NON PIU' PUNIBILI I REATI DI LIEVE ENTITA' reati ambientali PARTE PRIMA -

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1 1 NON PIU' PUNIBILI I REATI DI LIEVE ENTITA' reati ambientali PARTE PRIMA - Il nostro legislatore italiano, con l'emanazione del d.lgs. n. 28/2015 (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU Serie Generale n.64 del ), in vigore dal 2 aprile 2015, introduce importanti novità in materia di depenalizzazione dei reati minori e pene non carcerarie. Ciò significa che per i giudici, qualora valutino che il reato sia di lieve entità, pronunciano sentenza di non doversi procedere. Il fatto può riguardare tutti i reati in materia ambientale ( ad eccezione dei reati gravi, quali le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l'associazione a delinquere, la truffa aggravata ai danni dello stato, qualora sia in concorso con altri reati, sempre in materia ambientale ) Infatti la norma stabilische che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità e' esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Occorre anzitutto porre attenzione all ambito oggettivo di applicazione della nuova norma, per poi analizzare i presupposti della sua applicabilità. 1. L ambito di applicazione dell art. 131-bis cod. pen. Quanto al primo aspetto, l art. 131-bis si applica a tre categorie di reati: 1) i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ( quasi tutti i reati ambientali ) ; 2) ovvero, i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria; 3) ovvero, infine, i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Considerando la materia ambientale si nota come la nuova disposizione potrebbe trovare applicazione in riferimento alla quasi totalità dei reati ambientali. In effetti, il Testo Unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006, di seguito T.U.) prevede quali pene detentive massime per i reati in esso contenuti, pene inferiori a 5 anni. Ecco allora che reati quali l attività di gestione di rifiuti non

2 autorizzata (art. 256 T.U.), il traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.), l esercizio di impianti senza la prescritta autorizzazione (art. 279 T.U.), solo per citarne alcuni, rientrerebbero in astratto nel campo di applicazione dell art. 131-bis cod. pen.. Gli unici reati ad esserne esclusi, sempre all interno del testo unico ambientale, sono la combustione illecita di rifiuti pericolosi (art. 156-bis, c. 1 seconda parte T.U.), punita con la reclusione da tre a sei anni, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 T.U.), punite con la reclusione da uno a sei anni, ovvero da tre a otto anni qualora il traffico abbia ad oggetto rifiuti ad alta radioattività. Per quanto concerne le altre materie ambientali, esempio la legge sulla caccia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), o la legge sui beni culturali e del paesaggio (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), o tutte le norme sui boschi e foreste ( a partire dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ), o in materia edilizia ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ), o in materia di elettrosmog (L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ), nonché quasi tutte le altre norme ambientali, le stesse prevedono, quale sanzione penale, pene inferiori a quanto stabilito nella norma, quindi, il giudice, in tali materie, è sempre legittimato a pronunciare la sentenza di cui al D.L.vo 28/2015. Prendendo in considerazione il già citato reato di combustione illecita di rifiuti non pericolosi di cui all art. 256-bis, c. 1 prima parte T.U. (se si trattasse di rifiuti pericolosi, in effetti, si realizzerebbe la fattispecie autonoma di cui alla seconda parte del comma 1, e, come abbiamo visto, l applicazione dell art. 131-bis cod. pen. sarebbe a priori esclusa), il quale stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni se ne evince molto chiaramente che il siffatto reato rientra appieno nella norma. 2. I presupposti di applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. Quanto al secondo aspetto, i presupposti di applicabilità dell art. 131-bis sono due: 1) la particolare tenuità dell offesa (A.); 2) la non abitualità del comportamento (B.). Si vuole spiegare per bene tale passaggio al solo scopo di informare l'indagato delle possibilità in essere circa l'applicazione della norma. A. La particolare tenuità dell offesa: La particolare tenuità dell offesa implica una duplice valutazione: 1) delle modalità della condotta; 2) e dell esiguità del danno o del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma penale. Per espressa previsione del comma 1 dell art. 131-bis cod. pen., questi due aspetti devono essere valutati ai sensi dell art. 133, c. 1 cod. pen., in virtù del quale la gravità del reato deve essere desunta 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona 2

