REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del R.G. il (omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis) d a ALFA s.r.l. (c.f. (omissis)) con sede in (omissis) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tizio e Caio per mandato a margine dell atto di citazione e con domicilio eletto presso il loro studio in (omissis) c o n t r o a t t r i c e o p p o n e n t e BETA s.r.l. (c.f. (omissis)) con sede in (omissis) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall avv.to Sempronio per mandato a margine del ricorso per ingiunzione, e con domicilio eletto presso lo studio in (omissis) c o n v e n u t a o p p o s t a avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta a sentenza all udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis), nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI Per l attrice opponente come in atto di citazione in opposizione: in rito. Accertato che il ricorso per ingiunzione è stato proposto in

assenza delle condizioni per la sua ammissione, revocarsi e dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ed in via riconvenzionale. Accogliersi l opposizione e, per l effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo. Condannarsi BETA s.r.l. a corrispondere ad ALFA s.r.l. l importo di euro 77.400,00 o quello diverso, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo. In subordine e salvo gravame compensarsi giudizialmente quanto eventualmente risultasse dovuto da ALFA con il controcredito di quest ultima verso BETA s.r.l. In ogni caso Spese rifuse. Per la convenuta opposta Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa Nel merito -respingersi ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di BETA srl poiché infondata in fatto e in diritto. -respingersi l opposizione ex adverso proposta e confermarsi il decreto ingiuntivo n. (omissis) e comunque condannarsi ALFA SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in (omissis), a pagare a BETA srl la somma imponibile di 50.009,00.- ed 10.501,89 per 21% IVA o comunque con l applicazione dell aliquota IVA vigente al momento del pagamento, o quella diversa somma che risulterà di giustizia, con gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 sulla somma di 50.009,00 da calcolarsi dall 11 novembre 2009 (trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura proforma) al saldo. Pag. 2

In via subordinata e riconvenzionale Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto avente ad oggetto l intervento di BETA srl nella fase dei lavori di scapitozza tura venisse ritenuto nullo, condannarsi ALFA srl a restituire a BETA srl ogni somma percepita a tale titolo, con gli interessi moratori dal dì dell avvenuto pagamento a quello della restituzione, o, in ogni caso, a titolo di indebito e/o arricchimento ingiustificato. In ogni caso. Spese di lite rifuse, anche con riferimento alla fase monitoria. In via istruttoria. Come da seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data (omissis), quanto alle circostanze di prova non ammesse, con i testi ivi indicati. Dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo BETA s.r.l. (di seguito per brevità anche solo BETA) chiedeva ingiunzione di pagamento per la somma di euro 60.010,80 - di cui 50.009,00 per capitale e 10.001,80 per iva - oltre interessi e spese, nei confronti di ALFA s.r.l. società unipersonale (di seguito per brevità anche solo ALFA) rappresentando che nel corso dei lavori per la costruzione di un Pag. 3

ponte sul torrente (omissis) appaltati all associazione temporanea d imprese costituita tra BETA, capogruppo, ALFA e Gamma srl, la stessa BETA metteva a disposizione di ALFA macchinari e personale per l esecuzione dei lavori di scapitozzatura dei soprassessori di getto per accordi interni già di competenza di ALFA e retribuiti dalla Provincia di (omissis) a quest ultima e chiedeva il pagamento del corrispettivo dovuto. Il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale di Pordenone in data (omissis) e depositato il (omissis) veniva ritualmente opposto da ALFA s.r.l. sulla base dell insussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso monitorio con riferimento alla prova scritta e alla liquidità del credito e nel merito sulla base della contestazione dell an e del quantum della pretesa monitoria. L opponente rilevava in principalità l inesistenza dell accordo indicato dall ingiungente tanto che l attività di scapitozzatura era stata eseguita da altre imprese (ditta Delta e ditta Epsilon s.r.l.), e in ogni caso che l asserito contratto con il quale ALFA avrebbe affidato a BETA l opera di scapitozzatura sarebbe stato nullo per contrarietà a norme imperative (art.21 l.646/82) o comunque diretto ad eluderle non avendo BETA i requisiti professionali per eseguire tali opere (categoria OS21). Infine l opponente contestava la debenza della somma pari a euro 10.001,80 a titolo di iva (oltrechè degli interessi su tale somma) non avendo BETA emessa alcuna fattura. ALFA formulava inoltre domanda riconvenzionale di condanna nei confronti dell opposta allegando che per accordi tra le parti l attività di scapitozzatura era stata eseguita dalla stessa ALFA per il corrispettivo concordato con BETA pari ad euro 56.583,60 o comunque chiedendo la condanna dell ingiungente al pagamento di quanto corrisposto a tale titolo dalla stessa ALFA alla ditta Delta pari Pag. 4

