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Nr. 724/15 Sent. Dep. n. 2119/14 Trib. n. 1007/13 N.R. Data irrevocabilità n. C.P. n. R.Esec. Scheda n. Rep. Estratto al contumace il Visto del P.G. il Comunicato P.M. il TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. Federico Belli alla pubblica udienza del 13/4/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA ai sensi dell art. 469 c. 1-bis c.p.p. nel procedimento penale a carico di: 1) XXX xxx nato a Rivoli il xxxxxx, domiciliato ai sensi dell art. 161 c.p.p. in xxxxxxx, LIBERO ASSENTE 2) YYY yyy nata ad Asti il yyyyyy, domiciliata ai sensi dell art. 161 c.p.p. in yyyyyyyyyyyy, LIBERA ASSENTE, Entrambi difesi d ufficio dall'avv. zzzzzzzz del Foro di Asti IMPUTATI Per il reato di cui all'art. 44 lett b) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 perché, in qualità di committenti e costruttori, eseguivano in Asti, loc. Vallarone, 180 senza permesso di costruire le seguenti opere: Installazione di una casa mobile, previo sbancamento di terreno per circa mq. 14, appoggiata su assale dotato di ruote e su blocchetti prefabbricati e adiacente container prefabbricato poggiante su piedritti di metallo, coibentati internamente e tra loro comunicanti, utilizzati come cucina, soggiorno. Il primo ha dimensioni di mt. 6,10 x 2,90 e altezza mt. 2,30 (sollevato da terra dì mt. 0,60) e il secondo ha dimensioni pari a mt. 8,60 x 3,00 (sollevato da terra di mt. 0,60). E' stato inoltre creato un terrazzino d'ingresso di mt. 2,90 x 1,55 con soprastante tettoia metallica In Asti, il 18.2.2013 1

Conclusioni delle parti: Difesa: chiede pronunciarsi sentenza predibattimentale di non doversi procedere per la speciale tenuità del fatto. PM: si oppone e chiede procedersi al dibattimento MOTIVAZIONE Con decreto del 18.6.2014, il Pubblico Ministero citava a giudizio XXX e YYY, chiamandoli a rispondere del reato specificato in epigrafe. Nel corso dell udienza in camera di consiglio del 13.4.2015, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, attesa la speciale tenuità del fatto contestato nel capo d imputazione. Il PM si opponeva, ritenendo necessario procedere al dibattimento. * * * La posizione assunta dal PM rende necessarie alcune riflessioni preliminari, in ordine alla possibilità (o meno) per il Tribunale di pronunciare sentenza predibattimentale di non doversi procedere, ai sensi dell art. 469 c. 1-bis c.p.p., anche in caso di mancato consenso di una delle parti e in particolare del PM. L art. 469 c.p.p., nell unico comma risultante dalla formulazione antecedente all entrata in vigore del d. lgs. 16.3.2015 n. 28, prevedeva la possibilità per il Tribunale di pronunciare sentenza predibattimentale inappellabile sentiti il pubblico ministero e l imputato e se questi non si oppongono. Non c era dubbio che, nella vigenza della precedente formulazione della norma, la sentenza predibattimentale di proscioglimento potesse essere pronunziata solo previo contraddittorio fra le parti e in assenza di espressa opposizione di taluna di esse (cfr., ex multis, Cass. Sez. U, 25/01/2002 n. 3027, rv. 220555). Il citato decreto 28/2015, all art. 3, ha modificato l art. 469 c.p.p., introducendo un nuovo comma 1-bis, del seguente tenore: la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. La nuova norma ha pacificamente introdotto, fra i vari presupposti legittimanti la pronuncia predibattimentale, anche la speciale tenuità del fatto contestato. Il nuovo art. 469 c. 1-bis non menziona né l imputato né il PM, limitandosi a prescrivere la necessaria audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. L uso della congiunzione anche esclude ogni dubbio circa la necessità che vengano sentite non solo la persona offesa, bensì anche le altre parti processuali, ossia quelle citate nel precedente comma. Il nuovo comma 1-bis non contiene però nessun riferimento alla facoltà per taluna delle parti processuali di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce fortemente dalla previsione del primo comma. Potrebbe pertanto ragionevolmente argomentarsi che la disciplina della sentenza predibattimentale di non punibilità per particolare tenuità, contenuta in un comma autonomo e regolata in forma differente rispetto al vecchio proscioglimento predibattimentale (cfr. ad es. la necessità di ascoltare la persona offesa, non prevista dall art. 469 c. 1 c.p.p.), non richiamando espressamente la facoltà delle parti di opporsi alla sentenza in camera di consiglio, non contempli affatto tale potere, né per la difesa né per il PM. Tale interpretazione deve ritenersi ad avviso del Tribunale assolutamente preferibile rispetto a quella che assegna al PM (o alla difesa) un potere di veto in ordine alla pronuncia di proscioglimento. 2

