Prof. Dr. Roberto Belotti Commercialista Revisore legale Università Cattolica S.Cuore

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CIRCOLARE FLASH N. 14 PREGIATISSIMI CLIENTI LORO SEDI Alla c.a. dell Amministrazione Oggetto: LE NUOVE TARIFFE INCENTIVANTI 2015 E LA COMUNICAZIONE AL GSE ENTRO IL 30.11.2014. Come noto, l art. 26, DL n. 91/2014, c.d. Decreto competitività, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, ha disposto alcune modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. In particolare è prevista: dal secondo semestre 2014, l erogazione delle tariffe incentivanti in rate mensili, nella misura del 90% della produttività stimata, con successivo conguaglio; dall 1.1.2015, la riduzione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw. Tale riduzione avviene secondo una delle 3 modalità previste, a scelta del titolare dell impianto, da comunicare al GSE entro il prossimo 30.11.2014. Inoltre: ai soggetti beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è riconosciuta la possibilità di cedere una quota degli stessi, fino all 80%, ad un soggetto selezionato tra i primari operatori finanziari europei, che subentra nel diritto alla relativa percezione; è stabilito che le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare, se necessario, ciascuno per la propria competenza, alla durata dell incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione delle disposizioni in esame. Recentemente il GSE (Gestore Servizi Energetici), in data 3.11.2014, ha reso disponibile sul proprio sito Internet www.gse.it un Documento, di seguito analizzato, rubricato Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici. MODALITA OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI Ai sensi del comma 2 del citato art. 26, a decorrere dal secondo semestre 2014 il GSE eroga le tariffe incentivanti: con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell anno successivo. N:B. Detta previsione, come evidenziato nel citato Documento GSE, interessa gli impianti fotovoltaici che beneficiano dei Conti Energia I, II, III, IV, e V.

Secondo quanto stabilito recentemente dal DM 16.10.2014, attuativo delle disposizioni in esame, la producibilità media annua relativa all impianto fotovoltaico viene stimata facendo riferimento: al numero totale di ore di produzione dell impianto riferite all anno precedente, se sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno; al numero di ore annue medie definite in base alla regione di localizzazione dell impianto, se non sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno. Il GSE effettuerà controlli per la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, raffrontando la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata, al fine di rimodulare o sospendere, se necessario, gli acconti erogati. ACCONTI Al superamento della soglia di 100 il GSE effettua delle erogazioni in acconto delle tariffe incentivanti. In tal caso i pagamenti vengono effettuati alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza in base alla seguente periodicità, differenziata a seconda della potenza dell impianto fotovoltaico. Potenza impianto 3 kw Periodicità erogazioni Quadrimestrale > 3 Kw 6 kw Trimestrale > 6 kw 20 kw Bimestrale > 20 kw Mensile Scadenza Periodi di competenza 31.03 Ottobre / gennaio 31.07 Febbraio / maggio 30.11 Giugno / settembre 31.03 Novembre / gennaio 30.06 Febbraio / aprile 30.09 Maggio / luglio 31.12 Agosto / ottobre 28.02 Novembre / dicembre 30.04 Gennaio / febbraio 30.06 Marzo / aprile 31.08 Maggio / giugno 31.10 Luglio / agosto 31.12 Settembre / ottobre 31.03 Gennaio 30.04 Febbraio 30.05 Marzo 30.06 Aprile 31.07 Maggio 31.08 Giugno 30.09 Luglio 31.10 Agosto

30.11 Settembre 31.12 Ottobre 31.01 Novembre 28.02 dicembre Sul punto nel Documento in esame è precisato altresì che qualora: sia superata la soglia di 100, il GSE eroga il conguaglio degli anni precedenti entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (e comunque entro il 30.6 di ogni anno); non sia superata la soglia di 100, il GSE eroga il conguaglio contestualmente al successivo acconto qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista ; il conguaglio sia negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti. RIMODULAZIONE TARIFFE INCENTIVANTI Come accennato, nei confronti dei soggetti responsabili (ossia coloro che hanno la facoltà di richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti) di impianti fotovoltaici, che beneficiano dei Conti Energia I, II, III, IV, e V, di potenza nominale superiore a 200 kw, il comma 3 del citato art. 26 prevede dall 1.1.2015 una riduzione della tariffa incentivante. N.B. Se un impianto fotovoltaico è costituito da più sezioni (impianti multisezione o potenziati) per individuarne la soglia di potenza, secondo quanto precisato nel citato Documento, è necessario considerare: la somma delle potenze nominali, importate nelle convenzioni in essere, delle singole sezioni incentivate. La rimodulazione della tariffa avviene in base ad una delle seguenti 3 possibili opzioni, ossia: a) erogazione della tariffa per un periodo di 24 anni (decorrente dall entrata in esercizio degli impianti), modulata in funzione del periodo residuo. La percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente: Periodo residuo (anni) Riduzione dell incentivo 12 25% 13 24% 14 22% 15 21% 16 20%