3 3 offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. La gravità del danno o del pericolo si valuta assumendo a punto di riferimento l offesa tipica intesa nell accezione penalistica (ad es. una malversazione relativa ad una grossa somma è più grave di una malversazione di poche lire. Quanto più specificatamente al grado del pericolo, un pericolo concreto sarà sempre più grave di un pericolo astratto. Mentre nell ambito del pericolo astratto, il pericolo stesso presenterà un disvalore più accentuato quanto maggiore risulti l entità della probabile lesione ovvero il grado di probabilità della sua verificazione. L intensità del dolo appare maggiore nel dolo intenzionale e progressivamente meno grave nel dolo diretto e nel dolo eventuale. Infine, per accertare il grado della colpa occorre fare riferimento ad una serie di criteri quali il quantum di esigibilità della condotta doverosa e di divergenza tra la condotta tenuta e la regola precauzionale applicabile al caso concreto. Occorre inoltre richiamare le osservazioni formulate da L. RAMACCI [ Ambiente in genere. Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali, pubblicato in lexambiente.com], il quale mette in evidenza come l art. 131-bis cod. pen. sia applicabile anche rispetto a quelle violazioni ambientali la cui configurabilità presuppone il superamento di valori limite (ad es., le contravvenzioni previste dall art. 137, comma 5 o dall art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06), escludendo, quindi, che una tale evenienza sia, di per sé sola, ostativa alla declaratoria di non punibilità. Al contrario, l elemento determinante da prendere in considerazione rispetto a ciascun caso concreto è la gravità della lesione (sotto forma di danno o di pericolo) arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo senso pare si possa escludere che una condotta meramente formale, quale l avvio di un attività senza autorizzazione, possa, per ciò solo, determinare un danno o un pericolo qualificabile come esiguo, quando, sempre a titolo d esempio, l effettuazione di uno scarico o la gestione di rifiuti non avrebbe potuto essere autorizzata, ovvero quando questa abbia comunque determinato una compressione non irrilevante del potere di controllo dell amministrazione competente sulle attività potenzialmente inquinanti. Analoghe conclusioni dovrebbero trarsi con riferimento all inosservanza delle prescrizioni di un autorizzazione, quando, sempre per esempio, il mancato rispetto delle prescrizioni vanifichi anch esso il controllo da parte della pubblica amministrazione su aspetti significativi dell attività medesima, quali la sicurezza, la salute, etc.. Secondo queste premesse, ad avviso di chi scrive, l art. 131-bis cod. pen. ben potrebbe trovare applicazione qualora un soggetto gestisca rifiuti nelle more della concessione della prescritta autorizzazione (ipotesi configurabile il reato di cui all art. 256 T.U.) e sussistano tutti i presupposti che avrebbero consentito il rilascio di quest ultima. L'azienda, inoltre, per poter addivenire a tale istituto, dovrà provare la situazione esistente in passato. Ad esempio il grado pregresso di contaminazione del territorio non rende automaticamente irrilevante il danno causato dal comportamento criminoso del soggetto agente: non pare pertanto condivisibile l affermazione secondo la quale... tanto più degradato è l ambiente in cui la condotta viene posta in essere, tanto più facilmente potrà pervenirsi ad un giudizio di particolare tenuità della condotta, sotto il profilo del danno o del pericolo cagionati... perché non può ritenersi affatto irrilevante l aggravamento ulteriore di una situazione preesistente, ancorché caratterizzata da una significativa compromissione, in quanto anche un minimo contributo inquinante incide negativamente, quanto meno sul grado di contaminazione, nonché su tempi e costi di eventuali successive operazioni di messa in sicurezza, bonifica o, comunque, finalizzate ad un recupero delle condizioni originarie [L. RAMACCI].