ad euro 52.200,00 oltre a quanto dalla stessa corrisposto alla ditta Epsilon s.r.l per l attività di scavo e pulizia pozzi pari ad euro 25.200,00. Costituitasi ritualmente BETA chiedeva l integrale rigetto dell opposizione rappresentando, in merito alla domanda riconvenzionale, che non di vi era stato alcun accordo nel senso indicato dall opponente e che i lavori svolti dalla ditta Delta e dalla ditta Epsilon s.r.l. erano di competenza di ALFA e dovevano pertanto essere retribuiti dalla stessa. Quanto al merito della pretesa monitoria rilevava come trattandosi di attività complessa l attività pur effettivamente prestata dalla Epsilon e dalla ditta Delta aveva comunque ricevuto l ausilio da parte dei macchinari e operatori della BETA. Quanto all eccezione di nullità del contratto rilevava come in denegata ipotesi di accoglimento della domanda ALFA avrebbe dovuto restituire le somme percepite dall Amministrazione ovvero che la stessa sarebbe stata responsabile a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale dei danni o, in subordine che la stessa sarebbe stata tenuta a restituire quanto ricevuto quale indebito e/ o arricchimento ingiustificato formulando le relative domande in via subordinata e riconvenzionale. Ciò brevemente premesso va preliminarmente rilevato che la richiesta formulata dall opponente di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché il decreto sarebbe stato emesso fuori delle ipotesi previste (trattandosi in particolare di credito asseritamente incerto nel quantum ovvero non fondato su prova scritta), deve essere all'evidenza disattesa, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario Pag. 5

procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto (Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n. 13001/2006). In altre parole, essendo stata proposta rituale opposizione, ciò cui in questa sede deve aversi riguardo è, sostanzialmente, la pretesa azionata dall ingiungente, indipendentemente dai vizi che possano eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso. Ciò posto va accolta nel merito l opposizione proposta da ALFA s.r.l. posto che parte convenuta non ha com era suo onere in alcun modo provato il titolo della pretesa monitoriamente azionata. A fronte della contestazione dell opponente non è stato in alcun modo provato l accordo asseritamente intervenuto tra le parti in base al quale la stessa avrebbe svolto le lavorazioni di scapitozzatura e, soprattutto, sarebbe stata retribuita da ALFA. Invero dalla testimonianza resa da Primo, responsabile del cantiere e dipendente Gamma, è emerso che sollecitati dalla Provincia, committente principale, abbiamo tenuto la riunione [ ] e ricordo che ALFA tramite il geom. Appio chiese a BETA di contribuire al lavoro di Pag. 6