Ed invero le considerazioni che precedono trovano conforto negli atti parlamentari e in particolare nei lavori preparatori 1 all approvazione della legge 28.4.2014 n. 67, che all art. 1 lett. m) ha conferito al Governo una delega per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. In primo luogo occorre precisare che la citata lettera m) è stata aggiunta al testo della legge delega nel corso dell esame al Senato, modificando la versione approvata in un primo tempo dalla Camera dei Deputati, all evidente scopo di potenziare le misure deflattive del sistema penale (analogamente alla previsione del procedimento di messa alla prova, alla sospensione del processo per gli irreperibili, alla delega per depenalizzare numerose fattispecie di reato, tutte disciplinate dalla medesima legge). In secondo luogo, i lavori preparatori confermano che il testo adottato dal Governo in attuazione della predetta delega ha mutuato per molti aspetti un disegno di legge approvato dalla sola Camera dei Deputati nella scorsa legislatura 2, volto ad introdurre nel codice di rito un istituto deflattivo in presenza di vicende che, pure astrattamente valutabili sul piano penale, risultino di così scarsa offensività da non giustificare l impiego della costosa risorsa del processo. il nuovo testo della proposta di legge prevede, nei casi di particolare tenuità del fatto la declaratoria d ufficio con sentenza della particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado del processo, con una modifica all art. 129 c.p.p. Dall esame dei citati atti parlamentari si ricavano, ad avviso del Tribunale, due significativi principi che hanno orientato l attività del legislatore e che devono, di conseguenza, orientare quella del giudicante: a) l impiego dello strumento della speciale tenuità in funzione eminentemente deflattiva e finalizzata a calibrare l uso della costosa risorsa del processo nei soli in casi in cui ciò si renda veramente necessario; b) l introduzione di un meccanismo che consenta un vaglio preventivo della punibilità del fatto, senza necessità di procedere al dibattimento, in quanto la necessità di svolgere l istruttoria dibattimentale vanificherebbe la finalità deflattiva della norma. Emerge pure che, per raggiungere l obiettivo appena enucleato sub b), il Legislatore aveva pensato, in un primo momento, ad una modifica dell art. 129 c.p.p., orientandosi poi invece sull introduzione del nuovo comma 1-bis dell art. 469 c.p.p. Le differenze fra le due norme processuali sono, notoriamente di due ordini: - la pronuncia ex art. 129 c.p.p. può essere resa dal giudice d ufficio, senza necessità di sentire le parti in proposito, mentre l art. 469 c.p.p. richiede l instaurazione di un vero contraddittorio; - solo l art. 469 c.p.p. consente una pronuncia predibattimentale (ossia prima dell apertura del dibattimento), mentre l art. 129 c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza costante, richiede l esistenza di un giudizio in senso tecnico: la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (Cass. Sez. U, 25/01/2002 n. 3027, rv. 220555; Cass. Sez. 3, 18/02/2010 n. 6657, rv. 246188). 1 Cfr. in particolare, scheda di lettura n 7/2 del 5.2.2014 predisposta dal servizio studi della Camera dei Deputati e allegata al progetto di legge n. A.C. 331-927-B 2 Proposta di legge n. C. 2094 presentata alla Camera dei Deputati il 22 gennaio 2009, a firma Tenaglia ed altri. 3

Alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati nonché del percorso seguito dalla normativa in sede parlamentare, ritiene il Tribunale che il Legislatore abbia inteso dotare il giudice di un nuovo strumento deflattivo, da utilizzare anche nella fase strettamente predibattimentale, senza necessariamente dover procedere all instaurazione di un giudizio in senso tecnico. Ritiene altresì il Tribunale che la pronuncia predibattimentale ex art. 469 c. 1-bis presupponga necessariamente il contraddittorio fra le parti, in tal senso dovendosi intendere la scelta legislativa di prediligere lo strumento adottato rispetto a quello dell art. 129 c.p.p. Ma proprio per le necessità deflattive e di contenimento dei costi che stanno alla base della scelta legislativa, ritiene il Tribunale che nessun potere di veto possa essere riconosciuto alla difesa o al PM in ordine alla pronuncia della sentenza di proscioglimento predibattimentale. Una volta ascoltate la posizioni delle parti, spetta al giudice decidere nella sua autonomia, senza che tale decisione possa essere subordinata al consenso delle parti. A favore di tale conclusione milita l argomento che il Tribunale ritiene determinante, ossia l art. 2 d. lgs. 28/2015, che modificando l art. 411 c.p.p. ha introdotto la possibilità per il PM di richiedere al GIP l archiviazione del procedimento per particolare tenuità. Orbene, se il PM non ha ritenuto di fare applicazione dello strumento risultante dal nuovo art. 411 c.p.p. e non ha richiesto l archiviazione per speciale tenuità, è pressoché impossibile che cambi idea in sede di atti preliminari all apertura del dibattimento, richiedendo la pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità. E