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1 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III G.U. DOTT. R.G. 2/08 Nel procedimento promosso da Alfa S.p.A., con gli Avvocati MT, GPC e AM - attrice - contro Beta S.p.A., con l Avv. LR - convenuta - nonché contro Notaio Rossi, con l Avv. PC - altro convenuto - ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 186 BIS E 186 TER C.P.C. NELL INTERESSE DELL ATTRICE PREMESSE A) In data 7 marzo 2008 Alfa S.p.A. ha proposto ricorso per sequestro conservativo contro Beta S.p.A. fino alla concorrenza di Euro per capitale, interessi e spese, in relazione all inadempimento di Beta S.p.A. a contratto di cessione di ramo d azienda stipulato in data 30 giugno B) La causa veniva assegnata alla sezione III di codesto Tribunale e, con provvedimento depositato in data 9 maggio 2008, il Giudice Delegato Dott. accoglieva il ricorso, autorizzando la ricorrente Alfa S.p.A. ad 1

2 eseguire il sequestro conservativo contro Beta S.p.A. dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti, appartenenti a quest ultima, fino alla concorrenza dell importo di Euro , assegnando altresì un termine di 60 giorni per l instaurazione della causa di merito. C) Successivamente alla concessione del sequestro, Alfa S.p.A. ha provveduto ad eseguire il vincolo sull immobile di facente parte del ramo d azienda ceduto a Beta S.p.A.. D) Alfa S.p.A. ha quindi tempestivamente convenuto in giudizio Beta S.p.A. e il Notaio Rossi - con atto di citazione notificato rispettivamente in data 9 luglio 2008 e 10 luglio 2008 chiedendo l accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Condannare la convenuta Beta S.p.A. a versare a Alfa S.p.A. la somma di Euro , a titolo di conguaglio del corrispettivo per la cessione del ramo d azienda meglio descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento. 2) Condannare il Notaio Rossi a consegnare a Alfa S.p.A. l assegno bancario n emesso sulla Banca Popolare di Sondrio, condannando altresì lo stesso Notaio al pagamento degli interessi legali su tale somma a decorrere dal 13 febbraio 2008 e fino al giorno di effettivo incasso dell assegno. 3) Condannare Beta S.p.A., per l ipotesi in cui l assegno di cui alla conclusione 2) risultasse insoluto, a pagare a Alfa S.p.A. l ulteriore importo di Euro , a titolo di parziale corrispettivo per la cessione del ramo d azienda meglio descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento. 2

3 4) Con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno ricomprendere anche le spese e competenze del giudizio cautelare. E) Il G.U. Dott., con decreto del 19 settembre u.s., ha fissato l udienza di prima comparizione per il 19 dicembre 2008 alle ore Sia il Notaio Rossi che Beta S.p.A. si sono già costituiti in giudizio con il deposito di comparsa di costituzione e risposta, rispettivamente in data 16 novembre e 28 novembre u.s.. F) Il Notaio Rossi si è semplicemente rimesso alla valutazione del Giudicante in merito alla domanda di consegna dell assegno n emesso sulla Banca Popolare di Sondrio depositato fiduciariamente presso il Notaio stesso. G) Beta S.p.A. ha nuovamente riconosciuto il proprio debito nei confronti di Alfa S.p.A., chiedendo inoltre in via riconvenzionale: (i) la riduzione del corrispettivo pattuito, allegando in maniera del tutto generica la recente scoperta di somme da versare al consorzio ASI di dolosamente non dichiarate da Alfa S.p.A., e (ii) la riduzione dell importo della trascrizione del sequestro. 1. ISTANZA EX ART. 186 BIS NEI CONFRONTI DI BETA S.P.A. Sussistono i requisiti perché l Ill.mo Giudice adito pronunci nei confronti della convenuta Beta S.p.A., ai sensi dell art. 186 bis c.p.c., ordinanza per il pagamento di somme non contestate, per l importo di Euro (vale a dire l importo totale del credito di Alfa S.p.A., diminuito della porzione recata dall assegno tuttora in deposito presso il Notaio Rossi), oltre interessi 3

4 legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento. L esistenza del credito è del tutto pacifica, essendo stata riconosciuta dal Dott. Gamma, legale rappresentante di Beta S.p.A., nel corso della fase cautelare (del resto, nello stesso provvedimento cautelare l ammontare del credito viene definito come un fatto pacifico ). Inoltre, nel costituirsi in giudizio, Beta S.p.A. non ha in alcun modo contestato la debenza della somma in questione. In particolare, al punto 10 della comparsa di costituzione (pag. 5), Beta S.p.A. parla esplicitamente di somme dovute che non sono state pagate (per ragioni che qui non sono di interesse). Analogamente, al punto 35 (pag. 8), Beta S.p.A. fa riferimento a quanto dovuto a Alfa S.p.A.. Si osserva inoltre che la presente istanza non può in alcun modo essere paralizzata dalla incomprensibile domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Quest ultima afferma di avere appreso solo nel mese di ottobre 2008 dell esistenza di una c.d. delibera ASI di cui si riservava l allegazione in forza della quale nel caso di trasferimento di strutture industriali già esistenti, la società alienante deve notificare all ASI la cessione per permettere il pagamento di un contributo d ingresso sia per la quota d ingresso e partecipazione per gli oneri infrastrutturali di competenza consortile sia per le spese generali di competenza dell Ente (cfr. punto 12 della comparsa). Beta S.p.A. non fornisce la minima spiegazione in merito a che cosa sia l ASI, al valore normativo delle sue presunte delibere, alla data e all ambito di applicazione della delibera pretesamente rilevante nel caso di specie. Allo stesso modo è del tutto sfornita di prova l allegazione che Alfa S.p.A. avrebbe dolosamente 4