17 19% 18 18% Oltre 19 17% b) rimodulazione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, con fruizione di un incentivo ridotto rispetto all attuale nel primo periodo di fruizione e di un incentivo incrementato nella stessa misura nel secondo periodo di fruizione. Le percentuali di rimodulazione sono state fissate dal Ministero dello Sviluppo economico con il Decreto 17.10.2014. Il GSE, nel citato Documento, ha fornito le tabelle dei fattori moltiplicativi (riportate all allegato 2 della presente Informativa) da applicare alla tariffa incentivante, per il calcolo dell incentivo rimodulato in funzione del periodo residuo di diritto allo stesso; c) riduzione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, di una quota percentuale dell incentivo riconosciuto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: Potenza Impianto Riduzione dell incentivo Superiore a 200 kw fino a 500 kw 6% Superiore a 500 kw fino a 900 kw 7% Superiore a 900 kw 8% Va evidenziato che, in base al citato art. 26, la riduzione in esame opera sull incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ciò aveva portato a ritenere che la data di riferimento fosse il 25.6.2014; tuttavia in base al Documento GSE è necessario avere riguardo all incentivo spettante alla data del 1 gennaio 2015, corrispondente all entrata in vigore delle disposizioni in materia di tariffe incentivanti. N.B. In caso di tariffe omnicomprensive erogate ai sensi dei DDMM 5.5.2011 e 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante. L opzione per una delle suddette modalità alternative di riduzione della tariffa incentivante va comunicata al GSE Entro il 30.11.2014 L opzione va esercitata per ogni convenzione relativa a ciascuna sezione incentivata. È quindi consentito operare una scelta diversa per ciascuna sezione dello stesso impianto. COMUNICAZIONE DELL OPZIONE Il Soggetto Responsabile, al fine di comunicare al GSE l opzione / scelta, deve: accedere al portale www.gse.it; indicare l opzione desiderata;

stampare la Dichiarazione per l esercizio del diritto di opzione (il cui fac-simile è riportato all allegato 1 della presente Informativa) e sottoscriverla; caricare sul predetto portale la dichiarazione e un documento d identità. In merito il GSE, nel Documento in commento, precisa che la scelta effettuata può essere modificata esclusivamente entro il 30.11.2014 annullando la richiesta già trasmessa ed inviandone una nuova. In tal caso il soggetto interessato dovrà: nuovamente accedere all applicazione e ripetere le operazioni selezionando la comunicazione di cui si richiede l annullamento. La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata valida dal GSE ai fini dell esercizio del diritto di opzione. N.B. Le richieste / integrazioni / modifiche sono considerate: inammissibili se pervenute al GSE entro il 30.11.2014 tramite modalità diverse dall utilizzo del portale (ad esempio, posta, fax, PEC); non valide se pervenute al GSE dopo il 30.11.2014. Qualora il GSE individui delle anomalie formali (ad esempio, mancata sottoscrizione della richiesta, mancato invio della copia del documento d identità, invio di un documento di identità non leggibile), lo stesso richiederà l integrazione della documentazione trasmessa, che dovrà essere fornita entro 15 giorni. In tale sede non è comunque possibile variare l opzione selezionata vista anche la possibilità, riconosciuta al Soggetto Responsabile, di rettificare l opzione, laddove ritenuto necessario, entro e non oltre il 30 novembre 2014. In caso di mancata integrazione delle informazioni richieste entro il termine previsto, il GSE applicherà la riduzione della tariffa incentivante secondo quanto previsto alla predetta lettera c). Per ogni operazione effettuata dal soggetto interessato / responsabile sul citato portale (primo invio, integrazione, annullamento e sostituzione), il GSE rilascia (sul portale stesso): una notifica di avvenuta ricezione della documentazione inviata ; successivamente all effettuazione dei controlli, l attestazione della scelta operata, ossia il c.d. addendum alla convenzione riportante l opzione selezionata. In merito il GSE precisa che: l addendum sarà generato anche nei casi in cui il Soggetto Responsabile non abbia esercitato il diritto di opzione. In tal caso, in conformità con quanto previsto dall art. 26, comma 3 il GSE applicherà l opzione c). CASI PARTICOLARI Nel Documento in commento il GSE ha individuato specifiche modalità di invio della comunicazione dell opzione in presenza delle seguenti particolari casistiche. Cambio di titolarità Se al 31.10.2014 è ancora in corso la procedura di variazione del soggetto

Procedimento di ammissione agli incentivi non concluso al 31.10.2014 Convenzione non attiva al 31.10.2014 (per impianti già ammessi agli incentivi) Cessione del credito vantato verso GSE interessato / responsabile (cambio di titolarità) ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione / conferimento / affitto d azienda o ramo d azienda, cessione del diritto di superficie ed impianto, vendita dell immobile comprensivo dell impianto, la scelta dell opzione potrà essere effettuata, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a cura del soggetto che, all esito dell istruttoria del GSE, risulti titolare dell impianto fotovoltaico. La scelta dell opzione va effettuata entro 30 giorni dall attivazione della convenzione La scelta dell opzione va effettuata dal soggetto interessato / responsabile entro il 30.11.2014. MANCATA COMUNICAZIONE DELL OPZIONE In assenza di comunicazione il GSE applica l opzione di cui alla suddetta lettera c), ossia la riduzione della tariffa dal 6% all 8% a seconda della potenza dell impianto. FAC- SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE allegato 1 Di seguito si riporta il fac-simile della Dichiarazione per l esercizio del diritto di opzione, allegato al Documento in esame, da inviare al GSE, tramite il relativo portale, entro il 30.11.2014.

FATTORI MOLTIPLICATIVI (OPZIONE DI CUI ALLA LETT. B) allegato 2

Di seguito si riportano le tabelle, contenute nel Documento GSE, dei fattori moltiplicativi, differenziati in base agli anni residui (da 11 a 19 e oltre) di diritto agli incentivi, per il calcolo dell incentivo rimodulato in caso di scelta per l opzione di cui alla predetta lettera b). N.B. Le percentuali indicate nelle seguenti tabelle, come specificato dal GSE, rappresentano fattori moltiplicativi da applicare alla tariffa incentivante e non percentuali di riduzione, a differenza di quanto previsto per le opzioni di cui alle lettere a) e c)

Brescia - Palazzolo sull Oglio (Bs), 10.11.2014 Cordialmente (Belotti dr. Roberto) (Quarantini dr. Simone)