4 4 E necessario ricordare che l esiguità del danno è prevista dal codice penale anche quale circostanza attenuante: art. 62, n. 4), l aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.... Si crea pertanto un parallelismo fra questa circostanza e uno degli elementi caratterizzanti la particolare tenuità del reato ai sensi dell art. 131-bis cod. pen. La giurisprudenza si è posta questa domanda: è possibile configurare in astratto un danno patrimoniale di particolare tenuità ex art. 64, n. 4) cod. pen. in riferimento ai reati ambientali? La risposta fornita dalla Corte di Cassazione è positiva: la disposizione codicistica si riferisce ai reati che comunque offendono il patrimonio, e in questa categoria possono rientrare anche i reati ambientali, in quanto possono cagionare danni economicamente valutabili di maggiore o minore gravità (Cass. Pen., sez. III, 01/08/1992, RGE 1993, I, 676). Si deve pertanto concludere che non sussistano difficoltà nel riconoscere la possibilità di configurare l esiguità del danno anche in riferimento ai reati ambientali, tanto più che l art. 131-bis cod. pen. non fa riferimento al carattere patrimoniale del danno. Così per esemplificare, potrà verosimilmente ritenersi che costituisca un offesa di particolare tenuità l ipotesi in cui un soggetto trasporti senza autorizzazione un (uno e uno solo) barile contenete rifiuti non pericolosi (fattispecie configurante il reato di cui all art. 256, c. 1, lett. a) T.U.), ovvero ancora l ipotesi in cui un soggetto abbia appiccato fuoco a rifiuti non pericolosi abbandonati e si sia poi premunito per ripristinare lo stato dei luoghi (reato di cui all art. 256-bis, c. 1 T.U.), ovvero ancora il caso in cui il soggetto abbia per ignoranza in un occasione (una e una sola) trasportato rifiuti in difformità dalla prescritta autorizzazione. Il comma 2 dell art. 131-bis cod. pen. prevede poi dei casi in cui l offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità, e si deve pertanto escludere l applicabilità dell articolo in esame: l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Quanto ai reati in materia ambientale, queste ipotesi (ad eccezione dell offesa in danno di animali) appaiono difficilmente configurabili, trovando piuttosto la loro naturale collocazione in riferimento ai reati contro la persona. Occorre tuttavia precisare che, con il comma 2, il legislatore ha voluto semplicemente indicare un nocciolo duro di particolari modalità della condotta, in riferimento alle quali la tenuità dell offesa deve sempre essere esclusa. Non si deve perciò approssimativamente concludere che le ipotesi non rientranti nel comma 2 integrino sempre una condotta di particolare tenuità; occorrerà, al contrario, valutare (in ciascun caso concreto) le modalità del comportamento del soggetto agente e l ammontare del danno o del pericolo. Fortunatamente il legislatore, in questa novella di depenalizzazione ai reati, ha voluto comunque tutelare gli animali, quindi, tutte le norme a tutela degli stessi ( vedi articoli codice penale e leggi specifiche in materia ). B. La non abitualità del comportamento: Ancora l'azienda potrà dimostrare la non abitualità del comportamento del soggetto agente,

5 5 che implica che non risultino integrate le condizioni di cui al comma 3 dell art. 131 bis cod. pen.: il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Peraltro, secondo quanto indicato dalla relazione allegata allo schema di decreto legislativo, il comma 3 indicherebbe solo alcuni casi in cui il comportamento può essere definito abituale e non potrebbe essere inteso quale elenco tassativo. Quanto ai reati ambientali, occorre sottolineare come l applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. sarà esclusa qualora alla base del reato vi siano condotte plurime, abituali o reiterate. Si consideri, ad esempio, l effettuazione di più attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U., che sanziona penalmente il fatto di effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ), o a molteplici attività di incenerimento o coincenerimento di rifiuti pericolosi e non senza la prescritta autorizzazione (art. 261-bis, cc. 1 e 2 T.U.), sebbene il massimo edittale di questi reati sia largamente inferiore a 5 anni di detenzione. Più nel dettaglio, come messo ben in evidenza da parte dei commentatori [cfr. L. RAMACCI, op. cit.], occorre distinguere fra reati necessariamente ed eventualmente abituali. Mentre affinché la prima tipologia di reati sia configurabile occorre la ripetizione di condotte analoghe, sorrette dal medesimo elemento soggettivo e lesive del medesimo bene giuridico, i reati eventualmente abituali sono già perfetti anche solo con l attuazione di una singola condotta (sebbene possano configurarsi come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe condotte). Quanto ai reati (necessariamente) abituali (fra cui rientra l attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all art. 260 T.U., per la quale, peraltro, è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni), l applicabilità dell art. 131-bis cod. pen. è palesemente esclusa (ricorrendo la condizione di cui al n. 5). Sembra invece condurre a conclusioni diverse l ipotesi del reato eventualmente abituale, quando caratterizzato da una singola condotta ; in questa categoria rientra la raccolta e trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione.