piuttosto verosimile che il PM si opporrà sempre alla richiesta della difesa (o all iniziativa del giudice) di pronunciare sentenza predibattimentale per speciale tenuità, proprio perché se egli avesse ritenuto il fatto particolarmente tenue, avrebbe già richiesto l archiviazione al GIP. Se l archiviazione non è stata richiesta è perché evidentemente il PM non ritiene il fatto tenue. Ma allora, subordinare la pronuncia predibattimentale al consenso del PM significherebbe apporre all istituto una condizione impossibile e di fatto renderlo inoperativo, con buona pace delle esigenze deflattive e di contenimento dei costi, poste dal Legislatore alla base della modifica normativa. Per tutte queste ragioni, ritiene il Tribunale che la pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell art. 469 c. 1-bis c.p. possa essere resa dal giudice, previo contraddittorio fra le parti, anche in caso di espressa opposizione del PM. * * * Tanto premesso, occorre valutare la fondatezza nel merito della richiesta avanzata dalla difesa. Il nuovo art. 131-bis c.p., introdotto dal d. lgs. 28/2015 enuncia una serie di requisiti preliminari, la cui sussistenza (o insussistenza) il giudice deve vagliare prima di poter procedere a valutare concretamente la tenuità del fatto contestato. Facendo applicazione degli indici contenuti nel nuovo art. 131-bis c.p., occorre rilevare che: - il reato contestato è punito con pena detentiva inferiore, nel massimo, a 5 anni; - dalla formulazione del capo d imputazione è evidente che nessuno degli imputati ha agito per motivi abbietti o futili né con crudeltà, ha adoperato sevizie né ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima; - dal fatto contestato non sono derivate né lesioni gravissime né la morte di alcuno; - non vi sono elementi da cui desumere l abitualità della condotta e il fatto contestato consiste in una condotta singola e non reiterata; 4

- dal certificato penale di entrambi gli imputati emerge che gli stessi non hanno commesso reati della stessa indole di quello per cui si procede; - nessuno dei due imputati è mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Sussistendo le condizioni legali, la rilevanza penale del fatto contestato dev essere vagliata alla luce degli indici elencati dall art. 133 c. 1 c.p. e in particolare: - la natura, la specie, i mezzi, l oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell azione; - la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; - l intensità del dolo o il grado della colpa. Valutando il fatto contestato agli imputati, così come descritto nel capo d imputazione, emerge che: - le opere asseritamente realizzate sono di ridotte dimensioni e non comportano una significativa modificazione del territorio (casa mobile e container prefabbricato, privi di fondamenta e appoggiati su blocchetti di calcestruzzo), di talché le modalità della condotta possono definirsi certamente di scarso rilievo e dunque tenui ; - si tratterebbe di opere strettamente funzionali alle esigenze primarie della vita quotidiana (utilizzate come cucina-soggiorno), quindi l elemento psicologico che ha animato la condotta contestata andrebbe individuato nella necessità di soddisfare bisogni primari, più che nella coscienza e volontà di costruire un opera abusiva o in una grave imprudenza o imperizia: ne consegue che certamente anche l elemento psicologico pare caratterizzato da speciale tenuità; - il danno al bene giuridico è minimo, trattandosi di costruzioni evidentemente provvisorie, realizzate all interno dell area del campo nomadi e armoniche rispetto a tutte le altre già presenti in loco (cfr. in tal senso verbale di sopralluogo del Settore Urbanistica del Comune di Asti del 19.2.2013 e fotografie allegate, utilizzabili ai fini della valutazione della procedibilità, in quanto inserite nel fascicolo del dibattimento). Tutti gli elementi che precedono portano inequivocabilmente a concludere per la particolare tenuità dell offesa, in considerazione delle modalità dell azione così come contestata, della minima intensità dell elemento psicologico nonché dell esiguità del danno. In presenza di tutte le condizioni richieste dalla recente normativa, riscontrata la particolare tenuità del fatto alla luce degli indici dell art. 133 c.p., in assenza di persone offese (citate e non comparse), deve procedersi alla necessaria declaratoria di improcedibilità dell azione penale per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell art. 131- bis c.p.p., in via preliminare, prima dell apertura del dibattimento. Ai sensi del DPR 14.11.2002 n. 313, come modificato dall art. 4 d. lgs. 16.3.2015 n. 28, la presente pronuncia dev essere iscritta nel casellario giudiziale degli imputati. P.Q.M. Visto l art. 469 c. 1-bis c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX e YYY per essere il reato a loro ascritto non punibile per particolare tenuità. Asti, 13.4.2015 Il giudice Federico Belli 5