di particolare gravità, venga aumentato il periodo di comporto rispettivamente a 6 mesi e 8 mesi. In virtù delle disposizioni di legge per il personale con Contratto di inserimento sia il periodo di comporto secco che per sommatoria è di 70 giorni, mentre per i Tempi determinati è di 2 mesi (su questa materia nel CCNL appena firmato la Commissione appositamente costituita potrebbe prevedere miglioramenti). L azienda deve comunicare 1 mese prima al personale interessato l approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Trascorso il periodo di comporto il personale sarà collocato, a richiesta del lavoratore o d ufficio da parte dell azienda, in aspettativa per malattia per un periodo massimo di otto mesi. Il cumulo di più periodi di aspettativa non può superare i 12 mesi complessivi. L aspettativa per malattia non è retribuita, non produce riduzione di anzianità, ma non è utile ai fini INPS. Il personale tossicodipendente o alcolista cronico, che si sottopone a un programma terapeutico e di riabilitazione, può fruire di un aspettativa fino a 3 anni. 10 14 18 22 24 Assicurativi direzionali Agli assicurativi dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione in caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserverà il posto e l intera retribuzione al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova: per 12 mesi 8 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti 6 Ai fini del periodo di comporto non si terrà conto delle assenze per il trattamento di dialisi 7 Alcuni Contratti integrativi prevedono già tale estensione. 4

per 18 mesi al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni 9 Sono escluse dal computo dei predetti periodi le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Ai fini della conservazione del posto i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi. Agli effetti di tale somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico. A tale riguardo, l Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo. Dipendenti delle Agenzie assicurative Per quanto riguarda gli assicurativi dipendenti delle Agenzie in gestione libera, a norma dell articolo 43 del CCNL 12 dicembre 2001, in caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio, l agente conserverà il posto al lavoratore per sei mesi con retribuzione intera, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e con anzianità di servizio fino al settimo anno compiuti, per nove mesi, di cui sei a retribuzione intera e tre a metà, al lavoratore con anzianità di servizio tra l ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto e per dodici mesi, di cui sei mesi ad intera retribuzione e sei a metà, al lavoratore con anzianità di servizio dall undicesimo anno iniziato. Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavoro con il trattamento previsto per i casi di disdetta. Per il computo del periodo di comporto, a norma dell articolo 45, si sommano le assenze dovute alla stessa malattia ed alle conseguenze ad essa collegabili, quando non siano separate da un intervallo di almeno nove mesi di servizio effettivo. 8 aumentati di tre mesi nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato 9 Aumentati di sei mesi nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato 5

L infortunio sul lavoro L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, distinta dall assicurazione generale contro le malattie, è obbligatoria, posta integralmente a carico del datore di lavoro e gestita dall INAIL. L infortunio è un evento traumatico che causa un danno fisico e/o psichico all organismo. È utile al fine di chiarire le varie fattispecie distinguere: infortunio sul lavoro; infortunio in itinere (nel percorso da e per il lavoro); infortunio per rischi extra professionali. Ai fini dell assicurazione obbligatoria assume rilevanza soltanto l infortunio dal quale derivi un inabilità al lavoro per un periodo minimo di tre giorni. Assicurazione obbligatoria (INAIL) I lavoratori che rientrano nei rischi elencati sono assicurati obbligatoriamente all INAIL. Ognuno ha una polizza individuale con un premio, calcolato sia sulla media delle retribuzioni sia sul rischio specifico. Il premio è a totale carico dell azienda. L infortunio sul lavoro? La legge 10 definisce infortunio sul lavoro l evento dannoso che: incide sulla capacità lavorativa, provocando la morte, l inabilità permanente assoluta o parziale o l inabilità temporanea assoluta; è originato da una causa violenta in occasione di lavoro 11 ; è occorso in occasione di lavoro, cioè il fatto è avvenuto nelle condizioni ambientali in cui si svolge l attività produttiva o comunque in qualsiasi situazione ricollegabile direttamente o indirettamente all adempimento della prestazione di lavoro. Il rischio lavoro preso in considerazione dall Assicurazione Obbligatoria (INAIL) è il rischio legato alla prestazione lavorativa; non è invece sufficiente il rischio che grava su qualunque individuo indipendentemente dalla situazione di lavoro. Nella legge sono indicate espressamente le attività protette: in queste rientrano le prestazioni di lavoro che prevedono la guida di autoveicoli per servizio e l uso di macchine elettriche, comprese le macchine da scrivere, computer/video terminali, macchine contabili, centralini telefonici, fotocopiatrici, stampanti, ecc... 10 T.U. 1124/65. 11 Secondo la Cassazione, sentenza n. 11559/95, l infortunio è indennizzabile anche quando a determinare l elemento lesivo insieme alla causa violenta hanno concorso anche preesistenti condizioni patologiche del lavoratore. 6

La tutela assicurativa è estesa anche ai casi di imprudenza o imperizia dell infortunato. Sono invece esclusi, in linea di massima, i casi di rischi gratuiti o estranei alle modalità di lavoro. Infortunio in itinere E così definito l infortunio che si verifica mentre il lavoratore si reca o torna dal luogo di lavoro essendo considerato rischio generico collegato all attività lavorativa. L infortunio in itinere è indennizzabile come infortunio sul lavoro se è avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione o da quello di consumazione del pasto. La copertura non opera nei casi di: interruzione o deviazioni del percorso per cause non necessitate (forza maggiore, esigenze improrogabili, obblighi penali); abuso di alcolici, droghe e psicofarmaci che abbiano provocato direttamente l infortunio; il mezzo di trasporto privato non sia considerato necessario 12. Indennità temporanea per infortunio E a carico dell INAIL l indennità giornaliera per inabilità assoluta temporanea, cioè in pratica per tutto il periodo in cui l infortunato si assenta dal lavoro dopo l evento. In merito al periodo massimo di assenza valgono le norme del periodo di comporto della normativa sulla malattia, mentre non sono applicabili le norme sulle fasce di reperibilità domiciliari in quanto non espressamente previste 13. L indennità giornaliera dell INAIL viene erogata direttamente all azienda stessa o al lavoratore, che la deve trasferire all azienda 14, salvo che per gli importi relativi al periodo di aspettativa senza retribuzione per superamento del comporto di malattia. Quindi il lavoratore infortunato continua ad essere retribuito per tutto il periodo al 100% 15. Denuncia dell infortunio L azienda deve dare comunicazione all INAIL dell infortunio dal quale derivi un assenza presumibile dal lavoro per più di tre giorni, entro due giorni dall evento. I termini sono assolutamente perentori. La denuncia oltre che dai dati anagrafici del soggetto, dal luogo, dal termine e dalle circostanze dell evento, deve essere accompagnata dal certificato medico con la prognosi. 12 Secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti allo stato, il trasporto privato è necessitato quando: il percorso da e per il lavoro non è interamente coperto; gli orari dei mezzi pubblici non sono utili o arrechino rilevante disagio; non siano approntati luoghi per la mensa (nel caso di infortuni nella pausa pranzo). 13 Cassazione 1247/02. 14 Nei settori Credito e Assicurativo il personale in malattia non ha un indennità erogata dall INPS, ma è direttamente retribuito dall azienda. 15 L INAIL interviene, invece, dopo il quarto giorno con il pagamento di un indennità economica pari al 60% del salario dei quindici giorni precedenti, dopo il 90 giorno l indennità è pari al 75%. 7