Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK

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Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK Quesito per PL.com 28 gennaio 20112 Formulario di identificazione del rifiuto e atto pubblico di Avv. Rosa Bertuzzi Quesito: I formulari di identificazione del rifiuto devono attestare il vero da parte di chi li compila e li sottoscrive? Risposta: Per la disamina della questione del formulario di identificazione del rifiuto in relazione all atto pubblico, si deve partire dall art. 193 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152. Articolo 193 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145. 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del

presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.. L articolo in commento trova le relative sanzioni nell art. 258 del D.lgs 152/2006 Art. 258 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (6). 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Come si può dedurre dal tenore letterale della norma, il comma 4 sancisce il rinvio alla pena dell art. 483 c.p. nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il formulario d'identificazione rifiuti F.I.R. -, consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La prima grande differenza del quadro sanzionatorio, a parità di inesattezza, incompletezza o omissione totale del formulario, è, o meglio, era, infrazione amministrativa nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 9.300 pagamento misura ridotta 3.100 ) mentre si configura un illecito penale (cosa ben più grave) nel caso in cui oggetto del trasporto siano i rifiuti pericolosi (pena prevista dall art. 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico del codice penale). Il richiamo compiuto dall art. 258, 4 comma del D.Lgs. 152/2006 all art. 483 del codice penale è un mero rinvio quoad poenam, cioè un nesso per la determinazione quantitativa della pena fissata dal delitto di false attestazioni a pubblico ufficiale (fino

a due anni di resclusione). In tal modo è applicabile alla falsificazione del documento di trasporto e all effettuazione di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario. Il trasportatore dovrebbe accompagnare il trasporto dei rifiuti anche da un certificato analitico attraverso il quale si identifica le caratteristiche del rifiuto stesso, il c.d.certificato d analisi del rifiuto, anche se dalla normativa non si ricava il dovere di allegarlo al formulario. Tale procedura è opportuna in quanto: l art. 258, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, in base al quale: si applica la pena di cui all articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di uncertificato falso durante il trasporto. l art. 260-bis, comma 6, D.Lgs. 152/2006, in base al quale: si applica la pena di cui all articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell ambito del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita dei rifiuti. Si deve comunque sottolineare che l art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006, sancisce: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Tale norma prescrive che certificato analitico deve accompagnare il trasporto del rifiuto esclusivamente se è reputato necessario dalla normativa vigente, quindi solo se le norme lo prevedano esplicitamente. In materia di gestione dei rifiuti sussistono diverse norme che esigono chiaramente l analisi del rifiuto antecedentemente al trasportato e allo smaltimento: - dell art. 2 e dell allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010: obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica; - art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161: obbligo del campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da assimilare alle procedure semplificate di recupero; - art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998: obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da autorizzare alle procedure semplificate di recupero. Salve le ipotesi sopra riportate, i rifiuti per essere trasportati non richiedono il certificato analitico, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti o una la copia cartacea della scheda Sistri.

Conseguentemente i trasportatori di rifiuti originati da terzi sono esonerati da ogni responsabilità, ex art. 193, comma 3, D.Lgs. 152/2006, se si riscontrano delle disuguaglianze tra l individuazione del rifiuti indicata dal produttore evidente nel formulario di identificazione o nella Scheda SISTRI e l effettiva natura del rifiuto, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico. In materia di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario si dovrà procedere alla contestazione dell art. 483 c.p. e l'operatore di polizia giudiziaria dovrà effettuare il sequestro del veicolo e del suo carico in quanto è oggetto di confisca obbligatoria. Altresì deve acquisire possibili dichiarazioni dal conducente del veicolo ex art. 350 comma 7 c.p.p. al fine d individuare chi ha disposto il trasporto, il destinatario, il produttore, il luogo di partenza, la tipologia di rifiuti trasportati e la quantità ed ogni altra notizia utile ai fini delle indagini. Corte di Cassazione penale, Sez.III, sentenza n. 1134 del 04 maggio 2000 In via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi è assoggettato dalla legge (articolo 15 e 52, comma 3 D. Lgs. N. 22/1997) a particolari cautele: occorre un preciso formulario di identificazione che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari).. omissis.. In mancanza di formulario o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato: sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi; sanzione penale per i rifiuti pericolosi (siano essi urbani o speciali). Questa Corte ritiene non applicabile ai rifiuti pericolosi trasportati, l'articolo 52, comma 4 D. Lgs. N. 22/1997, per varie ragioni: a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura della sanzione amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione di una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti; b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo "quoad poenam" del delitto ex articolo 483 c. p., implicante una falsa attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la verità; c) perché l'articolo 52, 3 comma D. Lgs. N. 22/1997 parifica "quoad poenam" il trattamento sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario o con formulario inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti o di uso di essi, dimostrando con ciò di considerare essenziale e formale ogni prescrizione del formulario medesimo. In fine la Corte rileva che la obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti ex articolo 53, 2 comma D. Lgs. 22/1997 per il caso di condanna o di patteggiamento, non esclude la possibilità del sequestro, con finalità probatoria, trattandosi pur sempre di strumento per la commissione del reato.

Tribunale Udine del 18 aprile 2000 Considerato che il formulario di identificazione di cui all'art. 15 d.lg. n. 22 del 1997 deve consentire di individuare immediatamente l'origine, tipologia e quantità del rifiuto al fine di consentire il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti, qualora esso sia falsamente rappresentativo dei rifiuti in certificati si può addivenire, pur nell'apparente rispetto delle regole, ad uno smaltimento in impianto in realtà non autorizzato a ricevere quei determinati rifiuti e, quindi, illecito. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il predetto formulario è sprovvisto di indicazioni idonee ad individuare la tipologia del rifiuto che, anzi, dai riscontri acquisiti pare di natura tossico nociva (o, secondo la vigente classificazione, pericolosa) per l'elevata percentuale di metalli pesanti presenti, è logico dedurre da tali elementi la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 51 comma 1 lett. b) d.lg. n. 22 del 1997. Corte di Cassazione penale sez. III, sentenza n. 1134 del 10 marzo 2000. Ai sensi dell'art. 52 comma 3 d.lg. n. 22 del 1997, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con il formulario contenente dati inesatti o incompleti, è punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. Dal particolare rigore sanzionatorio della norma deve dedursi che, nella applicabilità - in determinate, meno gravi ipotesi - della sanzione amministrativa comunque non rientra la condotta relativa al trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, in virtù della delicatezza dell'attività rispetto alla quale il legislatore ha inteso prevedere - adeguatamente sanzionandoli - obblighi stringenti. Tribunale Monza del 08 aprile 2003 Non è configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p., richiamato quoad poenam dall'art. 52 comma 3 d.lg. n. 22/97, nel caso di contraffazione materiale del formulario di identificazione dei rifiuti non tossici (F.I.R.) previsto dall'art. 15 del medesimo decreto. Tale formulario, infatti, non è atto pubblico mancando dei requisiti di cui all'art. 2699 c.c. e nonostante il fatto che sia previsto dalla legge per consentire i dovuti controlli da parte degli organi di vigilanza. Esso deve quindi essere qualificato quale scrittura privata con conseguente qualificazione ex art. 485 c.p. delle contraffazioni commesse.