scapitozzatura con propri mezzi e uomini, questo per recuperare il ritardo (cfr. verbale udienza (omissis)). Diversamente da quanto opinato dal patrocinio dell opposta la circostanza di fatto relativa alla richiesta formulata da ALFA alla capogruppo dell ATI di collaborazione nelle attività oggetto dell appalto in ragione del ritardo determinatosi, non prova in alcun modo un incarico avente ad oggetto l esecuzione dei lavori di scapitozzatura previo corrispettivo ma evidenzia solamente come l attività prestata in tal senso dall opposta rispondeva all evidente interesse della stessa di non incorrere in tardivi adempimenti nei confronti della Stazione Appaltante (ovvero in eventuali penali). In proposito va osservato come a fronte della circostanza non contestata che opponente e opposta erano tenute nei confronti della committente principale Provincia di (omissis) al compimento dei lavori relativi all appalto pubblico per cui è causa quali appaltatrici (in quanto parti dell ATI aggiudicataria dei lavori), l accordo asseritamente intervenuto tra le parti e in base al quale BETA avrebbe eseguito le attività di scapitozzatura asseritamente già di pertinenza di ALFA va giuridicamente ricondotto ad un accordo modificativo rispetto agli accordi interni tra le partecipanti all ATI nel senso di una diversa attribuzione dei lavori da eseguire e quindi di una eventuale diversa ripartizione interna della quota parte del corrispettivo mentre non può, diversamente da quanto ipotizzato dal patrocinio della convenuta, ricondursi sic et simpliciter ad una forma di subappalto posto che pacificamente i due soggetti coinvolti sono entrambi, in quanto parti dell ATI appaltatrice, direttamente tenuti allo svolgimento dei lavori. Né la parte ha inteso allegare specificamente e provare gli accordi originari tra le parti né ha prodotto l offerta dell ATI ovvero i Pag. 7

successivi atti di aggiudicazione dalla quale desumere le parti del servizio assunte da ciascuna impresa. In proposito va rilevato come l offerta dell A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assumendo tale indicazione precipuo rilievo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale (o misto) tanto che tale mancata indicazione assume rilievo ai fini dell esclusione dalla gara e ciò vieppiù tenuto conto del principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all ATI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione proprio della normativa in tema di appalto pubblico. Come detto parte convenuta non solo non ha in alcun modo svolto allegazioni in merito agli accordi tra le partecipanti all ATI in punto quote di qualificazione, di partecipazione e di esecuzione ma non ha comunque provato l esistenza di un accordo in forza del quale ALFA s.r.l. avrebbe corrisposto un compenso per l esecuzione delle opere di scapitozzatura a BETA. Non provato l accordo rimane assorbita l eccezione di nullità per violazione di norme imperative (art.21 l.646/82) nonché la subordinata domanda riconvenzionale proposta dall opposta. Dall accoglimento dell opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto va altresì rigettata la domanda riconvenzionale svolta dall opponente tenuto conto che la parte, che ne era onerata, non ha in alcun modo allegato e provato il titolo in base al quale si assume creditrice rispettivamente per euro 56.583,60 ed euro 25.200,00. Sul punto l opponente si è infatti limitata ad allegare del tutto genericamente che vi sarebbe stato un accordo in corso d opera in base al quale ALFA avrebbe eseguito le opere di scapitozzatura di Pag. 8

competenza di BETA concordando un corrispettivo pari ad euro 56.583,60 e tuttavia di tale accordo non ha fornito né chiesto di fornire alcuna prova, né, prima ancora, ha allegato o provato la distribuzione del lavoro nell ATI quantomeno con particolare riferimento ai lavori oggetto di causa. Né ha allegato o provato l esistenza di alcun titolo in base al quale BETA sarebbe tenuta a rimborsare ALFA per quanto dalla stessa corrisposto alle proprie subappaltatrici ditta Delta e ditta Epsilon. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. P. Q. M. Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide: 1. accoglie l opposizione e per l effetto revoca il decreto ingiuntivo n. (omissis) del Tribunale di Pordenone datato (omissis) e depositato il (omissis); 2. rigetta la domanda riconvenzionale di condanna proposta da ALFA s.r.l. unipersonale nei confronti di BETA s.r.l.; 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Pordenone, il 8.10.2013 Il Giudice Dott. Martina Gasparini Pag. 9