6 6 SECONDO ARTICOLO : NON PIU' PUNIBILI I REATI DI LIEVE ENTITA' reati ambientali PARTE SECONDA - Nella scorsa edizione si era affrontata l'analisi del recente Decreto legislativo, in vigore dal 2 aprile 2015, che riguarda i reati di lieve entità. Il D.L.vo 28/2015 consente ai giudici, qualora valutino che il reato sia di lieve entità, di pronunciare sentenza di non doversi procedere. Il fatto può riguardare tutti i reati in materia ambientale ( ad eccezione dei reati gravi, quali le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l'associazione a delinquere, la truffa aggravata ai danni dello stato, qualora sia in concorso con altri reati, sempre in materia ambientale ). Infatti la norma stabilische che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità e' esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Dopo avere analizzato, nella scorsa edizione, le ipotesi, che l'azienda deve provare, al fine di consentire al giudice di applicare la norma, e quindi assolvere, anche se il reato si è realizzato, che non era mai stato commesso quel reato, che non erano stati superati limiti edittali, che non si rientra nelle ipotesi del delinquente abituale ecc. Le modifiche al T.U. sul casellario giudiziale Di interesse per un soggetto titolare di azienda, o Delegato ambientale in azienda, o rappresentante legale della stessa, è sicuramente non avere carichi penali nel casellario giudiziale ( il c.d. FEDINA PENALE ). In questo caso non è possibile illustrare modifiche soddisfacenti agli autori di reati. Infatti il Testo Unico dispone che devono essere iscritti per estratto nel casellario giudiziale i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen.. La neo introdotta lett. d-bis) dell art. 5, c. 2 sancisce che devono essere eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen., trascorsi dieci anni dalla pronuncia. Parallelamente, l art. 24, c. 1 dispone, alla lett. f-bis), che nel certificato generale del casellario giudiziale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata. Infine, la nuova lett. f-bis) dell art. 25, c. 1 prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen.,

7 7 quando la relativa iscrizione è stata eliminata. Cercando di schematizzare le novità apportate al T.U. sul casellario giudiziale, le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell art. 131-bis cod. pen. devono essere iscritte per estratto nel casellario giudiziale e sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro pronuncia. Queste sentenze non compaiono però nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall interessato. Ne risulta quindi che l esclusione dalla punibilità del reato non rappresenta un intervento di depenalizzazione, prevede invece l accertamento in via definitiva della commissione del reato da parte del soggetto (indagato o imputato) che sarà però dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen.. In base a questa premessa si spiega la previsione dell iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti che abbiano dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis cod. pen.. Questa iscrizione, del resto, permette al giudice di conoscere il trascorso giudiziario del soggetto ed eventualmente escludere (qualora questi commetta un ulteriore reato e ricorrano le condizioni che abbiamo analizzato) l applicazione dell art. 131-bis cod. pen. per abitualità del comportamento. La tenuità dell offesa, analisi giurisprudenziale Occorre a questo punto soffermarci con maggiore attenzione sull elemento centrale della riforma, la tenuità dell offesa. Come abbiamo visto, il giudice, per riconoscere la tenuità dell offesa, dovrà considerare due aspetti: 1) le modalità della condotta; 2) e l esiguità del danno o del pericolo. E opportuno dar conto della prassi giurisprudenziale in materia, facendo riferimento ad alcuni casi particolari in cui la tenuità dell offesa è prevista (rectius, compariva all interno dei codici penale e di procedura penale già prima del d.lgs. n. 28/2015) come circostanza attenuante (comune ex art. 62, n. 4) cod. pen., ovvero speciale cioè prevista in riferimento ad alcuni specifici reati come il delitto di ricettazione ex art. 648, c. 2) o come causa di non procedibilità (nel processo minorile o nel processo davanti al giudice di pace), precisando tuttavia che occorrerà attendere qualche mese per comprendere quale sarà la concreta applicazione dell art. 131-bis cod. pen. da parte dei giudici. In inferimento a pronunce giurisprudenziali relative alla tenuità del fatto, in materia ambientale, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 08/10/2008, n ) ha ritenuto la sussistenza di un danno di lieve entità al bene giuridico tutelato (l ambiente e la regolare edificazione del territorio) perché le opere avevano avuto un impatto di basso rilievo in quel tratto di alveo. Si riporta l'estratto della norma : DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita'del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU n.64 del ) Vigente al:

8 8 Art. 1 - Modifiche al codice penale «Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.». penale Art. 2 Modifiche al codice di procedura 1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

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