5 sottaciuto tale circostanza a Beta S.p.A. (cosa che Alfa S.p.A. ovviamente nega). Oltre che completamente sfornita di prova, la domanda è in ogni caso palesemente infondata e strumentale. Beta S.p.A. pretende di esercitare un azione quanti minoris (così espressamente qualificata nel punto 39, pag. 10, della comparsa di costituzione), ossia l azione che - ai sensi degli artt e 1492 cod. civ., consente al compratore di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo quando la cosa venduta sia affetta da vizi che la rendano inidonea all uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. È evidente tuttavia che l eventuale obbligo di Beta S.p.A. di pagare un contributo di ingresso all ASI non può costituire in alcun modo un vizio del bene acquistato (il ramo d azienda). Si tratta infatti non certo di una passività inerente al ramo d azienda, ma semmai di un onere posto a carico del compratore, cosicché l infondatezza della domanda riconvenzionale non potrebbe risultare più evidente. 2. IN VIA SUBORDINATA - ISTANZA EX ART. 186 TER NEI CONFRONTI DI BETA S.P.A. In via subordinata, qualora non venisse concessa l ordinanza per il pagamento di somme non contestate, sussisterebbero certo i requisiti per l emissione di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 186 ter, 633, 642 e 648 c.p.c. Il credito per la cessione del ramo d azienda è infatti, alla luce delle risultanze di causa, certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta, 5

6 sempre nel limite di (la parte rimanente diverrà esigibile solo nell ipotesi peraltro assai probabile che l assegno depositato presso il Notaio risultasse insoluto). Per quanto riguarda i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione, si osserva che il credito è stato espressamente riconosciuto, nel suo intero ammontare, dalla società debitrice, come previsto dall art. 642 c.p.c. Inoltre, le eccezioni formulate da Beta S.p.A. nella comparsa di risposta non sono fondate su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione, elementi che, ai sensi dell art. 648 c.p.c., giustificano la concessione della provvisoria esecuzione qualora essa non sia già stata concessa a norma dell art. 642 c.p.c. Come già evidenziato, infatti, la convenuta Beta S.p.A. ha omesso di produrre la fantomatica delibera ASI che comproverebbe la sua contestazione delle somme dovute a Beta S.p.A., nonché di quantificare le somme pretesamente dovute da Beta S.p.A. all ASI stessa. 3. ISTANZA EX ART. 186 TER NEI CONFRONTI DEL NOTAIO ROSSI Per quanto riguarda, infine, la posizione dell altro convenuto Notaio Rossi, Alfa S.p.A. ritiene che sussistano i requisiti per la concessione, ai sensi degli artt. 186 ter e 633 c.p.c. - dell ingiunzione di consegna dell assegno n emesso sulla Banca Popolare di Sondrio depositato fiduciariamente presso il Notaio stesso. Dal momento che nessuna delle parti costituite ha formulato alcuna opposizione, l ingiunzione potrà essere provvisoriamente esecutiva. 6

7 4. ASPETTI PROCEDURALI Gli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., come recentemente novellati, prevedono che, quando le istanze ivi previste sono proposte fuori dall udienza, il giudice disponga la comparizione delle parti, assegnando all istante termine per la notificazione. Per ottenere nei tempi più rapidi i provvedimenti in questione, Alfa S.p.A. chiede pertanto che il Giudice disponga la comparizione delle parti avanti a sé per la già fissata udienza del 19 dicembre 2008, ore 10:30, assegnando termine per la notifica ed autorizzando se del caso la notifica a mezzo fax, senza l assistenza dell ufficiale giudiziario. Onde realizzare un compiuto contraddittorio, inoltre, ci si permette di suggerire che ai convenuti venga assegnato un termine per eventuali note difensive (termine che potrà scadere il giorno precedente l udienza). Quanto sopra premesso, Alfa S.p.A, come rappresentata e difesa, riservandosi qualunque altra difesa, ragione e azione, formula rispettosa ISTANZA perché il Giudice, Dott. (i) disponga la comparizione delle parti all udienza già fissata del 19 dicembre 2008, assegnando termine a Alfa S.p.A. per la notificazione alle parti convenute, anche a mezzo fax e senza l assistenza dell ufficiale giudiziario, della presente istanza e pedissequo decreto di comparizione; (ii) ove ritenuto opportuno, assegni termine alle convenute per la presentazione di note difensive; 7

8 (iii) ad esito dell udienza e disattesa ogni contraria eccezione avversaria, pronunci: - nei confronti della convenuta Beta S.p.A., ordinanza di pagamento di somme non contestate ai sensi dell art. 186 bis c.p.c., ovvero in subordine - visto quanto disposto dagli artt. 633, 642 e 648 c.p.c. - ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell art. 186 ter c.p.c. per l importo di Euro , oltre interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento; - nei confronti del convenuto Notaio Rossi - visto quanto disposto dagli artt. 186 ter e 633 c.p.c. - ingiunzione di consegna dell assegno n emesso all ordine di Alfa S.p.A. sulla Banca Popolare di Sondrio depositato fiduciariamente presso il Notaio stesso. Milano, 10 dicembre 2008 Avv. MT Avv. GPC Avv. AM 8

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